Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Nota direttoriale n. 11476 del 16 luglio 2026 ha fornito importanti indicazioni sul Social Bonus per gli enti beneficiari, evidenziando in particolare come l’agevolazione possa legittimamente coprire anche le spese sostenute dopo la consegna del certificato di collaudo e del rendiconto finale dei lavori di ristrutturazione.
Per supportare gli Enti del Terzo Settore (ETS) nella verifica della loro natura commerciale ti segnaliamo il tool excel Test commercialità Enti del Terzo settore | Excel utile Dashboard interattiva in excel per valutare la natura commerciale degli ETS e calcolare il pro-rata IVA, aggiornato al D.L. 84/2025.
Ti segnaliamo i nostri Corsi online:
1) Socila bonus: la normativa di riferimento
L’istituto del Social Bonus è regolato dall’art. 81 CTS e prevede, in favore delle persone fisiche nonché degli enti e delle società, un credito d’imposta pari, rispettivamente, al 65 e al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate a beneficio degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali progetti di recupero di immobili pubblici inutilizzati o di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai medesimi enti per lo svolgimento in via esclusiva e con modalità non commerciali delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS, purché approvati con decreto del Direttore generale della Direzione generale per le politiche del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
L’articolo 3 del decreto interministeriale 23 febbraio 2022, n. 89, recante il regolamento di attuazione della misura, prevede che le erogazioni liberali ammesse al beneficio fiscale possano essere destinate anche al finanziamento delle spese di gestione dei beni oggetto degli interventi di recupero edilizio approvati.
Tale previsione è finalizzata a garantire non solo la piena funzionalità dei beni recuperati, ma anche la sostenibilità economica delle attività di interesse generale in essi svolte.
Il successivo articolo 11 individua le tipologie di spese di gestione cui è possibile dare copertura attraverso i proventi delle erogazioni liberali, ricomprendendovi le spese per utenze, oneri condominiali, servizi di pulizia e tributi.
In sintesi:
|
Riferimento normativo |
Art. 81 del Codice del Terzo Settore (CTS) |
|
Misura del credito di imposta |
• 65% delle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche • 50% delle erogazioni liberali effettuate da Enti e Società |
|
Soggetti beneficiari |
Enti del Terzo Settore (ETS) che presentano progetti di recupero approvati con decreto del Direttore Generale della DG Politiche del Terzo Settore e RSI del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. |
|
Beni oggetto degli interventi di recupero |
• Immobili pubblici inutilizzati • Beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata (Assegnati agli ETS per lo svolgimento esclusivo e non commerciale di attività di interesse generale ex art. 5 CTS). |
|
Estensione spese ammissibili |
Le erogazioni liberali possono finanziare anche le spese di gestione dei beni oggetto di recupero edilizio, per garantirne la sostenibilità economica e la piena funzionalità nel tempo. |
|
Tipologie di Spese di Gestione |
• Utenze (energia, acqua, gas, ecc.) • Oneri condominiali • Servizi di pulizia e manutenzione ordinaria • Tributi correlati all’immobile |
Della stessa autrice:
2) Sociale bonus: estensione della nozione di “recupero”
La nota operativa in esame chiarisce che il sopra richiamato art. 3 ha esteso la nozione di recupero anche alle spese di gestione del bene, ricomprendendo quindi anche le spese successive alla presentazione del certificato di collaudo e del rendiconto finale dell’intervento di recupero edilizio, anche qualora esse non siano state previste nel quadro economico o nel budget del progetto originariamente approvato.
Tale precisazione è di fondamentale importanza applicativa: si stabilisce infatti che il vincolo di destinazione del beneficio fiscale non resta ancorato alla sola fase strutturale (ossia al cantiere edilizio), ma si estende alla successiva fase funzionale (la gestione operativa dell’immobile).
Per effetto di questa interpretazione, la continuità della copertura finanziaria tramite il Social Bonus è garantita anche di fronte a spese di gestione emerse ex post, non preventivate nel budget d’investimento iniziale.
si consideri, ad esempio, un ETS che riceve in concessione un immobile pubblico abbandonato per trasformarlo in un centro socio-ricreativo. Il progetto originario approvato prevedeva un budget di 200.000 euro, interamente destinato alle opere edili di ristrutturazione e messa a norma.
Di conseguenza, prima del chiarimento operativo, accadeva che ultimati i lavori e presentato il certificato di collaudo e consegnato il rendiconto finale delle spese di cantiere, la fase di “ recupero” si considerava formalmente conclusa. L’ETS non avrebbe più potuto raccogliere erogazioni liberali agevolabili col Social Bonus per sostenere i costi correnti di esercizio, salvo la presentazione di un nuovo progetto o la formale e complessa revisione del budget iniziale.
Alla luce, invece, dei chiarimenti contenuti nella nota in esame, ne deriva che conclusi e rendicontati i lavori edili, l’ente può attivare una finestra di fruizione del Social Bonus per la gestione ordinaria dell’immobile (es. spese di utenze elettriche e termiche, tributi locali, manutenzioni ordinarie o servizi di pulizia), compilando l’apposita sezione del budget (macrovoce f), anche se tali costi di gestione non figuravano affatto nel quadro economico iniziale del progetto.
In tal modo, la nozione normativa di “recupero” transita da una concezione meramente statico-strutturale a una concezione dinamico-funzionale, garantendo la sostenibilità economica dell’attività di interesse generale svolta nel bene recuperato per l’intera durata della sua assegnazione.
Della stessa autrice:
3) Social bonus: come richiederlo, guida operativa
Per continuare a usufruire del beneficio fiscale anche dopo aver presentato il rendiconto finale, l’ente deve seguire questi passaggi all’interno del portale dei servizi del Ministero del Lavoro:
- compilare una dichiarazione formale: inserire sulla piattaforma una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, in cui si manifesta espressamente l’intenzione di proseguire con l’utilizzo dell’agevolazione.
- aggiornare il budget: compilare e caricare il modulo “Budget attività previste”, compilando nello specifico la macrovoce di spesa f) con la stima dei costi previsti.
- Rispettare il limite temporale: va comunque ricordato che la durata della copertura delle spese programmate non potrà in ogni caso superare il periodo di assegnazione dell’immobile o del bene.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali verificherà preliminarmente due aspetti fondamentali:
- la pertinenza delle spese previste rispetto a quelle ammesse dall’art. 3 del D.I. n. 89/2022.
- il rispetto dei limiti temporali legati alla durata dell’assegnazione del bene.
Una volta superata la verifica, il Ministero pubblicherà un avviso informativo nella vetrina del progetto sulla pagina dedicata del sito ministeriale. L’avviso servirà a informare i potenziali donatori della possibilità di effettuare erogazioni liberali a sostegno della gestione dell’immobile.
Della stessa autrice:
4) Sociale bonus: obblighi di rendicontazione per l’ente
Dopo la pubblicazione dell’avviso, l’ente beneficiario dovrà inviare la documentazione contabile tramite la piattaforma ministeriale seguendo queste scadenze (ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.I. n. 89/2022):
- rendiconto intermedio (ogni 3 mesi):, ossia una trasmissione dati con cadenza trimestrale.
- rendiconto finale (a fine triennio) ovvero l’invio al termine del triennio di riferimento.
In entrambi i modelli occorre compilare la Sezione f) – Funzionamento del bene (dedicata a utenze, spese condominiali, pulizie e tributi), utile a monitorare sia le spese di gestione sostenute sia le donazioni ricevute a loro copertura.
Le medesime istruzioni operative rimarranno valide anche per eventuali periodi successivi, sempre nel rispetto e entro il termine massimo di assegnazione del bene.
In conclusione, l’estensione della nozione di “recupero” alla fase gestionale supera una visione puramente edilizia del Social Bonus, trasformandolo in un efficace strumento di sostenibilità di lungo periodo che garantisce la continuità operativa dei beni restituiti alla collettività.
Della stessa autrice:
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
FISCOeTASSE.com
Source link







