La Consulta dichiara non illegittimi costituzionalmente gli artt. 189, co. 6, e 224, co. 3, codice della strada: vediamo il perché di ciò. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
1. Fuga dopo l’incidente e lavori di pubblica utilità: il caso
Il Giudice di pace di Ancona era investito di un’opposizione avverso un’ordinanza emessa dalla Prefettura-UTG sempre di Ancona ex art. 224, comma l, cod. strada, con la quale veniva disposta la sospensione della patente di guida intestata al ricorrente, per la durata di undici mesi, decorrenti dalla data di avvenuta notifica del provvedimento prefettizio.
In particolare, questo provvedimento, così impugnato, faceva seguito a una precedente ordinanza della Prefettura-UTG (ancora una volta) di Ancona con la quale la medesima patente era stata sospesa provvisoriamente per la durata di un mese.
Ebbene, a fronte del fatto che al ricorrente veniva notificato il decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Ancona con il quale gli veniva contestata la violazione dell’art. 189, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 e irrogata la pena pecuniaria di euro 4.500,00, costui proponeva istanza ai sensi dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., chiedendo – ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – la sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il Giudice per le indagini preliminari, dal canto suo, ritenuta ammissibile la richiesta, concedeva il termine per il deposito del relativo programma predisposto dall’Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna e ritualmente versato in atti, fermo restando che il suddetto giudice disponeva la conversione della pena detentiva in sessanta giorni di lavoro di pubblica utilità, mentre, con successivo provvedimento, il medesimo GIP dichiarava eseguita la pena sostitutiva ed estinto ogni effetto penale del reato contestato nel decreto penale di condanna, pur rilevandosi che, nonostante l’intervenuta estinzione del reato a seguito del positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, la Prefettura adottava il provvedimento di sospensione della patente di guida, applicando il minimo edittale previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada, senza prevedere alcuna riduzione connessa all’accertato percorso riparativo del ricorrente. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Patente dimezzata dopo l’estinzione del reato? I dubbi del giudice
Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, il suddetto Giudice delle indagini preliminari sollevava questioni di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) «nella parte in cui non prevedono che, in caso di estinzione del reato correlato alla violazione dell’art. 189 del codice della strada per esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova, il Prefetto riduca della metà la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida».
In particolare, in punto di rilevanza, il giudice a quo osservava che le questioni proposte nel caso di specie sarebbero state per l’appunto rilevanti in quanto l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle predette disposizioni avrebbe consentito l’applicazione del criterio riduttivo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, incidendo direttamente sulla legittimità del provvedimento prefettizio impugnato atteso che, in caso contrario, si sarebbe resa applicabile la disciplina vigente, caratterizzata dall’assenza di qualsiasi possibilità di graduazione della misura, con esiti incompatibili con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza.
Ciò posto, per quanto invece riguardava la non manifesta infondatezza, il giudice rimettente riteneva come siffatte questioni sarebbero non manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione e all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Nello specifico, gli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, cod. strada violerebbero innanzitutto l’art. 3 Cost. determinando una disparità di trattamento, richiamandosi sul punto la sentenza della Consulta n. 163 del 2022, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 224, comma 3, cod. strada nella parte in cui non prevede la riduzione della sospensione della patente in caso di estinzione del reato ex art. 186 cod. strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool) per esito positivo della messa alla prova, ed è stato ritenuto «manifestamente irragionevole» che il predetto beneficio, previsto per i lavori di pubblica utilità, non fosse riconosciuto anche per la suddetta messa alla prova.
Secondo il rimettente, in effetti, il principio enunciato nella predetta sentenza – necessità di coerenza tra sanzione penale e sanzione amministrativa integrativa – sarebbe applicabile anche alla fattispecie in esame, dato che, nell’art. 186 cod. strada il legislatore collega la riduzione della sanzione amministrativa all’esito positivo dei lavori di pubblica utilità e della messa alla prova; nell’art. 189 cod. strada, pur essendo previsto, sempre secondo il giudice a quo, un identico meccanismo di estinzione del reato per lavori di pubblica utilità o per messa alla prova, mancherebbe del tutto la previsione di una riduzione della sospensione amministrativa, con conseguente disparità di trattamento tra soggetti che hanno posto in essere attività riparatorie identiche, tanto più se si considera che situazioni omogenee – quali l’estrema vicinanza tra i reati ex art. 186 e ex art. 189 cod. strada, nella logica della sicurezza stradale, e l’identità del beneficio penale estintivo – riceverebbero trattamenti del tutto diversi senza adeguata giustificazione normativa.
Ciò posto, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni censurate violerebbero altresì gli artt. 27, terzo comma, e 2 Cost. con riguardo alla funzione rieducativa della pena e alla valorizzazione della condotta riparatoria, osservandosi a tal riguardo che l’estinzione del reato per svolgimento dei lavori di pubblica utilità o per messa alla prova attesterebbe l’avvenuto pieno recupero sociale del soggetto mentre l’automatica applicazione della sanzione amministrativa nel minimo edittale vanificherebbe gli effetti rieducativi già realizzati dal percorso riparativo, introducendo una forma di “ultrattività” punitiva non più giustificata dall’interesse pubblico, essendo già stato conseguito il fine di prevenzione generale e speciale, tenuto conto altresì del fatto che tale meccanismo si porrebbe in contrasto con il principio di proporzione e gradualità del sistema sanzionatorio.
Infine, il rimettente lamentava la violazione dei principi sovranazionali di cui all’art. 49 CDFUE e in particolare del principio di proporzionalità della sanzione – tanto penale quanto amministrativa – affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, e ciò in quanto la disciplina censurata imporrebbe una sospensione fissa, insensibile all’estinzione del reato e al comportamento riparatorio, risultando potenzialmente sproporzionata.
3. La Consulta esclude lo sconto: perché la patente resta sospesa
La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione summenzionata – riteneva prima di tutto come la censura sollevata in riferimento all’art. 2 Cost. fosse inammissibile per omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza poiché la violazione del parametro costituzionale, a suo avviso, risulterebbe essere stata apoditticamente prospettata dal rimettente, senza alcuna adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali le disposizioni censurate integrerebbero una violazione di detto parametro costituzionale (in tal senso, ex plurimis, sentenza n. 54 del 2026), così come era stimata parimenti inammissibile la censura afferente all’asserita violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 49 CDFUE, non avendo giudice a quo illustrato le ragioni che farebbero ricadere la disposizione censurata nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea (sentenza n. 73 del 2026).
Premesso ciò, il Giudice delle leggi, in merito alle altre questioni, riteneva innanzitutto necessario prima richiamare il contenuto delle disposizioni censurate, il che veniva fatto nei seguenti termini: “L’art. 189, comma 6, cod. strada stabilisce che «[c]hiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti». L’art. 224, comma 3, cod. strada stabilisce, per quanto di interesse, che «[n]el caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria”.
Ordunque, concluso tale excursus normativo, i giudici di legittimità costituzionale ritenevano come le altre questioni, sollevate nel caso di specie, ovvero quelle prospettate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., fossero infondate.
In particolare, la Consulta addiveniva a siffatto esito decisorio, richiamando innanzitutto quel costante orientamento della medesima Corte costituzionale secondo cui rientra nella discrezionalità del legislatore l’individuazione delle sanzioni amministrative e dell’estensione degli istituti premiali: è stato, infatti, affermato che compete al legislatore un’ampia discrezionalità nell’individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo (sentenza n. 194 del 2023); che la discrezionalità legislativa nelle scelte relative all’an e al quantum delle sanzioni amministrative incontra il limite della manifesta irragionevolezza (sentenze n. 266 del 2022, n. 62 del 2021 e n. 115 del 2019) e che l’esercizio di detta discrezionalità può essere sindacato, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, solo ove si traduca in scelte, appunto, manifestamente irragionevoli o sproporzionate (ex plurimis, sentenze n. 212 e n. 115 del 2019).
Nel caso di specie, tuttavia, per il Giudice delle leggi, doveva escludersi che la discrezionalità del legislatore si fosse tradotta in una normativa manifestamente irragionevole e sproporzionata.
Nel dettaglio, con specifico riferimento alla dedotta violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., i giudici di legittimità costituzionale reputavano non condivisibile l’assunto del rimettente, il quale – richiamando quale tertium comparationis l’art. 186, comma 9-bis, cod. strada – prospettava una distinzione manifestamente irragionevole tra fattispecie che assume analoghe e omogenee, tale da valicare il confine dell’arbitrarietà, e vorrebbe estendere il meccanismo premiale previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza che non abbia cagionato un incidente stradale al reato di inadempimento dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone; ciò sebbene il suddetto istituto premiale sia espressamente confinato dal legislatore, anche nell’ambito dello stesso reato di guida in stato di ebbrezza, ai soli casi in cui tale stato non abbia provocato un incidente, quand’anche senza danno alle persone e nonostante l’inottemperanza all’obbligo di fermarsi costituisca reato più grave.
In effetti, se l’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, indicato dal rimettente quale tertium comparationis, introdotto dall’art. 33, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), dispone che: «[a]l di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo [ossia: se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale] la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita […] con quella del lavoro di pubblica utilità […]. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente», per la Consulta, il rimettente richiamava impropriamente il suddetto effetto estintivo del reato – derivante dall’aver scontato, con esito positivo, la pena sostitutiva – previsto per la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada ma non per il delitto di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada, trattandosi di un elemento differenziale fondamentale, che denota un atteggiamento più rigoroso del legislatore nei confronti della condotta di fuga dopo l’incidente rispetto alla guida in stato di ebbrezza che non abbia provocato un incidente stradale e dimostra, quindi, la non idoneità dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada a essere assunto come valido tertium comparationis.
Precisato ciò, sempre ad avviso della Corte, altrettanto impropriamente il giudice a quo richiamava la sentenza della Consulta n. 163 del 2022, trattandosi, infatti, in quel caso di equiparare – quanto alla riduzione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida ed esclusivamente in relazione al delitto di guida in stato di ebbrezza che non avesse provocato un incidente – il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada e la messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen.
In effetti, si notava a tal riguardo come la stessa Corte costituzionale abbia evidenziato che i predetti istituti si connotano entrambi per la funzione premiale della pena sostitutiva – il cui positivo svolgimento determina per il condannato le favorevoli conseguenze della declaratoria di estinzione del reato – nonché per l’omogeneità delle situazioni poste a raffronto in quanto tutti e due gli istituti consistono in una prestazione di attività non retribuita in favore della collettività (ex plurimis, sentenza n. 76 del 2019), rilevandosi al contempo che, nell’equiparare il lavoro di pubblica utilità e la messa alla prova, a fronte della medesima conseguenza dell’estinzione del reato, operanti in una ottica premiale sempre il Giudice delle leggi ha, comunque, escluso il caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale.
Orbene, a fronte di ciò, si stimava opportuno a tal riguardo rilevare come la Corte di Cassazione – sempre in tema di guida in stato di ebbrezza – abbia affermato che è «condizione preclusiva per la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità [l’]aver provocato un incidente inteso come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli» (Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 12 marzo-4 aprile 2025, n. 13150).
Dunque, per il Giudice delle leggi, mentre la sussistenza di un incidente stradale ricollegabile al comportamento dell’utente della strada costituisce uno dei presupposti del reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada, lo stesso non può dirsi per il reato di guida in stato ebbrezza, nel quale l’incidente stradale è solo una circostanza aggravante che, tra l’altro, esclude l’applicazione degli istituti del lavoro di pubblica utilità e della messa alla prova, impedendo, conseguentemente, anche la riduzione della metà della sanzione amministrativa, considerato oltre tutto che ulteriori presupposti per la configurazione del reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada sono l’aver provocato, con l’incidente stradale, un danno alle persone e il non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi. L’elemento materiale del reato, usualmente indicato come “fuga”, «consiste nell’allontanarsi dal luogo dell’investimento così da impedire o anche solo da ostacolare l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell’incidente» (Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 9 dicembre 2021-14 marzo 2022, n. 8431).
Ciò posto, quanto all’elemento soggettivo del medesimo reato, si notava come sia richiesto il dolo, il quale deve investire l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone e non anche l’esistenza di un effettivo danno per le stesse (Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 15 febbraio-16 giugno 2023, n. 26012), fermo restando che, laddove, poi, dall’incidente derivi effettivamente un esito lesivo per l’incolumità individuale o, persino, per la vita delle persone coinvolte, vengono in rilievo le fattispecie di reato poste dal codice penale a tutela di tali beni (sentenza n. 195 del 2023).
La condotta dolosa che il conducente, dandosi alla fuga, pone in essere dopo l’incidente assume dunque, per la Corte costituzionale, uno speciale disvalore in quanto esprime la cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilità dei propri comportamenti (ancora sentenza n. 195 del 2023), comportando ciò che, nella valutazione della proporzionalità in relazione alle disposizioni censurate, non può ritenersi che esse sconfinino nell’ambito della manifesta irragionevolezza, tenuto conto altresì del fatto che il differente trattamento previsto per i due reati, quello di guida in stato di ebbrezza e quello di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada, si giustifica, altresì, in relazione alla evidente minore gravità del primo rispetto al secondo che può evincersi – oltre che da quanto sopra evidenziato – anche da una pluralità di elementi, nel senso che, se il primo reato rientra nella categoria delle contravvenzioni e il secondo in quella dei delitti, così come, ancora il primo, è punito sia a titolo di dolo che di colpa, il secondo è invece punito solo a titolo di dolo (e quindi in quest’ultimo caso sono selezionate le sole condotte soggettivamente più gravi), considerato oltre tutto che il primo reato presuppone che non vi sia stato un incidente stradale (infatti se vi è un incidente il beneficio è espressamente escluso e il sospetto di illegittimità costituzionale di tale esclusione è stato dichiarato manifestamente infondato dalla Consulta con l’ordinanza n. 247 del 2013), mentre l’incidente stradale con danno alle persone costituisce uno dei presupposti del reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada; la cornice edittale detentiva del primo reato (da sei mesi a un anno) è più mite rispetto a quella del secondo (da sei mesi a tre anni).
Infine, il primo è un reato di pericolo presunto, essendo punito il solo fatto di essersi messi alla guida in stato di ebbrezza (sentenza n. 194 del 2023), mentre il secondo è un reato di pericolo concretamente idoneo a produrre eventi lesivi (Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza 22 settembre-22 novembre 2021, n. 42744) in cui il soggetto agente, «per quanto necessariamente consapevole che la sua condotta correlata al sinistro è idonea a recare danno alle persone, […] decide di abbandonare il luogo dell’incidente, accettando di farlo, peraltro, sotto un “velo di ignoranza” quanto alle conseguenze prodotte dalla propria azione e amplificando il pericolo per l’incolumità fisica e la vita delle altre persone coinvolte» (sentenza n. 195 del 2023).
Chiarite siffatte “differenze” tra questi illeciti penali, la Corte costituzionale rilevava infine che l’istituto premiale della riduzione della sanzione amministrativa della metà, che si sarebbe voluto estendere al reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada, lungi dal costituire un principio generale con attitudine potenzialmente espansiva, è espressamente confinato dal legislatore – anche nell’ambito dello stesso reato di guida in stato di ebbrezza – ai soli casi in cui tale stato non abbia provocato un incidente (in tal senso, sentenze n. 163 del 2022, n. 75 del 2020 e n. 198 del 2015).
Dalle considerazioni fin qui svolte, i giudici di legittimità costituzionale giungevano dunque alla conclusione secondo la quale la scelta legislativa censurata – oltre a non essere irragionevole – neppure è lesiva dell’art. 3 Cost. per il profilo della disparità di trattamento.
4. Patente sospesa senza riduzioni: cosa stabilisce la sentenza n. 146/2026
Fermo restando quanto sancito dall’art. 189, co. 6 [1] e dall’art. 224, co. 3[2] della decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con la decisione qui in commento, la Consulta ha ritenuto siffatte disposizioni codicistiche non in contrasto con la Costituzione nella parte in cui non prevedono che, in caso di estinzione del reato correlato alla violazione dell’art. 189 del codice della strada per esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova, il Prefetto riduca della metà la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Di conseguenza, per effetto di questa pronuncia, in relazione alle situazioni prevedute da codeste disposizioni legislative, continuerà a non essere previsto che il Prefetto “dimezzi” la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Questa è dunque la novità (o meglio, la conferma) che connota il provvedimento esaminato nel presente scritto.
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Note
[1] Ai sensi del quale: “Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed e` possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti”.
[2] Secondo cui: “La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria”.
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Di Tullio D’Elisiis Antonio
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