il Collegio di Coordinamento ABF


Il Collegio di coordinamento dell’ABF, con decisione n. 5106 del 04 giugno 2026, si è pronunciato sul tema del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione di diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali, serie AA3, e sulla responsabilità dell’intermediario, derivante dalla violazione degli obblighi informativi, per l’estinzione del diritto al rimborso dei buoni, a causa della prescrizione, quale conseguenza della mancata conoscenza della loro scadenza (e del termine prescrizionale).

Il caso in oggetto verteva su un buono fruttifero postale acquistato nel 2002, ovvero un titolo a termine, come risultava indicato sia sulla faccia anteriore che su quella posteriore del medesimo.

In relazione alla mancata indicazione sul titolo della data di scadenza, il Collegio rammenta preliminarmente:

  • che l’art. 9 del D.M. 19 dicembre 2000 ha abrogato la parte dell’art. 3 del Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 ottobre 1998, ove era previsto che all’atto di emissione dei buoni fruttiferi postali l’Agenzia postale apponesse sul verso del titolo un tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione
  • che è principio costantemente affermato che la mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo, al momento dell’acquisto del BFP e, successivamente, in costanza di rapporto, non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione.

Sulla responsabilità dell’intermediario per omessi obblighi informativi sulla scadenza dei buoni e sulla prescrizione del diritto al rimborso

In relazione alla questione della responsabilità dell’intermediario a fronte di una richiesta risarcitoria proposta dal sottoscrittore che lamenti l’estinzione del suo diritto al rimborso dei buoni, a causa della prescrizione, quale conseguenza della mancata conoscenza della loro scadenza e, di riflesso, del termine prescrizionale, derivante dalla violazione degli obblighi informativi posti a carico dello stesso intermediario, il Collegio ABF si conforma al recente orientamento della Cassazione, la quale, con diverse pronunce (n. 3787/2026, n. 3788/2026; n. 4659/2026), ha negato che possa configurarsi una responsabilità dell’intermediario collocatore.


L’adempimento degli obblighi informativi normativamente previsti si perfeziona, infatti, al momento e per effetto della stessa consegna del titolo sottoscritto, ed assolvono ad una funzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell’operazione conclusa: informazioni che non attengono alla fase di formazione del contratto, ma la cui condivisione è imposta per favorire lo svolgimento di relazioni caratterizzate dalla fiducia reciproca.

La S.C. ha ribadito la natura di meri titoli di legittimazione dei BFP, ai sensi dell’art. 2002 C.c., privi, in quanto tali, dei requisiti di letteralità e di astrattezza propri dei titoli di credito: ne consegue che la normativa di riferimento per la scadenza ed il decorso del termine di prescrizione deve essere ricercata nell’assetto normativo complessivo, al di là di ciò che può essere annotato sul titolo o delle informazioni fornite o meno all’investitore.

La Cassazione assimila, poi, i BFP ai titoli del debito pubblico, sottolineando che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che devono essere perseguite dal Governo ed approvate dal Parlamento, ai sensi dell’art. 81 Cost.: di conseguenza, la disciplina dei BFP risponde anche ad interessi generali che consentono di variare o integrare il contenuto dei titoli emessi, senza ledere l’interesse del sottoscrittore.

In conclusione, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza che sussistano obblighi informativi specifici a carico del collocatore dalla cui osservanza dipenda la vincolatività, per il risparmiatore, del contenuto del titolo, così come legislativamente integrato.

D’altra parte la Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento (espresso nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 3963/2019), che esclude l’applicazione ai BFP della disciplina in materia di tutela dei consumatori e, in particolare, delle norme relative all’imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti volti a garantire la libera autodeterminazione, sancendo espressamente che l’effetto conoscitivo delle prescrizioni contenute nei decreti ministeriali che disciplinano i BFP si realizzi con la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


Sulla base delle considerazioni sopra riassunte, la Suprema Corte ha dunque sancito il principio di diritto secondo cui “non è configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria, avente come contenuto l’oggetto del diritto non esercitato nel termine di prescrizione, il comportamento inadempiente del debitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l’ostacolo di fatto, o l’impedimento soggettivo, all’esercizio tempestivo del diritto”.

Alla luce del riscontrato consolidamento dell’orientamento della Suprema Corte, il Collegio di Coordinamento afferma di non potere fare altro che conformarsi all’indirizzo espresso nelle decisioni di legittimità menzionate poiché l’ABF è tenuta a decidere secondo diritto, in armonia con il complessivo sistema giurisdizionale al cui vertice è posta la Suprema Corte.

Sull’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dei buoni fruttiferi postali

Il Collegio rimettente ha ritenuto opportuno rivolgersi al Collegio di coordinamento al fine di dirimere un possibile contrasto tra le indicazioni fornite al riguardo dalla Corte di Cassazione, secondo la quale per i BFP il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere dalla data esatta di scadenza del titolo, ed alcune pronunce di questo Collegio.

Il tema riguarda, in particolare, i BFP (quali, ad esempio, quelli delle serie AA1, AA2, AA3) emessi dopo l’entrata in vigore del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, per i quali i relativi decreti istitutivi utilizzano la formula secondo cui essi possono essere liquidati “al termine del (…) anno successivo a quello di emissione” ovvero una formulazione analoga.

Con la decisione n. 8056/2019 il Collegio di Coordinamento aveva affermato che, in tali casi, il termine di rendimento debba ritenersi scadere nell’ultimo giorno (il 31 dicembre) dell’anno solare di riferimento e non già nel giorno, dell’ultimo anno di durata del buono, corrispondente a quello di emissione.


Sul punto era intervenuta la Cassazione (n. 19243/2023) resa per i buoni appartenenti alla serie AA1, istituiti con D.M. 19 dicembre 2000 il quale, all’art. 8, stabilisce espressamente che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo”, mentre al successivo art. 18, c. 1, prescrive che i suddetti buoni “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”.

La Suprema Corte ha ritenuto di dover privilegiare non solo il significato reso palese dalle parole utilizzate, quanto soprattutto l’intenzione del legislatore, così come emerge dalla differente formulazione delle stesse disposizioni rispetto a quella contenuta nel testo normativo precedentemente in vigore (art. 176, D.P.R. n. 156/1973) il quale espressamente prevedeva che i BFP potevano essere riscossi “entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione” e che dopo tale data, e cioè “dal 1° gennaio successivo”, essi cessavano di essere fruttiferi di interessi ed erano rimborsati a richiesta dell’avente diritto entro il termine di prescrizione, allora fissato in cinque anni.

Ciò ha indotto la Cassazione a ritenere che i BFP sono liquidati al termine di scadenza previsto nel decreto di emissione della relativa serie corrispondente al termine finale, tecnicamente inteso, di integrale decorso del periodo “in anni” dal giorno della loro emissione e non già al termine (inteso come fine) dell’anno solare (e, quindi, il 31 dicembre) di scadenza del buono.

Con la conseguenza che da tale data di scadenza inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto, spettante ai relativi titolari, alla liquidazione del capitale e degli interessi dei buoni fruttiferi postali.

Con la decisione n. 6196 del 24 maggio 2024, pronunciata tuttavia con espresso riferimento ai buoni emessi prima dell’entrata in vigore del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, il Collegio di Coordinamento aveva affermato un principio in linea con quello poc’anzi richiamato espresso dalla Suprema Corte, stabilendo che a tali buoni postali si applica l’articolo 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo.


La stratificazione temporale delle decisioni succedutesi sul punto rischierebbe, dunque, di introdurre una teorica differenziazione di trattamento, in base alla quale:

  • per i buoni già emessi al 19 dicembre 2000, il dies a quo del termine decennale di prescrizione coincide con la scadenza puntuale del titolo
  • per i buoni emessi dopo il 19 dicembre 2000 e recanti l’espressione “al termine dell’anno successivo”, il dies a quo della prescrizione decennale coinciderebbe con il 31 dicembre dell’anno di scadenza.

In realtà, la maggior parte dei Collegi territoriali (ad esempio i Collegi di Torino, Milano, Palermo, Bari, Napoli e Bologna) ha ritenuto di applicare in maniera generale ed uniforme a tutti i BFP, indipendentemente dalla serie di appartenenza, il principio espresso dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6196/2024, seppur riferita ai soli titoli emessi prima del D.M. 19 dicembre 2000.

Il Collegio di coordinamento ritiene che il principio già affermato nella decisione n. 6196/2024 abbia una portata generale e debba essere applicato a tutti i buoni che recano l’espressione “al termine dell’anno successivo”, indipendentemente dalla serie di appartenenza: tra questi, ai buoni appartenenti alla serie “AA3”; conclusione è suggerita in primo luogo dalla necessità di attribuire coerenza ed uniformità nel trattamento di fattispecie del tutto analoghe e per le quali non sarebbe giustificata una disciplina differente.

In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio enuncia i seguenti principi di diritto:

  • “In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna, al momento della sottoscrizione dei buoni ovvero successivamente, e fino al compimento del termine finale di prescrizione del diritto al loro rimborso, del Foglio Informativo Analitico di cui agli artt. 3 del D.M. 19 dicembre 2000 e 6 del D.M. 6 ottobre 2004, non determina l’insorgere di un diritto risarcitorio in favore del sottoscrittore il quale lamenti che l’intervenuta prescrizione e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dall’omissione di tale consegna”
  • “Per tutte le serie di buoni postali fruttiferi il cui decreto istitutivo preveda che la loro liquidazione possa avvenire, in linea capitale e interessi, al termine “dell’ennesimo” anno successivo a quello di emissione, il termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari comincia a decorrere dalla data di scadenza del buono, sulla base della relativa durata, e non già dal 1° giorno dell’anno solare successivo a quello in cui tale scadenza è intervenuta”.


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 Valentina Rocca

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