Benefici penitenziari, stop al divieto fisso di tre anni


La Consulta ritiene costituzionalmente illegittimo l’art. 58-quater, co. 3, legge n. 354 del 1975 (divieto fisso di tre anni dopo la revoca delle misure alternative): vediamo in che modo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte costituzionale n. 149 del 20-05-2026 (dep. 24-07-2026)

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1. Dalla revoca della detenzione domiciliare al ricorso davanti alla Consulta


Il Magistrato di sorveglianza di Bologna era chiamato a decidere su di un’istanza di ammissione all’esecuzione della pena presso il domicilio di una terza persona, ai sensi dell’art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199 (Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi).
Orbene, a fronte di tale richiesta, siffatto magistrato faceva presente come l’odierno istante fosse già stato sottoposto all’esecuzione delle pene di un anno e sei mesi di reclusione e di quattro mesi di arresto, oggetto di provvedimento di cumulo emesso dall’autorità giudiziaria competente, facendo ingresso in carcere nel 2022, poi costui essere stato ammesso, sussistendone i presupposti, alla misura dell’esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell’art. 1 della legge n. 199 del 2010, a decorrere dal mese di gennaio dell’anno seguente, ma codesto beneficio era stato in seguito revocato nel 2024 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, «per condotte incongrue avvenute nel corso della misura».
Ordunque, espiato in istituto il residuo di pena, sempre del 2024, codesto detenuto veniva scarcerato.
Successivamente, la Procura competente aveva posto in esecuzione lil titolo di privazione della libertà, che rilevava adesso nel caso di specie, sospendendo l’ordine di carcerazione ai sensi dell’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale e trasmettendo gli atti al Tribunale di sorveglianza di Venezia, fermo restando che quest’ultimo, preso atto della revoca della precedente misura alternativa, aveva dichiarato inammissibili, in applicazione del divieto previsto dalla disposizione censurata, domande di concessione di misure alternative analoghe a quelle avanzate nel presente giudizio principale, determinando «l’avvio dell’esecuzione inframuraria».
Del resto, un analogo esito d’inammissibilità avevano avuto altre domande riproposte presso l’Ufficio e il Tribunale di sorveglianza sempre di Bologna.
Ciò posto, in un altro procedimento, ancora una volta il Magistrato di sorveglianza di Bologna era chiamato a giudicare in riferimento una domanda di detenzione domiciliare in via provvisoria, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975, presso il domicilio della medesima terza persona indicata nell’altro procedimento, avendo il condannato (che, come vedremo anche dopo, era lo stesso dell’altro appena citato) avanzato una diversa domanda di detenzione domiciliare in via provvisoria, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975, presso il domicilio della medesima terza persona indicata nell’altro provvedimento. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Perché il divieto fisso di tre anni è finito davanti alla Corte costituzionale


Alla luce della prima situazione giudiziaria summenzionata, il Magistrato di sorveglianza di Bologna sollevava, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui prevede che “il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento della ripresa dell’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca di cui al comma 2” invece di stabilire che “[i]l divieto di concessione dei benefici opera per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non oltre tre anni, e decorre dal momento della ripresa dell’esecuzione.
In particolare, in punto di rilevanza, codesto giudice a quo notava che, in applicazione della disposizione censurata, il giudizio in questione avrebbe dovuto essere definito con una declaratoria di inammissibilità, mentre, ove, invece, fossero state accolte le questioni nei termini prospettati, gli effetti della revoca in cui è incorso l’istante «sarebbero ad oggi esauriti» e la relativa domanda avrebbe quindi potuto essere vagliata nel merito, integrando ciò il requisito della rilevanza, ritenuto sussistente anche quando l’auspicata pronuncia di accoglimento impone al giudice un diverso percorso argomentativo, «pur rimanendo in ipotesi identico l’esito del giudizio», fermo restando che, per il rimettente, gli elementi valutativi a sua disposizione «potrebbero già in questa sede adombrare l’effettiva ricorrenza delle condizioni per la concessione del beneficio» richiesto, tenuto conto altresì del fatto che, a rendere irrilevanti le questioni sollevate, non sarebbe nemmeno bastata l’eventuale scarcerazione dell’istante prima della conclusione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, che resta indifferente alle evenienze successive all’ordinanza di rimessione.
Chiarito ciò, per quanto invece riguarda la non manifesta infondatezza, il giudice rimettente – dopo avere ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale pertinente – faceva presente che le «ragioni di frizione» con i parametri costituzionali evocati sarebbero radicate nella «durata fissa della preclusione» e nello «spettro amplissimo di benefici che questa copre», potendo così «esaurire in via definitiva le chances di reinserimento sociale del condannato», tanto più se si osserva che se, anche al lume della giurisprudenza costituzionale, effetti ulteriori alla sola revoca della misura, «tesi a sanzionare il fallimento colpevole di un’esperienza extramuraria con un congruo periodo di regressione del trattamento insuscettibile di deroghe», presentano «una propria ragionevolezza», tuttavia, è comunque rinvenibile una sproporzione nella misura «fissa e generalizzata» di tale periodo, che elimina «qualsiasi spazio di valutazione» di eventuali «mutamenti significativi che potrebbero riguardare la personalità del condannato» successivamente alla revoca, «ove la pena residua sia inferiore ai tre anni ovvero riguardi esecuzioni successive», fermo restando che quello della durata immutabile, del resto, sarebbe proprio il profilo che la stessa Consulta avrebbe «già indicato al legislatore come un possibile terreno di intervento normativo», con un invito «rimasto, sinora, del tutto inascoltato».
In primo luogo, in violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., il meccanismo censurato, «pur se non sorretto da un automatismo applicativo, in una gran parte di casi risulta irragionevole nella misura in cui finisce per sacrificare del tutto il principio di emenda»; nella sua dimensione temporale assoluta, infatti, ove la pena residua sia di durata inferiore al triennio, non farebbe seguire alla regressione del trattamento «alcuno spiraglio di evoluzione in termini risocializzanti», disincentivando il condannato «a qualsiasi impegno nel trattamento».
In secondo luogo, la preclusione in esame non sarebbe coerente «con il principio di minimo sacrificio necessario della libertà personale», di cui all’art. 13 Cost..
In particolare, dopo la revoca della misura alternativa, anche qualora venga a cessare «il rischio di recidiva», la persona continuerebbe a essere sottoposta per un periodo immutabile o, comunque, «sino al termine della pena, laddove questa sia inferiore ai tre anni, ad esecuzione inderogabilmente inframuraria, massimamente restrittiva della sua libertà personale», senza che a ciò corrisponda «una reale esigenza di difesa sociale».
Infine, sempre ad avviso del giudice a quo, vi sarebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina – assunta quale tertium comparationis – dettata per la revoca delle pene sostitutive della pena detentiva, nel senso che queste ultime rappresenterebbero un significativo «elemento di novità» ai fini della riproposizione di censure di legittimità costituzionale già ritenute non fondate dal Giudice delle leggi rispetto ai parametri indicati, anche perché la relativa normativa sarebbe utile per individuare «una soluzione costituzionalmente adeguata a eliminare il vulnus creato dall’art. 58-quater O.P. nella sua attuale formulazione», alla luce della «chiara omogeneità sostanziale tra pene sostitutive e pene detentive espiate in forma di misura alternativa», evidenziandosi, a tal proposito, che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) ha introdotto le seguenti pene sostitutive delle pene detentive brevi: semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo e pena pecuniaria sostitutiva, disciplinate in un apposito Capo, il terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), visto che queste pene sarebbero «più orientate al favor libertatis ed al principio di emenda», potendo essere applicate dallo stesso giudice della cognizione che pronuncia la sentenza di condanna.
La loro disciplina, inoltre, sarebbe stata «in gran parte mutuata e ricalcata» su quella delle misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario, trattandosi di istituti caratterizzati, a parere del giudice a quo, da «un’evidente comunanza assiologica, teleologica e funzionale».
Nel dettaglio, comune sarebbe il canone di giudizio che governa la scelta discrezionale, rispettivamente, del giudice della cognizione e di quello della sorveglianza, costituito dalla valutazione di maggiore idoneità ad assicurare la rieducazione del condannato e la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, segnalandosi, ancora, che, sebbene l’art. 76 della legge n. 689 del 1981 estenda alle pene sostitutive l’applicazione, nei limiti della compatibilità, di diverse disposizioni dell’ordinamento penitenziario, «a riprova della comune radice dei due sistemi normativi», nonostante ciò, «proprio in punto di revoca delle pene sostitutive e di meccanismi preclusivi ad essa susseguenti», rileva «una chiara deviazione del legislatore delegato dal modello rappresentato dall’art. 58-quater O.P.».
Più nello specifico, per il caso di revoca delle pene sostitutive per inosservanza delle prescrizioni imposte, l’art. 66 della legge n. 689 del 1981 prevede che il giudice competente, qualora ritenga sussistenti le condizioni per l’aggravamento o la revoca della misura, provvede nelle forme del procedimento di esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., mentre il successivo art. 72, dal suo canto, disciplina una serie di ipotesi in cui la revoca consegue alla condanna per fatti di reato commessi in costanza di esecuzione della pena sostitutiva, ma mai in via automatica: per alcuni di essi è, infatti, possibile la valutazione di lieve entità e, per il resto dei delitti non colposi, è richiesto uno scrutinio di incompatibilità della condotta tenuta con la prosecuzione della pena sostitutiva.
Dunque, per il rimettente, «anche la revoca delle pene sostitutive pare postulare un giudizio che valuti la necessità di una regressione del trattamento del condannato», in presenza di un rischio di recidiva «non arginabile» mediante la prosecuzione della misura o con la sostituzione con altra «più contenitiva, in termini non dissimili da quanto avviene nel giudizio di cui all’art. 51 ter O.P.».
Ciò posto, si osservava ancora che il provvedimento di revoca produce «effetti preclusivi per l’accesso ad ulteriori benefici, che guardano tanto al sistema delle pene sostitutive, quanto alle misure alternative alla detenzione».
In effetti, con particolare riferimento al profilo del rapporto tra la revoca di una pena sostitutiva e l’accesso a misure alternative alla detenzione, il giudice a quo scorgeva differenze significative che pone a sostegno delle censure avanzate, venendo in rilievo, a tal proposito, l’art. 67, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, posto che tale disposizione, per i maggiori di età che siano incorsi nella revoca di una pena sostitutiva (e, di conseguenza, stiano espiando la pena detentiva determinata a seguito di conversione operata ai sensi degli artt. 66 e 72 della medesima legge), prevede che le misure alternative alla detenzione «non si applicano altresì, prima dell’avvenuta espiazione di metà della pena residua».
Dunque, per il giudice rimettente, salva la valutazione di meritevolezza in concreto, la revoca della pena sostitutiva non impedisce, nonostante l’avvio dell’espiazione della pena detentiva risultante dalla conversione, l’accesso ai permessi premio e al lavoro all’esterno di cui agli artt. 30-ter e 21 ordin. penit., nonché alle ulteriori misure alternative alla detenzione, pur richiedendo l’espiazione di metà della pena residua, fermo restando che, sebbene «l’elemento negativo rappresentato dalla revoca della pena sostitutiva sarà difficilmente superabile in un breve spazio di tempo», la disciplina della revoca delle pene sostitutive non contrasta con i parametri evocati, perché consente al magistrato di sorveglianza di «vagliare nel merito la posizione del richiedente, individualizzando il giudizio e dando rilievo alle vicende successive, senza frustrare in via definitiva le chances di accesso a nuove forme esecutive extramurarie meno incidenti sulla libertà personale e più orientate al reinserimento sociale».
La richiamata differenza di disciplina risulterebbe per giunta non giustificabile nemmeno al lume del principio di eguaglianza, perché, in entrambi i casi, i condannati avrebbero «dato prova di non adeguatezza nel corso dell’esecuzione extramoenia», venendo «parimenti giudicati meritevoli di regredire nel trattamento, incorrendo nel ripristino della pena detentiva e nella carcerazione».
Invero, il diverso trattamento tra le due fattispecie di revoca sarebbe ancora più stridente al solo considerare che il condannato incorso in revoca di misura alternativa «per gravi violazioni delle prescrizioni non integranti condotte delittuose» si trova a subire una preclusione ingiustificatamente più rigida rispetto al condannato che sia incorso nella più grave fattispecie di revoca della pena sostitutiva «per la commissione di un fatto di reato non colposo nel corso della stessa», tanto più se si considera che la difformità di disciplina non potrebbe basarsi su «un elemento formalistico», qual è «la tipologia di pena su cui il giudizio di revoca si appunta», al cospetto della necessità di operare il medesimo «bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco» per situazioni sostanzialmente omogenee.
Orbene, a fronte di tale problematica, il Magistrato di sorveglianza di Bologna individuava proprio nell’opzione normativa consacrata nell’art. 67, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 la soluzione costituzionalmente adeguata a rimuovere i denunciati vulnera ai parametri costituzionali evocati, dal momento che, se siffatta disposizione, introducendo una preclusione all’accesso «alle altre forme di espiazione extramuraria previste dall’ordinamento penitenziario» in caso di revoca di una pena sostitutiva, realizzerebbe «effetti omologhi a quanto previsto dall’art. 58 quater O.P.», tuttavia, essa detterebbe una disciplina «certamente più idonea» di quella censurata, dal momento che, nell’imporre una regressione temporanea del trattamento, non esaurirebbe la pena in espiazione, consentendo al condannato «di avere innanzi a sé un orizzonte possibile entro cui orientare i propri sforzi e le proprie energie» in un’ottica risocializzante, trattandosi, in sostanza, di mutuare – adattandole – le previsioni dell’art. 67, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 e dunque di modificare esclusivamente la durata della preclusione, ancorandola «ad una porzione della pena residua, mantenendo, comunque, fermo il limite massimo di tre anni».
Tale ultima precisazione, del resto, ad avviso del giudice rimettente, s’imporrebbe in quanto, sebbene la maggior parte delle misure alternative alla detenzione presentino «un limite di pena di accesso omologo a quanto previsto in materia di pene sostitutive e contenuto entro gli anni quattro», ve ne sono alcune, come la semilibertà, «che possono essere fruite anche ove la pena residua sia di molto superiore», poiché; se non si mantenesse questa clausola finale, potrebbe derivarne una disciplina addirittura più aspra di quella attuale, con un effetto in malam partem nella materia dell’accesso alle misure alternative alla detenzione, che per il rimettente sarebbe «ormai pacificamente rientrante nel diritto penale sostanziale» (si citava la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020).
Tale soluzione, d’altronde, individuerebbe «un punto di equilibrio tra le istanze de libertate e di rieducazione del condannato e quelle di sicurezza sociale cristallizzate nella pronuncia di revoca», sacrificando le prime solo per il periodo strettamente necessario a consentire, attraverso il ripristino dell’osservazione e del trattamento intramurario, una ulteriore valutazione, in ordine non solo alla perdurante attualità del concreto rischio di recidiva individuato in sede di revoca, ma anche alla «possibile costruzione di una nuova prospettiva trattamentale e rieducativa»; obiettivo, quest’ultimo, che la normativa attuale sacrificherebbe in toto, «ove la pena si esaurisca entro il triennio, senza consentire al Tribunale di Sorveglianza di graduare gli effetti della propria pronuncia».
Chiarito ciò, per quanto invece concerne l’altro procedimento, sempre il Magistrato di sorveglianza di Bologna sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 3, della legge n. 354 del 1975, identiche a quelle prospettate con l’ordinanza in alcuni dei punti argomentativi ivi addotti, trattandosi della medesima vicenda sostanziale che riguardava dunque lo stesso condannato.
Precisato ciò, in punto di rilevanza, il rimettente, nell’addurre le medesime motivazioni (o meglio buona parte di esse) di quelle appena menzionate, aggiungeva, però, che, «anche in un procedimento cautelare» come quello di cui si tratta, l’ammissibilità della domanda proposta involge una questione preliminare «alla valutazione della decidibilità nel merito che, invero, preclude tale ulteriore vaglio», sicché la pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale «sussiste anche in un procedimento monitorio», tenuto conto altresì del fatto che la sospensione del giudizio in sede cautelare, per effetto della sollevazione delle questioni di legittimità costituzionale, avrebbe determinato «una stasi dell’attuale procedura, senza trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna», sicché non avrebbe potuto neppure ipotizzarsi una sopravvenuta carenza di potestas iudicandi sull’istanza che aveva dato origine al giudizio a quo.
Ciò posto, a proposito invece della non manifesta infondatezza, la motivazione impiegata in siffatta ordinanza riproduceva “alla lettera” diversi passaggi motivazionali, impiegati nell’altra ordinanza, a cui, quindi, ovviamente si rinvia.

3. La svolta della Consulta: la preclusione deve tenere conto della pena residua


La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni enunciate nelle succitate ordinanze
di rimessione, disposta la riunione dei giudizi affinché essi fossero decisi con unica sentenza, in quanto le relative questioni di legittimità costituzionale riguardavano la medesima disposizione e prospettano questioni identiche, evocando parametri coincidenti e stimata infondata l’eccezione prospettata dall’Avvocatura generale dello Stato – osservava prima di tutto che il giudice a quo chiedeva, in sostanza, di rimeditare l’approdo cui – su questioni sovrapponibili a quelle odierne – la Consulta era pervenuta con la sentenza n. 173 del 2021, la quale, a sua volta, costituiva conferma e sviluppo della precedente ordinanza n. 87 del 2004.
In effetti, per il Giudice delle leggi, dall’esame di tali precedenti pronunce di non fondatezza conveniva prendere le mosse, per valutare la persuasività degli argomenti offerti a sostegno delle odierne censure.
Premesso ciò, i giudici di legittimità costituzionale evidenziavano che l’ordinanza n. 87 del 2004 dichiarò la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., dell’art. 58-quater, commi 2 e 3, ordin. penit., osservandosi che la preclusione triennale in esame consegue a una revoca delle misure alternative «che non è “automatica”, bensì basata su di una valutazione in concreto e caso per caso delle situazioni in cui il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti incompatibile con la prosecuzione dell’affidamento in prova (art. 47, comma 11, dell’ordinamento penitenziario) o della detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma 6, dell’ordinamento penitenziario), ovvero delle situazioni in cui il soggetto non si palesi idoneo al trattamento in semilibertà (art. 51, comma 1, dell’ordinamento penitenziario)», fermo restando che, a distanza di poco più di quindici anni da quella prima pronuncia, la medesima Consulta era stata nuovamente investita di questioni analoghe, decise ancora nel senso della non fondatezza con la sentenza n. 173 del 2021, rilevandosi a tal proposito che, anche in quella seconda occasione, in cui il rimettente aveva censurato i primi tre commi dell’art. 58-quater ordin. penit., il Giudice delle leggi aveva dichiarato non fondate le questioni allora sollevate, affermando che la preclusione censurata, «pur indubbiamente severa e opinabile dal punto di vista delle scelte di politica penitenziaria», costituisce espressione della discrezionalità legislativa, «non in contrasto con il principio costituzionale di finalizzazione rieducativa della pena (art. 27, primo e terzo comma, Cost.), e non irragionevole al punto da integrare una lesione ex art. 3 Cost.», deducendosi a tal riguardo che la preclusione triennale esaminata «non stabilisce un automatismo ostativo fondato sul titolo di reato, come invece altre preclusioni giudicate costituzionalmente illegittime per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., tra le quali segnatamente quelle oggetto delle sentenze n. 149 del 2018 e n. 253 del 2019», per poi evidenziarsi che la medesima preclusione non dipende «da un giudizio di maggiore pericolosità espresso dal giudice della cognizione attraverso il riconoscimento dell’aggravante della recidiva, come invece accadeva rispetto al divieto di concessione della detenzione domiciliare al condannato ultrasettantenne recidivo stabilito dall’art. 47-ter, comma 01, ordin. penit.», per questo motivo ritenuto costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 56 del 2021, escludendosi al contempo che gli argomenti utilizzati dalla giurisprudenza costituzionale per le precedenti declaratorie di illegittimità costituzionale del meccanismo censurato, risalenti alle sentenze n. 436 del 1999 e n. 187 del 2019, potessero essere utilizzati per la decisione delle questioni sollevate, essendo calibrati sulla situazione dei condannati minorenni o sulla sola detenzione domiciliare (ordinaria o speciale) funzionale alla cura di figli minori di dieci anni (in cui l’interesse primario da tutelare è quello del bambino a essere accudito da almeno uno dei genitori).
Ciò posto, dal canto suo, la sentenza n. 173 del 2021 aveva ribadito che il divieto in esame si fonda «sul puntuale riscontro da parte dello stesso tribunale di sorveglianza di specifiche violazioni commesse dal condannato durante il godimento della misura medesima» e aveva evidenziato che, ai sensi dell’art. 51-ter, comma 1, ordin. penit., il Tribunale di sorveglianza ha la possibilità «di reagire alla commissione di comportamenti suscettibili di determinare la revoca della misura alternativa attraverso una pluralità di risposte», tra le quali la revoca è riservata ai soli casi più gravi, rimarcandosi quindi che la magistratura di sorveglianza, nell’esercitare la sua discrezionalità valutativa, deve «tenere conto anche delle conseguenze particolarmente gravose associate alla revoca, e in particolare della preclusione – nell’arco di un intero triennio – relativa alla concessione di ogni altra misura alternativa o beneficio penitenziario, diversi dalla liberazione anticipata», pur non essendo stato mancato di sottolineare che restava affidata «alla discrezionalità del legislatore la valutazione se e in che misura il rigore della disciplina censurata [potesse] essere attenuato, anche in relazione al rischio che la preclusione triennale da essa stabilita conduc[esse], nella pratica, a rendere improbabile non solo un secondo accesso alle misure alternative, ma anche il godimento dei più limitati benefici del permesso premio e del lavoro all’esterno del carcere durante la successiva esecuzione della pena», aggiungendo che, «tenuto conto degli stringenti limiti di pena inflitta o residua che condizionano oggi l’accesso alle singole misure (quattro anni, nelle ipotesi ordinarie di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale), oltre che dei tempi tecnici necessari per l’esame delle istanze del condannato da parte del giudice di sorveglianza, la preclusione triennale successiva alla revoca, pur potenzialmente temperata dagli effetti della liberazione anticipata, finisce per coprire, in un elevato numero di casi, la totalità o quasi della pena residua».
Ordunque, concluso tale excursus giurisprudenziale, la Consulta prendeva atto di come le odierne ordinanze di rimessione manifestassero insoddisfazione per l’assetto risultante dagli illustrati precedenti e, proprio nell’ottica della valorizzazione delle considerazioni espresse nella parte finale della sentenza n. 173 del 2021, invitano la stessa Corte costituzionale a compiere un passo ulteriore verso la necessaria individualizzazione del trattamento penitenziario al cospetto dell’inerzia dimostrata dal legislatore, che pure, nel settore attiguo delle pene sostitutive, aveva privilegiato, in caso di revoca delle stesse, una maggiore flessibilità in tema di accesso successivo alle misure esecutive extramurarie.
Ciò premesso, ad avviso dei giudici di legittimità costituzionale, per poter valutare se, nel caso in esame, sussistano le condizioni per un superamento delle soluzioni precedentemente adottate dallo stesso Giudice delle leggi, era necessario ribadire quanto al riguardo affermato nella sentenza n. 203 del 2024, secondo cui «il tendenziale rispetto dei propri precedenti – unitamente alla coerenza dell’interpretazione con il testo delle norme interpretate e alla persuasività delle motivazioni – è, per le giurisdizioni superiori, condizione essenziale dell’autorevolezza delle loro decisioni, assicurando che i criteri di giudizio utilizzati restino almeno relativamente stabili nel tempo, e non mutino costantemente in relazione alla variabile composizione della corte», dal momento che, sia nel precedente da ultimo citato sia in pronunce successive, l’appena richiamato principio-guida è stato, però, accompagnato dall’affermazione che «[è] ovviamente ben possibile per questa Corte rimeditare i propri orientamenti e, se del caso, modificarli allorché sussistano “ragioni di particolare cogenza che rendano non più sostenibili le soluzioni precedentemente adottate: ad esempio, l’inconciliabilità dei precedenti con il successivo sviluppo della stessa giurisprudenza di questa Corte o di quella delle Corti europee; il mutato contesto sociale o ordinamentale nel quale si colloca la nuova decisione o – comunque – il sopravvenire di circostanze, di natura fattuale o normativa, non considerate in precedenza; la maturata consapevolezza sulle conseguenze indesiderabili prodotte dalla giurisprudenza pregressa” (sentenza n. 203 del 2024, punto 4.5. del Considerato in diritto; nello stesso senso sentenza n. 24 del 2025, punto 3 del Considerato in diritto)» (sentenza n. 2 del 2026; nello stesso senso, sentenza n. 202 del 2025).
Ebbene, nel caso di specie, si riteneva come il pregresso indirizzo debba essere riconsiderato, alla luce dell’evoluzione della propria giurisprudenza e del mutamento del generale contesto normativo, dato che tali scenari nuovi conducono a prendere atto che le differenti conclusioni in precedenza raggiunte sulla preclusione qui scrutinata, pur poggiate su solidi fondamenti normativi, non sono oggi sufficienti a evitare l’irragionevole compressione del finalismo rieducativo della pena nuovamente denunciato dall’odierno rimettente.
Preliminarmente, si stimava all’uopo doveroso riaffermate alcune considerazioni svolte nella sentenza n. 173 del 2021, con particolar riguardo alle disposizioni censurate nella fattispecie in esame, le quali, dal canto loro, assicurano, almeno nella decisione che determina il successivo effetto preclusivo, un margine significativo di discrezionalità in capo al giudice della sorveglianza, al di fuori di ogni automatismo incompatibile con l’art. 27, terzo comma, Cost., tenuto conto altresì del fatto che il meccanismo legislativo in esame è «evidentemente pensato dal legislatore in chiave di deterrenza contro eventuali violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura» già concessa, commesse deliberatamente, «nella consapevolezza delle gravose conseguenze che l’ordinamento riconnette a tale violazione», avvenuta durante il percorso rieducativo «che il condannato deve compiere per reinserirsi gradualmente nel tessuto sociale: un percorso che passa anche per la responsabilizzazione del condannato in ordine alla necessità di rispettare le prescrizioni inerenti alle misure alternative già concessegli».
Al contempo, però, veniva pure registrato il consolidamento, nella giurisprudenza costituzionale, della particolare attenzione riservata alla naturale evoluzione della personalità di ogni individuo, declinata nell’affermazione della necessità di non inibire per periodi eccessivamente prolungati la valutazione degli esiti del percorso intramurario, ai fini della concessione di benefici penitenziari, nell’ottica del rispetto del principio cardine della progressività trattamentale.
In particolare, per la Corte, espressione di tale crescente sensibilità è la sentenza n. 24 del 2025, non a caso richiamata dall’odierno rimettente, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-ter, comma 5, ordin. penit., secondo cui «[n]ei confronti dei soggetti che durante l’espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione [dei permessi premio] è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto» visto che la richiamata pronuncia – pur operando un distinguishing rispetto alla normativa oggi scrutinata, sul rilievo centrale che quest’ultima comunque assicura un rilevante ambito di discrezionalità alla magistratura di sorveglianza nella fase decisionale che conduce alla successiva preclusione – ha censurato l’azzeramento di «ogni margine valutativo in capo al magistrato di sorveglianza sul percorso trattamentale intrapreso dal detenuto e sulla sua residua pericolosità sociale» per due anni dalla commissione di un fatto di reato, ritenendo tale lasso di tempo – peraltro più ridotto rispetto al triennio in questa sede esaminato – «tutt’altro che trascurabile, per chi trascorre la propria vita in un carcere», fermo restando che, ancora più di recente, la sentenza n. 68 del 2026, nello scrutinare gli artt. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit., il quale prevede la concedibilità di alcuni benefici penitenziari ai detenuti per taluni delitti ostativi solo in caso di valutazione positiva «dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno», ha dichiarato tale seconda disposizione costituzionalmente illegittima nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen., considerato oltre tutto che, Ppr giungere a tale conclusione, è stato osservato, tra l’altro, che, nel caso in cui la pena concretamente irrogata sia di poco superiore all’anno, «le norme censurate possono comportare che il detenuto non abbia possibilità di accedere a misure alternative sostanzialmente per l’intero tempo della condanna, con ovvie ricadute sul processo di rieducazione».
Ordunque, per il Giudice delle leggi, le suddette pronunce sono sintomatiche di uno sviluppo giurisprudenziale che legittima, oggi, una valutazione d’intollerabilità, alla stregua dei principi presidiati dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., del rischio – già segnalato in chiave critica dalla sentenza n. 173 del 2021 – che la preclusione triennale in esame «conduca, nella pratica, a rendere improbabile non solo un secondo accesso alle misure alternative, ma anche il godimento dei più limitati benefici del permesso premio e del lavoro all’esterno del carcere» durante l’esecuzione della pena successiva alla revoca di una precedente misura alternativa, tanto più se si osservava che, sebbene neppure l’odierno rimettente avesse disconosciuto che, alla base del meccanismo preclusivo in esame, vi sia, come evidenziato dai precedenti specifici in materia (sentenza n. 173 del 2021 e ordinanza n. 87 del 2004), una presunzione di inaffidabilità giustificata dal fallimento, imputabile al condannato, del percorso alternativo alla detenzione, che impone una temporanea regressione trattamentale, tuttavia, a fronte di una preclusione che, per un periodo indefettibilmente triennale, coinvolge un numero elevato di istituti eterogenei (permessi premio, lavoro all’esterno e misure alternative alla detenzione), la concentrazione dello spazio prognostico riservato al giudice di sorveglianza nel solo momento dell’adozione del provvedimento di revoca mal si concilia con i fisiologici cambiamenti della personalità umana: personalità che la disposizione in esame presume invece immutabile per un lasso temporale da ritenere eccessivo, alla luce delle recenti pronunce emesse in sede di giustizia costituzionale, giacché, se la rigidità di una così prolungata preclusione all’accesso a nuovi benefici penitenziari può arrivare a escludere qualsiasi nuovo vaglio giudiziale di meritevolezza degli stessi per tutta la durata della residua pena da espiare (come pure della diversa pena determinata da un nuovo ordine di esecuzione, secondo la già richiamata giurisprudenza di legittimità formatasi sull’attuale formulazione della disposizione censurata e applicata nel caso oggetto dei giudizi a quibus), nella fase di esecuzione della pena, invece, «assume […] ruolo centrale il trascorrere del tempo, che può comportare trasformazioni rilevanti» nella personalità di ogni individuo (sentenza n. 253 del 2019), posto che è ben possibile immaginare una positiva evoluzione della persona, anticipata rispetto al decorso dei tre anni, fosse anche solo con riguardo alla concedibilità di alcuni tra i diversi benefici attualmente coinvolti nel divieto, che richiedono valutazioni diversificate da condurre, in concreto, sulla base di tutte le circostanze risultanti al momento della decisione sulle relative istanze (in tal senso, sentenze n. 56 del 2021, n. 253 del 2019 e n. 291 del 2010; ordinanza n. 97 del 2021).
Escludere la possibilità di una tale trasformazione significa, quindi, per la Corte, irragionevolmente tradisce «la logica gradualistica sottesa al principio della “progressività trattamentale e flessibilità della pena”, già enucleato da numerose pronunce della stessa Consulta (sentenze n. 257 del 2006, n. 255 del 2006, n. 445 del 1997 e n. 504 del 1995) come corollario del mandato costituzionale secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato» (sentenza n. 229 del 2019, pronunciata sul diverso meccanismo preclusivo di cui al comma 4 dell’art. 58-quater ordin. penit.).
In altri termini, il meccanismo attuale frustra il fine stesso dell’osservazione intramuraria che si è ritenuta (nuovamente) necessaria: anch’essa deve, infatti, favorire la costruzione di percorsi risocializzanti, tenuto conto altresì del fatto che la stessa Consulta, del resto, aveva già affermato che la funzione rieducativa della pena deve essere declinata nella fase esecutiva «come necessità di costante valorizzazione, da parte del legislatore prima e del giudice poi, dei progressi compiuti dal singolo condannato durante l’intero arco dell’espiazione della pena» (sentenza n. 149 del 2018), ivi inclusa, dunque, la porzione scontata successivamente alla revoca di una precedente misura alternativa.
D’altronde, anche l’evoluzione del contesto normativo induceva il Giudice delle leggi nella decisione di mutare l’indirizzo espresso con la sentenza n. 173 del 2021.
Invero, una volta fatto presente come il rimettente evocasse la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 in tema di pene sostitutive, con particolare riferimento alla novellata disposizione – l’art. 67, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 – che regola gli effetti della revoca delle stesse, in caso di violazione delle prescrizioni imposte, segnalando, in particolare, che tale normativa in astratto non preclude, a chi si trova in espiazione di pena detentiva, convertita a seguito di revoca dell’originaria pena sostitutiva, l’accesso alle misure alternative, richiedendo la sola espiazione di metà della pena residua, i giudici di legittimità costituzionale notavano che questo nuovo meccanismo, seppure in relazione al ben diverso istituto della revoca delle pene sostitutive (rispetto alle quali la Corte costituzionale ha già escluso la possibilità di operare confronti, al metro del principio di eguaglianza: sentenze n. 139 del 2025, n. 176 e n. 84 del 2024), governa anch’esso una fase “patologica”, connessa alla violazione di prescrizioni imposte in fase esecutiva, contemperando esigenze del tutto simili a quelle poste alla base del congegno preclusivo conseguente alla revoca delle misure alternative, convenendosi dunque con il rimettente, quando afferma che, «in termini non dissimili da quanto avviene nel giudizio di cui all’art. 51 ter O.P.» per le misure alternative alla detenzione, l’inosservanza delle prescrizioni inerenti a una pena sostitutiva è soggetta allo scrutinio discrezionale del giudice competente, il quale, all’esito dei sommari accertamenti disposti, può graduare gli effetti di tali condotte, non avendo l’obbligo di revocare la misura («qualora ritenga doversi disporre la revoca», recita, infatti, l’art. 66, terzo comma, della legge n. 689 del 1981).
Pertanto, una volta che la revoca sia stata disposta, e la pena sostitutiva convertita, l’art. 67, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 prevede uno sbarramento temporale di durata pari alla «metà della pena residua» per l’accesso alle misure alternative, consentendo al giudice di valorizzare sempre anche gli eventuali progressi conseguiti durante il temporaneo ripristino della condizione detentiva.
Tale meccanismo, quindi, per la Consulta, a prescindere dall’attitudine a svolgere il ruolo di valido termine di paragone ai fini di un accoglimento “obbligato” al lume del principio di eguaglianza, costituisce una soluzione già rintracciabile nell’ordinamento (e, allo stato, anche l’unica), adeguata in rapporto ai parametri di riferimento e capace di porre rimedio immediato ai vulnera riscontrati rispetto a differenti principi, osservandosi a tal proposito che, del resto, la giurisprudenza costituzionale, sin dalla sentenza n. 236 del 2016, ritiene possibile, per scongiurare l’accertata violazione di un principio o di un diritto riconosciuti dalla Costituzione, individuare «precisi punti di riferimento», da utilizzare come soluzioni già esistenti nell’ordinamento, anche se riferite a istituti diversi (sentenza n. 31 del 2025), e ciò tanto più quando viene in rilievo la tutela di diritti fondamentali, proprio in mancanza di «un’unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella prevista per una norma avente identica struttura e ratio, idonea a essere assunta come tertium comparationis», diviene praticabile la ricerca di “rime adeguate” (sentenza n. 222 del 2018; nello stesso senso, sentenza n. 40 del 2019).
Ebbene, per la Consulta, in coerenza con questi principi, il bilanciamento tra finalità rieducativa della pena e salvaguardia della difesa della collettività, per come concretizzato dall’art. 67, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 nel diverso campo delle pene sostitutive, consente di introdurre, almeno in attesa di un intervento legislativo, un rimedio agli accertati vizi di legittimità costituzionale della disposizione censurata, assicurando al contempo la perdurante operatività della preclusione, sebbene entro limiti costituzionalmente tollerabili, nel rispetto della logica ispiratrice della scelta del legislatore (sentenze n. 128 del 2024, n. 28 del 2022 e n. 63 del 2021).
Chiarito ciò, si rilevava infine come non errasse il rimettente quando afferma che l’inevitabile depotenziamento dell’effetto di deterrenza della preclusione «all’avvicinarsi del fine pena» – conseguente all’accoglimento, nei termini prospettati, delle questioni sollevate – non esclude che le esigenze di sicurezza sociale possano essere adeguatamente tutelate «nel giudizio di merito innanzi alla magistratura di sorveglianza», dato che, in tale giudizio, la precedente revoca della misura alternativa alla detenzione potrà comunque costituire un elemento fattuale «altamente negativo in chiave prognostica, per vincere il quale il condannato dovrà fornire adeguati indici di sviluppo del trattamento successivo», fermo restando però come, naturalmente, sia sempre fatto salvo un possibile intervento del legislatore (tra le ultime, sentenza n. 116 del 2025), che, comunque nel rispetto dei principi costituzionali in questa sede enunciati, potrà individuare un rimedio diverso, operando le distinzioni eventualmente ritenute opportune in relazione alle differenti misure e ai diversi benefici coinvolti, anche alla luce degli orientamenti di legittimità maturati sulla disposizione censurata nell’attuale formulazione.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, i giudici di legittimità costituzionale dichiaravano l’art. 58-quater, comma 3, ordin. penit., costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera per un periodo di tre anni dal momento in cui «è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2», anziché «per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2», per contrasto con i principi di ragionevolezza e di finalizzazione rieducativa della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. (restando, invece, assorbite le questioni sollevate in riferimento ai restanti parametri e profili evocati).
In effetti, per la Consulta, il mantenimento del limite del triennio si impone in quanto, sebbene la maggior parte delle misure alternative alla detenzione presentino, ai fini della loro concessione, limiti di pena inflitta o residua contenuti entro quattro anni, ve ne sono alcune, come la semilibertà, «che possono essere fruite anche ove la pena residua sia di molto superiore» sicché, se non si mantenesse questa clausola finale, potrebbe derivarne una disciplina addirittura più aspra di quella attuale, con un inammissibile effetto in malam partem.

4. Benefici penitenziari dopo la sentenza: cosa cambia concretamente


Fermo restando che l’art. 58-quater, co. 3, legge n. 354 del 1975, com’è noto, prevedeva, prima che intervenisse la Consulta con la sentenza qui in esame, unicamente che il “divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2” (vale a dire la revoca di una misura alternativa ai sensi dell’art. 47, comma 11, dell’art. 47-ter, comma 6, o dell’art. 51, primo comma, legge n. 354 del 1975), adesso, con la decisione qui in commento, la Consulta ha dichiarato siffatta disposizione codicistica in contrasto con la Costituzione nella parte in cui dispone[va] che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto operasse per un periodo di tre anni dal momento in cui «è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2, anziché per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.
Tal che, per effetto di questa pronuncia, siffatto divieto non opera più per un lasso temporale pari a tre anni da quello in cui è stata emessa la revoca di una delle misure alternative contemplate dagli artt. 47, co. 11, 47-ter, co. 6 e 51, co. 1, legge n. 354, ma adesso per un periodo di tempo che corrisponde a quello della metà della pena ancora da doversi espiare, e che, comunque, non può essere superiore a quello che era previsto prima che il Giudice delle leggi intervenisse nel caso di specie, ossia, come appena affermato, decorso un tempo corrispondente a un triennio dal giorno in cui è stata adottata codesta revoca.
Questa è dunque la novità che connota il provvedimento qui in commento.

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Di Tullio D’Elisiis Antonio

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