Dichiarazione doganale: l’adempimento spontaneo – FISCOeTASSE.com


Con la circolare 21.7.2026, n. 19/2026 (che sostituisce la circolare n. 16/2026), l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito istruzioni operative in materia di modalità di pagamento delle somme dovute, di esimente della sanzione su istanza di parte, di adempimento spontaneo, di revisione della dichiarazione prima dello svincolo e di ravvedimento operoso nell’ambito delle operazioni doganali.

L’istituto del ravvedimento operoso è  stato pienamente recepito in materia doganale con l’art. 104 del d.lgs 26.9.2024, n. 141, che recita “Resta ferma l’applicabilità alle violazioni e sanzioni disciplinate dal presente capo delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 18.12.1997, n. 471 e n. 472, per quanto non specificamente previsto e in quanto compatibili”.

Il precedente art. 96, comma 13, dispone che è esclusa l’irrogazione delle sanzioni amministrative e non si procede alla confisca “in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all’art. 42 è avviata su istanza del dichiarante, semprechè l’istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Sugli eventuali maggiori diritti di confine sono dovuti gli interessi di cui all’art. 49, qualora l’istanza di revisione della dichiarazione sia presentata oltre 90 giorni dopo lo svincolo delle merci cui detta dichiarazione si riferisce”.

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1) Le modalità di pagamento delle somme dovute

L’adempimento spontaneo nell’ambito doganale, di norma, avviene con la presentazione di una dichiarazione, nonché sia nell’ipotesi in cui è necessario correggere una precedente dichiarazione sia se l’immissione al consumo è avvenuta senza osservare le formalità dichiarative che sono prescritte.

La dichiarazione doganale è un documento digitale che ha rilevanza fiscale per il quale non è previsto il rilascio di una copia cartacea che abbia lo stesso valore. “Non è previsto alcun obbligo per il dichiarante di presentare una dichiarazione di rettifica” (circolare citata).

Lo svincolo delle merci fa sorgere l’obbligazione doganale che è subordinato al pagamento dei diritti doganali quando lo stesso avviene con addebito su conto di debito, secondo quanto è previsto dall’art. 195 del CDU (regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio del 9.10. 2013).

AVVERTENZA

I conti di debito sono specificamente e unicamente istituiti, autorizzati e garantiti per il pagamento dei soli diritti doganali e per gli eventuali interessi, ma non per le sanzioni.

Nella procedura di accertamento in linea, prima dello svincolo della merce, la “dichiarazione doganale di rettifica” sostituisce integralmente la dichiarazione originaria, anche ai fini della liquidazione e del connesso pagamento dei diritti doganali.

Se la dichiarazione di rettifica viene presentata dopo che è avvenuto lo svincolo della merce, la liquidazione dei diritti implica il solo pagamento della differenza dei maggiori diritti dovuti.

Anche nel caso di adempimento spontaneo il pagamento può essere effettuato con:

  • addebito su conto di debito per i diritti doganali e gli interessi che sono liquidati con la dichiarazione;
  •  bonifico bancario per la sanzione.

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2) L’esimento della sanzione nella revisione della dichiarazione doganale su istanza di parte.

La revisione della dichiarazione doganale è attribuita all’attività dell’ufficio doganale che ha registrato la dichiarazione ovvero dall’ufficio nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale della parte qualora il controllo abbia avuto per oggetto dichiarazioni che sono state registrate presso duo o più uffici.

La revisione della dichiarazione può essere avviata dall’ufficio doganale a seguito del verbale di constatazione redatto al termine del controllo a posteriori che è stato notificato alla parte, ovvero su istanza della parte dopo che è avvenuto lo svincolo, ma entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione doganale che si vuole rettificare (circolare citata).

L’esimente della sanzione (art. 96, comma 13, del d.lgs 26.9.2024, n. 161)

Non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all’art. 47 è avviata su istanza del dichiarante, sempreché l’istanza si presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività o di procedimenti penale. Sugli eventuali maggiori diritti sono dovuti gli interessi di cui all’art. 49, qualora l’istanza di revisione della dichiarazione sia presentata oltre 90 giorni dopo lo svincolo delle merci cui la detta dichiarazione si riferisce

 

La condizione ostativa all’applicazione del suddetto comma non impedisce al contribuente di presentare l’istanza di revisione prima che sua stato notificato l’avviso di accertamento mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472, beneficiando della riduzione della sanzione, agevolazione che è esclusa se è già stato notificato l’avviso di accertamento.

 

L’istanza di revisione

prima dell’inizio di attività ispettive o di accertamento amministrativo o di procedimento penale

ravvedimento operoso riduzione della sanzione ed esclusione di interessi se l’istanza è presentata entro 90 giorni dallo svincolo

dopo i suddetti eventi

esimente degli interessi se l’istanza è presentata entro 90 giorni dallo svincolo

 

Se l’istanza è presentata entro 90 giorni dallo svincolo, è applicata l’esimente del pagamento degli interessi sui maggiori diritti dovuti, “anche qualora il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

LE AVVERTENZE PROCEDURALI

1. Il procedimento di revisione della dichiarazione non coincide con l’attività di controllo. La revisione  ha impulso con  l’istanza del contribuente, dopo che ha ricevuto il processo verbale di constatazione che conclude il controllo ed è trasmesso all’ufficio doganale dall’organo cha ha effettuato il controllo.

2. L’attività di controllo può non prevedere accessi o ispezioni presso il contribuente per cui può essere effettuata esclusivamente presso l’ufficio, senza doverne informare l’interessato in via preventiva ma, nel caso di esito positivo, il verbale di constatazione deve essere consegnato/notificato al contribuente.

3. Qualora l’ufficio richieda al contribuente documentazione o altri elementi informativi su una o più dichiarazioni doganali, questi “acquisisce formale conoscenza di verifiche, facendo venir meno per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori l’esimente ex comma 13 dell’art. 96 DNC, ma non l’adempimento spontaneo e l’utilizzo del ravvedimento operoso ove non sia già stato notificato l’avviso di accertamento” (circolare citata).

 Prima dello svincolo della merce (art. 173 CDU) il contribuente non può autorizzare la richiesta di rettifica:

– dopo che l’ufficio lo ha informato che intende procedere alla visita delle merci;

– dopo che l’ufficio ha stabilito l’inesattezza delle indicazioni che sono presenti nella dichiarazione.

Per l’adempimento spontaneo, escluso in assenza di svincolo, il contribuente accetta le risultanze del processo verbale di constatazione per cui può beneficiare del ravvedimento operoso con la riduzione della sanzione.

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3) L’adempimento spontaneo in ambito doganale

Il ravvedimento operoso può essere utilizzato dal momento in cui emerge l’irregolarità e fino al momento della notifica dell’avviso di accertamento/contestazione da parte dell’ufficio doganale, con conseguente riduzione della sanzione in funzione del momento in cui avviene il  perfezionamento della procedura con l’avvenuto versamento delle somme dovute e di eventuali altre circostanze.

Mediante il ravvedimento operoso è possibile avvalersi dei benefici di estinzione del reato e di non punibilità ai fini penali, di cui all’art. 112, rispettivamente comma 1 e comma 2, del d.lgs. n. 141/2024, effettuando il pagamento del tributo, degli interessi applicabili e della sanzione ridotta nella misura prevista dall’art. 13 del d.lgs. 472/1997.  Anche per la determinazione della sanzione tra l’importo minimo e l’importo massimo previsti dall’art. 112, comma 1, vanno applicati i criteri indicati all’art. 7 del d.lgs. n. 472/1997, trattandosi di sanzione di natura tributaria.

Il contribuente può attivare il ravvedimento operoso quando la violazione è sanzionabile con l’avvertenza che:

– se sussistono le condizioni indicate all’art. 96, comma 13, è riconosciuta l’esimente della sanzione;

– se non sussistono le condizioni indicate all’art. 96, comma 13, si applica la riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997.

Il ravvedimento operoso deve essere integrale, cioè deve avere per oggetto il pagamento del totale delle somme riferite al tributo, alla sanzione e agli interessi se dovuti, affinché ne derivi l’estinzione del reato e la causa di non punibilità. Se, invece, il pagamento è fatto in maniera parziale, ne deriva l’estinzione della corrispondente quota di debito nei confronti dell’erario ma  l’effetto penale permane.

4) L’adempimento spontaneo, il ravvedimento operoso e l’esimente dalla sanzione.

Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso se la violazione è sanzionabile. La condizione è ben diversa nel caso di revisione su istanza di parte poiché, a determinate condizioni, opera l’esimente dalla sanzione di cui all’art. 96, comma 13, DNC. Tuttavia, in assenza delle condizioni previste dal comma 13 (ad esempio, si è a conoscenza dell’avvio di verifiche) il contribuente può beneficiare della riduzione della sanzione applicando il ravvedimento operoso, salvo il caso che gli sia già stato notificato l’avviso di accertamento.

 L’adempimento spontaneo prima dello svincolo

Se durante lo sdoganamento e prima dello svincolo la dogana dispone un controllo ex art. 188 di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9.10.2013 non si applica la revisione su istanza di parte e quindi l’art. 96, comma 13.

Se dal controllo emerge la pretesa di maggiori diritti rispetto a quanto è stato dichiarato, viene redatto il processo verbale di constatazione al termine del controllo con l’indicazione della nuova liquidazione delle somme dovute e della norma violata, trattandosi di dichiarazione infedele ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 141/2024.

Fermo restando che, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento dell’atto, l’interessato ha il diritto di essere ascoltato  per cui egli può:

– in presenza di violazione amministrativa (artt. 79 e 96 DNC), avvalersi del ravvedimento operoso beneficiando della riduzione della sanzione;

– in presenza di violazione penale (art. 79 DNC), accedere all’estinzione del reato ai sensi dell’art. 112, comma 1, DNC, in presenza delle condizioni previste, e, se la dogana non ha ancora determinato la sanzione, ricorrere al ravvedimento operoso ai fini della riduzione della sanzione, secondo i lineamenti descritti nella circolare 30.12.2025, n. 14/2025

 AVVERTENZA (circolare n. 19/2016)

La notifica dell’obbligazione doganale si sostanzia nella notifica dell’atto di accertamento, provvedimento che deve essere adottato allo scadere dei 30 giorni successivi alla consegna del verbale di constatazione, se non vengono presentate prima di tale scadenza osservazioni da parte del dichiarante.

 Il contribuente può accettare il risultato del controllo prima della consegna del verbale inviando la rettifica all’ufficio o al momento della consegna del verbale di constatazione o successivamente inviando la dichiarazione di rettifica per la liquidazione e il pagamento delle somme dovute.

Il contribuente non deve effettuare specifiche comunicazioni sull’utilizzazione del ravvedimento operoso, fermo restando quello sull’avvenuto pagamento delle somme dovute in modo che la dogana effettui le verifiche prima di procedere allo svincolo.

A  differenza dei diritti doganali, la sanzione va pagata distintamente con bonifico bancario

 La revisione su stanza di parte e il ravvedimento operoso ad accertamento già definito.

Se il contribuente non ha avuto alcuna formale conoscenza dell’avvio dei controlli o di procedimenti penali riferiti all’errata dichiarazione doganale, ad avvenuto svincolo della merce egli può rilevare l’errore commesso  e l’inferiore somma pagata per i diritti di confine.

Dopo lo  svincolo della merce, in alternativa, il contribuente può:

– se la violazione è amministrativa (artt. 79 e 96 del d.lgs. n. 141/2024), attivare l’istituto della revisione su istanza di parte, con o senza l’esimente della sanzione in relazione alla data di presentazione dell’istanza; in pratica deve richiedere all’ufficio di eseguire la rettifica inviata sul sistema AIDA trasmettendo la dichiarazione doganale di rettifica e chiedendo l’autorizzazione ex art. 173 nonché deve pagare le somme dovute con addebito su conto di debito; se l’istanza è presentata dopo 90 giorni dallo svincolo deve eseguire il pagamento mediante bonifico bancario e successivamente comunicare l’adempimento spontaneo  relativo all’istanza di revisione della dichiarazione;

– se la violazione è penale, purché sia applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 112, comma 2, del d.lgs. n. 141/2024, può definire la propria posizione e per la sanzione applicare il ravvedimento operoso; il versamento del tributo, della sanzione e degli interessi va fatto mediante bonifico bancario sul conto del ricevitore dell’ufficio doganale competente e successivamente il contribuente comunica di volersi avvalere dell’istituto della revisione su istanza di parte del citato art. 112, comma 2; “l’utilizzo del bonifico bancario è necessario per cristallizzare la data in cui il ravvedimento operoso si è perfezionato” (circolare citata), da intendere come “data di accreditamento” e non come “data del bonifico da parte del dichiarante”. Se il bonifico è istantaneo, i due momenti coincidono.

 AVVERTENZA

“La mancata attivazione della procedura della revisione su istanza di parte, da parte del contribuente, non fa venir meno l’applicazione dell’istituto (n.d.r.: del ravvedimento operoso) e l’applicazione della causa di non punibilità ex comma 2 dell’art. 112 DNC” (circolare citata).

 Se l’istanza di revisione di parte o la revisione della dichiarazione con contestuale applicazione del ravvedimento operoso ai fini della non punibilità ai sensi del citato art. 112, comma 2, ha per oggetto più dichiarazioni che sono omogenee relativamente all’accertamento, registrate presso due o più uffici doganali, il contribuente può eseguire il versamento, mediante bonifico bancario, sul conto corrente intestato al ricevitore dell’ufficio competente per l’ambito territoriale in cui è ubicata la sede legale.

E’ applicabile l’istituto del cumulo giuridico per le irregolarità che sono presenti in più dichiarazioni doganali anche per eseguire il calcolo selle sanzioni ridotte per effetto del ravvedimento operoso (ad es., mancata inclusione del nolo, delle royaties, ecc.).

Il ravvedimento operoso in presenza di controlli a posteriori e/o procedimenti penali.

L’adempimento spontaneo dopo lo svincolo delle merci è possibile anche quando il contribuente ha avuto la conoscenza formale di controlli doganali o di procedimenti penali avviti relativi all’errata dichiarazione. Tuttavia, non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso in presenza della notifica di avvisi di accertamento e di atti di accertamento, come è stabilito dall’art. 13, comma 1-ter, del d.lgs. n. 472/1997.

AVVERTENZA

Per atti di accertamento devono intendersi gli avvisi di accertamento dove è cristallizzata la violazione accertata e sono quantificati i maggiori diritti di confine, oltre che della sanzione, e, limitatamente all’estinzione del reato di cui all’art. 112, comma 1,    DNC, il provvedimento determina la sanzione.

La notifica del provvedimento che determina la sanzione preclude il ravvedimento operoso, anche se si applica l’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997.

Se il contribuente ha avuto formale conoscenza conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali ma non gli è ancora stato notificato l’atto di accertamento (ad es., è stato notificato solo il processo verbale di constatazione ma non è ancora decorso il termine di 30 giorni), egli può:

– utilizzare il ravvedimento operoso per le violazioni amministrative, determinandola sanzione; tuttavia l’art. 96, comma 13, non può essere applicato in presenza di controlli o procedimenti penali in corso; il contribuente attiva la revisione con apposita istanza e versa quanto dovuto sul conto del ricevitore dell’ufficio, dandone notizia all’ufficio;

– utilizzare il ravvedimento operoso per le violazioni penali, se non ricorrono le circostanze ostative, per beneficiare dell’art. 112, comma 2.

Nel caso del reato di contrabbando punibile con la sola pena della multa, l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 112, comma 1, è possibile fino all’apertura del dibattimento di primo grado pur se non è applicabile il ravvedimento operoso ai fini della riduzione della sanzione che è già determinata con l’atto di accertamento/contestazione dell’ufficio doganale competente.

La dichiarazione omessa

Se la merce è stata immessa in consumo senza provvedere alle formalità doganali il ravvedimento  operoso si perfeziona con il pagamento delle somme dovute (cioè, tributi, interessi e sanzione) mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al ricevitore dell’ufficio e,  successivamente, va presentata la dichiarazione doganale di regolarizzazione.

Il ravvedimento “non è più possibile nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni dalla data di immissione in consumo” (circolare citata) come è disposto dall’art. 13, comma 2-ter del d.lgs. n. 472/1997.

 La revisione di più dichiarazioni doganali

Se l’istanza di revisione presentata dal contribuente o la revisione della dichiarazione con contestuale applicazione del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 112, comma 2, del d.lgs. n. 141/2024 ha per oggetto più dichiarazioni che sono omogenee con riguardo sia all’oggetto dell’accertamento sia alle motivazioni e che sono registrate presso due o più uffici doganali, il contribuente può eseguire un unico versamento, mediante bonifico bancario, sul conto corrente intestato al ricevitore dell’ufficio doganale competente per l’ambito territoriale in cui è ubicata la sede legale (art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 141/2024).

Il cumulo giuridico

Per le violazioni commesse dal 1°.9.2024, è possibile utilizzare il ravvedimento operoso applicando il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 nel caso di concorso materiale o di più violazioni della stessa norma con più azioni od omissioni, cioè nel caso di pluralità di errate dichiarazioni (art. 79 del d.lgs. 141/2024).

Il cumulo giuridico è applicabile solo per le violazioni della medesima disposizione che sono state commesse nello stesso anno solare, considerando la data della prima violazione che è compresa nel cumulo.

Non è possibile procede con un unico conteggio se le violazioni sono state commesse in più anni per cui è necessario eseguire separate procedure con  distinti conteggi delle sanzioni.

Se le violazioni non sono state regolarizzate e l’ufficio doganale irroga la sanzione, l’ufficio doganale  applica il cumulo giuridico anche se le dichiarazioni sono state presentate in anni differenti (art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997).

La misura della riduzione della sanzione è correlata alla data in cui è stata commessa la prima violazione.

 Il ravvedimento parziale

 Se l’operatore esegue un versamento inferiore a quello che è effettivamente dovuto, il ravvedimento operoso si considera perfezionato per la parte che è stata pagata, mentre la parte mancante del tributo è oggetto di verifica, cioè con le attività di accertamento/riscossione.

Tuttavia, l’interessato può procedere con il successivo versamento della differenza dei tributi, con l’avvertenza di integrare le somme riferite agli interessi e alle sanzioni ridotte da rapportare alla parte di tributo. Se tra dopo il primo versamento è notificato un atto di contestazione, cambia la misura della riduzione della sanzione. 

Il pagamento dell’importo complessivo

Il ravvedimento operoso è perfezionato se l’importo complessivo per tributo, interessi e sanzione è superiore o uguale a quanto è dovuto, anche se manca l’imputazione delle somme o di una loro parte è errata o omessa.

Gli errori di calcolo

Nel caso in cui sussistano differenze minime tra la sanzione e gli interessi dovuti e quelli versati, l’ufficio doganale chiede al contribuente di versare le differenze, senza che ciò comporti la decadenza del ravvedimento.

Gli interessi

L’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 prevede il conteggio degli interessi moratori in base al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Tuttavia, l’art. 49 del d.lgs. n. 141/2024 prevede il conteggio degli interessi di mora per il ritardato pagamento dei diritti di confine in base alla normativa dell’Unione europea “salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa nazionale per i diritti doganali diversi dai diritti di confine”. Pertanto, il conteggio degli interessi per i diritti doganali è così articolato:

– se sono diritti di confine, si applica il tasso BCE maggiorato di due punti percentuali (codice tributo 158);

– se non sono diritti di confine, si applica il tasso legale con maturazione giorno per giorno (codice tributo 156).

Se la procedura ha per oggetto entrambi i casi, è necessario procedere con un duplice calcolo.

L’obbligazione doganale (art. 21 del d.lgs. n. 141/2024)

1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea o da disposizioni di legge.

2. Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi dell’importazione e all’esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l’imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta sul consumo, dovuta all’atto dell’importazione, a favore dello Stato.

3. L’imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:

a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell’Unione europea;

b) l’immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

Oltre ai diritti doganali sono dovute le spese (art. 28 del d.lgs. n. 141/2024):

  • per l’applicazione di sigilli o altri contrassegni alle merci, ai colli e ai container che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti e negli altri casi in cui ne sia previsto l’utilizzo;
  • per il compimento di lavori di facchinaggio nonché ogni altra spesa e indennità stabilite da speciali disposizioni di legge o di regolamento.

Il metodo di pagamento

Il conto di debito è lo strumento con il quale è concessa la dilazione di pagamento dei diritti di confine.

A  rettifica e integrazione della circolare n. 38/2025, la circolare n. 16/2026 afferma che, ai fini del ravvedimento operoso (diritti di confine, interessi e sanzione ridotta) il pagamento di quanto è dovuto va eseguito “mediante un unico bonifico bancario, procedendo poi alla presentazione della dichiarazione doganale di rettifica o regolarizzazione con la corretta liquidazione ed indicando quale modalità di pagamento “contanti”, comunicando al contempo alla dogana gli estremi del bonifico effettuato per permetterne la riconciliazione”.

“L’utilizzo del bonifico istantaneo fornisce certezza all’operatore rispetto ai tempi di accredito sul conto corrente del ricevitore e quindi con tale modalità di pagamento il calcolo degli interessi non presenta particolari difficoltà”.

Se viene utilizzato il bonifico bancario ordinario “gli interessi dovranno essere calcolati prudenzialmente fino al secondo giorno lavorativo successivo alla disposizione del bonifico”.

La contabilizzazione della sanzione

La contabilizzazione della sanzione mediante bolletta A22 richiede l’utilizzazione del codice tributo 430 per il 50% dell’importo e 432 per il 50% dell’importo.

5) La mappa dell’adempimento spontaneo

Adempimento

Circostanze ostative

Violazione

Misura della sanzione

Interessi

Revisione su istanza di parte:

  • entro 90 giorni dallo svincolo delle merci

 

 

 

 

 

 

  • oltre 90 giorni dallo svincolo delle merci

il trasgressore ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo:

– notifica dell’avviso  di accertamento

 

come sopra

 

 

 amministrativa

 

 

 

 

 

 

 

 

amministrativa

 

 

nessuna

 

 

 

 

 

 

 

    

nessuna

 

 

no

 

 

 

 

 

 

 

     

   

Revisione su stanza di parte con

applicazione del ravvedimento

operoso:

  • entro 90 giorni dallo svincolo

   delle merci

 

 

 

 

 

 

 

 

  • oltre 90 giorni dallo svincolo

 

 

notifica dell’avviso di accertamento (attivabile se il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo)

 

 

 

come sopra

 

 

 

 

 

 

 

amministrativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

come sopra

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo minimo ridotto in relazione della data di accredito del pagamento (art. 13, lett. a), a-bis, b), b-bis), e b-quater), del del d.lgs. n. 472/1997)

 

come sopra

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Ravvedimento operoso con:

  • estinzione del reato (art. 112, c.1, d.lgs. 141/2024)

 

 

 

 

 

 

 

  • causa di non punibilità (art. 112, c. 2, d.lgs. 141/2024

 

 

– notifica dell’avviso di accertamento ovvero notifica della determinazione della sanzione ex comma 1 (a)

– dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado

 

 

 

il trasgressore ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o penale

 

 

penale per la quale è possibile l’estinzione del reato

 

 

 

 

 

 

 

penale per la quale è  applicabile la causa di non punibilità

 

 

 

importo minimo ridotto in relazione alla data di accredito del pagamento d(art. 13, lett. a), a-bis, b), b-bis, e b-quater), del del d.lgs. n. 472/1997)

 

importo minimo ridotto in relazione al ritardo della regolarizzazione

(art. 13, lett. a), a-bis, b) e b-bis), del d.lgs. n. 472/1997)

 

 

 

 (a) La prima circostanza è ostativa all’utilizzazione del ravvedimento operoso ma non per l’estinzione del reato se non si è ancora verificata la seconda circostanza ostativa.

La riduzione delle sanzioni (art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472)

 

Riduzione del minimo della sanzione

   lettera

Termine per effettuare la regolarizzazione

  1/10

  a)

mancato pagamento del tributo, entro 30 giorni

   1/9

  a-bis)

regolarizzazione di errori e omissioni entro il 90° giorno successivo alla scadenza

   1/8

  b)

regolarizzazione di errori e omissioni entro un anno dall’omissione o dall’errore

   1/7

  b-bis)

regolarizzazione di errori e omissioni oltre un anno dall’omissione o dall’errore

   1/5

  b-quater

regolarizzazione … dopo la constatazione della violazione dell’art. 24 della l. 7.1.1929, n. 4

  1/10

  c)

omessa presentazione della dichiarazione regolarizzata entro 90 giorni dalla scadenza

Avvertenza: il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, anche nel caso di versamento frazionato purché entro i termini prescritti.

Se l’imposta è versata in ritardo e il ravvedimento con la sanzione e gli interessi interviene successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella dell’integrale tradivo versamento, gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo e la sanzione viene ridotta in relazione al periodo di ritardo.

Se il contribuente effettua il tardivo versamento dell’imposta frazionata in scadenze differenti, è possibile operare autonomamente il ravvedimento per ogni singolo versamento, beneficiando delle relative riduzioni, ovvero per il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione che va individuata in base alla data in cui essa è regolarizzata.


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