Lo status di rifugiato riconosciuto a un minore straniero presente in Italia rende inefficaci le precedenti misure adottate dal Paese d’origine per il suo rientro. È il principio centrale affermato dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24044/2026, pubblicata il 26 luglio 2026.
La decisione nasce dalla complessa vicenda di due minori ucraine orfane, trasferite temporaneamente in Italia per sottrarle alle conseguenze del conflitto russo-ucraino. Le ragazze si erano opposte al ritorno in Ucraina voluto dalla tutrice nominata dal Consolato, manifestando il desiderio di restare in Italia, dove frequentavano la scuola e ricevevano cure mediche specialistiche. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.
1. Dall’accoglienza temporanea al conflitto sul rientro
Le minori erano arrivate in Italia nell’ambito di un piano concordato tra le autorità italiane e ucraine. Il Consolato ucraino aveva nominato una tutrice incaricata di rappresentarle durante la permanenza e di organizzarne il successivo rientro.
Quando l’Ucraina aveva chiesto di avviare il rimpatrio, era però emerso un evidente conflitto d’interessi. Le ragazze non volevano tornare nel Paese d’origine e avevano espresso timori legati sia alla guerra sia alla precedente esperienza nell’orfanotrofio. Presentavano, inoltre, gravi problemi di salute per i quali erano seguite da strutture ospedaliere italiane.
Il giudice tutelare di Catania aveva quindi nominato un curatore speciale italiano. Parallelamente, anche il Consolato ucraino aveva designato un proprio curatore, ma esclusivamente ai fini del rimpatrio. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.
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Paolo Morozzo della Rocca | Maggioli Editore
2. Lo status di rifugiato cambia tutte le regole
Nel corso della vicenda, la Commissione territoriale di Catania ha riconosciuto a entrambe le minori lo status di rifugiate, accertando un fondato timore di persecuzione in caso di ritorno nel Paese d’origine.
Secondo la Cassazione, questo riconoscimento ha modificato radicalmente il quadro giuridico. La protezione internazionale garantita dall’Italia sostituisce infatti la precedente protezione temporanea concordata con l’Ucraina.
Di conseguenza, le misure adottate dalle autorità ucraine per consentire la permanenza provvisoria in Italia e organizzare il successivo rientro diventano inefficaci. Viene meno anche il potere delle autorità consolari ucraine di adottare ulteriori provvedimenti finalizzati al rimpatrio.
Non è possibile, osservano le Sezioni Unite, riconoscere a una persona lo status di rifugiato perché esposta a un pericolo nel Paese d’origine e, nello stesso tempo, continuare a dare esecuzione alle misure che ne prevedono il ritorno.
3. Curatore speciale: quando interviene il giudice italiano
La sentenza chiarisce anche quale autorità sia competente a nominare un curatore speciale quando esiste un conflitto tra il minore e il tutore consolare.
In linea generale, la nomina spetta anzitutto al Consolato. Il provvedimento consolare deve essere riconosciuto automaticamente in Italia, secondo la Convenzione dell’Aja del 1996, purché siano rispettate le garanzie fondamentali.
Il giudice italiano può tuttavia intervenire quando il Consolato non provvede oppure quando la nomina non può essere riconosciuta. Ciò può accadere, per esempio, se il minore non è stato ascoltato o se il provvedimento contrasta manifestamente con l’ordine pubblico e con il suo superiore interesse.
Quando il conflitto riguarda l’esercizio dei poteri sostanziali della tutela e non esiste un processo pendente, la competenza sussidiaria appartiene al giudice tutelare del luogo in cui il minore ha in Italia il centro dei propri interessi.
4. L’interesse del minore viene prima di ogni automatismo
La Cassazione ribadisce che il superiore interesse del minore non è una formula astratta. Costituisce contemporaneamente un diritto sostanziale, un criterio interpretativo e una regola procedurale.
Ogni decisione deve quindi considerare concretamente la volontà del minore, la sua età e maturità, le condizioni di salute, la sicurezza, l’istruzione e le conseguenze del possibile ritorno. L’ascolto del minore diventa una garanzia essenziale e non un semplice adempimento formale.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha cassato l’ordinanza del Tribunale di Catania e dichiarato l’inefficacia sopravvenuta del provvedimento impugnato. La sentenza non decide definitivamente dove le ragazze dovranno vivere, ma esclude che il precedente progetto di rimpatrio possa ancora produrre effetti dopo il riconoscimento dello status di rifugiate.
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