I meccanismi di controllo, verifica e risoluzione delle controversie rappresentano un elemento essenziale per garantire l’effettiva applicazione delle disposizioni del quadro UE-Mercosur, la tutela degli interessi delle parti e la certezza giuridica per gli operatori economici.

La disciplina di riferimento è contenuta principalmente nel Capo 21 dell’Accordo (“Risoluzione delle Controversie”), nonché negli Allegati 3 e 4 (per i controlli di origine e doganali), e nei Protocolli aggiuntivi e nelle decisioni del Comitato misto.

I meccanismi di controllo si basano su principi chiaramente enunciati, ispirati a imparzialità e trasparenza, in modo che ogni fase sia condotta secondo criteri oggettivi e verificabili. È inoltre garantito il diritto al contraddittorio e alla difesa, che assicura agli operatori di essere informati delle contestazioni e di poter presentare osservazioni e prove a proprio sostegno. Un ulteriore principio cardine è la proporzionalità delle misure e delle sanzioni, che impone alle autorità di adottare provvedimenti adeguati e non eccessivi rispetto alla gravità delle irregolarità accertate.

Infine, la cooperazione amministrativa tra le autorità delle parti è essenziale per assicurare l’efficacia dei controlli e la rapida risoluzione delle controversie, in un’ottica di reciproca fiducia e di tutela dell’integrità del sistema preferenziale.

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L’articolo è estratto dal nuovo ebook “Guida all’accordo UE-Mercosur, aggiornato a luglio 2026, una guida operativa per orientarsi tra le nuove regole degli scambi UE-Mercosur.

I principali argomenti trattai sono:

  • dazi, contingenti e regole di origine per comprendere opportunità e condizioni di accesso alle agevolazioni.
  • procedure doganali, controlli e compliance con road map e check-list operativa per tradurre le norme in adempimenti concreti.

L’ebook “Guida all’accordo UE-Mercosur è uno strumento aggiornato per imprese e professionisti che vogliono affrontare il nuovo mercato riducendo errori e rischi operativi.

1) Controlli e verifiche di origine

In questo quadro, i controlli e le verifiche di origine riguardano, in primo luogo, la correttezza sostanziale della qualificazione originaria dei prodotti, la regolarità della documentazione prodotta e la coerenza tra dichiarazioni, flussi contabili e flussi commerciali. In tale ambito, l’avviso ADM del 15 maggio 2026 valorizza il ruolo dei controlli successivi all’importazione, effettuati mediante controlli documentali, analisi del rischio o selezioni casuali.

Le attestazioni di origine possono essere sottoposte a verifica da parte delle autorità doganali o delle altre autorità pubbliche competenti della parte importatrice. Le verifiche non sono limitate alle ipotesi di anomalia manifesta, ma possono essere attivate anche su base aleatoria. In ogni caso, le autorità della parte importatrice possono avviare una verifica ogniqualvolta nutrano un ragionevole dubbio sull’autenticità delle attestazioni, sul carattere originario dei prodotti cui esse si riferiscono o sul rispetto delle altre prescrizioni del capo dedicato all’origine. La verifica costituisce quindi uno strumento ordinario di controllo, azionabile sia a campione sia in presenza di sospetti specifici.

Per rendere operativa tale disciplina, l’accordo stabilisce che, ai fini dell’avvio della verifica, le autorità doganali o le altre autorità competenti della parte importatrice trasmettano all’esportatore, o alle autorità della parte esportatrice, l’attestazione di origine oggetto di controllo (o una copia della stessa) indicando i motivi della richiesta e le ragioni del dubbio. Possono essere Allegati documenti o informazioni che evidenzino possibili inesattezze nelle attestazioni o nei dati dichiarati, così da permettere alla parte esportatrice di comprendere con chiarezza oggetto e portata del controllo.

L’articolo è estratto dall’eBook “Guida all’accordo UE-Mercosur“, una guida pratica, per imprese e professionisti, per districarsi tra opportunità, rischi e adempimenti operativi dopo l’applicazione dell’accordo interinale tra UE e Mercosur.

La richiesta di verifica e la risposta devono rispettare requisiti formali minimi: sono presentate in una lingua ufficiale dell’autorità che richiede la verifica o in un’altra lingua accettata da entrambe le parti, secondo quanto previsto dall’articolo 5 dell’Allegato 4-A dell’Accordo. In questo modo si assicura che lo scambio di informazioni avvenga in una lingua che consenta a entrambe le amministrazioni di valutare pienamente gli atti.

La verifica è effettuata dalle autorità doganali o dalle altre autorità competenti della parte esportatrice, che possono richiedere ogni prova ritenuta necessaria per accertare l’origine dei prodotti e la correttezza dell’attestazione. A tal fine, possono procedere all’esame della contabilità dell’esportatore o ad altri controlli ritenuti opportuni. La verifica ha luogo principalmente nel territorio della parte esportatrice e implica il coinvolgimento diretto dell’esportatore, chiamato a fornire documenti, informazioni e chiarimenti.

Nel corso della procedura, le autorità della parte importatrice possono sospendere il trattamento preferenziale accordato ai prodotti interessati, qualora lo ritengano necessario per prevenire rischi di evasione o abuso. In tal caso, la sospensione riguarda le sole operazioni collegate alla verifica e si applica fino al momento in cui vengono comunicati i risultati. Tuttavia, per ridurre l’impatto sugli scambi, l’autorità della parte importatrice deve offrire all’importatore la possibilità di ottenere comunque lo svincolo dei prodotti, mantenendo il trattamento preferenziale, a condizione che siano adottate misure cautelari adeguate – ad esempio mediante prestazione di una garanzia.

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2) Risultati delle verifiche e relative conseguenze

Una volta conclusa la verifica, le autorità della parte esportatrice comunicano quanto prima i risultati alle autorità della parte importatrice che hanno richiesto il controllo. La risposta deve indicare se l’attestazione è autentica e se i prodotti possono essere considerati originari, fornendo, se del caso:

  • una descrizione del prodotto oggetto di verifica e la relativa classificazione tariffaria;
  • una spiegazione del processo di fabbricazione idonea a giustificare il carattere originario;
  • informazioni sulle modalità di svolgimento della verifica e sulle verifiche effettuate;
  • gli elementi probatori a supporto delle conclusioni raggiunte.

Tale documentazione consente alla parte importatrice di decidere, in modo consapevole, se riconoscere o meno il trattamento preferenziale. Se non perviene alcuna risposta entro dieci mesi dalla richiesta, oppure se la risposta non contiene elementi sufficienti per determinare l’autenticità dell’attestazione o l’origine dei prodotti, le autorità della parte importatrice devono escludere l’applicazione del trattamento preferenziale. In tali casi, i prodotti non beneficiano delle aliquote ridotte o nulle e l’attestazione di origine non è accettata come prova sufficiente. Il periodo di dieci mesi può essere prorogato, in circostanze eccezionali, previo accordo tra le parti, tenendo conto del numero e della complessità delle verifiche in corso.

Al termine del processo, le autorità della parte importatrice che hanno richiesto la verifica devono notificare alle autorità della parte esportatrice la decisione adottata, così da rendere chiaro in che modo la risposta della parte esportatrice è stata valutata ai fini della concessione o meno del trattamento preferenziale.

L’accordo prevede infine un meccanismo di consultazione tra le parti per gestire le ipotesi in cui emergano divergenze sulla determinazione dell’origine. Se, all’esito della verifica, le autorità della parte importatrice intendono discostarsi dalla valutazione della parte esportatrice, esse devono notificare tale intenzione entro sessanta giorni dal ricevimento della risposta, aprendo una fase di consultazioni da avviare entro novanta giorni. Le consultazioni mirano a ricondurre a convergenza le modalità e gli esiti dei controlli sull’origine; il termine per la loro conclusione può essere prorogato sulla base di accordi scritti tra le parti.

Qualora le divergenze non vengano risolte nemmeno in sede di consultazione, l’accordo UE‑Mercosur consente alla parte importatrice di decidere di non accordare – o di revocare – il trattamento tariffario preferenziale alle importazioni interessate, informandone l’esportatore e motivando la decisione. Resta ferma, infine, la possibilità per l’importatore di far valere i propri diritti secondo le procedure interne di ciascuna parte, comprese le ordinarie tutele amministrative e giurisdizionali.

L’articolo è estratto dall’eBook “Guida all’accordo UE-Mercosur“, uno strumento indispensabile per commercialisti, doganalisti, avvocati d’impresa, consulenti doganali e responsabili import-export che necessitano di orientarsi con sicurezza tra le nuove regole di accesso preferenziale ai mercati europeo e sudamericano.

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3) Per saperne di più

L’articolo è estratto dal nuovo e aggiornatissimo ebook Guida all’accordo UE-Mercosur, un volume digitale che analizza il nuovo quadro degli scambi commerciali tra l’Unione Europea e i paesi del Mercosur.

L’ebook esamina concessioni e contingenti tariffari, restrizioni non tariffarie, regole di origine e procedure di certificazione. Ampio spazio è dedicato alle procedure doganali, alla digitalizzazione degli adempimenti, ai controlli e alla tutela degli operatori.  L’analisi tiene conto delle più recenti indicazioni della Commissione Europea e dell’Agenzia delle Dogane.

L’ebook “Guida all’accordo UE-Mercosur affianca all’inquadramento normativo indicazioni operative per affrontare origine preferenziale, gestione documentale e compliance doganale. Completano il volume una road map di implementazione e una check-list operativa per le imprese.

Guida all’accordo UE-Mercosur è un fondamentale strumento di consultazione per imprese e professionisti chiamati a valutare opportunità, adempimenti e rischi connessi all’operatività UE-Mercosur.


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