Potenziale di riscaldamento globale degli edifici: cos’è il GWP e cosa prevede la Direttiva EPBD



Il GWP (Global Warming Potential), o potenziale di riscaldamento globale degli edifici, è un indicatore che misura il contributo complessivo di un edificio alle emissioni di gas a effetto serra, responsabili dei cambiamenti climatici.

A differenza degli approcci tradizionali, limitati alla sola fase di esercizio, il GWP degli edifici valuta l’impatto climatico dell’edificio lungo l’intero ciclo di vita, offrendo una visione più ampia e strutturata delle emissioni generate dal settore delle costruzioni.

Il potenziale di riscaldamento globale nel ciclo di vita integra, in particolare:
 

  • le emissioni incorporate nei materiali da costruzione, generate durante l’estrazione delle materie prime, la produzione e il trasporto;
  • le emissioni dirette e indirette della fase d’uso, legate ai consumi energetici e alla gestione dell’edificio nel tempo.

Il GWP lungo il ciclo di vita degli edifici si distingue quindi dagli attuali criteri di certificazione energetica, che si concentrano prevalentemente sulle emissioni operative, e consente una valutazione più completa dell’impatto climatico degli edifici e delle trasformazioni richieste al settore edilizio.

Direttiva EPBD: il GWP entra nella certificazione energetica

La Direttiva Case Green (EPBD) introduce una novità di rilievo nel quadro normativo europeo: il calcolo obbligatorio del GWP degli edifici , che dovrà essere dichiarato nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) delle nuove costruzioni, affiancando gli indicatori tradizionali legati ai consumi energetici.

A dare attuazione a questo nuovo approccio è il Regolamento delegato (UE) 2026/52, adottato il 16 dicembre 2025 come atto C/2025/8723 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea lo scorso 4 maggio 2026, in vigore dal prossimo 24 maggio.

Il regolamento rappresenta un passaggio chiave verso una valutazione armonizzata delle emissioni di gas serra degli edifici, superando le differenze nazionali nei criteri di calcolo e garantendo comparabilità e coerenza dei risultati tra gli Stati membri, pur lasciando margini di adattamento nella definizione dei valori di riferimento nazionali.

Quando scatta l’obbligo di calcolo del GWP nell’APE

L’obbligo di calcolare e dichiarare il potenziale di riscaldamento globale degli edifici negli APE sarà introdotto in modo graduale.
In particolare:
 

  • dal 1° gennaio 2028, l’obbligo riguarderà tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie utile superiore a 1.000 m²;
  • dal 1° gennaio 2030, il calcolo del GWP sarà esteso a tutti gli edifici di nuova costruzione, indipendentemente dalla superficie.

Questa introduzione progressiva è pensata per consentire a progettisti, imprese e produttori di adeguare strumenti, dati e metodologie, in vista di una valutazione sempre più strutturata dell’impatto climatico del settore edilizio.

La Direttiva Case Green prevede inoltre che, entro il 1° gennaio 2027, gli Stati membri definiscano una tabella di marcia per l’introduzione di valori limite del GWP calcolato sull’intero ciclo di vita di tutti gli edifici di nuova costruzione.

Come si calcola il potenziale di riscaldamento globale degli edifici

Il calcolo del GWP degli edifici nel corso del ciclo di vita segue una metodologia rigorosa definita dal Regolamento delegato (UE) 2026/52, basata su standard tecnici internazionali e su una gerarchia precisa delle fonti dati.

L’obiettivo è garantire coerenza, trasparenza e confrontabilità dei risultati tra i diversi Stati membri. Per il calcolo si dovrà seguire le parti pertinenti della norma EN 15978:2011.

Il metodo pone una particolare attenzione al carbonio incorporato (embodied carbon), incentivando l’uso di materiali da costruzione a basse emissioni , tecniche di stoccaggio del carbonio e strategie di economia circolare.

In questo contesto si raccorda con altri indicatori emergenti, come il Building Circularity Index (BCI) , che valuta il livello di circolarità dei materiali e l’efficienza nell’uso delle risorse.

Il calcolo si basa sui dati forniti dai produttori nell’ambito del Regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR) e, in assenza di dati specifici, su valori di default definiti a livello nazionale, anche in prospettiva dell’introduzione del Passaporto Digitale di Prodotto (DPP).

GWP, nell’APE conta l’edificio “come costruito”

Uno degli aspetti più rilevanti del Regolamento riguarda proprio il principio secondo cui il GWP da riportare nell’APE deve riferirsi allo stato “come costruito” dell’edificio. Il valore finale, quindi, non potrà basarsi solo su una simulazione teorica di progetto, ma dovrà tenere conto di materiali, prodotti, componenti e impianti effettivamente installati.

Il Regolamento precisa, inoltre, che il calcolo dovrebbe essere sviluppato già in fase progettuale, così da consentire eventuali modifiche e ottimizzazioni prima dell’avvio della costruzione.

Il periodo di studio di riferimento è fissato in 50 anni, come base convenzionale per garantire la confrontabilità dei risultati tra i diversi Paesi europei.

Le fasi del ciclo di vita considerate dal nuovo Allegato III comprendono la produzione dei materiali (A1-A3), il trasporto e la costruzione (A4-A5), l’uso, la manutenzione e la sostituzione dei componenti (B1-B4), i consumi energetici in esercizio (B6), il fine vita e lo smaltimento (C1-C4), oltre ai benefici derivanti da riuso, riciclo e recupero (D1-D2). Alcune fasi sono obbligatorie, mentre altre potranno essere rese facoltative dagli Stati membri.

Tra gli aspetti più delicati rientra l’allocazione delle emissioni associate alla produzione di energia rinnovabile in sito . Su questo punto, il Regolamento introduce diversi approcci metodologici, che gli Stati membri dovranno disciplinare a livello nazionale.

Cosa rientra nel calcolo del GWP

Il calcolo include sia le emissioni di gas serra incorporate nei materiali da costruzione, sia le emissioni dirette e indirette generate nella fase d’uso. Devono essere considerati almeno gli elementi edilizi di Livello 2, che comprendono gli elementi edilizi e le attrezzature tecniche individuati dal Regolamento.

Rientrano quindi nel perimetro di calcolo strutture e fondazioni, facciate e coperture, finiture interne, impianti idraulici, sistemi di riscaldamento e raffrescamento, ventilazione, illuminazione, impianti elettrici, sistemi per la produzione di energia rinnovabile, accumuli e batterie, sistemi antincendio e di sicurezza, oltre alle opere esterne e ai parcheggi in alcuni casi specifici.

I vantaggi del nuovo approccio al GWP degli edifici

L’introduzione del GWP lungo il ciclo di vita degli edifici crea un forte incentivo all’impiego di materiali da costruzione a basse emissioni di carbonio, come acciaio e calcestruzzo a ridotto contenuto emissivo, e alla diffusione di soluzioni basate sul carbon storage , come le costruzioni in legno.

Allo stesso tempo, il nuovo quadro normativo favorisce il riuso e il riciclaggio dei materiali, rafforzando i principi dell’economia circolare.
Il Regolamento delegato (UE) 2026/52 fornisce un approccio comune al calcolo delle emissioni di gas serra degli edifici, fondato su dati verificabili e coerenti con la normativa su prodotti da costruzione, Ecodesign ed etichettatura energetica.

Nel complesso, il potenziale di riscaldamento globale degli edifici diventa uno strumento operativo per tradurre gli obiettivi di decarbonizzazione in criteri progettuali misurabili, affiancando la prestazione energetica e contribuendo a una valutazione più completa della sostenibilità ambientale degli edifici nel medio e lungo periodo.




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 Rossella di Gregorio

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