Distribuzione utili: perimetro d’azione – FISCOeTASSE.com


Quando il professionista si appresta ad assistere la società nella delibera di distribuzione degli utili, la tentazione è quella di concentrare l’attenzione sul risultato dell’esercizio e sul trattamento fiscale dei dividendi. In realtà, prima ancora di stabilire quanto distribuire e a chi, occorre verificare se la distribuzione sia effettivamente ammissibile, e in quale misura. Il codice civile dissemina i vincoli alla distribuzione degli utili in una pluralità di disposizioni, e la stagione assembleare 2026 – dedicata all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2025 – aggiunge un elemento di novità: la scadenza del quinquennio di sospensione delle perdite COVID 2020, che impone una ricognizione straordinaria del patrimonio netto dei nostri clienti.

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1) La riserva legale ordinaria: un obbligo troppo spesso dato per scontato

Il primo vincolo che il professionista incontra è quello della riserva legale, disciplinata dall’art. 2430 del codice civile. La norma impone di destinare almeno il cinque% degli utili netti annuali alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il venti% del capitale sociale. Si tratta di importi minimi: nulla vieta che una società con utili particolarmente consistenti saturi l’accantonamento a riserva legale in un unico esercizio, liberandosi dell’obbligo per il futuro. Occorre tuttavia ricordare che se la riserva dovesse ridursi nel tempo per effetto dell’utilizzo a copertura di perdite, l’obbligo di accantonamento si riattiva fino alla ricostituzione della soglia del venti%.

Il regime di utilizzo della riserva legale è rigorosamente vincolato: essa non è distribuibile ai soci e, secondo l’orientamento prevalente in dottrina, non può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale, sebbene una parte della dottrina ritenga ammissibile tale impiego, argomentando dalla clausola di reintegrazione prevista dal secondo comma dell’art. 2430 c.c. Si tratta di un cuscinetto patrimoniale che il legislatore ha posto a protezione del capitale e che il professionista deve verificare in ogni bilancio, accertandosi che la riserva sia correttamente alimentata e che non sia stata indebitamente intaccata.

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2) La riserva legale delle SRL a capitale ridotto

Un regime particolare è previsto dall’art. 2463, comma 5, del codice civile per le SRL costituite con un capitale inferiore a diecimila euro. In questo caso, l’accantonamento annuale a riserva legale è fissato nella misura del venti% degli utili, e l’obbligo si interrompe soltanto quando la somma tra riserva legale e capitale sociale raggiunge i diecimila euro.

La ragione del trattamento differenziato è evidente: il legislatore, pur consentendo la costituzione di SRL con capitali anche simbolici, ha inteso assicurare che la società accumuli nel tempo un patrimonio minimo a tutela dei creditori sociali. A differenza della riserva legale ordinaria, quella delle SRL a capitale ridotto può essere utilizzata anche per l’imputazione a capitale, oltre che per la copertura delle perdite. Tale particolarità discende dalla stessa logica che presiede al regime: poiché l’obiettivo è il raggiungimento di una soglia patrimoniale complessiva – la somma di capitale e riserva deve arrivare a diecimila euro – il legislatore ha ritenuto indifferente che la soglia venga raggiunta attraverso l’una o l’altra voce del patrimonio netto.

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3) Le riserve da rivalutazione: cautele particolari

Una verifica che assume rilievo crescente è quella relativa alle riserve da rivalutazione presenti nel patrimonio netto. La frequenza con la quale negli ultimi anni sono state varate disposizioni agevolative in materia di rivalutazione dei beni d’impresa rende tutt’altro che rara la presenza di tali poste nei bilanci dei nostri clienti.

L’art. 13 della legge n. 342 del 2000, norma richiamata da tutte le successive discipline di rivalutazione come base di riferimento, stabilisce che il saldo attivo di rivalutazione destinato a riserva può essere distribuito ai soci, con una cautela procedurale specifica: l’assemblea delibera la distribuzione, ma prima dell’effettiva esecuzione devono trascorrere novanta giorni, durante i quali i creditori sociali possono opporsi. Si tratta di un meccanismo che assimila la distribuzione della riserva da rivalutazione alla riduzione del capitale sociale ritenuto esuberante, con evidente finalità di tutela dei terzi.

La medesima norma disciplina l’utilizzo della riserva da rivalutazione per la copertura delle perdite, introducendo una distinzione rilevante in relazione alla sede assembleare nella quale viene adottata la decisione. Se la decisione è assunta dall’assemblea ordinaria, gli utili che la società produrrà in futuro dovranno essere prioritariamente destinati alla reintegrazione della riserva utilizzata: la riserva scompare, ma deve rinascere. Se invece la decisione viene adottata dall’assemblea straordinaria, la riserva si estingue definitivamente e non sussiste alcun obbligo di ricostituzione.

La scelta della sede assembleare non è dunque un mero formalismo, ma produce conseguenze patrimoniali concrete che il professionista deve rappresentare al cliente con chiarezza.

ATTENZIONE

La distribuzione della riserva da rivalutazione richiede il rispetto del termine di novanta giorni per l’opposizione dei creditori. L’utilizzo a copertura perdite produce effetti diversi a seconda che sia deliberato in sede ordinaria (obbligo di ricostituzione con utili futuri) o straordinaria (estinzione definitiva della riserva). La scelta della sede assembleare è una decisione sostanziale, non un formalismo.

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4) Gli altri limiti alla distribuzione

Oltre alla riserva legale e alle riserve da rivalutazione, il codice civile prevede ulteriori limiti alla distribuzione degli utili che, pur riguardando casistiche specifiche, devono essere sistematicamente verificati prima di procedere alla delibera assembleare.

L’art. 2426, n. 5, del codice civile stabilisce che la società che abbia iscritto in bilancio costi di impianto, ampliamento e di sviluppo non ancora completamente ammortizzati non può distribuire dividendi se non residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati. Si tratta di un vincolo che, nella prassi, può riguardare le società di più recente costituzione o quelle che abbiano sostenuto significativi investimenti in ricerca e sviluppo.

Un analogo vincolo, previsto dall’art. 2426, n. 8-bis, del codice civile, opera con riferimento agli utili su cambi derivanti dalla valutazione di crediti e debiti in valuta estera ancora aperti alla data di chiusura dell’esercizio. L’eventuale utile netto su cambi deve essere accantonato in un’apposita riserva non distribuibile fino al realizzo, in quanto si tratta di proventi non ancora realizzati.

Vanno inoltre ricordate le riserve indisponibili formatesi in applicazione di disposizioni derogatorie che hanno caratterizzato gli esercizi più recenti: la sospensione degli ammortamenti prevista dall’art. 60, commi 7-bis e seguenti, del D.L. 104/2020, consentita per fronteggiare gli effetti della crisi pandemica, ha imposto la creazione di riserve indisponibili per la quota di ammortamenti non effettuati. La deroga alla valutazione dei titoli del circolante con perdite derivanti da fluttuazioni di mercato, riproposta da più esercizi, è stata parimenti accompagnata dall’obbligo di costituire una riserva indisponibile.

Il professionista deve dunque compiere una ricognizione sistematica del patrimonio netto prima di quantificare l’importo effettivamente distribuibile, sottraendo dall’utile e dalle riserve disponibili tutte le poste che il codice civile vincola a specifiche destinazioni.

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5) Le perdite e la scadenza del quinquennio COVID 2020

L’aspetto di maggiore attualità nella stagione assembleare 2026 è senza dubbio rappresentato dalla scadenza del periodo di sospensione delle perdite maturate nell’esercizio 2020, il primo anno della pandemia.

L’art. 6 del D.L. 23/2020, nella formulazione riscritta dall’art. 1, comma 266, della L. 178/2020, ha consentito di disattivare per cinque esercizi le misure protettive previste dagli artt. 2446 e 2447 del codice civile per le S.p.A. e 2482-bis e 2482-ter per le S.r.l., che impongono agli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea quando la perdita supera il terzo del capitale sociale. Il quinquennio si è chiuso proprio con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2025: le perdite che fino a ieri potevano essere lasciate in sospensione sono divenute di stringente attualità. Si ricordi che la medesima disciplina, progressivamente estesa anche alle perdite degli esercizi 2021 (art. 3, co. 1-ter, D.L. 228/2021) e 2022 (art. 3, co. 9, D.L. 198/2022), imporrà analoghe verifiche in occasione dell’approvazione dei bilanci 2026 e 2027.

Il meccanismo codicistico prevede due soglie di intervento. Quando la perdita supera il terzo del capitale sociale, dopo aver assorbito tutte le riserve disponibili, si è in presenza di una perdita rilevante. Se questa perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, i soci devono intervenire immediatamente, ricapitalizzando la società, deliberandone la trasformazione o, in ultima istanza, lo scioglimento. Se invece la perdita, pur superando il terzo del capitale, non lo riduce al di sotto del minimo legale, l’assemblea può rinviare la decisione all’esercizio successivo, a condizione che la perdita venga nel frattempo ridotta a meno di un terzo del capitale.

ATTENZIONE

Il quinquennio di sospensione ex art. 6 D.L. 23/2020 delle perdite COVID 2020 si è chiuso con l’approvazione del bilancio 2025. Le società che presentino perdite maturate nell’esercizio 2020 non ancora coperte devono adottare tempestivamente le misure previste dagli artt. 2446-2447 e 2482-bis/2482-ter c.c. Per chi ha già approvato il bilancio senza verificare la scadenza, è possibile un intervento correttivo mediante convocazione di assemblea straordinaria, prima che l’inerzia configuri profili di responsabilità.

Per i professionisti che abbiano già assistito i clienti nell’approvazione del bilancio 2025 senza prestare attenzione alla scadenza del quinquennio COVID, non è troppo tardi per intervenire. L’omissione non è irreparabile, ma richiede un intervento tempestivo: la convocazione di un’assemblea straordinaria che adotti le misure necessarie alla copertura della perdita, prima che il protrarsi dell’inerzia possa configurare profili di responsabilità a carico degli amministratori.

Un errore comune: distribuire senza verificare

L’elencazione dei vincoli alla distribuzione che precede può apparire, al professionista di lunga esperienza, un’ovvietà. L’esperienza quotidiana suggerisce però che l’errore più frequente non è l’ignoranza delle singole disposizioni, bensì la mancata verifica sistematica della loro contemporanea operatività. Il professionista che prepara la delibera assembleare di distribuzione degli utili deve compiere un vero e proprio check-up del patrimonio netto, verificando simultaneamente la capienza della riserva legale, l’assenza di vincoli derivanti da costi capitalizzati non ammortizzati, la corretta gestione delle riserve da rivalutazione, l’inesistenza di perdite in sospensione che abbiano esaurito il proprio periodo di grazia.

Tale ricognizione deve essere documentata e, ove possibile, formalizzata in una nota interna allo studio che accompagni la delibera assembleare, a presidio tanto della correttezza dell’operazione quanto della tutela professionale del commercialista.

Indicazioni operative

Prima di deliberare la distribuzione degli utili dell’esercizio 2025, il professionista deve compiere una ricognizione sistematica del patrimonio netto.

La riserva legale deve essere verificata nella sua capienza rispetto al venti% del capitale sociale per le SRL ordinarie, o rispetto alla soglia di diecimila euro complessivi tra capitale e riserva per le SRL a capitale ridotto.

Le riserve da rivalutazione eventualmente presenti nel patrimonio netto impongono la verifica del rispetto della procedura dei novanta giorni in caso di distribuzione ai soci, e un’attenta valutazione della sede assembleare in caso di utilizzo a copertura delle perdite.

Gli ulteriori vincoli alla distribuzione – costi capitalizzati non ammortizzati, utili su cambi non realizzati, riserve indisponibili da sospensione ammortamenti, riserve da deroga valutazione titoli – devono essere puntualmente verificati e quantificati.

La scadenza del quinquennio di sospensione delle perdite COVID 2020 impone una ricognizione straordinaria. Le società che presentino perdite maturate nell’esercizio 2020 non ancora coperte devono adottare tempestivamente le misure previste dagli artt. 2446-2447 c.c. (o artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per le S.r.l.), anche mediante convocazione di un’assemblea straordinaria successiva a quella di approvazione del bilancio.

BOX OPERATIVO – Vincoli distribuzione utili 2025 in sintesi

Riserva legale

Art. 2430 c.c.: 5% utili a riserva fino al 20% del capitale. SRL a capitale ridotto (art. 2463, co. 5): 20% fino a capitale+riserva = 10.000 euro.

Riserve rivalutazione

Art. 13 L. 342/2000: distribuzione con 90 giorni per opposizione creditori. Copertura perdite: sede ordinaria → ricostituzione; straordinaria → estinzione.

Vincoli aggiuntivi

Costi capitalizzati non ammortizzati; utili su cambi non realizzati; riserve da sospensione ammortamenti; riserve da deroga valutazione titoli.

Perdite COVID

Quinquennio sospensione ex art. 6 D.L. 23/2020 scaduto con bilancio 2025. Artt. 2446-2447 e 2482-bis/ter c.c. riattivati: perdita > 1/3 capitale → misure immediate.

Azione immediata

Check-up completo del patrimonio netto prima di ogni delibera di distribuzione. Verifica urgente perdite COVID in sospensione.


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