La sentenza n. 24717, pubblicata il 20 agosto 2026 dalla Corte di cassazione (Sezione I° civile), affronta due questioni di rilievo nomofilattico in ambito di rapporti tra ascendenti e nipoti minorenni ex art. 317-bis c.c.: l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti interinali resi in sede di reclamo e la necessità, o meno, della nomina di un curatore speciale del minore in procedimenti siffatti.
La Corte di legittimità esclude che i provvedimenti che regolano gli incontri tra nonni e nipoti rientrino nell’alveo del ricorso per cassazione di cui all’art. 473-bis.24 c.p.c., riservato ai provvedimenti che incidono sulla responsabilità genitoriale, sull’affidamento ovvero sulla collocazione del minore. Esaminate le due questioni preliminari di rilievo nomofilattico, la Corte rigetta il ricorso e dichiara assorbiti gli ulteriori motivi, chiarendo al contempo che il curatore speciale non è dovuto quando il giudizio ex art. 317-bis c.c. non investe profili di responsabilità genitoriale. Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
1. Contesto e svolgimento del giudizio
La vicenda origina dal reclamo interposto dai genitori di due minori avverso un provvedimento del Tribunale per i minorenni che aveva riconosciuto agli ascendenti materni, ai sensi dell’art. 317-bis c.c., il diritto di instaurare e mantenere rapporti significativi coi nipoti tramite incontri protetti, con cadenza quindicinale, presso i Servizi sociali territorialmente competenti. Il Tribunale aveva ritenuto non provate le condotte vessatorie dei nonni denunciate dalla madre, e aveva valutato la persistente indisponibilità di quest’ultima a un percorso di mediazione familiare quale elemento non idoneo a giustificare l’opposizione agli incontri. La Corte d’appello ha confermato il provvedimento, escludendo che la conflittualità familiare accertata costituisse, di per sé, elemento ostativo alla frequentazione tra ascendenti e nipoti. I genitori hanno, per l’effetto, proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, tra cui: la nullità del procedimento per omessa nomina del curatore speciale del minore (art. 473-bis.8 c.p.c.); la violazione dell’art. 317-bis c.c.; vizi motivazionali sulla valutazione delle prove; l’omesso ascolto dei minori; la contraddittorietà della motivazione in punto di esclusione della prova sulla dedotta violenza psicologica. Con ordinanza interlocutoria la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, avendo il Collegio individuato due profili di rilievo nomofilattico:
- l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti non definitivi, adottati in corso di causa, concernenti la tutela del diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti;
- la necessità, in tali procedimenti, della nomina di un curatore speciale del minore.
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2. Perimetro dell’art. 473-bis.24 c.p.c. e posizione degli ascendenti
L’art. 473-bis.24, primo comma, n. 2, e quarto comma, c.p.c. ammette il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di reclamo relativi a misure temporanee e urgenti che sospendono ovvero limitano la responsabilità genitoriale, modificano in modo sostanziale l’affidamento o la collocazione del minore, ovvero dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori. La Corte chiarisce che tale elenco, di indole tipizzata e chiusa, non può essere esteso in via analogica ai provvedimenti che disciplinano i tempi di frequentazione tra ascendenti e nipoti ex art. 317-bis c.c. Per la Corte il diritto degli ascendenti ha natura derivata e recessiva rispetto a quello dei genitori, ed è strumentale al benessere del minore, non autonomo né paritario. Gli ascendenti non sono litisconsorti necessari nei procedimenti relativi ai nipoti minorenni e possono intervenirvi solo se lo ritengano opportuno. Il giudizio sulla responsabilità genitoriale non incide in via diretta sul loro diritto, bensì solamente in via riflessa: ne discende che i provvedimenti sui rapporti tra nonni e nipoti restano estranei all’ambito operativo dell’art. 473-bis.24 c.p.c. La Corte richiama tuttavia la natura di diritto fondamentale, di rango costituzionale e convenzionale (artt. 2 Cost. e 8 CEDU), riconosciuta all’interesse degli ascendenti a conservare rapporti significativi coi nipoti, come anche la vocazione alla definitività di tali provvedimenti nell’ambito del giudicato rebus sic stantibus. La Corte ha anche distinto il diverso tema dell’eventuale ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost.
3. Curatore speciale del minore nei giudizi ex art. 317-bis c.c.
Circa il secondo profilo la Corte esclude che nei giudizi promossi dagli ascendenti ex art. 317-bis c.c. sussista, di regola, l’obbligo di nominare un curatore speciale del minore ai sensi dell’art. 473-bis.8 c.p.c. La disposizione, secondo la Corte, declina nel contesto familiare la regola generale dell’art. 78 c.p.c., configurando il curatore quale rimedio alla mancanza di un rappresentante legittimato: un’ipotesi che si registra tipicamente nei conflitti tra genitori, non nei rapporti tra ascendenti e minori. L’esigenza di nominare un curatore speciale può emergere solamente quando gli ascendenti, agendo ex art. 317-bis c.c., contestino specifici profili di responsabilità genitoriale, facendo in tal modo emergere un conflitto di interessi rilevante rispetto alla rappresentanza processuale del minore da parte di entrambi i genitori. Quando, come nel caso esaminato, il thema decidendum riguarda esclusivamente la posizione autonoma degli ascendenti, senza contestazioni sulla responsabilità genitoriale, tale presupposto non ricorre.
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4. Diritto degli ascendenti tra tutela costituzionale e recessività rispetto ai genitori
Nel ripercorrere i propri precedenti, la Corte ricostruisce un quadro interpretativo consolidato dell’art. 317-bis c.c. Già con l’ordinanza n. 19780/2018 la Cassazione aveva riconosciuto agli ascendenti un diritto alla relazione significativa con i nipoti, precisando tuttavia che si tratta di un diritto non assoluto, il cui esercizio resta subordinato alla verifica giudiziale dell’esclusivo interesse del minore, in coerenza con l’art. 8 CEDU. La successiva giurisprudenza (Cass. n. 15238/2018; Cass. n. 2881/2023) ha ulteriormente precisato che tale interesse ricorre soltanto quando il coinvolgimento dei nonni si traduca in una cooperazione virtuosa coi genitori nell’adempimento dei loro obblighi educativi, contribuendo a un progetto formativo idoneo a garantire uno sviluppo sano ed equilibrato della personalità del minore. Da tali principi discende che il giudice di merito può limitare, restringere o financo escludere la presenza e il ruolo dei nonni ogniqualvolta la frequentazione non apporti un beneficio reale allo sviluppo del minore, o rischi di divenire fattore di tensione nella conflittualità con i genitori. Sul piano processuale, la Corte ribadisce inoltre che gli ascendenti non rivestono la qualità di litisconsorti necessari nei procedimenti relativi ai nipoti minorenni (Cass. n. 13377/2023; Cass. n. 18607/2021), potendo tutt’al più intervenire ove lo ritengano opportuno per far valere il proprio interesse qualificato e protetto, la cui tutela resta comunque strumentale, e non equiparabile, all’interesse del minore. La pronuncia si sofferma pure sul distinto tema dell’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di affidamento e collocamento dei figli, richiamando l’indirizzo (Cass. n. 4790/2022; Cass. n. 3652/2020; Cass. n. 4420/2026) secondo cui l’accesso al giudizio di legittimità dipende dal criterio contenutistico del provvedimento, più che dal suo regime processuale di stabilità: occorre cioè verificare se la decisione, pur non definitiva, incida su diritti soggettivi fondamentali suscettibili di pregiudizio irrimediabile. Un criterio che, per i provvedimenti sui rapporti tra ascendenti e nipoti, la Corte ritiene tuttavia non superi il dato letterale, univoco e tipizzante, dell’art. 473-bis.24 c.p.c.
5. Valutazione nel merito e rigetto del ricorso
Esaurita la disamina dei profili preliminari, la Corte ha ritenuto infondati i motivi esaminati e assorbiti i restanti, rigettando il ricorso. Le spese sono state compensate tra le parti in ragione della novità delle questioni trattate. La Corte ha altresì disposto, ex art. 52 d.lgs. n. 196/2003, l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi delle parti in ipotesi di diffusione del provvedimento.
6. Ricadute pratiche
La pronuncia n. 24717 in disamina presenta rilevanti implicazioni operative per la prassi forense in materia di diritto di famiglia e minorile:
- Opzione del rimedio impugnatorio. Nei procedimenti che regolano i rapporti tra ascendenti e nipoti ex art. 317-bis c.c., il difensore non può fare affidamento sul ricorso per cassazione ex art. 473-bis.24 c.p.c.: l’eventuale impugnazione dei provvedimenti interinali resi in sede di reclamo va valutata, ove ne ricorrano i presupposti, nella prospettiva del ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost.
- Curatore speciale. La nomina del curatore speciale del minore ai sensi dell’art. 473-bis.8 c.p.c. non è automatica nei giudizi promossi dagli ascendenti: a nomina può rendersi necessaria quando emergano contestazioni sulla responsabilità genitoriale e, in concreto, una situazione di pregiudizio idonea a precludere l’adeguata rappresentanza processuale del minore.
- Discrezionalità istruttoria del giudice di merito. Le censure sulla mancata ammissione di CTU o prove testimoniali restano sindacabili in cassazione solo in presenza di un vizio motivazionale radicale, e non per la semplice scelta discrezionale del giudice di merito.
- Tutela riservatezza. La Corte dispone l’oscuramento dei dati personali delle parti in ipotesi di diffusione, in applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a conferma dell’attenzione riservata alla protezione dei minori coinvolti in procedimenti di questa tipologia.
- Ruolo processuale degli ascendenti. Il difensore dei genitori, così come quello degli ascendenti, deve tenere presente che questi ultimi non sono litisconsorti necessari nei procedimenti relativi ai nipoti minorenni: un dato rilevante per valutare la necessità o l’opportunità di un loro intervento in giudizio e per calibrare le conseguenti strategie processuali.
- Rapporti con il giudizio sulla responsabilità genitoriale. Ove nel corso di un giudizio ex art. 317-bis c.c. emergano effettivi profili di responsabilità genitoriale, il difensore dovrà valutare la necessità di sollecitare la nomina del curatore speciale, poiché è proprio l’insorgere di tale conflitto, e non la mera qualità di ascendenti delle parti istanti, a fare scattare l’obbligo ex art. 473-bis.8 c.p.c.
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Biarella Laura
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