Perdere il lavoro è già di per sé un momento difficile. Scoprire di non avere diritto alla NASpI — o peggio, di doverla restituire — lo è ancora di più. Eppure accade con una frequenza che sorprende: ogni anno migliaia di lavoratori italiani presentano domanda convinti di averne diritto e si trovano davanti a un diniego dell’INPS, spesso per ragioni che avrebbero potuto evitare. Questa guida raccoglie gli elementi essenziali da conoscere, le trappole più frequenti e le regole che nel 2026 hanno cambiato le carte in tavola.
NASpI: non è un diritto automatico
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (D.Lgs. n. 22/2015) è un’indennità mensile erogata dall’INPS a chi perde involontariamente il lavoro dipendente. La parola chiave è involontariamente: la NASpI non è una forma di sostegno generico per chi decide di smettere di lavorare, ma una tutela assicurativa per chi subisce la perdita del posto contro la propria volontà. Questa distinzione — apparentemente ovvia — è all’origine della maggior parte dei dinieghi e dei contenziosi con l’INPS.
I requisiti da soddisfare nel 2026
Per accedere alla NASpI nel 2026 devono ricorrere due condizioni cumulative:
- Cessazione involontaria del rapporto di lavoro: licenziamento (per qualsiasi causale), scadenza di un contratto a termine, o — in casi specifici — dimissioni per giusta causa.
- Almeno 13 settimane di contribuzione versate nei quattro anni precedenti la cessazione (il requisito delle 30 giornate lavorative nei 12 mesi è stato abolito dalla Legge di Bilancio 2022).
La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha aggiunto un terzo elemento per chi si sia dimesso volontariamente nei 12 mesi precedenti la nuova disoccupazione involontaria: in quel caso occorre dimostrare almeno 13 settimane di contribuzione maturate tra le dimissioni volontarie e il successivo licenziamento. Una misura anti-abuso che ha già prodotto i suoi effetti nella pratica.
Quanto dura la NASpI e quanto vale
La durata: la regola della metà
La durata della NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione versate negli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 104 settimane (24 mesi). Dal conteggio vanno sottratte le settimane già usate per una precedente NASpI o per l’anticipazione in unica soluzione. La tabella seguente illustra i casi più frequenti.
| Settimane contribuite (4 anni) | Equivalente in anni | Durata NASpI | In mesi (circa) |
| 26 settimane | 6 mesi | 13 settimane | ~3 mesi |
| 52 settimane | 1 anno | 26 settimane | ~6 mesi |
| 78 settimane | 18 mesi | 39 settimane | ~9 mesi |
| 104 settimane | 2 anni | 52 settimane | ~12 mesi |
| 156 settimane | 3 anni | 78 settimane | ~18 mesi |
| ≥ 208 sett. | 4 anni | 104 settimane ★ | 24 mesi ★ |
★ Per ottenere il massimo di 24 mesi occorrono almeno 208 settimane di contribuzione (circa 4 anni pieni) nel quadriennio precedente la cessazione.
L’importo: come si calcola
La base di calcolo è la retribuzione media mensile imponibile degli ultimi quattro anni. Per il 2026 la soglia di riferimento INPS è € 1.456,72 (circ. INPS n. 4/2026):
- Retribuzione media fino a € 1.456,72: NASpI pari al 75% di tale importo.
- Retribuzione media superiore: 75% della soglia (€ 1.092,54) più il 25% della parte eccedente, fino al massimale di € 1.584,70 al mese.
Esempio concreto: un lavoratore con retribuzione media di € 1.800 mensili percepirà una NASpI di circa € 1.092,54 + 25% di € 343,28 = circa € 1.178 al mese. Non male, ma attenzione: quell’importo non resta costante per tutta la durata.
Il decalage: l’importo scende nel tempo
Dal primo giorno del sesto mese di fruizione la NASpI si riduce del 3% ogni mese, calcolato sull’importo del mese precedente. L’effetto è cumulativo: chi percepisce la NASpI per 18 mesi si ritrova nell’ultimo trimestre con un importo sensibilmente inferiore a quello iniziale. La tabella seguente indica quando scatta la riduzione.
| Profilo lavoratore | Quando scatta la riduzione | Misura della riduzione |
| Under 55 alla data della domanda | 1° giorno del 6° mese | –3% al mese sull’importo del mese precedente |
| Over 55 alla data della domanda | 1° giorno dell’8° mese | –3% al mese sull’importo del mese precedente |
Chi aveva già compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda — non alla cessazione, ma alla domanda — beneficia di un mese di proroga in più prima che il decalage inizi.
Gli errori che fanno perdere la NASpI
Primo errore: dimettersi pensando di avere diritto alla NASpI
Le dimissioni volontarie non danno diritto alla NASpI, salvo pochissime eccezioni. La più invocata è quella delle dimissioni per giusta causa: quando il comportamento del datore di lavoro — mancato pagamento degli stipendi, demansionamento illegittimo, mobbing documentato — è così grave da rendere impossibile la prosecuzione anche solo temporanea del rapporto.
Attenzione però: si tratta di un percorso da valutare con estrema cautela e sempre con il supporto di un
Attenzione però: le dimissioni per giusta causa sono un percorso da valutare con estrema cautela e sempre con il supporto di un avvocato del lavoro specializzato. Il datore di lavoro quasi sempre contesta la giusta causa nella comunicazione UNILAV; l’INPS, di conseguenza, può negare l’indennità senza un preventivo accertamento giudiziale. Il risultato è che il lavoratore rischia di non percepire né la NASpI né l’indennità sostitutiva del preavviso, e di dover avviare una causa ordinaria per ottenere quanto gli spetta.
Secondo errore: assentarsi dal lavoro sperando nel licenziamento
Una strategia purtroppo diffusa è quella di prolungare l’assenza ingiustificata nella speranza che il datore proceda a un licenziamento disciplinare, aprendo così la strada alla NASpI. Dal 12 gennaio 2024 (L. n. 203/2024, Collegato Lavoro) questa mossa è rischiosa. Se l’assenza supera i limiti previsti dal CCNL — o in mancanza, i quindici giorni — il datore può segnalare la situazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che può dichiarare il rapporto risolto per volontà del dipendente: nessun licenziamento, nessuna NASpI.
▎ Se il datore sceglie invece la strada del procedimento disciplinare formale fino al licenziamento per giusta causa, la NASpI spetta regolarmente. La differenza tra i due scenari dipende da una scelta del datore, non del lavoratore: un motivo in più per non improvvisare.
Terzo errore: non comunicare all’INPS l’inizio di una nuova attività
La NASpI è compatibile con l’avvio di un’attività autonoma o di un lavoro subordinato part-time, entro certi limiti di reddito (€ 5.500 annui per l’autonoma, € 8.500 per il subordinato). La condizione è comunicare il reddito presunto all’INPS tramite modello NASpI-Com entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
⚠ ATTENZIONE — Chi dimentica la comunicazione non perde solo i ratei dal momento dell’accertamento: l’INPS recupera l’intera NASpI percepita dall’inizio dell’attività non comunicata, anche se risale a molti mesi prima. Un debito che può raggiungere importi considerevoli.
Quarto errore: ignorare le convocazioni del Centro per l’Impiego
Percepire la NASpI non significa stare fermi ad aspettare che scada. Il lavoratore ha l’obbligo di attivarsi con il Centro per l’Impiego, stipulare il Patto di Servizio Personalizzato e partecipare alle iniziative di orientamento e riqualificazione proposte. Le sanzioni per chi non si presenta senza giustificato motivo sono graduate: decurtazione del 15% al primo episodio, 30% al secondo, decadenza definitiva al terzo. Il rifiuto di un’offerta di lavoro congrua comporta invece la perdita immediata dell’intera indennità residua.
NASpI anticipata: opportunità o rischio?
Chi ha ottenuto la NASpI può richiedere la liquidazione anticipata delle mensilità residue per avviare un’attività autonoma o un’impresa individuale (art. 8 D.Lgs. n. 22/2015). Dal 1° gennaio 2026 l’erogazione non avviene più in unica soluzione: il 70% viene corrisposto dopo l’accoglimento della domanda, il restante 30% al termine del periodo teorico della NASpI (L. n. 199/2025, art. 1, comma 176).
Prima di scegliere questa strada, però, è indispensabile conoscere la regola che in molti ignorano con conseguenze pesanti: chi percepisce la NASpI anticipata e viene assunto come dipendente prima della scadenza del periodo teorico coperto dall’anticipazione deve restituire all’INPS l’intera somma percepita — non solo i ratei residui, ma tutto, anche i mesi già “consumati”. La Corte Costituzionale (sentenza n. 90/2024) ha introdotto un’eccezione solo per i casi di forza maggiore documentata, ma il normale rischio d’impresa non è sufficiente. Prima di optare per l’anticipazione, valutare il progetto con attenzione e con il supporto di
Prima di optare per l’anticipazione è essenziale valutare il progetto con attenzione insieme a professionisti del diritto del lavoro e della fiscalità, capaci di stimare i rischi concreti prima di firmare qualsiasi domanda.
Due aspetti che molti trascurano
La NASpI è tassata: preparati al 730
L’indennità non è esente da IRPEF. L’INPS applica ritenute mensili ma non sempre calcola automaticamente tutte le detrazioni spettanti. Al termine dell’anno di imposta l’Istituto rilascia la Certificazione Unica (CU), scaricabile dall’area riservata del portale INPS. Il lavoratore che ha percepito la NASpI — anche solo per pochi mesi — è tenuto a inserirla nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo (modello 730 o Redditi PF). Chi dimentica questo passaggio rischia sanzioni e interessi sull’imposta non versata.
La NASpI genera contribuzione figurativa per la pensione
Ogni settimana di NASpI mensile ordinaria viene accreditata dall’INPS come contribuzione figurativa, utile sia per il diritto alla pensione sia per il suo importo (entro il tetto di 1,4 volte il massimale mensile NASpI, pari a circa € 2.218 per il 2026). Chi invece opta per la NASpI anticipata rinuncia a questa contribuzione per tutto il periodo coperto dall’anticipazione: un dettaglio rilevante soprattutto per chi ha una storia contributiva discontinua o si avvicina alla soglia pensionistica.
Quando rivolgersi a un avvocato del lavoro
La NASpI sembra uno strumento semplice ma nasconde insidie concrete a ogni passaggio: dalla qualificazione della causale di cessazione alla gestione delle decorrenze, dalla scelta tra indennità mensile e anticipata fino al rapporto con l’INPS in caso di diniego. Le recenti sentenze della Cassazione — tra cui l’ordinanza n. 10559/2026 che ha negato la NASpI al lavoratore trasferito oltre 50 km senza prova di inadempimento datoriale — confermano che ogni situazione va valutata caso per caso. Rivolgersi a un avvocato del lavoro prima di dimettersi, prima di assentarsi o prima di presentare domanda di anticipazione può fare la differenza tra ottenere la tutela che spetta e perderne il diritto del tutto.
Nota legale
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere divulgativo e non costituiscono consulenza legale. La normativa sulla NASpI è soggetta ad aggiornamenti frequenti. Per una valutazione della propria situazione specifica è necessario rivolgersi a un professionista abilitato. Altre info più approfondite a questo link.
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Andrea Iaretti
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