di Adet Toni Tovik*
“Un Paese, annoiato dalla politica, è imbambolato dalla cronaca nera e da quella giudiziaria. Segue ossessivamente i giornali in cui si parla di delitti, specie quelli irrisolti. Tifa pro o contro il presunto assassino, pro o contro gli accusatori o i giudici. Si appassiona all’evolversi delle indagini poliziesche e ai dibattimenti in tribunale. È appeso alle arringhe degli avvocati. Si arrovella sulle prove, o l’assenza di prove. Manco fosse una giuria. Si beve morbosamente, talvolta con un inconfessabile brivido di piacere, i particolari più scabrosi. Trepida per i condannati per errore. Prima ancora che per le vittime. Inorridisce all’idea che certi mostri possano essere ancora a piede libero. Talvolta prende addirittura le loro parti.”. Il pezzo è di Claudio Cerasa, e non parla di Garlasco o di Cogne o di Rimini, ma della Germania degli anni ’20 – ’30. (Le Garlasco ai tempi di Hitler. Il Foglio, 21 maggio 2026). Niente cambia.
Garlasco non smette di stupirmi. Ne ho già parlato su questo giornale. Sembra di assistere ad una partita a scacchi. Ad una mossa della difesa segue una dell’accusa. Anche io mi diverto a giocare a scacchi. Il mio software Fritz invece si diverte a prendermi in giro. Quando mi “vede” titubante esclama ironico “Conosco 10 milioni di mosse di apertura, e tu?”. Per chi non segue la scacchistica, le mosse di apertura sono quelle iniziali con cui si prende posizione sulla scacchiera. Nel campo del diritto penale mi sento di essere al suo livello quanto a provvedimenti scritti e letti, eppure non riesco a capire il senso delle “mosse” dei pezzi di Garlasco. I difensori annunciano di aver eseguito una consulenza personologica sul loro assistito. Sanno benissimo che è priva di ogni valore giuridico. Non può essere prodotta in un giudizio né essere comunque utilizzata. La procura, nonostante abbia già notificato la chiusura delle indagini preliminari, risponde disponendo una consulenza psichiatrica sull’imputato. Normale? Mica tanto.
Nella mia esperienza giudiziaria ho sempre ritenuto che una indagine sullo stato di mente dell’imputato andasse disposto nei casi in cui fossero percepibili chiari segni di disfunzione mentale. In un convegno specifico in cui fui relatore affermai che “Premesso che un accertamento peritale non va disposto in ogni caso di segnalazione di eventuali infermità mentali, ma costituisce un potere di natura discrezionale, esercitabile solo nel caso in cui dagli atti emergano concreti elementi che consentano di desumere che il soggetto al momento della commissione del fatto versasse in stato di incapacità di intendere e/o di volere, la perizia (o la consulenza) è il modo normale con cui il sapere scientifico fa il suo ingresso nel processo.”. Non mi pare che qualcuno abbia mai messo in dubbio che Sempio sia oggi affetto da un vizio di mente, né vi è traccia di un passato clinico-psichiatrico risalente all’anno del delitto (ricoveri in reparti di psichiatria o provvedimenti di Trattamento Sanitario Obbligatorio).
Oltretutto, visto che i difensori di Sempio hanno già affermato che, come suo diritto, l’assistito non si sottoporrà ad un esame, la scienza ci dice che “Una valutazione sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto in assenza del soggetto è considerata metodologicamente accettabile solo se il distacco temporale dall’evento delittuoso è ridotto, al massimo due o tre anni e, soprattutto, se agli atti è presente una solida, ufficiale e coerente documentazione clinica pregressa.” (prof. Massimo BLANCO, Direttore dell’Istituto di Scienze Forensi). Certo, è ben possibile che una indagine sia condotta anche solo sui documenti disponibili (lettere, diari), ma tenuto conto che così come la malattia di mente non insorge all’improvviso ma postula una sua incubazione ben percepibile dall’esterno, allo stesso modo non scompare improvvisamente, ma necessita di cure specifiche in ambiti medici. Come si dice, ai posteri….
Non basta. C’è un altro aspetto che merita attenta riflessione. Come si ripercuote l’accusa a Sempio sulla sentenza definitiva di condanna di Stasi? Al momento manca una specifica prova della innocenza di Stasi da far valere in un giudizio di revisione. C’è invece un ipotetico quadro di accusa a carico di Sempio che dovrà essere valutato in molti gradi di giudizio. Questo però non basta per innestare il giudizio di revisione. È’ soltanto quando ci sarà una sentenza definitiva che abbia accertato la colpevolezza di una persona diversa da Stasi che sarà possibile attivare la revisione per il contrasto di giudicati. Sarà allora un terzo giudice (Brescia) che dovrà decidere sul contrasto e, in caso affermativo, revocare la prima condanna. Tutto questo ha un tempo indefinito e una strada irta di difficoltà. La sentenza di condanna di Stasi è costruita su postulati che non possono essere ignorati. Tra i tanti, mi riferisco ai seguenti:
- “E infatti pacifico e incontestato, che Chiara Poggi, la mattina del 13 agosto 2007, aprì fiduciosa il cancello e la porta di casa dopo averne disattivato l’allarme. Il visitatore mattutino era certo persona che lei ben conosceva e probabilmente aspettava, tanto da non preoccuparsi di accoglierlo ancora in pigiama, con il letto sfatto e la televisione accesa, in una casa non ancora riordinata e con le finestre chiuse”.
- “alla esclusione con assoluta certezza che a commettere il reato fosse stato non solo un estraneo, ma anche un conoscente o un soggetto (peraltro nemmeno individuato) con cui avesse una qualche dimestichezza, perché anche in questo caso la giovane avrebbe reagito, urlato, graffiato, si sarebbe in qualche modo divincolata e difesa, avrebbe assunto le posizioni tipiche di chi, aggredito, cerca di farsi scudo almeno con le mani e le braccia. Come si è visto, Chiara è rimasta del tutto inerme: era così tranquilla, aveva così fiducia nel visitatore da non fare assolutamente niente. Tanto da venire massacrata senza nessuna fatica, oltre che senza nessuna pietà.”
- L’omicidio scaturisce da un “Rapporto di intimità scatenante una emotività giustificabile solo tra soggetti che si conoscevano bene”.
Ma, se questa “fotografia” calza con la figura di Stasi, e costituì una base forte per la condanna, non si attaglia per niente a Sempio con cui Chiara Poggi non risulta avesse familiarità. E, soprattutto, apre una porta inquietante: se Chiara Poggi, la cui vita è stata scandagliata senza far emergere ombre (“ragazza seria e timida, che stava bene in famiglia, che lavorava, innamorata del fidanzato”), pur essendo in pigiama, aprì la porta ad un soggetto con cui non aveva confidenza, si può ancora escludere oltre ogni ragionevole dubbio che possa aver aperto ad un altro soggetto rimasto ancora ignoto?
Altri temi attengono ad un futuribile che per il momento non mi è chiaro: l’unico caso similare di omicidio volontario che mi viene in mente è quello Bebawi del 1964, in cui ciascun coniuge imputato addossava all’altro la responsabilità dell’omicidio di Faruk Chourbagi (arringa dell’avvocato Leone: «Impossibile condannare senza prove due imputati che si rinfacciano reciprocamente lo stesso reato»). Tuttavia, nell’omicidio di Chiara Poggi rispetto a quello di Chourbagi c’è una differenza non marginale: i due imputati si dichiarano entrambi innocenti. E non è cosa da poco. Ne riparleremo.
*già magistrato della Corte di Cassazione
novik garlasco stasi sempio – MALPENSA24
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