In considerazione dell’attività svolta dal Curatore, l’art. 137 CCII ne disciplina le modalità remunerative:
“1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l’approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l’esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche un’integrazione del compenso per l’attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all’articolo 234. È in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.”
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L’articolo è estratto dall’ebook “Guida pratica alla liquidazione giudiziale”, il nuovo volume digitale pensato per affrontare con metodo ogni fase della procedura concorsuale. Dal decreto di apertura all’accertamento del passivo, il volume traduce il Codice della crisi in indicazioni operative chiare e immediatamente applicabili. La trattazione approfondisce inventario, comunicazioni, liquidazione dell’attivo, riparti, rendiconto e chiusura della procedura.
Il valore aggiunto è rappresentato da 36 modelli editabili e scaricabili, utili per organizzare adempimenti, scadenze e attività del curatore.
Con “Guida pratica alla liquidazione giudiziale”, commercialisti e professionisti dispongono di uno strumento nuovo, aggiornato e concreto per gestire l’incarico con maggiore sicurezza.
1) Sono possibili degli acconti
La liquidazione definitiva del compenso interviene a seguito dell’approvazione del rendiconto finale: nel corso della Procedura, tuttavia, il Curatore può richiedere acconti per l’attività già svolta, soprattutto nelle liquidazioni connotate da particolare complessità o da una durata prolungata. L’istanza di acconto deve essere formulata in modo chiaro e adeguatamente documentata, fornendo informativa delle attività concretamente eseguite e dello stato di avanzamento della Procedura; essa, peraltro, può essere accolta soltanto previa esecuzione di un riparto parziale, salvo che non ricorrano giustificati motivi in senso contrario, a conferma della priorità riconosciuta dalla normativa al soddisfacimento della massa dei creditori.
Nella richiesta di acconto appare opportuno riepilogare:
- l’accertamento del passivo;
- le attività di recupero crediti concretizzate;
- le attività liquidatorie svolte e le vendite effettuate;
- lo stato della Procedura.
Nel formulare l’istanza occorre prestare particolare attenzione alla coerenza tra l’importo richiesto e le disponibilità liquide esistenti, così da evitare che l’erogazione dell’acconto possa pregiudicare i riparti futuri, le ulteriori spese prededucibili o le attività ancora da compiere.
| L’articolo è estratto dall’eBook “Guida pratica alla liquidazione giudiziale“, una guida operativa che nasce con l’obiettivo di colmare il divario tra il dato normativo e la sua applicazione pratica quotidiana: il volume affianca il professionista lungo l’intera durata della procedura. |
2) Come si calcola il compenso
Il compenso, richiesto in acconto o in via definitiva, è quantificato sulla base dei criteri fissati dal D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, tuttora vigente; tale regolamento individua il compenso del Curatore mediante l’applicazione di percentuali, articolate per scaglioni di valore, secondo una duplice base di calcolo:
- una prima percentuale, decrescente man mano che cresce l’importo, commisurata all’attivo realizzato;
- una seconda percentuale, anch’essa decrescente, parametrata all’ammontare del passivo accertato.
Per “attivo realizzato” non si intende il valore di inventario dei beni, bensì le liquidità effettivamente acquisite dalla Procedura, siano esse rinvenute nel patrimonio del debitore, ricavate dalla vendita di beni mobili e immobili, riscosse dai debitori o conseguite per effetto delle azioni giudiziarie esperite; mentre per “passivo accertato” si intende l’ammontare debitorio ammesso in considerazione dei progetti di stato passivo resi esecutivi nelle rispettive udienze di discussione.
Il medesimo decreto prevede anche il rimborso forfettario delle spese generali, riconosciuto in misura pari al 5% dell’importo del compenso liquidato: si tratta di una somma destinata a coprire in via presuntiva gli oneri ordinari connessi allo svolgimento dell’incarico quali, a titolo esemplificativo, le spese di segreteria, di corrispondenza e di gestione documentale che, per la loro natura diffusa e di modesta entità, non si presterebbero a una rendicontazione analitica; tale rimborso forfettario si aggiunge, e non si sovrappone, al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute, le quali restano soggette al diverso regime della documentazione puntuale e della previa autorizzazione del Giudice delegato: infatti, il Curatore deve allegare in modo puntuale le fatture, le ricevute e le relative quietanze di pagamento sostenute anticipatamente.
| L’articolo è estratto dall’eBook “Guida pratica alla liquidazione giudiziale“, in cui il valore operativo è dato da 36 modelli editabili e scaricabili, integrati nel testo e disponibili in appendice: istanze, verbali e comunicazioni che coprono l’intera durata della procedura. |
3) Il compenso definitivo
Il compenso definitivo finale viene infine richiesto a seguito del deposito da parte del Curatore del Rendiconto di gestione, dando evidenza degli eventuali acconti già percepiti, che vengono scomputati dall’importo complessivo: in questa sede il Tribunale dispone del potere di liquidare il compenso non in modo automatico, ma in funzione dell’attività concretamente prestata e dei criteri previsti dalla normativa regolamentare.
La valutazione tiene quindi conto dell’opera svolta, dei risultati conseguiti, dell’importanza e della complessità della Procedura, della longevità della stessa e della sollecitudine dimostrata, nonché della capacità del Curatore di tutelare l’interesse della massa creditoria, anche in considerazione dei costi di gestione sostenuti: l’assegnazione del compenso avviene mediante decreto del Tribunale in composizione collegiale, al quale partecipano il Giudice della Procedura e gli altri magistrati, su relazione del Giudice delegato.
In questa fase si perfeziona la liquidazione dell’importo, mentre la materiale attribuzione delle somme in favore del Curatore è normalmente gestita in sede di riparto finale, o in concomitanza con esso, al momento della predisposizione dei bonifici.
L’art. 137 CCII richiamato, stabilisce che nessun altro importo può essere preteso al di fuori di quello così riconosciuto, neppure a titolo di rimborso spese, sanzionando con la nullità e con la conseguente ripetibilità di quanto versato ogni promessa o pagamento effettuato in violazione di tale divieto.
| L’articolo è estratto dall’eBook “Guida pratica alla liquidazione giudiziale“, una guida operativa sugli adempimenti del curatore dall’apertura della procedura alla chiusura, con 36 modelli editabili e scaricabili. |
4) Per saperne di più
L’articolo è estratto dall’ebook “Guida pratica alla liquidazione giudiziale”, un nuovo volume digitale, appena pubblicato, che affronta la liquidazione giudiziale alla luce del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e dei più recenti interventi correttivi.
L’ebook unisce il quadro normativo alle attività operative richieste al curatore nelle diverse fasi della procedura. Sono esaminati il decreto di apertura, la ricognizione iniziale del patrimonio, le comunicazioni obbligatorie e la formazione dell’inventario. Ampio spazio è dedicato all’accertamento del passivo, alle domande dei creditori e alla gestione delle contestazioni.
La trattazione prosegue con il programma di liquidazione, le vendite mobiliari e immobiliari, il recupero dei crediti e le azioni giudiziarie. La parte conclusiva analizza i riparti, il rendiconto del curatore, il compenso e gli adempimenti necessari alla chiusura della procedura.
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L’ebook “Guida pratica alla liquidazione giudiziale”, è rivolto soprattutto a commercialisti, curatori e professionisti che cercano un riferimento aggiornato per organizzare attività, scadenze e responsabilità.
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