Le verifiche avviate dall’Agenzia delle Entrate sulle holding non finanziarie “statiche” stanno imponendo ai professionisti una riflessione approfondita su presupposti e limiti delle contestazioni in corso, che qualificano come abusivo il trattenimento degli utili percepiti dalle società partecipate.
Il contributo esamina la nozione di differimento “sine die” alla luce dell’Atto di indirizzo MEF del 27 febbraio 2025, evidenzia i profili critici della prassi accertativa e propone strategie difensive operative, nella prospettiva del nuovo TUIR (D.Lgs. 117/2026).
1) La holding non finanziaria tra forma giuridica e sostanza economica
Il dibattito che negli ultimi mesi ha investito le società holding “statiche” impone di ricondurre la discussione entro coordinate sistematiche precise. Il punto di partenza risiede nella distinzione, tanto elementare quanto spesso trascurata nella prassi accertativa, tra due tipologie di società il cui attivo patrimoniale risulta investito in via esclusiva o prevalente in partecipazioni societarie, ma la cui natura economica diverge radicalmente.
Da un lato si colloca la società che esercita attività di direzione e coordinamento delle partecipate, ossia un’attività economica organizzata in forma d’impresa ai sensi dell’art. 2082 c.c., per la quale la forma di società commerciale è un obbligo imposto dall’art. 2249, comma 1, c.c..
Dall’altro lato si colloca la società di mera gestione patrimoniale delle partecipazioni, comunemente definita “holding statica”, che si limita a esercitare i diritti amministrativi e patrimoniali connessi alla qualifica di socio. Per quest’ultima, la forma giuridica naturale sarebbe la società semplice; tuttavia, l’art. 2249, comma 2, c.c. consente espressamente ai soci di optare per la forma di società di capitali, rendendo tale scelta del tutto legittima.
La rilevanza fiscale della distinzione è duplice.
- Sul versante delle imposte sui redditi, la configurazione in forma di società di capitali determina l’applicazione della presunzione di commercialità sancita dall’art. 81, comma 1, del TUIR (D.P.R. 917/1986), in virtù del quale il reddito complessivo delle società di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa, con la conseguenza che i dividendi percepiti dalla holding beneficiano dell’esenzione al 95% dalla base imponibile IRES prevista dall’art. 89 del TUIR.
- Sul versante IVA, la situazione è diversa: l’art. 4, comma 5, lett. b), del DPR 633/72 esclude espressamente dalla presunzione di commercialità oggettiva le attività consistenti nel possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali al fine di percepire dividendi, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria ovvero attività di coordinamento delle partecipate. La holding statica resta pertanto fuori dal campo IVA.
L’inquadramento è completato dall’art. 162-bis del TUIR, che definisce “società di partecipazione non finanziaria” i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari. L’esercizio in via prevalente sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi soggetti, unitariamente considerati, supera il 50% del totale dell’attivo patrimoniale.
Tale classificazione assume rilievo ai fini del regime di deducibilità degli interessi passivi, dell’IRAP e degli obblighi comunicativi all’Anagrafe tributaria, ma non determina, di per sé, alcun trattamento fiscale di sfavore.
ATTENZIONE
La holding statica in forma di società di capitali è una struttura espressamente prevista dall’ordinamento e incentivata dal legislatore attraverso la disciplina del conferimento a realizzo controllato ex art. 177, commi 2 e 2-bis, del TUIR, introdotta e progressivamente ampliata al fine di razionalizzare gli investimenti e incentivare i capitali a restare nell’ambito del regime d’impresa. Il differenziale fiscale nella tassazione dei dividendi non è un vantaggio indebito, bensì la conseguenza fisiologica del meccanismo anti-doppia imposizione economica.
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2) Il differenziale fiscale e la delicata nozione di differimento “sine die”
Il nucleo delle contestazioni ruota intorno a un dato quantitativo di immediata evidenza: i dividendi distribuiti al socio persona fisica scontano la ritenuta a titolo d’imposta del 26% ai sensi dell’art. 27 del DPR 600/73, mentre i medesimi dividendi, se percepiti per il tramite di una holding in forma di società di capitali, concorrono alla base imponibile IRES nella misura del solo 5%, con un’imposizione effettiva pari all’1,2%.
Il differenziale appare significativo; tuttavia, la sua corretta qualificazione giuridica ne ridimensiona radicalmente la portata. L’esenzione al 95% non è un regime agevolativo, bensì il meccanismo tecnico finalizzato a evitare la doppia imposizione economica che si determinerebbe in un sistema dove il prelievo complessivo – IRES alla produzione del reddito e imposta sostitutiva alla distribuzione dell’utile – si attesta al 43,76%, sostanzialmente allineato all’aliquota marginale IRPEF più elevata.
L’imponibilità del 5% serve a compensare forfetariamente la deducibilità dei costi di gestione della partecipazione. Il vantaggio è dunque transitorio: si riassorbe integralmente nel momento in cui la holding distribuisce gli utili ai soci persone fisiche.
La questione si complica quando la holding trattiene gli utili percepiti.
L’Atto di indirizzo del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 febbraio 2025, n. 7, ha chiarito che tra i vantaggi fiscali rilevanti ai fini dell’art. 10-bis della L. 212/2000 possono rientrare «anche i differimenti di imposizione, cioè le situazioni nelle quali il contribuente consegue un vantaggio finanziario, purché si tratti di un rinvio della tassazione sine die o significativamente posticipato, dunque non meramente temporaneo». Il medesimo Atto, peraltro, ha qualificato l’abuso del diritto come clausola residuale, applicabile esclusivamente quando non si rilevi la violazione di specifiche norme tributarie.
Ad avviso di chi scrive, la mancata distribuzione dei dividendi non configura di per sé il differimento sine die contemplato dall’Atto di indirizzo. Il dividendo in capo alla persona fisica rileva fiscalmente solo quando viene effettivamente percepito, in base al principio di cassa: contestare la mancata emersione di un reddito che avrebbe potuto essere generato equivarrebbe a mettere in discussione il principio di opacità delle società di capitali e il criterio della capacità contributiva.
Con la medesima logica si potrebbe contestare il professionista che differisce l’emissione delle fatture o il lavoratore che rinuncia a prestazioni straordinarie.
La nozione di sine die deve essere pertanto circoscritta alle sole ipotesi in cui la tassazione potrebbe non verificarsi mai: nelle scissioni asimmetriche di compendi immobiliari dove i beni sono utilizzati dai soci senza formale assegnazione, configurando un godimento che potrebbe protrarsi indefinitamente; nella disciplina delle controlled foreign companies, dove la circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021 ha chiarito, con riguardo alla sterilizzazione delle variazioni temporanee ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera, che rilevano le ipotesi in cui il rinvio della tassazione potrebbe non riversarsi mai.
In tutti questi casi il denominatore comune è la possibilità che il prelievo non si realizzi in alcun momento futuro, non il mero ritardo nella distribuzione degli utili.
ATTENZIONE
L’Atto di indirizzo MEF del 27 febbraio 2025 qualifica l’abuso del diritto come clausola residuale, applicabile solo in assenza di violazione di specifiche norme tributarie. Il differimento della tassazione rileva come vantaggio indebito unicamente se configura un rinvio sine die, non meramente temporaneo. La mancata distribuzione di dividendi da parte della holding per alcuni esercizi non integra di per sé tale fattispecie, soprattutto se la holding reinveste la liquidità nell’ambito dell’attività d’impresa.
3) Ragioni extrafiscali, cautele operative e raccordo con il nuovo TUIR
Pur nella convinzione che le contestazioni presentino i profili di illegittimità sopra evidenziati, la prudenza professionale impone di adottare cautele operative che rafforzino la posizione del contribuente.
In sede di costituzione della holding, è consigliabile esplicitare negli atti societari le finalità extrafiscali dell’operazione: la gestione unitaria e meno conflittuale della partecipazione di controllo, la separazione tra proprietà e gestione operativa, l’ordinato passaggio generazionale mediante la concentrazione della partecipazione in capo a un unico veicolo societario le cui quote possano essere successivamente donate ai familiari.
Nella vita societaria della holding, diviene essenziale mantenere traccia documentale di tutte le attività imprenditoriali e di investimento vagliate, anche qualora non si siano perfezionate: la verbalizzazione delle delibere, la conservazione della corrispondenza relativa a trattative, l’eventuale incarico a intermediari per la ricerca di opportunità concorrono a dimostrare che il trattenimento degli utili risponde a una logica imprenditoriale.
Per quanto riguarda l’impiego della liquidità, considerata la posizione restrittiva che sta emergendo, può risultare opportuno privilegiare strumenti di finanza aziendale sofisticati – quote di OICR chiusi, strumenti finanziari cartolarizzati o altri prodotti riservati a investitori professionali – che marchino la distanza rispetto agli investimenti direttamente accessibili alla persona fisica.
Merita infine una riflessione il raccordo con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, recante il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026 e le cui disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027. Il nuovo TUIR, pur di natura dichiaratamente compilativa, riordina in 377 articoli l’intera disciplina delle imposte sui redditi, inclusa quella della participation exemption e dei dividendi infragruppo. Il testo definitivo recepisce il ripristino dell’esenzione IRES al 95% su dividendi e plusvalenze operato dall’art. 11 del D.L. 38/2026, convertito dalla L. 88/2026, senza più soglie minime di partecipazione. I professionisti devono avviare sin da ora la ricognizione dei nuovi riferimenti normativi, poiché la numerazione non segue uno schema lineare di corrispondenza con il D.P.R. 917/1986. Ad avviso di chi scrive, l’evoluzione normativa conferma la piena legittimità della struttura holding nell’ordinamento italiano: l’attenzione dei professionisti deve concentrarsi sulla predisposizione di un adeguato presidio documentale, sulla corretta gestione degli impieghi della liquidità e sull’aggiornamento tempestivo dei riferimenti normativi in vista della transizione al nuovo TUIR.
4) Tabelle di sintesi
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BOX OPERATIVO – Verifiche alle holding non finanziarie: quadro di sintesi |
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Norma |
Art. 10-bis L. 212/2000 (abuso del diritto); Atto di indirizzo MEF 27.02.2025; art. 27 DPR 600/73 (ritenute); art. 177, co. 2 e 2-bis, TUIR (realizzo controllato); art. 162-bis TUIR (classificazione). |
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Contestazione |
Differimento sine die del prelievo IRPEF 26% mediante interposizione di holding statica. Impiego della liquidità in strumenti finanziari accessibili alla persona fisica. Omesse ritenute in capo alla società erogante. |
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Argomento difensivo |
Vantaggio transitorio e fisiologico del meccanismo anti-doppia imposizione. Nessun obbligo di distribuzione nell’ordinamento. Holding incentivata dall’art. 177 TUIR. Libertà d’impresa nella scelta degli impieghi. |
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Rischio |
Alto per le holding che trattengono utili impiegandoli in strumenti non qualificati. Presidiabile con documentazione delle ragioni extrafiscali e scelta di strumenti riservati a investitori professionali. |
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Nuovo TUIR |
D.Lgs. 117/2026, in GU 3.7.2026, applicabile dal 1°.1.2027. Recepisce esenzione IRES al 95% senza soglie minime (D.L. 38/2026, conv. L. 88/2026). Aggiornare i riferimenti normativi. |
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