A febbraio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato le linee guida sulla gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti. Un documento atteso, operativo, necessario. Ma chi lavora sugli appalti pubblici sapeva già che qualcosa mancava: quelle linee guida organizzavano la fase di impostazione del contratto, i ruoli, l’ambiente di condivisione dati. Non dicevano nulla su cosa succede quando il progetto smette di essere un modello e diventa un cantiere. Varianti, direzione lavori, collaudo: le fasi in cui si concentrano la maggior parte delle responsabilità e dei potenziali contenziosi.
Quella lacuna sta per essere colmata. Pietro Baratono, coordinatore della Commissione di monitoraggio BIM del MIT, ha anticipato che entro fine 2026 arriverà un secondo documento tecnico, dedicato specificamente alla gestione delle fasi esecutive del contratto. In parallelo, l’OICE pubblicherà il proprio White Paper, prodotto da un’attività sperimentale che ha coinvolto 43 stazioni appaltanti in otto ambiti applicativi. Chi gestisce appalti BIM ha ragione di tenersi aggiornato.
Il quadro attuale: cosa hanno stabilito le linee guida di febbraio
Il 23 febbraio 2026, il MIT ha pubblicato le “Linee guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti”, elaborate dalla Commissione di monitoraggio BIM dopo il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; qui l’approfondimento su Edilportale.
Il documento opera nell’alveo dell’articolo 43 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), come modificato dal D.Lgs. 209/2024, che ha fissato al 1° gennaio 2025 l’obbligo BIM per opere pubbliche di valore pari o superiore a 2 milioni di euro. La soglia era originariamente fissata a 1 milione: il decreto correttivo l’ha innalzata, semplificando parzialmente il perimetro di applicazione.
Le linee guida di febbraio hanno chiarito tre aspetti fondamentali. Primo, l’ambito di applicazione: cosa rientra nell’obbligo e cosa no. Secondo, il regime transitorio: le procedure avviate prima del 31 dicembre 2024 proseguono con metodologia tradizionale fino alla conclusione – nessuna conversione obbligatoria in corso d’opera, nessun modello as-built digitale imposto retroattivamente. Terzo, i ruoli: il gestore dei processi digitali (BIM manager lato committente), responsabile degli standard e dei requisiti informativi, e il gestore dell’ACDat (Ambiente di Condivisione Dati), responsabile dell’infrastruttura digitale condivisa, degli accessi e della tracciabilità dei dati.
Un documento operativo e necessario. Ma circoscritto alle fasi di organizzazione e gara. Il cantiere, per ora, resta un territorio normativo parzialmente scoperto.
Il cantiere digitale: cosa manca ancora
La distinzione non è secondaria. Le linee guida di febbraio rispondono alla domanda: come si imposta un appalto BIM? Come si organizza la stazione appaltante, dove si depositano i dati, chi ne è responsabile? Sono questioni cruciali, ma anteriori all’aggiudicazione.
Le domande che rimangono aperte riguardano invece la fase esecutiva. Cosa succede quando emergono varianti in corso d’opera su un contratto con gestione informativa digitale? Come cambia il ruolo del direttore lavori quando il cantiere produce dati BIM e non solo documenti cartacei? Con quali procedure si svolge il collaudo di un’opera che ha generato un modello informativo?
Sono domande che determinano responsabilità professionali concrete. Senza un quadro normativo esplicito, la gestione di queste situazioni è lasciata all’interpretazione caso per caso, con esiti potenzialmente difformi tra ente e ente, tra contratto e contratto.
Il secondo documento MIT affronterà precisamente questi aspetti: criteri di valutazione e premialità nelle offerte di gara, gestione delle varianti nell’ambiente digitale, compiti specifici del direttore lavori, e procedure di collaudo per opere con gestione informativa BIM. L’attesa è per la fine del 2026, con una probabilità concreta che il documento esca in autunno, dopo il White Paper OICE.
I numeri che spiegano l’urgenza: il 9° Report OICE
Il 9° Report OICE sulla digitalizzazione, presentato ad aprile 2026, misura la velocità con cui il mercato si sta muovendo. I dati sono significativi.
Nel 2025, le gare d’appalto con requisiti BIM sono cresciute dell’80,7% in numero e del 151,1% in valore rispetto all’anno precedente. Il valore complessivo delle procedure con gestione informativa digitale nei servizi di architettura e ingegneria ha superato 1,5 miliardi di euro. In termini relativi, il 27% di tutti i bandi per servizi di architettura e ingegneria richiedeva BIM, con una concentrazione che supera il 91% negli affidamenti sopra la soglia comunitaria.
Un numero in particolare descrive lo stato del sistema: solo il 34,3% dei bandi include un capitolato informativo strutturato. Significa che circa due terzi delle gare che richiedono BIM lo richiedono senza definire con precisione cosa e come deve essere consegnato. Il mercato si è mosso. Il quadro normativo sta inseguendo – e il secondo documento MIT serve esattamente a colmare questa distanza.
Sul fronte delle competenze, il 40% dei bandi richiede già figure certificate ai sensi della norma UNI 11337 (BIM Manager, Coordinator, Specialist). E nel 67,1% delle gare il BIM è inserito come criterio di valutazione tecnica dell’offerta, non come semplice requisito di partecipazione: significa che non basta dichiarare di usare BIM, bisogna dimostrare di farlo bene.
Cosa fare adesso, prima di ottobre
Il documento non è ancora pubblicato, ma ci sono interventi concreti che sia le stazioni appaltanti che i professionisti possono anticipare.
Per le stazioni appaltanti, il punto di partenza è l’adeguamento alle linee guida di febbraio, in particolare sull’ACDat: l’obbligo è operativo dal 1° gennaio 2025 per i contratti sopra soglia, e molte amministrazioni sono ancora in fase di allestimento dell’infrastruttura. Il capitolato informativo strutturato – presente solo in un terzo dei bandi – è l’altro intervento prioritario: senza requisiti informativi chiari, le fasi esecutive diventano terreno di ambiguità contrattuale.
Per i professionisti, la questione più immediata riguarda la certificazione UNI 11337. Con il 40% dei bandi che la richiede già, e una percentuale che crescerà con il nuovo quadro normativo sulle fasi esecutive, chi non ha ancora affrontato il percorso di certificazione rinuncia a una quota crescente di opportunità di mercato. Non è un obbligo di legge, ma è diventato un requisito di fatto per competere nelle gare più significative.
Vale ricordare che le procedure avviate prima del 31 dicembre 2024 seguono il regime ordinario fino alla conclusione: non è richiesta la conversione in corso d’opera. Ma ogni nuova procedura sopra i 2 milioni avviata da gennaio 2025 in poi rientra pienamente nell’obbligo.
Un quadro che si completa per strati
La costruzione del quadro normativo BIM negli appalti pubblici italiani procede per sedimentazione progressiva. Le linee guida di febbraio hanno risposto alla domanda su come si organizza la committenza. Il documento di autunno dovrebbe rispondere a come si gestisce il cantiere. Rimarranno aperte altre questioni – il ruolo del RUP nell’ambiente digitale, le modalità di archiviazione a lungo termine dei modelli informativi, l’interoperabilità tra le piattaforme ACDat di diversi enti concedenti – che probabilmente richiederanno ulteriori sviluppi.
Nel frattempo, i numeri OICE dicono che il mercato non aspetta: un miliardo e mezzo di euro in gare con BIM in un solo anno. Chi attendeva un quadro normativo “completamente definito” prima di adeguarsi si ritrova già in ritardo rispetto a una domanda che è già lì.
In sintesi
Cosa: Dopo le linee guida MIT del 23 febbraio 2026 sulla gestione informativa digitale, è atteso per autunno 2026 un secondo documento tecnico dedicato alle fasi esecutive degli appalti BIM: varianti, direzione lavori, collaudo.
Per chi: Stazioni appaltanti, progettisti, direttori lavori, collaudatori che operano o intendono operare su contratti pubblici con obbligo BIM.
Il punto: Il mercato si muove già a velocità sostenuta (€1,5 mld in gare BIM nel 2025, +151% in valore), ma il quadro normativo sulle fasi esecutive non è ancora completo. Il secondo documento MIT colmerà la lacuna più critica per chi lavora in cantiere.
Dati chiave:
- Obbligo BIM per appalti pubblici: opere di valore ≥ 2 milioni di euro dal 1° gennaio 2025 (D.Lgs. 209/2024)
- Gare BIM nel 2025: +80,7% in numero, +151,1% in valore (9° Report OICE, aprile 2026)
- Valore totale gare BIM in servizi A&E nel 2025: circa 1,5 miliardi di euro
- Solo il 34,3% dei bandi include un capitolato informativo strutturato
- Il 40% dei bandi richiede figure certificate UNI 11337
- Il 67,1% dei bandi usa il BIM come criterio di valutazione tecnica dell’offerta
Domande frequenti:
Quando è obbligatorio il BIM negli appalti pubblici italiani?
Dal 1° gennaio 2025, il BIM è obbligatorio per le opere pubbliche di valore stimato pari o superiore a 2 milioni di euro. La soglia è stata fissata dal D.Lgs. 209/2024 (Decreto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici), che ha modificato l’art. 43 del D.Lgs. 36/2023. Le procedure avviate prima del 31 dicembre 2024 proseguono con metodologia tradizionale.
Cosa prevedono le linee guida MIT BIM del febbraio 2026?
Le “Linee guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti”, pubblicate il 23 febbraio 2026, chiariscono l’ambito di applicazione dell’obbligo BIM, il regime transitorio, e i ruoli necessari: gestore dei processi digitali (BIM manager lato committente) e gestore dell’ACDat (CDE manager). Non coprono ancora le fasi esecutive del contratto.
Cos’è l’ACDat e quando è obbligatorio negli appalti BIM?
L’ACDat (Ambiente di Condivisione Dati) è la piattaforma digitale dove vengono gestiti, condivisi e archiviati tutti i dati informativi dell’appalto. È obbligatorio per i contratti sopra soglia BIM dal 1° gennaio 2025. Corrisponde a quello che a livello internazionale viene chiamato CDE (Common Data Environment), come definito dalla norma ISO 19650.
Cosa cambierà per il direttore lavori con il nuovo documento tecnico MIT?
Il secondo documento tecnico MIT, atteso per autunno 2026, definirà i compiti specifici del direttore lavori nell’ambiente digitale: come si gestiscono le varianti in un contratto BIM, quali sono le responsabilità nella validazione del modello informativo in corso d’opera, e le procedure per il collaudo di opere con gestione informativa digitale. Al momento queste procedure non sono ancora normate in modo specifico.
Quali certificazioni BIM richiedono i bandi pubblici italiani?
Il 40% dei bandi pubblici con requisiti BIM richiede figure certificate ai sensi della norma UNI 11337, che definisce i profili di BIM Manager, BIM Coordinator e BIM Specialist. Non è un obbligo di legge ma un requisito di fatto nelle gare più significative. Gli enti di certificazione accreditati rilasciano attestati con validità triennale.
Risorse correlate:
Illustrazione: AI-generated / NanoBanana
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Giuseppe Paccione
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