Un’impresa può avere un piano di risanamento credibile e, nello stesso tempo, perdere una commessa perché non dispone di un DURC regolare. È un rischio capace di compromettere la continuità prima ancora che le trattative con i creditori producano risultati.
L’accesso alla composizione negoziata non rende automaticamente regolare la posizione contributiva. Misure protettive, pagamenti dei debiti previdenziali, rateazioni e verifiche dell’ente devono essere coordinati con il calendario dei contratti e con la liquidità disponibile.
La protezione del patrimonio non cancella il debito contributivo
Le misure protettive previste dall’articolo 18 del Codice della crisi possono impedire ai creditori interessati di acquisire titoli di prelazione senza consenso e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. La stessa norma precisa però che tali misure non inibiscono i pagamenti.
Questo passaggio è decisivo per il DURC nella composizione negoziata. La protezione dalle iniziative dei creditori non equivale né all’estinzione del debito contributivo né al riconoscimento automatico della regolarità. Il decreto ministeriale 30 gennaio 2015 continua a indicare le condizioni nelle quali la verifica può avere esito positivo, comprese alcune ipotesi di rateazione concessa, sospensione o contenzioso.
La composizione negoziata lascia inoltre l’imprenditore nella gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice, gli atti e i pagamenti devono restare coerenti con le trattative e con le prospettive di risanamento. Quando un pagamento può pregiudicare i creditori o le trattative, l’esperto deve esserne informato preventivamente per iscritto nei casi previsti dalla norma.
Perché i tribunali non danno una risposta uniforme
Nel 2026 due provvedimenti di merito hanno affrontato il rapporto tra composizione negoziata, misure protettive e regolarità contributiva con esiti differenti. Non si tratta di una regola consolidata, ma di decisioni legate alle domande formulate e alle circostanze dei rispettivi procedimenti.
Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 27 febbraio 2026, ha respinto la richiesta di ordinare il rilascio del DURC. Ha sottolineato che la composizione negoziata non è una procedura concorsuale e che le misure protettive non vietano il pagamento dei debiti anteriori. Nel caso esaminato, la posizione contributiva pregressa poteva quindi essere affrontata attraverso il pagamento, se coerente con il piano, oppure nel rispetto dell’informativa all’esperto richiesta dall’articolo 21.
Il Tribunale della Spezia, il 27 luglio 2026, ha invece valorizzato il contenuto delle misure protettive confermate. Nel caso deciso, ha ritenuto che la sospensione della riscossione coattiva dei crediti contributivi potesse ricondurre l’esposizione pregressa alla situazione prevista dall’articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto ministeriale, purché non esistessero altre irregolarità. L’effetto è stato limitato alla durata delle misure.
I due provvedimenti non consentono di affermare né che il DURC debba essere sempre negato né che la conferma delle misure protettive basti sempre a ottenerlo. Contano il contenuto del provvedimento, lo stadio della riscossione, il perimetro dei debiti, la presenza di ulteriori omissioni e la domanda effettivamente proposta al giudice.
Verificare prima la causa dell’irregolarità
Prima di scegliere la soluzione occorre distinguere situazioni molto diverse. L’esito negativo può dipendere da contributi effettivamente omessi, da disallineamenti nelle denunce, da pagamenti non correttamente abbinati o da crediti contestati. Trattare ogni anomalia come un semplice debito da rateizzare può produrre costi inutili e lasciare irrisolto il problema informatico o documentale.
Il decreto ministeriale considera, tra le altre, le rateazioni già concesse, le sospensioni stabilite dalla legge e determinati crediti oggetto di contenzioso o di sospensione della riscossione. La mera presentazione di una domanda non produce necessariamente gli stessi effetti del provvedimento che la accoglie. Per questo data dell’istanza, stato della pratica e condizioni dell’ente devono essere verificati separatamente.
Se la verifica online non restituisce subito un esito regolare, il sistema può attivare un invito a regolarizzare. L’INPS indica un termine non superiore a quindici giorni dalla notifica dell’invito. Questo intervallo è breve rispetto ai tempi di una trattativa di risanamento e rende rischioso attendere la scadenza di una gara o di un pagamento contrattuale.
Inserire il DURC nel budget delle trattative
Il debito contributivo non può essere esaminato soltanto come una voce del passivo. Se il DURC è necessario per partecipare a una gara, mantenere un appalto, incassare uno stato di avanzamento o lavorare nella filiera di un committente, la regolarità diventa una condizione del fatturato futuro.
Il progetto di risanamento deve quindi mettere in relazione almeno tre dati: costo della regolarizzazione, cassa generata dalle commesse che dipendono dal DURC e calendario dei pagamenti. Pagare tutto immediatamente può sottrarre liquidità essenziale; rinviare senza una soluzione può bloccare ricavi superiori al debito. La scelta va misurata sul piano finanziario complessivo e sulla parità di trattamento dei creditori.
Anche l’eventuale finanziamento autorizzato dal tribunale ai sensi dell’articolo 22 del Codice ha una funzione diversa dal DURC. Può sostenere la continuità e il percorso di risanamento, ma non modifica da solo le condizioni della verifica contributiva. Se una parte della nuova finanza è destinata alla regolarizzazione, questa destinazione deve risultare dal budget e dalla documentazione delle trattative.
Le verifiche da chiudere prima delle scadenze operative
La gestione efficace parte da una ricostruzione unica, condivisa tra impresa, consulenti del lavoro, advisor finanziari e legali. È opportuno confrontare la posizione contributiva corrente presso ciascun ente con gli atti già notificati, le rateazioni ottenute, i pagamenti eseguiti e gli eventuali giudizi pendenti.
Questi dati vanno poi sovrapposti al calendario delle commesse: date delle gare, rinnovi, stati di avanzamento, scadenze di fatture e clausole contrattuali che richiedono la regolarità. Solo così è possibile capire quale irregolarità minacci concretamente la continuità e quale intervento abbia priorità.
La composizione negoziata della crisi funziona meglio quando i vincoli operativi entrano nel piano prima delle misure di emergenza. Per valutare il rapporto tra debiti contributivi, contratti e liquidità, è possibile contattare lo Studio con la posizione aggiornata e il calendario delle scadenze rilevanti.
Fonti ufficiali e provvedimenti
- Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, articoli 18, 21 e 22.
- Decreto ministeriale 30 gennaio 2015, articolo 3.
- INPS, servizio DURC Online.
- Tribunale di Milano, Sezione II civile, 27 febbraio 2026, R.G. 802/2026.
- Tribunale della Spezia, 27 luglio 2026, n. 1112/2026 V.G..
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