quando notai e professionisti pagano


La sentenza n. 153 depositata il 24 luglio 2026 dalla Corte costituzionale chiarisce l’estensione dell’esclusione dall’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) per le associazioni professionali. La Consulta ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze, stabilendo che l’imposta non è dovuta se l’attività professionale, pur svolta da un iscritto a un’associazione, sia esercitata in forma individuale, personale e autonoma dai singoli associati. Per approfondire questa materia, abbiamo preparato il corso “Processo tributario – Tecniche difensive, vizi della sentenza e impugnazioni”.

Corte costituzionale – sentenza n. 153 dep. il 24-07-2026

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1. Contesto e svolgimento del giudizio


La controversia origina da un ricorso promosso da uno studio notarile associato, unitamente ai singoli notai associati, dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per l’anno d’imposta 2022. I ricorrenti invocavano l’applicazione dell’articolo 1, comma 8, della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), la quale ha disposto l’esclusione dall’IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni. L’Agenzia delle Entrate, in conformità alla prassi amministrativa (Circolare n. 4/E/2022), sosteneva invece che le associazioni professionali fossero equiparate alle società semplici ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR e dell’articolo 3, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 446/1997, rimanendo pertanto presuntivamente assoggettate al tributo in qualità di soggetti collettivi. La Corte di giustizia tributaria di Firenze ha, per l’effetto, sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto delle suddette norme, ipotizzando una violazione degli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione. A parere del giudice rimettente, la normativa determinava un’irragionevole disparità di trattamento tra il notaio che opera in forma individuale e quello che esercita la professione all’interno di uno studio associato, pur a fronte di una prestazione che rimane inderogabilmente personale e riconducibile a una pubblica funzione.

2. Approfondimento logico-giuridico, presupposto IRAP e forma dell’esercizio


La Corte costituzionale, ripercorrendo la genesi e l’evoluzione dell’IRAP, evidenzia come il tributo trovi giustificazione nella manifestazione di capacità produttiva derivante da un’autonoma organizzazione. Con la riforma del 2021 (art. 1, comma 8, legge n. 234/2021), il legislatore ha escluso in radice le persone fisiche dal novero dei soggetti passivi IRAP, eliminando la necessità di verificare caso per caso la sussistenza del requisito organizzativo. Affrontando l’equiparazione tra associazioni professionali e società semplici ex art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR, la Consulta precisa che il dato normativo richiede un requisito sostanziale imprescindibile: che l’attività professionale sia svolta “in forma associata”. L’equiparazione alle società e la conseguente soggettività passiva IRAP non scattano, dunque, per la mera presenza formale di un contratto associativo o di uno studio associato. L’imposta viene in rilievo unicamente quando si verifica una vera e propria “spersonalizzazione” dell’attività professionale, tale da renderla direttamente ascrivibile all’entità collettiva. Qualora l’attività sia svolta personalmente, individualmente e autonomamente dai singoli professionisti, essa resta riferibile esclusivamente alle persone fisiche. In tal caso, l’IRAP non è dovuta, anche laddove l’associazione esaurisca la propria funzione a meri scopi organizzativi o economici interni (quali la ripartizione delle spese e dei proventi, la locazione dell’ufficio, l’acquisto di beni strumentali o la gestione del personale ausiliario).

3. Peculiarità delle associazioni notarili e riparto dell’onere della prova


La pronuncia offre uno specifico focus sulla professione notarile. Pur rientrando tra le libere professioni, l’attività del notaio si connota per l’esercizio di una pubblica funzione caratterizzata da terzietà, dovere di assistenza e controllo di legalità, con un’impronta spiccatamente personalissima. Le associazioni notarili costituite ai sensi dell’articolo 82 della legge n. 89/1913 (legge notarile) hanno, di regola, una rilevanza meramente interna relativa alla ripartizione degli onorari, senza alcuna ingerenza sull’esercizio della funzione pubblica e sulla riferibilità degli atti. Mancando un’autonomia strutturale e funzionale dell’associazione, difetta il presupposto stesso dell’imposizione fiscale. Sotto il profilo istruttorio e della dinamica procedimentale, la Corte traccia tre principi fondamentali:

  • Onere della prova a carico del Fisco: spetta all’amministrazione finanziaria dimostrare che la professione è stata concretamente svolta “in forma associata” e che si è verificata la spersonalizzazione dell’attività.
  • Regime tassazione per attività promiscue: qualora all’interno della medesima associazione talune attività siano rese individualmente ed altre in forma associata, il reddito di esclusiva derivazione del lavoro personale dei singoli associati non è assoggettato a IRAP, purché sia adeguatamente e contabilmente separato.
  • Principio di leale collaborazione: nel solco del pactum unionis costituzionale, il contribuente deve fornire dichiarazioni veritiere e complete, mentre l’amministrazione è tenuta a evitare automatismi accertativi formalistici.

4. Lettura costituzionalmente orientata


La Corte conclude che un’interpretazione contraria, che facesse dipendere l’assoggettamento all’IRAP dal mero dato formale dell’esistenza dell’associazione, violerebbe i principi costituzionali:

  • Articoli 3 e 53 Cost.: si determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra situazioni omogenee (il professionista singolo rispetto al professionista associato che opera individualmente).
  • Articolo 41 Cost.: la tassazione indebita dell’attività individuale svolta in contesto associativo si tradurrebbe in un disincentivo fiscale alle aggregazioni professionali e alla razionalizzazione delle strutture di studio, lesivo della libertà di iniziativa economica.

5. Principio di diritto


Il combinato disposto dell’articolo 1, comma 8, della legge n. 234/2021 e dell’articolo 5, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 917/1986 va interpretato nel senso che l’esclusione dall’IRAP prevista per le persone fisiche si applica anche ai professionisti ed ai notai edotti in associazioni professionali, qualora l’attività professionale non sia effettivamente svolta “in forma associata” bensì sia resa in modo individuale, personale e autonomo dai singoli associati, conservando la riferibilità della prestazione alla persona fisica. L’imposta trova applicazione soltanto ove si verifichi una spersonalizzazione dell’attività tale da renderla ascrivibile direttamente all’associazione, gravando sull’amministrazione finanziaria l’onere di provarne l’esistenza.

6. Ricadute pratiche


La sentenza della Consulta n. 153/2026 stabilisce un fondamentale arresto giurisprudenziale destinato a ridefinire il contenzioso tributario e gli assetti organizzativi degli studi professionali:

  • Gestione dei contenziosi e istanze di rimborso: gli studi associati e i singoli professionisti che hanno versato l’IRAP per i periodi d’imposta decorrenti dal 2022 avranno titolo per richiedere il rimborso o contrastare con successo gli avvisi di accertamento pendenti, dando prova dello svolgimento individuale delle prestazioni.
  • Organizzazione contabile e segregazione dei proventi: gli studi associati saranno tenuti ad adottare presidi contabili idonei a tracciare e separare nettamente i compensi derivanti dalle prestazioni personali dei singoli associati da quelli derivanti da eventuali attività svolte in forma collettiva.
  • Promozione delle aggregazioni professionali: viene rimosso un significativo vincolo fiscale che penalizzava la costituzione di associazioni finalizzate alla sola condivisione di costi generali, locali e collaboratori, rilanciando competitività e modernizzazione delle professioni protette.

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Biarella Laura

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