La naturalizzazione all’estero del genitore italiano non comporta automaticamente la perdita della cittadinanza del figlio minorenne nato con una doppia cittadinanza. A stabilirlo sono le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza n. 24045 del 26 luglio 2026, chiamata a risolvere un contrasto interpretativo sugli effetti degli articoli 7 e 12 della legge n. 555 del 1912.
La pronuncia assume particolare rilievo per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. La Corte distingue, infatti, la posizione di chi possiede due cittadinanze fin dalla nascita da quella del minore che acquista la cittadinanza straniera soltanto in seguito alla scelta compiuta dal genitore. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.
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1. La naturalizzazione della madre e la cittadinanza contestata
La controversia riguardava una famiglia discendente da una cittadina italiana emigrata in Venezuela. Il figlio, nato nel 1946, aveva acquisito alla nascita sia la cittadinanza italiana iure sanguinis sia quella venezuelana iure soli. Nel 1954, quando il figlio era ancora minorenne, la madre aveva ottenuto la naturalizzazione venezuelana, perdendo la cittadinanza italiana.
Il Tribunale e la Corte d’appello di Roma avevano ritenuto che tale perdita si fosse estesa anche al figlio, in applicazione dell’articolo 12 della legge n. 555/1912. Di conseguenza, era stata considerata interrotta la trasmissione della cittadinanza italiana ai successivi discendenti.
La questione è quindi arrivata davanti alle Sezioni Unite, chiamate a stabilire se dovesse trovare applicazione l’articolo 12 oppure la disciplina speciale prevista dall’articolo 7 per i cittadini bipolidi dalla nascita. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.
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2. Doppia cittadinanza dalla nascita: cosa prevede l’articolo 7
Secondo la Cassazione, l’articolo 7 della legge n. 555/1912 disciplina autonomamente la condizione di chi nasce all’estero da un genitore italiano e acquista contemporaneamente:
- la cittadinanza italiana per discendenza;
- la cittadinanza dello Stato di nascita in applicazione dello ius soli.
In questa situazione, il minore è bipolide di diritto fin dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche se il genitore si naturalizza successivamente nello Stato estero.
La perdita può verificarsi soltanto in presenza di specifiche disposizioni contenute in trattati internazionali oppure a seguito di una rinuncia espressa dell’interessato, formulata dopo il raggiungimento della maggiore età o dell’emancipazione.
3. Quando opera la perdita “trascinata” prevista dall’articolo 12
Diverso è l’ambito di applicazione dell’articolo 12. Questa disposizione riguarda, secondo le Sezioni Unite, il minore che possiede inizialmente la sola cittadinanza italiana e che, per effetto della scelta del genitore convivente, acquista successivamente una cittadinanza straniera.
Soltanto in questa ipotesi la perdita della cittadinanza del genitore può produrre un effetto “trascinante” sulla posizione del figlio. L’articolo 12 non può invece essere utilizzato per privare della cittadinanza italiana chi era già cittadino di due Stati fin dalla nascita.
Una diversa interpretazione allargherebbe indebitamente le ipotesi di perdita di uno status che la Cassazione qualifica come diritto soggettivo permanente e imprescrittibile.
4. Madre e padre sono equiparati anche nella trasmissione dello status
La Corte ribadisce inoltre la piena equiparazione tra madre e padre. Gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 non riguardano soltanto la trasmissione della cittadinanza materna, ma anche le conseguenze che l’eventuale perdita dello status da parte del genitore può produrre sui figli.
Il figlio di madre italiana nato all’estero deve quindi ricevere lo stesso trattamento previsto per il figlio di padre italiano.
5. La riforma del 2025 non si applica alle vecchie domande
Le Sezioni Unite precisano infine che le limitazioni introdotte nel 2025 dall’articolo 3-bis della legge n. 91/1992 non si applicano alle domande giudiziali presentate entro il 27 marzo 2025. Queste controversie continuano a essere regolate dalla disciplina precedente.
La Cassazione ha quindi accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbiti gli altri e cassato la sentenza impugnata. La causa torna ora alla Corte d’appello di Roma, che dovrà riesaminarla applicando i principi fissati dalle Sezioni Unite.
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