struttura responsabile dei danni al paziente


La RSA risponde delle conseguenze del trauma da caduta subito dal paziente durante la degenza. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Nola -sentenza n. 141 del 13-01-2026

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1. Caduta del paziente in RSA: dal ricovero al tragico decesso


Un anziano signore affetto da diverse patologie e non autosufficiente veniva ricoverato presso una RSA, per essere assistito in quanto a causa delle predette patologie non era in grado di camminare che poteva muoversi solo attraverso la sedia a rotelle. Circa un anno e mezzo dopo l’ingresso del paziente all’interno della struttura sanitaria, i familiari di quest’ultimo venivano avvisati da uno dei medici della RSA che il paziente era accaduto ed aveva riportato un taglio alla testa.
I congiunti del paziente, quindi, si recavano immediatamente presso la struttura sanitaria, dove trovavano il proprio parente a letto con un rigonfiamento al lato destro della testa e un livido blu all’occhio destro, senza però riuscire a ottenere dal personale della struttura sanitaria alcuna indicazione sull’evento che era occorso al paziente.
Nei giorni successivi, il livido si estendeva, interessando tutta la parte orbitale destra del viso, e il paziente cominciava a presentare inappetenza e decadimento delle condizioni cliniche. Così, circa una settimana dopo l’evento traumatico, i familiari del paziente, preso atto che il decadimento fisico era in costante aumento e le funzioni cognitive del paziente continuavano a decadere, facevano ricoverare il paziente presso l’ospedale di Nola.
All’ingresso presso il predetto nosocomio, i sanitari registravano che il paziente giungeva in stato di coma e con una vasta ecchimosi da recente caduta. Infine, quella notte stessa il paziente decedeva.
I familiari, ritenendo sussistente una responsabilità della RSA per aver causato la caduta del paziente, si rivolgevano al tribunale di Nola chiedendo la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni subiti personalmente per la perdita del rapporto parentale nonché al risarcimento del danno biologico e morale subito dal paziente a causa della morte conseguente alla caduta avvenuta all’interno della struttura sanitaria. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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2. Contratto di spedalità: gli obblighi di cura, vigilanza e protezione della RSA


Il tribunale di Nola ha evidenziato come il rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha natura contrattuale, in quanto l’accettazione del paziente all’interno della struttura comporta sempre la conclusione di un contratto. In particolare, si tratta di un contratto di prestazione d’opera atipico, definito contratto di spedalità, dal quale scaturiscono diversi obbligazioni giuridiche a carico della struttura sanitaria: la quale è tenuta non solo ad effettuare le cure medico chirurgiche a favore del paziente, ma anche a garantirgli la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie per eseguire la prestazione medica-sanitaria nonché a garantire tutte le prestazioni alberghiere a favore del paziente (ciò a maggior ragione nel caso in cui la convenuta sia una RSA).
Pertanto, sorge tra le parti un rapporto obbligatorio di tipo protettivo, in virtù del quale il paziente ripone nella struttura sanitaria un’aspettativa di professionalità e di rispetto delle leges artis.
In considerazione della natura contrattuale del rapporto intercorrente fra il paziente e la struttura sanitaria, al fine di accertare la sussistenza di una responsabilità (contrattuale) di quest’ultima, il giudice dovrà, in primo luogo, valutare se la struttura sanitaria ha omesso un comportamento che sarebbe stato dovuto secondo i normali protocolli di cura del paziente oppure se ha tenuto una condotta positiva erronea (e quindi in violazione dei predetti protocolli).
In secondo luogo, qualora effettivamente emerga un’omissione da parte della struttura sanitaria, il giudice dovrà valutare se, nel caso in cui la struttura avesse tenuto il comportamento dovuto oppure non avesse commesso una violazione dei protocolli, il paziente avrebbe avuto una ragionevole probabilità di evitare le conseguenze dannose subite.

3. Caduta e morte del paziente: perché il Tribunale condanna la struttura


Nel caso di specie, durante l’istruttoria svolta in giudizio è stata escussa come testimone una assistente OSA, che era stata incaricata dai familiari del paziente, di fare compagnia a quest’ultimo dopo l’evento, la quale – pur non avendo assistito direttamente alla caduta – ha dichiarato di aver parlato con il paziente subito dopo la caduta e che questi gli ha riferito che “lo avevano fatto cadere dal letto” (anche se non aveva precisato chi lo avesse fatto cadere), mentre la stessa testimone ha verificato personalmente la presenza di lividi sul volto del paziente.
Inoltre, la c.t.u. svolta in giudizio ha confermato che le lesioni riscontrate sul paziente erano compatibili con una sua caduta, così come ha confermato che dette lesioni siano state una concausa del grado di determinare l’alterazione dell’equilibrio del paziente e il suo conseguente decesso.
A fronte della suddetta prova raggiunta in giudizio circa una caduta del paziente durante il ricovero presso la RSA, la convenuta invece non solo non ha provato di aver adempiuto correttamente alla propria prestazione di protezione del paziente, ma addirittura non ha neanche dedotto una versione dei fatti alternativa, che fosse idonea a smentire la ricostruzione attorea (cioè la caduta del paziente) o comunque a spiegare le ragioni per cui il paziente presentava delle ecchimosi sul viso.
In considerazione di tutto quanto sopra, il giudice ha ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sugli attori e invece non assolto l’onere gravante sulla struttura sanitaria di provare che i traumi del paziente si sono verificati per causa ad essa non imputabile o comunque che quest’ultima avesse adottato tutte le misure idonee per evitare che si verificasse detti traumi.
Conseguentemente, il giudice ha ritenuto la RSA convenuta responsabile dell’evento dannoso occorso al paziente durante la sua permanenza presso la struttura e l’ha condannata a risarcire agli attori sia il danno biologico subito dal paziente (e tra questi trasmesso in via ereditaria agli attori), sia il danno da perdita del rapporto parentale a favore direttamente degli eredi e ridotto al 40% del suo valore (liquidato in applicazione delle apposite tabelle del tribunale di Milano) in considerazione del fatto che la condotta inadempiente della struttura sanitaria è stata una concausa che ha inciso sulle chances di sopravvivenza del paziente (già affetto da altre comorbilità).

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Muia’ Pier Paolo

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