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Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 5934 del 23-01-2026

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1. Il rigetto del controllo giudiziario: le censure sulla valutazione dei presupposti


La Corte di Appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, a seguito di sentenza di annullamento con rinvio della Sesta sezione della Cassazione, confermava un decreto emesso dalla sezione specializzata per le misure di prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il quale era stata rigettata un’istanza di applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avanzata da un titolare di un’impresa individuale.
Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione, anche con travisamento della prova, rispetto alla erronea valutazione dei presupposti per l’applicazione del controllo giudiziario. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Il rigetto del controllo giudiziario: le censure sulla valutazione dei presupposti


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, si riteneva come la Corte territoriale avesse fatto un buon governo di quel principio di diritto secondo il quale, qualora l’impresa abbia presentato una richiesta di accesso al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011[1], il giudice non può limitarsi a prendere atto della sussistenza dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, ma deve accertare anche sia il carattere occasionale dell’agevolazione mafiosa che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 34 del citato d.lgs., sia la concreta possibilità per l’impresa di riallinearsi al contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose (Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020; Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024).

3. Occasionalità dell’agevolazione e recuperabilità dell’impresa: i criteri decisivi ex art. 34-bis


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il giudice, in presenza di istanza di controllo giudiziario, possa limitarsi a rilevare la sussistenza dell’informazione antimafia interdittiva e dalla pendenza del giudizio amministrativo avverso di essa.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, in caso di istanza di controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, il giudice è tenuto a svolgere un accertamento sostanziale, non potendo limitarsi alla mera rilevazione dell’interdittiva antimafia e della pendenza del relativo giudizio amministrativo, ma dovendo verificare l’occasionalità dell’agevolazione mafiosa e la concreta possibilità di recupero dell’impresa al circuito economico lecito.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se un’istanza di questo genere sia stato correttamente valutata da parte dell’autorità giudicante.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Note


[1] Ai sensi del quale: “Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l’applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l’informazione antimafia interdittiva nonché gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell’amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali”.


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Di Tullio D’Elisiis Antonio

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