Sentenza Fazzolari, depositate le motivazioni: «Il fatto non sussiste»


PALMI Il sindaco di Varapodio Orlando Fazzolari esce pulito dal processo sulla gestione del centro migranti “Villa Cristina”: Il 6 luglio scorso, il Tribunale Penale Collegiale di Palmi, presieduto dalla dr.ssa Martina Tuscano, ha pubblicato le motivazioni della sentenza, emessa il 9 gennaio 2026, ritenendo, in particolare, che le accuse di abuso d’ufficio e corruzione non trovassero alcun riscontro nelle prove raccolte.  La formula usata — “perché il fatto non sussiste” — è la più piena tra quelle assolutorie previste dal codice. Il 9 gennaio 2026 il Tribunale di Palmi, infatti, ha pronunciato la sentenza n. 14/2026 nel processo nato dall’indagine sulla gestione del Centro di Accoglienza Straordinaria “Villa Cristina” di Varapodio, operativo tra il settembre 2016 e l’aprile 2018. A processo, tra gli altri, il sindaco del Comune di Varapodio Orlando Fazzolari, assistito dall’avvocato Ettore Tigani, imputato per reati gravi di: abuso d’ufficio, falso ideologico, frode nelle pubbliche forniture e corruzione. Il verdetto, depositato il 6 luglio 2026, è una secca assoluzione sui capi d’imputazione, con la formula che non lascia spazio a equivoci: il fatto non sussiste.

L’accusa: affidamenti diretti, conflitti d’interesse e assunzioni clientelari

L’inchiesta prendeva le mosse dalla gestione, giudicata anomala dalla Procura, degli appalti e delle forniture destinati al CAS. Secondo l’imputazione, Fazzolari avrebbe affidato direttamente — senza gara pubblica e senza astenersi nonostante palesi conflitti d’interesse — forniture e servizi a cooperative e imprenditori a lui vicini (capo A, abuso d’ufficio, art. 323 c.p.). E ancora: avrebbe affidato la gestione del centro alla cooperativa Itaca, guidata da Maria Giovanna Ursida, in cambio dell’assunzione di persone della sua cerchia (capo E, corruzione per l’esercizio della funzione, artt. 318-319 c.p.). Un quadro d’accusa costruito su intercettazioni telefoniche, documentazione amministrativa (convenzione Comune-Prefettura del 2 settembre 2016, determinazioni comunali, fatture), e una serie di audizioni testimoniali che coinvolgevano funzionari prefettizi e testimoni locali.

L’abuso d’ufficio non esiste più. Ma il Tribunale va oltre

Sul capo A, la prima notizia è di ordine normativo, spiega l’avvocato Tigani: il reato di abuso d’ufficio non esiste più. Con la legge 9 agosto 2024, n. 114, il Parlamento italiano ha abrogato l’art. 323 del Codice penale, cancellando dall’ordinamento penale una delle fattispecie più discusse degli ultimi trent’anni. La soppressione ha travolto anche i procedimenti in corso: nei mesi successivi all’entrata in vigore della legge, la Cassazione ha disposto annullamenti a catena. Ma il Tribunale di Palmi non si è fermato a questo dato formale. Ha compiuto un passo ulteriore, esaminando nel merito se i fatti contestati a Fazzolari potessero integrare il reato nella versione applicabile al tempo dei fatti, cioè quella risultante dalla riforma del 2020 — che aveva già ristretto sensibilmente l’area del penalmente rilevante, richiedendo la violazione di «specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità»  La risposta è stata negativa su tutti i fronti. Per come evidenziato dalla difesa del Fazzolari, le prescrizioni della convenzione Comune-Prefettura, le linee guida ANAC e le indicazioni amministrative citate nell’imputazione non avevano — secondo il Tribunale — il rango di fonti legislative in senso stretto, e dunque non potevano fondare la violazione penalmente rilevante richiesta dall’art. 323 nella versione post-2020. Inoltre, gli affidamenti erano stati effettuati nell’ambito di importi sottosoglia, per i quali il quadro normativo degli appalti pubblici lasciava margini di discrezionalità amministrativa. Dove c’è discrezionalità, non c’è automaticamente abuso penale. A ciò va aggiunto che il reato richiedeva la prova di un evento, ossia di un vantaggio patrimoniale ingiusto procurato a sé o ad altri. Questa ingiustizia non può essere desunta automaticamente dall’illegittimità della condotta: deve essere accertata in modo autonomo, come affermato dalla stessa Cassazione in una serie di pronunce note come dottrina della «doppia ingiustizia» Il Tribunale ha accertato che le forniture erano state effettivamente eseguite, che i prezzi praticati erano compatibili con i valori di mercato, e che i rapporti professionali tra Fazzolari e alcuni fornitori preesistevano agli affidamenti. In questo quadro, la prova di un vantaggio ingiusto non c’era. 

Il nodo della corruzione: dov’è il patto?

Il capo E è quello che più incideva sulla gravità complessiva dell’imputazione. L’accusa sosteneva che Fazzolari avesse affidato la gestione del CAS alla cooperativa Itaca come contropartita di un servizio: l’assunzione di persone a lui vicine da parte della cooperativa. Un do ut des tipico della corruzione. Il Tribunale ha inquadrato la vicenda nel perimetro dell’art. 318 c.p. — corruzione per l’esercizio della funzione, nella versione in vigore alla data dei fatti e, sollecitato dalla difesa di Fazzolari, ha affrontato la questione centrale: esiste la prova dell’accordo corruttivo? La risposta è no. E il ragionamento è cristallino. Per configurarsi, la corruzione — anche nella forma «impropria» o «per l’esercizio della funzione» — richiede la dimostrazione di un pactum sceleris, cioè di un accordo, anche tacito o per fatti concludenti, tra il pubblico ufficiale e il privato, nel quale la dazione o la promessa di utilità si ponga in rapporto sinallagmatico con l’esercizio della funzione.


La Cassazione ha ribadito questo principio anche di recente, precisando che persino i «benefici leciti» possono costituire oggetto del patto corruttivo, ma solo «nel caso in cui si inseriscano in una relazione sinallagmatica di tipo finalistico-strumentale» rispetto all’esercizio della funzione. Il punto è tutto qui: l’istruttoria ha dimostrato che Fazzolari e Ursida si conoscevano, che c’erano stati contatti, e che la cooperativa aveva assunto persone vicine al sindaco. Ma — secondo il Tribunale — non aveva dimostrato che quelle assunzioni fossero il prezzo dell’affidamento. Le stesse assunzioni erano suscettibili di spiegazioni alternative lecite: esigenze organizzative immediate, criteri di prossimità territoriale, disponibilità rapida di personale in un contesto di emergenza. La compresenza di due fenomeni — affidamento pubblico e assunzioni — non è prova del loro collegamento criminale. Questo ha scritto il Tribunale. E questa distinzione è il cuore della sentenza.

Il contesto che ha pesato: l’emergenza migranti del 2016

Sullo sfondo di tutto il processo c’è un elemento che il Tribunale ha tenuto presente lungo tutta la motivazione: il 2016 era l’anno del picco degli sbarchi sulle coste calabresi. Le prefetture erano sotto pressione. I comuni venivano chiamati ad aprire centri di accoglienza nel giro di pochi giorni. La convenzione tra il Comune di Varapodio e la Prefettura risale al 2 settembre 2016: i tempi erano stretti, le procedure ordinarie difficilmente compatibili con l’urgenza. Il Tribunale non ha usato questo dato come salvacondotto generico. Ma lo ha valorizzato nell’interpretare le scelte amministrative contestate: affidamenti diretti in un regime di urgenza, senza gara pubblica, in un quadro normativo che per gli importi sottosoglia consentiva margini di discrezionalità, non sono automaticamente la prova di un abuso o di un accordo criminale.

Gli altri capi: dal falso «tenue» alla prescrizione di Ursida

Per il capo B — falso ideologico nelle autocertificazioni sull’assenza di conflitti di interesse allegate alle determinazioni di impegno — il Tribunale ha ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 131-bis c.p., dichiarando il non doversi procedere per particolare tenuità del fatto. Sui capi C e D — frode nelle pubbliche forniture per presunta sovrafatturazione — l’esito è stato assolutorio per insufficienza probatoria: mancavano accertamenti tecnici sul valore e sulla qualità delle merci fornite, le cronologie non tornavano, e la prova della sovrafatturazione non è stata raggiunta.

Il valore della formula: «il fatto non sussiste»

Non è un dettaglio tecnico. Quando un giudice assolve con la formula «perché il fatto non sussiste» — ai sensi dell’art. 530 c.p.p. — sta affermando che gli elementi costitutivi del reato non si sono verificati nella realtà: non c’è stata condotta tipica, non c’è stato evento, non c’è stato nesso causale. È la formula più favorevole tra quelle assolutorie e produce effetti anche oltre il processo penale: in caso di eventuale azione civile o amministrativa connessa, l’accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile vincola il giudice civile in merito all’insussistenza del fatto. Per Orlando Fazzolari, sindaco di Varapodio, quella formula vale un’assoluzione piena.


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 Redazione Corriere

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