#Finsubito news – VIA, terre da scavo e bonifiche nel nuovo decreto


06/10/2026 – Riutilizzo in sito delle terre da scavo fino a 20 m³ senza preventiva caratterizzazione ambientale e coordinamento tra VIA e autorizzazione paesaggistica nel provvedimento unico statale, per evitare duplicazioni delle istruttorie quando l’assenso paesaggistico è già compreso nella VIA.

Sono alcune delle principali novità del decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che introduce diverse modifiche al Codice dell’ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Il provvedimento estende inoltre alle bonifiche finanziate dal Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 le procedure semplificate già previste per gli interventi del Piano di riqualificazione dei siti orfani, finanziato dal PNRR.
 

Terre e rocce da scavo, riutilizzo in sito fino a 20 m³

Una delle novità più direttamente legate ai cantieri riguarda il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nello stesso sito di produzione.

Il Dpr 120/2017 consente di riutilizzare nello stesso sito il suolo non contaminato e gli altri materiali naturali scavati durante attività di costruzione senza applicare la normativa sui rifiuti, ma richiede di accertarne la non contaminazione attraverso la caratterizzazione ambientale

Il nuovo decreto introduce nel Codice dell’ambiente la possibilità di riutilizzo diretto in sito anche senza preventiva caratterizzazione ambientale delle terre e rocce prodotte nei cantieri puntuali.

Sono definiti tali i cantieri che producono non più di 20 m³ complessivi, calcolati dalle sezioni di progetto, destinati al riutilizzo diretto nel medesimo sito. Queste condizioni devono risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.

La semplificazione non si applica alle terre e rocce contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati nelle attività di scavo. Sono escluse anche quelle provenienti da siti sottoposti a procedimenti di bonifica o da scavi finalizzati a rimuovere potenziali sorgenti di contaminazione.

Per quanto riguarda le regole sul deposito delle terre e rocce qualificate come rifiuti, con codice EER 17.05.04 o 17.05.03, il decreto inserisce nel Codice dell’ambiente, senza modificarle, le soglie specifiche di 4.000 m³ complessivi, di cui al massimo 800 m³ pericolosi, già previste nel Dpr 120/2017.

L’avvio a recupero o smaltimento può avvenire, alternativamente, almeno ogni tre mesi, indipendentemente dalle quantità, oppure al raggiungimento delle soglie citate. Il deposito non può comunque durare più di un anno.

La revisione della disciplina era già stata avviata nel 2023, con la consultazione sul nuovo regolamento per la gestione delle terre e rocce da scavo, previsto dal Dl 13/2023, convertito nella legge 41/2023.
 

VIA e autorizzazione paesaggistica nello stesso procedimento

Per i progetti sottoposti a VIA statale, l’articolo 27 del Codice dell’ambiente consentiva già al proponente di chiedere un provvedimento unico che comprenda la valutazione di impatto ambientale e altre autorizzazioni necessarie, tra cui quella paesaggistica.

L’articolo 25, comma 2-quinquies, prevedeva inoltre che l’assenso del competente direttore generale del Ministero della Cultura, acquisito nel procedimento di VIA, comprendesse l’autorizzazione paesaggistica, quando la relazione paesaggistica consente di esprimere una valutazione positiva sulla compatibilità del progetto.

Il nuovo decreto introduce un richiamo espresso a questa disposizione, chiarendo che anche nel provvedimento unico statale l’autorizzazione paesaggistica può essere acquisita attraverso la VIA, alle condizioni già previste, evitando la duplicazione dell’istruttoria paesaggistica.

La nuova disciplina interviene anche sulle competenze della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, includendo espressamente le verifiche di assoggettabilità a VIA, dette screening, per i progetti rientranti nel suo ambito. Alla Commissione, già incaricata delle valutazioni ambientali di questi progetti, viene così affidata anche la verifica che stabilisce se sia necessaria la VIA completa.

Per quanto riguarda, invece, il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria per il mancato rispetto dei termini, già previsto per le procedure di VIA relative ai progetti rientranti nell’ambito della Commissione PNRR-PNIEC, il nuovo decreto ne aggiorna la copertura finanziaria, destinando a questa finalità fino a 5 milioni di euro annui dal 2026.
 

 

Bonifiche, si amplia l’applicazione delle procedure semplificate

Saranno estese  alle bonifiche finanziate dal Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 le procedure semplificate già previste per gli interventi del Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani, finanziato dal PNRR.

Le semplificazioni riguardano il piano di caratterizzazione, che definisce le indagini necessarie a ricostruire la contaminazione del sito. Il piano viene concordato con l’Arpa, che si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente indicando prescrizioni. Se l’Agenzia non risponde, il proponente può rivolgersi all’Ispra, che si pronuncia entro i 15 giorni successivi.

Sarà inoltre consentita l’approvazione congiunta dei risultati delle indagini, dell’analisi di rischio sanitario e ambientale, quando necessaria, e del progetto degli interventi.

Il provvedimento interviene anche sull’individuazione del responsabile della contaminazione. La normativa vigente affida già alla Provincia le indagini e l’adozione dell’ordinanza che gli impone di provvedere secondo la disciplina delle bonifiche.

Il nuovo decreto introduce un termine di 150 giorni dalla comunicazione con cui una pubblica amministrazione segnala l’accertato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione. Il termine riguarda l’ordinanza, non l’approvazione del progetto o il completamento della bonifica.

In caso di inerzia, la Regione assegna alla Provincia un ulteriore termine, non superiore a 30 giorni; persistendo l’inadempimento, adotta l’ordinanza con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA).

Per il risanamento e la bonifica della Terra dei Fuochi, il Governo ha inoltre annunciato, al termine del Consiglio dei ministri, l’innalzamento dello stanziamento a 200 milioni di euro.
 

Dissesto idrogeologico e clima, assistenza tecnica e nuovo fondo

Per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, la disciplina prevede che le spese di assistenza tecnico-specialistica ai Commissari di Governo per la messa a bando e la realizzazione delle opere siano sostenute attraverso i quadri economici degli interventi, entro il 3% del finanziamento assegnato, anche per quelli non ancora chiusi contabilmente.

È inoltre previsto, presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, un fondo per i Comuni da 11 milioni di euro annui dal 2027, con contributi fino a 1 milione per singolo evento, per fronteggiare eventi ambientali e climatici imprevedibili che non determinano la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale o regionale.




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