Aggiornato al 7 ottobre 2026.
Il concordato preventivo biennale (CPB) permette di conoscere in anticipo il reddito su cui si pagheranno le imposte per due anni. È una scelta che si fa una volta ogni due anni e che, per il biennio 2026-2027, va decisa entro il 31 ottobre 2026. Questa guida riunisce i punti essenziali per capire se conviene: come funziona, chi può aderire, quanto si paga e quali rischi si corrono.
Come funziona il concordato preventivo biennale
L’Agenzia delle entrate elabora una proposta di reddito d’impresa o di lavoro autonomo (e di valore della produzione netta ai fini IRAP) per due periodi d’imposta, in base ai dati dichiarati e alla metodologia approvata con decreto del Ministro dell’economia (D.Lgs. 13/2024, artt. 7 e 9). Se accetti, ti impegni a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei due anni, anche se i risultati reali saranno diversi (art. 12).
In pratica: se l’attività va meglio della proposta, il di più non viene tassato come reddito ordinario. Se va peggio, le imposte restano calcolate sul reddito concordato.
Il termine del concordato preventivo biennale 2026-2027
Per il biennio 2026-2027 il termine di adesione è stato differito al 31 ottobre 2026 (o all’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio, per chi non ha l’anno solare). Il 31 ottobre 2026 cade di sabato: in base alle regole generali il termine dovrebbe slittare a lunedì 2 novembre, ma conviene non arrivare all’ultimo giorno.
Chi può aderire al concordato preventivo biennale
Possono accedere i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, nel periodo d’imposta precedente, non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi, se definitivamente accertati. Il debito residuo è tollerato solo se, dopo l’estinzione nei termini, resta sotto i 5.000 euro (art. 10). Le rateazioni in regola e le sospensioni non contano.
Non si può aderire se ricorre una delle cause di esclusione dell’art. 11, tra cui:
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, quando era obbligatoria;
- condanna, negli ultimi tre periodi d’imposta, per reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000, per false comunicazioni sociali o per riciclaggio e autoriciclaggio;
- redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile superiori al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo nell’anno precedente;
- adesione al regime forfettario nel primo anno del biennio;
- operazioni di fusione, scissione o conferimento, o modifiche della compagine sociale, nel primo anno di concordato (con eccezioni per il rinnovo);
- per i professionisti, la contemporanea partecipazione a un’associazione o a una società tra professionisti con attività riconducibili allo stesso ISA, se questa non aderisce al concordato.
L’adesione in presenza di una causa di esclusione, o senza i requisiti, è priva di effetti. Per questo la verifica va fatta prima.
I contribuenti in regime forfettario non sono nel campo di applicazione del concordato.
Quanto può crescere la proposta
La proposta di reddito non può superare il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente (rettificato) oltre una percentuale che dipende dal punteggio ISA:
- 10% con ISA pari a 10;
- 15% con ISA da 9 a meno di 10;
- 25% con ISA da 8 a meno di 9;
- 30% con ISA da 6 a meno di 8;
- 35% con ISA da 1 a meno di 6.
Il limite non si applica quando la proposta resta comunque sotto i valori di riferimento settoriali (art. 9, commi 3-bis e 3-ter).
Quanto si paga sul maggior reddito
Chi aderisce può scegliere di tassare il maggior reddito concordato con un’imposta sostitutiva, addizionali comprese (art. 20-bis):
- 10% con ISA pari o superiore a 8;
- 12% con ISA da 6 a meno di 8;
- 15% con ISA inferiore a 6.
Le aliquote valgono per una eccedenza fino a 85.000 euro. Sulla parte oltre questo importo l’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota indicata dalla norma: quella dell’art. 11, comma 1, lettera c), del TUIR per le persone fisiche, e l’aliquota IRES per le società. L’imposta sostitutiva si versa entro il termine del saldo.
Al primo anno di adesione gli acconti possono avere una maggiorazione: il 10% della differenza tra reddito concordato e dichiarato per le imposte sui redditi, e il 3% per l’IRAP, se l’acconto si calcola con il metodo storico (art. 20). In caso di rinnovo, la maggiorazione non si applica.
Quando il concordato preventivo biennale cessa o decade
Cessazione (dal periodo d’imposta in cui si verifica la causa, art. 21): cessazione dell’attività, cambio dell’attività svolta (salvo stesso ISA), adesione al regime forfettario, operazioni straordinarie, modifiche della compagine sociale, ricavi o compensi superiori al limite ISA maggiorato del 50%.
Decadenza (per entrambi gli anni, art. 22): attività non dichiarate o passività inesistenti oltre il 30% dei ricavi dichiarati, errori nei dati comunicati che portano a un reddito corretto superiore di almeno il 30% a quello concordato, violazioni non lievi come i reati tributari o gravi omissioni, e il mancato pagamento delle somme da controllo automatizzato entro 60 giorni dalla comunicazione.
In caso di decadenza restano dovute le imposte calcolate sul reddito concordato se maggiore di quello effettivo. È il punto che molti sottovalutano: il concordato non protegge da un’annata negativa, e perderne i benefici costa.
Conviene aderire?
Non esiste una risposta valida per tutti. In linea di massima conviene valutare l’adesione se:
- i ricavi sono stabili o in crescita e la proposta è sotto il reddito che prevedi di realizzare;
- hai un punteggio ISA alto (le aliquote sostitutive sono più basse e i limiti di crescita più stretti);
- hai bisogno di certezza sul carico fiscale dei prossimi due anni.
Va valutato con più prudenza se l’attività è molto variabile o in calo, se sono previsti investimenti o cambi di assetto societario, o se non hai la certezza di rispettare i requisiti. Un confronto concreto tra il reddito proposto e quello atteso, anno per anno, è l’unico modo serio di decidere. Sul legame tra ravvedimento e concordato ho scritto in Ravvedimento e Concordato, sui dati ISA in Il paradosso dei dati ISA e sugli effetti in bilancio in Gli effetti sul bilancio 2025 e la nota integrativa.
Vuoi capire se il concordato preventivo biennale ti conviene?
Posso verificare con te requisiti, punteggio ISA e proposta, e confrontare il reddito concordato con quello atteso, prima del 31 ottobre. Trovi i servizi nella pagina Servizi. Per una prima valutazione puoi scrivermi dal modulo o chiamare lo 0864 50978. Rispondo entro 2 ore lavorative.
Riferimenti normativi: D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, artt. 7, 9, 10, 11, 12, 20, 20-bis, 21 e 22, come modificato; art. 7-bis, comma 3, D.L. 38/2026 per il termine del 31 ottobre 2026. Soglie, aliquote e termini sono quelli vigenti alla data di aggiornamento indicata in alto.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link




