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1. L’infezione dopo la protesi al ginocchio e la morte della paziente
Una signora si sottoponeva ad un intervento chirurgico per l’impianto di una protesi totale del ginocchio sinistro presso una struttura sanitaria e successivamente veniva ricoverata presso la struttura per una settimana.
Al termine del periodo di ricovero, la paziente veniva dimessa, ma dopo circa due mesi contraeva un’infezione cui seguiva uno shock settico e la morte.
Le figlie della paziente si rivolgevano al Tribunale di Salerno per chiedere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti, sia direttamente per la perdita del rapporto parentale, sia ricevuti per via ereditaria per la morte della propria dante causa.
In particolare, le attrici ritenevano che l’infezione fosse stata contratta dalla paziente in occasione del suo ricovero presso la struttura sanitaria e che la stessa non fosse stata adeguatamente gestita con la terapia antibiotica prescritta.
Inoltre, le attrici affermavano che la contrazione dell’infezione nosocomiale fosse stata accertata anche dai periti nominati d’ufficio nel procedimento per ATP che si era precedentemente svolto dinanzi al Tribunale di Roma.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto sosteneva di aver adottato ed applicato tutte le procedure operative interne per prevenire il rischio infettivo sia nella preparazione della paziente all’intervento chirurgico, sia nella sanificazione ambientale. Infine, la struttura sanitaria sosteneva la mancanza di nesso di causalità tra l’infezione contratta dalla paziente e il suo successivo decesso. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Infezioni nosocomiali: quale prova deve fornire la struttura sanitaria
Il Tribunale di Salerno ha preliminarmente sottolineato come la domanda risarcitoria delle attrici comporta l’accertamento di due distinti tipi di responsabilità a carico della struttura sanitaria: il riconoscimento di un risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, comporta il preventivo accertamento di una responsabilità extracontrattuale a carico della struttura sanitaria; invece, il riconoscimento di un danno biologico e morale terminale subito dalla paziente deceduta, comporta il preventivo accertamento di una responsabilità contrattuale a carico della struttura sanitaria.
Infatti, il contratto atipico di spedalità che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria al momento dell’accettazione del paziente all’interno della struttura ha efficacia limitata tra le sole dette parti e non produce effetti protettivi nei confronti di terzi, fatta eccezione per le prestazioni sanitarie che riguardano la procreazione (in quest’ultimo caso, invece, il contratto produce effetti protettivi anche nei confronti del padre del nascituro e del nascituro medesimo).
Pertanto, tra la struttura sanitaria e i congiunti del paziente non si instaura un contratto, ma si crea – se del caso – un rapporto extracontrattuale derivante dal fatto illecito eventualmente verificatosi.
Conseguentemente, nei giudizi dove si deve accertare una responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria, vige il relativo onere probatorio previsto dalla responsabilità aquiliana.
In particolare, la parte attrice dovrà dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costituitivi della responsabilità extracontrattuale, cioè: il fatto colposo della struttura sanitaria (quindi anche la colpa di quest’ultima), il danno subito dal paziente e il nesso di causalità tra detta condotta e il danno.
Per quanto riguarda la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, il tribunale ha comunque ricordato che, anche per accertare la sussistenza di detta tipologia di responsabilità, il danneggiato ha l’onere di provare il nesso di causalità tra la condotta inadempiente della struttura e il danno subito dal paziente.
Secondo il giudice salernitano, nel caso di condotta omissiva da parte della struttura sanitaria, l’accertamento del nesso di causalità deve essere effettuato verificando se il comportamento omesso dalla struttura sanitaria sarebbe stato in grado di evitare che si verificasse l’evento lesivo oppure se detto evento si sarebbe verificato comunque (anche se la struttura avesse tenuto il comportamento omesso).
Infine, il Tribunale ha evidenziato che, dopo che l’attore danneggiato ha raggiunto la prova del nesso di causalità tra condotta ed evento, la struttura sanitaria, per andare esente da responsabilità, dovrà provare di aver adempiuto esattamente la prestazione oppure che sussiste una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile eseguire correttamente la prestazione.
Per quanto riguarda nello specifico le infezioni nosocomiali, detta prova può essere raggiunta dalla struttura sanitaria dimostrando di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive e dimostrando di aver applicato concretamente i protocolli di prevenzione nel caso specifico.
3. Protocolli realmente applicati: perché l’ospedale non è responsabile
Nel caso di specie, condividendo i risultati emersi all’esito della consulenza tecnica d’ufficio espletata e dei testimoni escussi, il giudice ha ritenuto che è stata dimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra l’infezione contratta dalla paziente e il ricovero postoperatorio, anche se non sono stati accertati comportamenti censurabili da parte dei sanitari della convenuta.
Dopo aver accertato la sussistenza del nesso di causalità tra condotta omissiva e danno (e quindi l’assolvimento dell’onere probatorio in capo alle attrici, il giudice ha verificato se la struttura sanitaria convenuta ha assolto il successivo onere probatorio sulla medesima gravante.
In particolare, la struttura sanitaria ha prodotto in giudizio tutte le istruzioni di lavoro e le procedure operative adottate nel corso degli anni e adottate anche all’epoca dell’intervento chirurgico cui si era sottoposta la paziente nonché le istruzioni operative del lavaggio, del confezionamento e dello stoccaggio del materiale sterile e le certificazioni delle pulizie e delle sanificazioni dei reparti.
Pertanto, la struttura sanitaria, con il deposito della predetta documentazione, ha dimostrato la predisposizione di misure utili alla prevenzione delle infezioni ospedaliere.
Inoltre, i testi escussi in giudizio hanno confermato l’attuazione concreta delle predette misure e la loro effettiva applicazione anche nel caso specifico della paziente deceduta congiunta delle attrici.
In considerazione di tutto quanto sopra, il Tribunale ha ritenuto che la struttura sanitaria abbia assolto l’onere sulla medesima gravante di fornire la prova dell’adozione di tutte le misure utili a limitare il rischio di infezione nosocomiale e conseguentemente ha ritenuto che la medesima dovesse andare esente da responsabilità, rigettando così le domande formulate dalle parti attrici.
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Muia’ Pier Paolo
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