Esiste un “diritto” alla cella singola?
Il parere dell’esperto
13 Agosto 2026
La notizia pubblicata da Il Gazzettino dell’11 agosto può riassumersi in pochi tratti. In una sezione del ‘Due Palazzi’ di Padova, che ospita in celle singole condannati a lunghe pene o ergastolani ammessi al lavoro, la direzione aveva deciso di collocare una seconda branda. Tale scelta avrebbe ridotto la superficie disponibile, facendola scendere – sia pure di poco – al di sotto dei 3 mq pro capite, individuati come soglia tendenzialmente minima dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Le proteste da parte di sei reclusi ospiti della sezione erano state talmente veementi da indurre i vertici dell’istituto a revocare la decisione contestata. Un detenuto in particolare – agrigentino, condannato in via definitiva a 30 anni per omicidio -, spiegando di aver accettato di vivere a oltre mille chilometri dalla famiglia proprio per avere una cella singola in cui lavorare e studiare, si era ribellato all’annuncio dell’aggiunta di una seconda branda, minacciando di autolesionarsi e chiedendo il ritrasferimento immediato in Sicilia. Per la sua condotta gravemente oppositiva, era stato sanzionato in sede disciplinare con dieci giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive (art. 39 o.p.).
L’uomo, mediante un reclamo, ha impugnato la sanzione, che però è stata eseguita lo stesso, perché la legge non ne prevede la sospensione in attesa della decisione del giudice. Proprio su questo automatismo l’Ufficio di sorveglianza di Padova ha rimesso alla Corte costituzionale una questione di legittimità della relativa disposizione dell’ordinamento penitenziario.
La delicata vicenda, stando alle notizie di stampa, si presta ad alcune riflessioni, in primo luogo relativamente ai presupposti tecnici da cui la controversia prende le mosse, cioè la configurabilità del “diritto” alla cella singola e il criterio di calcolo della superficie detentiva.
Sul primo presupposto. Tutto ruota attorno all’aspirazione del protagonista a continuare a godere di una cella singola. Desiderio certamente comprensibile sul piano umano, ma che non costituisce un diritto propriamente inteso. Invero, l’art. 6 o.p. pone la regola generale per cui i locali di pernottamento «consistono in camere dotate di uno o più posti» (co. 3), affidando all’Amministrazione la «particolare cura» nella scelta di chi collocare in camere multiple (co. 4). Solo per due categorie la legge dispone altrimenti: al condannato all’ergastolo il pernottamento in camera singola è «preferibilmente consentito» (co. 5), mentre all’imputato è «garantito» (co. 6), in entrambi i casi subordinatamente all’assenza di controindicazioni sanitarie e di «particolari situazioni dell’istituto».
Il detenuto in questione, condannato a pena temporanea, non rientra in alcuna delle due ipotesi. Per lui la cella singola non è né un diritto né una preferenza tutelata dalla legge, ma il risultato di scelte organizzative, di valutazioni sulle esigenze trattamentali e di disponibilità di posti. “Difendere” la propria cella singola significa allora difendere una condizione di fatto, non una posizione garantita, tanto più che la stessa esigenza di contrastare il sovraffollamento è fra quelle “particolari situazioni dell’istituto” che, per legge, farebbero recedere persino la preferenza riconosciuta all’ergastolano.
Il secondo presupposto investe il tema della misurazione degli spazi. La superficie all’interno della camera detentiva risulterebbe di poco inferiore ai 3 mq pro capite, proprio a causa dell’aggiunta di un secondo letto. Ma questo risultato non è un dato oggettivo: è l’effetto dell’interpretazione favorevole ai detenuti seguita dai giudici italiani, consistente nel calcolare la superficie delle celle detraendo l’area occupata dai mobili quali armadietti e letti. Tale impostazione, però, contrasta con il criterio consolidato a Strasburgo dove, a partire dalla sentenza Muršić (Grande Camera, 20 ottobre 2016), la Corte EDU ha più volte chiarito che i 3 mq si calcolano al netto dei servizi igienici, ma al lordo dello spazio occupato dagli arredi. Con il metro europeo, dunque, la cella oggetto del dissidio, anche con due occupanti, garantirebbe uno spazio per persona superiore ai 3 mq mentre è solo con il metodo di misurazione assunto dalla giurisprudenza italiana che essa diviene “sotto soglia”.
Resta un terzo profilo di riflessione, che riguarda i modi con cui il detenuto ha inteso far valere le proprie ragioni e la copertura che la vicenda rischia di offrire a condotte oppositive. Infatti, anche ipotizzando che l’interessato abbia ragione sul diritto alla camera singola e sul criterio di calcolo, la sua reazione non è consentita: contro decisioni ritenute illegittime esistono appositi rimedi, come il reclamo giurisdizionale (art. 35-bis o.p.). Ammettere l’opposizione de facto a scelte dell’amministrazione apre al rischio – non teorico – di scivolare verso una gestione degli istituti penitenziari rimessa ai rapporti di forza.
In questa cornice va letta la questione di legittimità costituzionale sull’assenza di effetto sospensivo del reclamo. La preoccupazione del Giudice di sorveglianza ha una sua motivazione: una sanzione disciplinare eseguita prima della decisione giudiziaria potrebbe produrre effetti che l’eventuale annullamento non cancella del tutto. Ma una soluzione opposta, cioè la sospensione automatica in attesa del giudizio, rischia di svuotare di effettività il sistema disciplinare, che sull’immediatezza della risposta fonda gran parte della propria funzione: ogni detenuto potrebbe differire qualunque sanzione con la sola proposizione del reclamo.
Sullo sfondo resta un dato significativo: se i due presupposti tecnici fossero stati ricostruiti correttamente – riconoscendo che il recluso non era titolare di un diritto alla cella singola e riconducendo il calcolo della superficie al criterio europeo – sarebbero risultate ancor più nitidamente la debolezza in diritto della doglianza e, soprattutto, la non ammissibilità della reazione.
Francesco Picozzi
cultore di Diritto penitenziario nell’Università di Bergamo
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