Una sanzione disciplinare sportiva può incidere direttamente sul diritto al lavoro. È quanto emerge dalla sentenza del 16 luglio 2026 della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24, originate dai ricorsi di due ex dirigenti della Juventus contro le inibizioni professionali irrogate dagli organi della FIGC.
La questione non riguarda soltanto l’autonomia dell’ordinamento sportivo. Quando una sanzione impedisce a un dirigente di svolgere la propria attività professionale, soprattutto se viene estesa dalla FIFA e dalla UEFA anche fuori dall’Italia, entrano in gioco la libera circolazione dei lavoratori, la libera prestazione dei servizi e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. In materia consigliamo il volume Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi – Tutele retributive, responsabilità solidale e nuove clausole sociali, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Abbiamo anche organizzato la seconda edizione del Corso di formazione in sicurezza sul lavoro – Analisi dei rischi, appalti privati e pubblici e tecniche ispettive INL.
1. Quando la sanzione sportiva diventa un problema lavoristico
I due dirigenti erano stati colpiti da un’inibizione di 24 mesi per avere partecipato, secondo la giustizia sportiva, a un sistema di plusvalenze fittizie e avere approvato dichiarazioni finanziarie e contabili non corrette.
L’inibizione non aveva soltanto una funzione disciplinare interna. Essa impediva concretamente agli interessati di esercitare attività professionali nel settore calcistico. La richiesta di estensione alla FIFA e alla UEFA rendeva inoltre possibile l’applicazione della misura anche negli altri Stati membri e a livello mondiale.
Per la Corte UE una sanzione di questo tipo costituisce un ostacolo alla libertà di circolazione dei lavoratori o alla libera prestazione dei servizi. Il suo stesso scopo è infatti quello di impedire temporaneamente l’esercizio di un’attività economica. In materia consigliamo il volume Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi – Tutele retributive, responsabilità solidale e nuove clausole sociali, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi
Il volume offre una guida operativa per orientarsi nella gestione dei rapporti di lavoro coinvolti nei processi di esternalizzazione, outsourcing e successione fra imprenditori, con particolare attenzione agli appalti di servizi, al trasferimento d’azienda e alle clausole sociali.Attraverso un’analisi aggiornata della normativa e della giurisprudenza, l’opera affronta i principali profili critici che interessano professionisti, operatori del diritto e imprese: dalla distinzione tra appalto genuino e somministrazione illecita alla responsabilità solidale, fino ai rimedi a tutela dei lavoratori nei cambi d’appalto.
Il libro approfondisce in modo sistematico:
i rapporti contrattuali nella successione fra imprenditori;
le tutele dei lavoratori nei processi di esternalizzazione;
il trasferimento d’azienda e il cambio d’appalto;
gli indici di genuinità dell’appalto;
la responsabilità solidale negli appalti;
le conseguenze del trasferimento illegittimo e il tema della “doppia retribuzione”;
le procedure sindacali e le vicende dell’azienda in crisi;
le clausole sociali negli appalti pubblici, nella legislazione regionale e nei contratti collettivi;
i rimedi giurisdizionali in caso di violazione delle clausole sociali;
gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e ordinaria.
Particolare attenzione è dedicata alle novità normative e interpretative più recenti, tra cui il nuovo art. 29 del D.Lgs. 276/2003, la patente a crediti nei cantieri, il nuovo Codice degli appalti pubblici e gli aggiornamenti in materia di corporate due diligence. Con un taglio interdisciplinare e pratico, il volume consente di individuare correttamente le responsabilità dei soggetti coinvolti, prevenire il contenzioso e gestire con maggiore sicurezza le ricadute lavoristiche degli appalti e delle operazioni di esternalizzazione.Uno strumento indispensabile per affrontare con metodo e consapevolezza una materia in continua evoluzione, nella quale ogni scelta contrattuale può avere rilevanti conseguenze organizzative, economiche e giudiziarie.
Claudio Serra | Maggioli Editore 2026
2. La FIGC può vietare temporaneamente di lavorare?
La risposta della Corte non è negativa in assoluto. Le federazioni sportive possono prevedere e applicare sanzioni disciplinari anche nei confronti dei dirigenti.
L’autonomia dell’ordinamento sportivo consente infatti alle associazioni di adottare regole necessarie per organizzare le competizioni e garantirne il corretto svolgimento. Tale autonomia non può però sottrarre le federazioni al rispetto del diritto dell’Unione.
Le norme che sanzionano false dichiarazioni finanziarie e contabili possono perseguire un obiettivo legittimo: tutelare la regolarità delle competizioni, l’equilibrio finanziario tra le società e la parità di opportunità tra i club.
Dati contabili alterati possono infatti consentire a una società di presentare un patrimonio superiore a quello reale, incidendo anche sulla composizione delle squadre e sulle possibilità di acquistare o trasferire giocatori.
3. Non basta uno scopo legittimo: la sanzione deve essere proporzionata
La finalità di tutelare la competizione non rende automaticamente legittima qualsiasi inibizione.
La Corte chiede che il sistema sanzionatorio sia coerente e che la misura concretamente applicata non vada oltre quanto necessario. La durata e la gravità dell’inibizione devono essere valutate considerando tutte le circostanze del caso: natura dell’illecito, condotta del dirigente, durata, conseguenze e livello di responsabilità.
La determinazione delle sanzioni deve inoltre essere regolata da criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori. Non sono quindi sufficienti formule generiche o un potere disciplinare esercitato senza parametri verificabili.
Il margine di discrezionalità degli organi federali è ammesso, ma il suo esercizio deve poter essere controllato effettivamente da un giudice.
4. Il risarcimento non sempre restituisce il diritto al lavoro
Il punto più delicato riguarda la tutela successiva alla decisione della giustizia sportiva.
Secondo il sistema italiano, una volta esauriti i gradi interni, il giudice amministrativo può verificare incidentalmente l’illegittimità della sanzione e riconoscere un risarcimento. Non può invece, in linea generale, sospendere o annullare la misura disciplinare.
Per la Corte UE una simile limitazione è ammissibile soltanto se almeno l’organo sportivo di ultima istanza possiede le caratteristiche di una vera giurisdizione: indipendenza, imparzialità, costituzione per legge, rispetto del contraddittorio e possibilità di esercitare un controllo pieno sulla sanzione.
Se queste garanzie mancano, la sola tutela risarcitoria non è sufficiente. Un indennizzo economico non permette infatti al dirigente di riprendere immediatamente la propria attività. Il giudice statale deve allora poter sospendere la sanzione, annullarla e farne cessare gli effetti.
5. Un principio destinato ad andare oltre il calcio
La sentenza stabilisce un principio rilevante per tutti i settori nei quali organismi privati o professionali esercitano poteri capaci di incidere sull’attività lavorativa.
L’autonomia associativa può giustificare regole disciplinari, ma non può privare il lavoratore o il professionista di una tutela effettiva. Quando una sanzione interrompe una carriera, limita la mobilità professionale o impedisce di offrire servizi in altri Paesi europei, il controllo sulla sua legittimità deve essere concreto e non soltanto economico.
Spetterà ora al TAR Lazio verificare se l’ultimo grado della giustizia sportiva italiana soddisfi realmente tutte le condizioni indicate dalla Corte UE. Da questa valutazione dipenderà la possibilità per il giudice amministrativo di limitarsi al risarcimento oppure di intervenire direttamente sulla sanzione.
Formazione per professionisti
Corso di formazione in sicurezza sul lavoro – Analisi dei rischi, appalti privati e pubblici e tecniche ispettive INL
Il percorso offre ai professionisti del settore una visione chiara, concreta e aggiornata sugli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza, sugli strumenti ispettivi dell’INL e sulle dinamiche di responsabilità negli appalti privati e pubblici. L’obiettivo è costruire una competenza solida, aggiornata e spendibile tanto nell’attività di consulenza quanto nelle strategie difensive in occasione di accessi ispettivi.
Il ciclo si conclude con un quadro ragionato delle principali novità in vigore dal 1° gennaio 2026 ad oggi.
Obiettivi del corso
• Comprendere come si costruisce una valutazione dei rischi efficace e tempestiva e quali responsabilità possono emergere in caso di omissioni o carenze documentali
• Conoscere l’approccio ispettivo e guidare i propri assistiti nella predisposizione di audit interni coerenti con il metodo INL
• Acquisire una visione chiara delle complesse dinamiche proprie della sicurezza negli appalti, su come valutare la filiera e qualificare correttamente i soggetti sotto il profilo prevenzionistico
• Affrontare la vigilanza in materia di contratti pubblici sotto il profilo degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
• I partecipanti saranno preparati ad affrontare le trasformazioni tecnologiche e organizzative che hanno influenzato il sistema prevenzionistico dal 2026 in avanti
>>>Per info ed iscrizioni<<<
Ti interessano questi contenuti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Redazione
Source link






