Responsabilità della RSA per la caduta del paziente: il diverso onere probatorio per il danno biologico e quello parentale. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
1. Dalla degenza alla caduta fatale: le omissioni contestate alla RSA
Un signore affetto da morbo di Alzheimer, diabete mellito e cataratta veniva ricoverato dalla moglie presso una RSA ligure per essere da questa assistito. Circa 9 mesi dopo dall’ingresso presso la RSA, il paziente cadeva dal secondo piano della struttura sanitaria e veniva trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso di un locale ospedale, dove veniva accertata la presenza di plurime fratture e traumi che lo conducevano alla morte.
La moglie ed i figli del paziente deceduto si rivolgevano, quindi, al tribunale di Imperia, chiedendo l’accertamento della responsabilità della RSA nella causazione della morte del proprio congiunto e la conseguente condanna di quest’ultima al risarcimento del danno biologico terminale subito dal paziente nonché del danno per la perdita del rapporto parentale subito direttamente dai medesimi congiunti attori.
In particolare, gli attori riteneva sussistente una responsabilità della struttura sanitaria in ragione del fatto che gli ausiliari della convenuta, la sera del tragico evento, non avevano somministrato al paziente il tranquillante assunto da quest’ultimo quotidianamente, non è comunque altro sedativo che era stato prescritto per calmare il paziente, nonché in ragione del fatto che la portafinestra della camera da letto dove era stato da poco trasferito il paziente non era stata chiusa con l’apposito chiavistello. Più in generale, poi, gli attori affermavano e i dipendenti della struttura sanitaria convenuta non avevano adottato delle serie e idonee misure di protezione a tutela del paziente, tenuto conto del suo stato mentale patologico.
Secondo gli attori, infatti, tali omissioni avevano permesso al paziente di poter uscire dalla propria camera da letto ed andare sul balcone, nonché di scavalcare il relativo parapetto e gettarsi dal secondo piano.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria degli attori, in quanto riteneva insussistente una condotta colposa dei propri sanitari ed inoltre in quanto, nel contratto di ammissione del paziente alla RSA sottoscritto dalla moglie, era contenuta una clausola di manleva nei confronti della struttura sanitaria, secondo cui quest’ultima era esonerata da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi atto che il paziente avrebbe compiuto a danno suo o di terzi durante il periodo di permanenza presso la RSA. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Danno terminale e danno parentale: perché cambia l’onere della prova
Preliminarmente, il tribunale di Imperia ha evidenziato come nel caso di specie gli attori abbiano formulato due domande risarcitoria che postulano due diversi regimi di responsabilità.
La richiesta di risarcimento del danno terminale causato al paziente configura una responsabilità di carattere contrattuale della struttura sanitaria; invece, la richiesta di risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale a carico dei congiunti del paziente configura una responsabilità di carattere extracontrattuale a carico della struttura sanitaria.
Per quanto concerne la responsabilità contrattuale, essa trova la sua fonte nel contratto atipico di assistenza sanitaria che si instaura tra il paziente e la RSA. Detto contratto configura a carico della struttura sanitaria una serie complessa di prestazioni che la medesima deve fornire al paziente, sia di natura medica sia di natura alberghiera; delle obbligazioni debbono poi essere personalizzate in relazione alla patologia del paziente.
Il corollario sul piano dell’onere probatorio derivante dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è che il paziente danneggiato deve semplicemente allegare la sussistenza di un inadempimento qualificato da parte della struttura sanitaria e provare il nesso di causalità fra la condotta posta in essere dalla struttura e il danno che il medesimo subito. Soltanto dopo che il paziente aveva assolto detto onere, graverà sulla struttura sanitaria l’onere di dimostrare che la prestazione dalla medesima dovuta era impossibile per causa alla medesima non imputabile: cioè dovrà dimostrare che si è verificato un evento imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione.
Per quanto riguarda, invece, la responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria connessa alla domanda di risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale dei congiunti del paziente, essa deriva dal fatto che il rapporto contrattuale intercorso soltanto tra il paziente e la RSA nonché dal fatto che i congiunti di quest’ultimo non possono essere considerati come terzi protetti dal contratto medesimo.
In conseguenza di tale qualifica della responsabilità della struttura sanitaria, si congiunti danneggiati grava l’onere di provare anche il comportamento colposo dei sanitari di cui la struttura deve rispondere oppure il comportamento colposo della stessa struttura sanitaria.
3. Condanna per il danno terminale, rigetto per il danno parentale
Nel caso di specie, il tribunale di Imperia, per quanto riguarda la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, ha ritenuto che gli attori abbiano assolto l’onere della prova sui medesimi gravanti, producendo il contratto di assistenza sanitaria sottoscritto con la RSA convenuta allegando un inadempimento di quest’ultima e alla medesima imputabile idoneo a causare l’evento dannoso lamentato. In particolare, la mancata somministrazione della quotidiana terapia sedativa al paziente la sera in cui si è verificato il sinistro nonché l’omessa verifica della chiusura del chiavistello della porta finestra della camera da letto del paziente e l’omissione di precauzioni o accorgimenti adeguati finalizzati alla protezione del paziente, configurano un inadempimento imputabile alla RSA idoneo a determinare la caduta del paziente dal secondo piano. In secondo luogo, dall’istruttoria del giudizio è emerso che la caduta al secondo piano della RSA ha determinato delle grandi lesioni traumatiche al paziente e che la morte di quest’ultimo è stata causata da un’insufficienza cardiorespiratoria acuta dovuta proprio alle suddette lesione.
A fronte dell’assolvimento da parte dell’attore dell’onere sul medesimo gravante, la struttura sanitaria invece non ha provato di aver regolarmente adempiuto ai propri obblighi contrattuali, non avendo dimostrato la somministrazione del sedativo al paziente giorno del sinistro, né che il proprio personale avesse effettivamente chiuso il chiavistello della porta finestra della camera da letto in cui si trovava il paziente. Inoltre, la struttura sanitaria non ha dimostrato che la condotta dell’anziano, di gettarsi dal secondo piano della struttura, era stata imprevedibile e inevitabile in maniera tale da rendere impossibile l’adempimento della prestazione della convenuta (ciò anche in considerazione del fatto che la struttura sanitaria ben conosceva lo stato psichico e fisico del paziente, suo ospite da ben nove mesi).
Secondo il giudice, poi, la clausola contrattuale di manleva della responsabilità invocata dalla struttura sanitaria non vale ad escludere la responsabilità della convenuta nella caduta del paziente, in quanto detta clausola è nulla. Infatti, nel momento in cui accetta di ricovero del paziente, la struttura sanitaria deve assolvere i propri obblighi di sorveglianza e di protezione del paziente in maniera diligente e con perizia nonché in maniera adeguata rispetto alle condizioni psicofisiche del paziente al fine di prevenire che quest’ultimo possa causare danni a sé o a terzi. Pertanto, il mancato adempimento di detti obblighi comporta la responsabilità della struttura sanitaria anche in presenza di una clausola contrattuale volta ad escludere o limitare la sua responsabilità per colpa grave.
In considerazione di ciò, il giudice ha ritenuto sussistente una responsabilità della struttura sanitaria per il danno terminale subito dal paziente e ha condannato la convenuta al suo risarcimento a favore dei congiunti attori.
Per quanto concerne il danno per la perdita del rapporto parentale, il giudice ha ritenuto che le riduzioni formulate dagli attori con riferimento alla sussistenza di un comportamento colposo da parte della struttura sanitaria o del suo personale siano state eccessivamente generiche ed inoltre non siano stati in alcun modo provate.
Infatti, gli attori non hanno indicato delle specifiche carenze strutturali nell’organizzazione della RSA di abbiano condotto all’evento tragico, ma si sono limitati a dedurre la mancata somministrazione del sedativo e la mancata chiusura del chiavistello della finestra. Per quanto riguarda tale ultimo fatto, gli attori non hanno provato che il chiavistello non fosse effettivamente chiuso, non essendo sufficiente a tal fine il semplice fatto che il paziente sia riuscito ad uscire sul balcone nonostante fosse alto 1,61 metri (mentre il chiavistello era posizionato ad 1,91 m di altezza) e fosse affetto da Alzheimer e cataratta. Tali circostanze, infatti, non escludono che il paziente possa essere salito su una sedia per aprire il chiavistello, ciò anche in considerazione del fatto che il paziente è stato in grado di scavalcare la ringhiera del balcone prima di cadere nel vuoto.
In considerazione della mancata prova di una condotta colposa da parte della struttura sanitaria o del suo personale, il giudice ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale dei congiunti.
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Muia’ Pier Paolo
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