Il passaggio da dipendente pubblico a impiegato statale o l’assunzione di nuove posizioni all’interno di enti statali solleva numerose questioni relative ai sistemi retributivi , al calcolo degli anni di servizio e alla determinazione dei relativi gradi.
In risposta alle petizioni dei cittadini, il Ministero dell’Interno ha chiarito le basi giuridiche per il calcolo degli anni di servizio prima dell’assunzione in incarichi pubblici e ha inoltre fornito indicazioni sui principi di classificazione salariale e di grado per determinate posizioni all’interno del Consiglio del Popolo a livello comunale. Il punto fondamentale è che la classificazione salariale e di grado deve basarsi sulla natura del lavoro, sulla posizione ricoperta e sulle condizioni previste dalla legge , piuttosto che unicamente sugli anni di servizio o sul coefficiente salariale precedentemente percepito.
In una domanda inviata al Ministero dell’Interno, il signor NVT ha dichiarato di essere stato in precedenza un funzionario pubblico presso l’Ufficio di Statistica a livello comunale, con uno stipendio di livello 2 e un coefficiente di 2,67. Dopo aver lasciato il suo incarico, ha partecipato e superato il concorso per un posto di insegnante di scuola superiore, ma gli è stato assegnato solo uno stipendio di livello 1, con un coefficiente di 2,34. Durante il periodo in cui è stato funzionario pubblico, ha aderito all’assicurazione sociale obbligatoria, ma non ha ancora ricevuto il pagamento forfettario della previdenza sociale.
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La determinazione delle specifiche fasce salariali deve basarsi su qualifiche professionali equivalenti, come definite dalle autorità competenti, e sulle normative vigenti in materia di gestione e utilizzo del personale. |
Alla luce della situazione sopra descritta, ha richiesto chiarimenti al Ministero dell’Interno in merito all’opportunità di considerare l’esperienza lavorativa pregressa ai fini del mantenimento del livello salariale 2, coefficiente 2,67, in caso di passaggio all’insegnamento. Qualora l’esperienza lavorativa pregressa venga riconosciuta, il periodo rimanente dovrà essere incluso nella successiva valutazione per l’aumento di stipendio?
In risposta a tale questione, il Ministero dell’Interno ha citato il comma 5, articolo 13 del Decreto n. 115/2020/ND-CP, come modificato e integrato dal comma 7, articolo 1 del Decreto n. 85/2023/ND-CP del Governo in materia di reclutamento, impiego e gestione dei dipendenti pubblici.
Secondo la normativa vigente, i dipendenti pubblici assunti e che abbiano completato il periodo di servizio previsto dalla legge e abbiano aderito all’assicurazione sociale obbligatoria possono vedersi riconosciuto tale periodo di servizio ai fini della classificazione retributiva in base alla qualifica professionale e alla nuova posizione lavorativa, a condizione che soddisfino tutti i requisiti necessari.
Nei casi in cui il periodo di partecipazione all’assicurazione sociale obbligatoria non sia continuativo, ma il dipendente non abbia ancora percepito una prestazione previdenziale forfettaria, il periodo contributivo può essere cumulato ai fini del calcolo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Tuttavia, il Ministero dell’Interno ha sottolineato che gli anni di servizio e i contributi previdenziali obbligatori non garantiscono automaticamente il mantenimento del livello retributivo e del coefficiente salariale in caso di trasferimento a una posizione diversa. Anche l’esperienza lavorativa pregressa deve soddisfare i requisiti per essere utilizzata come base per la classificazione salariale in base alla qualifica professionale della posizione per la quale si viene assunti o trasferiti.
A differenza del caso del signor NVT, il Ministero dell’Interno ha stabilito che il suo precedente impiego presso l’Ufficio di Statistica a livello comunale non era compatibile con la posizione di insegnante di scuola superiore per la quale era stato appena assunto.
Pertanto, il periodo di servizio prestato come funzionario pubblico a livello comunale non viene conteggiato ai fini della determinazione dello stipendio in base alla qualifica professionale di insegnante.
Ciò significa anche che non ha alcun fondamento per utilizzare il suddetto periodo di servizio per richiedere immediatamente una promozione al livello 2, con un coefficiente di 2,67. Pertanto, la questione del calcolo del tempo rimanente per ulteriori aumenti salariali non si pone in base alla sua richiesta.
La normativa indica la necessità di distinguere tra il periodo di partecipazione alla previdenza sociale e il periodo di impiego riconosciuto ai fini della classificazione salariale nel settore pubblico. I due concetti sono correlati, ma non possono essere applicati in modo intercambiabile.
Riguardo alla classificazione delle cariche a livello comunale, la Sig.ra NTTTr. ha richiesto al Ministero dell’Interno di chiarire le norme applicabili alla carica di vice capo di una commissione specializzata presso il Consiglio del Popolo a livello comunale.
Secondo quanto emerso dai riscontri, le normative vigenti limitano la percentuale di vice direttori di enti specializzati dipendenti dal Comitato Popolare a livello comunale, classificati come specialisti di alto livello, a non più del 50% del numero totale dei vice direttori.
Ciò solleva la questione se la posizione di vice capo della commissione specializzata del Consiglio popolare a livello comunale sia soggetta a limitazioni simili o se verrà considerata per la classificazione come specialista di alto livello in base a un meccanismo separato.
In risposta a tale questione, il Ministero dell’Interno ha citato il Decreto governativo n. 204/2004/ND-CP relativo al regime salariale per funzionari, dipendenti pubblici, impiegati statali e membri delle forze armate.
Di conseguenza, i funzionari eletti soggetti a classificazioni salariali professionali e tecniche e che percepiscono indennità di leadership saranno classificati secondo la scala salariale e il livello dei dipendenti pubblici amministrativi e riceveranno anche indennità di leadership corrispondenti alla posizione che ricoprono.
Per il vicepresidente del Consiglio popolare a livello comunale, si tratta di una carica ufficiale elettiva e riconosciuta, pertanto la gestione, l’utilizzo e la valutazione dello stipendio devono basarsi sulla natura giuridica della posizione e non devono essere equiparati a quelli dei funzionari pubblici che ricoprono incarichi di vicepresidenza presso enti specializzati dipendenti dal Comitato popolare a livello comunale.
Il Ministero dell’Interno ha inoltre citato il Regolamento n. 368-QD/TW sull’elenco delle cariche, dei gruppi di cariche e dei ruoli dirigenziali nel sistema politico . Tale regolamento incarica il Comitato permanente dei Comitati provinciali e cittadini del Partito di esaminare, adeguare tempestivamente e integrare le cariche e i ruoli secondo la gerarchia gestionale, finalizzando al contempo la relativa documentazione per garantire la coerenza con i regolamenti del Comitato centrale.
Sulla base della determinazione di titoli e posizioni lavorative equivalenti, la classificazione dei dipendenti pubblici deve essere basata sul Decreto n. 204/2004/ND-CP e sulle relative normative contenute nel Decreto n. 361/2025/ND-CP in materia di posizioni lavorative dei dipendenti pubblici. In particolare, la valutazione del numero di funzionari, dei relativi gradi e del rapporto di assegnazione in base alle posizioni lavorative deve essere effettuata secondo la gerarchia gestionale, garantendo la corretta attribuzione delle competenze.
Pertanto, la posizione di vice capo del Consiglio popolare a livello comunale non è automaticamente classificata come quella di uno specialista di alto livello, ma non è nemmeno possibile trarre conclusioni sul sistema di classificazione basandosi unicamente sul rapporto applicato ai vice capi degli organi specializzati dipendenti dal Comitato popolare a livello comunale.
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