Fisco e contributi, ad agosto scatta la sospensione: cosa si ferma e cosa no


Più in particolare l’art. 7-quater del d.l. 22.10.2016, n. 163, prevede la sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre:

  • per la trasmissione dei documenti e delle informazioni che sono richiesti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori (comma 16); la sospensione è esclusa per quelli che sono relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso dell’IVA;
  • per il pagamento delle somme dovute entro il termine di 60 giorni ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 18.12.1997, n. 462, a seguito:
    • dei controlli automatici delle imposte sui redditi (art. 36-bis del d.pr 29.9.1973, n. 600, e dell’IVA 8art. 54-bis del d.p.r. 26.10.1972, n. 633);
    • dei controlli formali di cui all’art. 36-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600;
    • della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione  separata (art. 1, comma 412, della l. 30.12.2004, n. 3111).

Tutte le scadenze dei pagamenti per ritenute, IVA e contributi fissate al 16.8 sono automaticamente differite al 20.8 (art. 37, comma 11-bis, del dl. 4.7.2006, n. 233) senza alcuna maggiorazione.

1) Soggetti passivi ISA e i pagamenti di agosto

I soggetti passivi cui si applicano gli ISA, compresi i soci di società di persone, i collaboratori nell’ impresa familiare  e il coniuge che partecipa all’azienda coniugale non gestita in forma societaria e i soci delle società che hanno optato per il regime di trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, nonché i soggetti che applicano il regima forfetario di cui all’art. 1, commi 54 e seguenti, della l. 23.12.2014, n. 190, o il regime di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del dl. 6.7.2011, n. 98, se non hanno versato il saldo dell’IRPEF e dei contributi INPS per l’anno 2025 e il primo acconto per il 2026 entro il 20.7 possono effettuare il pagamento entro il   20.8 applicando la maggiorazione dello 0,8% a titolo di interessi, anche nel caso di pagamento rateale oltre il computo del 4% annuo se ricorrono alla procedura rateale.

2) Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti

Salvo casi di indifferibilità e di urgenza, dal 1° agosto al 31 agosto (nonché dal 1°.12 al 31.12) l’Agenzia delle entrate sospende l’invio dei seguenti atti (art. 10 del d.lgs. 8.1.2024, n. 1):

  • le comunicazioni:
    • degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 38-bi del d.p.r. 29.9.1973, n. 600,  e 54-bis del d.p.r. 26.10 1972, n. 633;
    • degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi degli art. 36-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600;
    • degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata di cui all’art. 1, comma 412 della l. 30.12.20024, n. 311;
  • gli inviti all’adempimento di cui all’art. 1, commi da 634 a 636, della l. 23.12.2014, n.190.

3) Sospensione delle attività della riscossione

Con il comunicato stampa del 6.7.2026 l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso noto che, dal 27 luglio al 31 agosto allo scopo di agevolare i contribuenti, sospende l’attività di notifica per tutto il mese di agosto, ad eccezione di atti urgenti e inderogabili.

I controlli formali

Tra la fine di maggio e il mese di giugno l’Agenzia delle entrate ha inviato numerose richieste di esibizione di documenti fissando in 30 giorni dal ricevimento della comunicazione il termine per l’invio della documentazione necessaria.

L’Agenzia delle entrate ha affermato, come è già espressamente indicato nelle comunicazioni che “in ogni caso la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto termine.

Inoltre, se il termine è già scaduto o sia in scadenza prima della sospensione estiva, la documentazione può essere presentata anche nei primi 15 giorni di settembre.

L’INPS

Con il messaggio 17.7.2026, n. 2371, l’INPS ha reso noto che verrà sospesa “la notifica delle “Note di rettifica”, nonché le verifiche della regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della l. 27.12.2006, n. 296, effettuate tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A).

Inoltre sono sospese le notifiche:

a) delle “diffide di adempimento” nei confronti di tutti i contribuenti dal 17.7 al 31.8, salvo il caso in cui sia prossimo a maturare il termine di prescrizione; la sospensione non opera per tutti gli atti relativi alla contribuzione alla Gestione dipendenti pubblici;

b) dei verbali ispettivi dal 1°.8 al 31.8 verso tutti i soggetti destinatari e degli atti di recupero scaturiti dalla vigilanza documentale, salvo il caso di pregiudizio dei crediti;

c) degli avvisi di addebito (AVA) di cui all’art. 30 del d.l. 31.5.2010, n. 78, dal 1°.8 al 31.8, evitando la maturazione del termine di prescrizione;

d) degli atti di accertamento della violazione di cui all’art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12.9.1983, n. 463,  e delle ordinanze/ingiunzioni fino al 31.8, considerando i termini di prescrizione.

4) Sospensione di agosto e contenzioso tributario

La decorrenza dei termini processuali è sospesa di diritto ogni anno dal 1° agosto a 31 agosto (art. 1 della l. 1.7.10.1969, n. 742) e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. 

Se la decorrenza ha inizio nel suddetto periodo, l’invio del computo è differito alla fine della sospensione.

La sospensione feriale opera anche nel caso di interruzione del processo (art. 40, comma 4, del d.lgs.   12.1992, n. 546).

La sospensione non si applica ai termini che sono previsti per la presentazione di istanza di rimborso nonché ai procedimenti cautelari urgenti relativi alla sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo. Ad esempio, se la cartella di pagamento è notificata il 29.7.2026 e si vuole chiedere la sospensione  dell’esecuzione, il ricorso può essere notificato nel mese di agosto.

La notifica di un ricorso può essere effettuata, con piena validità nel mese di agosto ma il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dal 1°.9 per cui la data ultima per  tale adempimento è fissata nel giorno 30.9.2026.

La sospensione feriale ha effetto anche sui c.d. “giorni liberi” per il deposito di atti in relazione alla data che è stata fissata per l’udienza. Il computo esclude il giorno iniziale e quello finale per cui se l’udienza si terrà, ad esempio, il 18.9.2026 il deposito di :

  • documenti va fatto 20 giorni prima cioè entro il 28.7.2026;
  • memorie illustrative va fatto 10 giorni prima cioè entro il 7.9.2026;
  • brevi repliche va fatto 5 giorni prima cioè entro il 11.9.2026 (siccome il giorno 12.9 cade di sabato e la scadenza è anticipata al giorno lavorativo precedente).


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