Proroga disposta dopo la scadenza naturale della concessione


1. Contratti pubblici – Concessione di servizi – Proroga tecnica – Art. 106 comma 11 d.lgs. n. 50/2016 – Carattere eccezionale – Condizioni: esecuzione in corso del contratto e motivazione su specifiche ragioni tecniche ed economiche – Proroga disposta dopo la scadenza: illegittima – Proroga priva di motivazione adeguata: illegittima – Disapplicazione incidentale da parte del giudice ordinario
2. Contratti pubblici – Concessione di servizi – Proroga delle concessioni: equiparata al rilascio di nuova concessione – Principio di concorrenza per il mercato – Eccezionalità del rinnovo in scadenza – Applicabilità analogica della disciplina dell’appalto alle concessioni
3. Contratti pubblici – Concessione di servizi – Cessione del credito risarcitorio fondata su titolo concessorio – Inefficacia in assenza di valido contratto di concessione al momento del fatto generatore del credito – Giurisdizione ordinaria: competente sulla domanda di adempimento contrattuale
 
1. La proroga dei contratti di concessione di servizi costituisce istituto del tutto eccezionale, soggetto a due condizioni cumulative: può essere disposta solo in pendenza di esecuzione del contratto, non dopo la sua scadenza naturale; e può essere disposta solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura ad evidenza pubblica, a condizione che tale opzione sia stata prevista dal bando e che sussistano specifiche ragioni tecniche ed economiche che rendano impossibile in termini di razionalità l’individuazione di un soggetto diverso, adeguatamente motivate. Un atto di proroga tecnica disposto dopo la scadenza naturale della concessione e privo di qualsiasi motivazione sulle predette ragioni è illegittimo per violazione dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, e deve essere disapplicato in via incidentale dal giudice ordinario ai sensi dell’art. 5 della l. n. 2248/1865, anche qualora sia divenuto inoppugnabile per decorso del termine di ricorso al giudice amministrativo.
«L’atto di proroga prodotto da parte appellante deve pertanto ritenersi illegittimo poiché in contrasto sia con il già richiamato disposto dell’art. 106, comma XI, d.lgs. 50/2016 ratione temporis applicabile, sia con quanto richiesto, in via generale per i provvedimenti amministrativi, dall’art. 3 della legge n. 241/1990 e, dunque, deve essere disapplicato (disapplicazione c.d. incidentale o indiretta) dal Tribunale ordinario».

2. Il principio di concorrenza per il mercato, di derivazione eurocomunitaria, impone che la scelta del concessionario avvenga all’esito di una procedura di gara; pertanto, la proroga di una concessione in scadenza è equiparata al rilascio di una nuova concessione e integra una deroga ai principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento che deve essere giustificata da ragioni eccezionali e non può tradursi in un rinnovo tacito o automatico del rapporto. La normativa in materia di durata e proroga dei contratti di appalto di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 si applica analogicamente alle concessioni di servizi in forza dell’art. 164, comma 2, del medesimo decreto.

3. La cessione del credito risarcitorio, operata dall’ente proprietario della strada in favore del concessionario di servizi di ripristino, produce effetti solo in quanto fondata su un valido ed efficace contratto di concessione vigente al momento del fatto che ha generato il credito ceduto. In assenza di un titolo concessorio valido — per scadenza della concessione e illegittimità dell’atto di proroga — il cessionario è privo di legittimazione attiva ad azionare il credito risarcitorio nei confronti del responsabile del sinistro e della sua compagnia assicurativa. La domanda di adempimento contrattuale fondata sulla cessione del credito è di competenza del giudice ordinario, in quanto avente ad oggetto un diritto soggettivo di natura patrimoniale non connesso all’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.
 
Sintesi della Sentenza 

1) La vicenda
Un’impresa individuale specializzata nel ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, cessionaria del credito risarcitorio cedutole dal Comune di Milano ai sensi di un contratto di concessione di servizi stipulato il 26 febbraio 2016 per la durata di due anni e sessantasette giorni a decorrere dal 25 novembre 2015 (scadenza: 30 gennaio 2018), chiedeva al giudice di pace di Milano il risarcimento dei danni subiti dal Comune a seguito di un sinistro stradale del 27 gennaio 2019. Il giudice di pace dichiarava il difetto di legittimazione attiva dell’attrice e rigettava la domanda. L’impresa proponeva appello al Tribunale di Milano, deducendo la perdurante efficacia del contratto in forza di un atto di proroga tecnica del 31 gennaio 2018.


2) La decisione del Tribunale
Il Tribunale rigettava l’appello. Accertava che il contratto di concessione era scaduto il 30 gennaio 2018, antecedentemente al sinistro del 27 gennaio 2019. Rilevava che l’atto di proroga tecnica versato in atti era illegittimo per due ragioni autonome: era stato disposto dopo la scadenza naturale del contratto, in violazione dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 che consente la proroga solo in costanza di esecuzione; era privo di qualsiasi motivazione sulle specifiche ragioni tecniche ed economiche che rendessero impossibile l’individuazione di un diverso operatore, in violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Procedeva alla disapplicazione incidentale dell’atto di proroga ai sensi dell’art. 5 l. n. 2248/1865, ritenendo tale potere esercitabile dal giudice ordinario anche d’ufficio. In assenza di un valido titolo concessorio al momento del sinistro, la cessionaria era priva di legittimazione attiva.

3) L’esito
Il Tribunale di Milano, Sez. X civile, in funzione di giudice di appello, rigettava integralmente l’appello e confermava la sentenza del giudice di pace n. 4088/2024. Condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado, liquidate in € 894,00 oltre accessori, con aumento del 50% per la complessità e la novità delle questioni giuridiche trattate. Dava atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

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