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Corte d’Appello di Catania – sentenza n. 1950 del 27-10-2025

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1. Il paziente dimesso dal pronto soccorso e la mancata diagnosi


La coniuge e i due figli di un paziente morto dopo un accesso al pronto soccorso di un ospedale siciliano si rivolgevano al tribunale al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in proprio per la perdita del rapporto parentale, sia del danno ricevuto in via ereditaria dal congiunto defunto.
In particolare, il paziente si era recato alle quattro del mattino presso il pronto soccorso dell’ospedale siciliano, in quanto accusava un dolore all’addome.
Giunto al pronto soccorso, il paziente veniva accolto da un infermiere addetto al triage, il quale decideva in autonomia di sottoporre il paziente ad un elettrocardiogramma e poi di somministrargli un farmaco antispastico e diuretico per via intramuscolare, senza coinvolgere il medico di turno, assicurando infine il paziente sulle proprie condizioni di salute.
Subito dopo, il paziente lasciava ospedale e faceva rientro nella propria abitazione, ma continuava ad avvertire dolori sempre più forti all’addome nonché problemi respiratori, che lo costringevano, nel pomeriggio dello stesso giorno, a richiedere l’intervento dell’ambulanza per il trasporto in ospedale.
Purtroppo, il paziente raggiungeva nuovamente l’ospedale alle quattro del pomeriggio quando ormai era però privo di vita.
Gli attori sostenevano la responsabilità della struttura sanitaria nella determinazione del decesso del proprio congiunto, che si era verificato a causa della rottura di un aneurisma dell’aorta addominale. In particolare, gli attori sostenevano che la tempestiva diagnosi della predetta patologia, qualora fosse avvenuta durante il primo accesso presso il pronto soccorso attraverso degli esami radiologici, avrebbe consentito ai medici di intervenire in urgenza per riparare l’arteria, con conseguente probabilità elevate di sopravvivenza del paziente.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio contestando le pretese attoree nonché chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa l’infermiere addetto al triage il medico che era di turno al momento dell’ingresso del paziente pronto soccorso, in quanto riteneva sussistente un’esclusiva responsabilità dei due ausiliari nella determinazione della morte del paziente.
Il giudice di primo grado, accogliendo la domanda formulata dagli attori, condannava la struttura sanitaria al risarcimento dei danni liquidati in quasi 300.000 € per ciascuno dei tre congiunti del paziente, mentre dichiarava inammissibile l’azione di rivalsa che la struttura sanitaria aveva formulato nei confronti delle infermiere e del medico di turno. Secondo il tribunale, infatti, in virtù della legge Gelli-Bianco, che ha disciplinato la responsabilità della struttura sanitaria e dei professionisti sanitari negli eventi di malpractice medica, al danneggiato decidere se chiamare in causa soltanto la struttura sanitaria oppure anche il sanitario ritenuto responsabile; con la conseguenza che, qualora il danneggiato cerca di chiamare soltanto la struttura sanitaria, quest’ultima non potrà agire in rivalsa nei confronti dei sanitari responsabili del medesimo giudizio che il danneggiato ha introdotto nei suoi confronti.
La struttura sanitaria, non soddisfatta della decisione, impugnava la sentenza dinanzi alla corte d’appello di Catania, facendo valere – per quanto qui di interesse – due modi di impugnazione: con il primo motivo, l’appellante contestava la decisione di inammissibilità della domanda di rivalsa proposta dalla struttura sanitaria nei confronti dell’infermiere e del medico di turno; con il secondo motivo, l’appellante contestava la decisione nella parte in cui non aveva riconosciuto una responsabilità esclusiva dell’infermiere e del medico di turno nella determinazione della morte del paziente. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Rivalsa della struttura sanitaria: il sanitario può essere chiamato nello stesso giudizio


Per quanto concerne il primo motivo di appello, il giudice di secondo grado ha evidenziato come la legge Gelli-Bianco non ha escluso in maniera espressa la possibilità, per la struttura sanitaria, di utilizzare lo strumento della chiamata in causa del terzo per esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del sanitario ritenuto responsabile dell’evento di malpractice medica.
La predetta legge, infatti, ha come obiettivo quello di garantire la sicurezza delle cure, aumentata le garanzie nelle tutele per gli esercenti le professioni sanitarie è assicurata paziente la possibilità di ottenere un risarcimento in tempi rapidi e certi. Pertanto, la legge mira a tutelare i pazienti, ma anche a limitare l’eccessiva responsabilizzazione degli esercenti la professione sanitaria.
Per raggiungere i predetti risultati, la legge stabilisce che la struttura sanitaria, la quale ha risarcito il danneggiato, può a propria volta esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dei sanitari responsabili dell’evento dannoso, soltanto nel caso in cui questi abbiano agito con dolo o colpa grave. Pertanto, la struttura sanitaria non potrà agire nei confronti dei sanitari responsabili in caso di colpa lieve da parte di quest’ultimi.
In virtù di tale quadro normativo, secondo la corte d’appello catanese, non può escludersi la possibilità per la struttura sanitaria di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dei sanitari responsabili, anche mediante una chiamata in causa di detti soggetti all’interno del giudizio risarcitorio introdotto dal danneggiato nei suoi confronti.
Ciò per una serie di ragioni.
In primo luogo, in quanto l’istituto processuale la chiamata in causa di terzo è generalmente applicabile a tutti i procedimenti e tale generale applicabilità può essere limitata soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
In secondo luogo, il collegio ritiene irragionevole che la partecipazione del sanitario all’interno del giudizio debba dipendere da una scelta arbitraria dell’attore danneggiato, in quanto ciò pregiudicare il diritto di difesa della struttura sanitaria (poiché, ai sensi di legge, se il sanitario non è stato parte del giudizio tra la struttura sanitaria danneggiato, nella successiva azione di rivalsa non potrà fare stato la decisione pronunciata dalla struttura e danneggiato e il giudice non potrà desumere argomenti di prova dei mezzi istruttori assunti nel predetto giudizio).
In terzo luogo, in quanto la legge Gelli-Bianco stabilisce un obbligo a carico della struttura sanitaria di comunicare ai sanitari l’introduzione del giudizio risarcitorio nei suoi confronti da parte del danneggiato entro 45 giorni da quando ha ricevuto la notifica. Ciò al fine di consentire al sanitario di intervenire volontariamente nel giudizio. Pertanto, la possibilità che il sanitario intervenga nel giudizio tra struttura e danneggiato non dipende soltanto da una scelta del danneggiato medesimo, ma può dipendere anche da una scelta del terzo. Conseguentemente, l’impulso che permette al sanitario di entrare dentro il giudizio risarcitorio tra struttura e danneggiato può derivare anche dalla struttura medesima, convenuta principale, la quale viene autorizzato dal giudice alla chiamata del terzo.
Infine, tale impostazione, secondo la corte d’appello, è ricavabile anche dai lavori parlamentari che hanno dato alla luce la legge Gelli-Bianco.

3. Infermiere oltre i limiti del triage: la Corte riconosce la colpa grave


Nel caso di specie, il collegio, dopo aver accolto il primo motivo di appello e quindi avere una ha ritenuto che la struttura sanitaria ben poteva esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’infermiere e del medico di turno attraverso la chiamata in causa di detti terzi nel giudizio di risarcimento del danno introdotto nei suoi confronti dai congiunti del paziente deceduto, ha esaminato il merito della domanda di rivalsa formulata dalla struttura sanitaria.
Per quanto riguarda la posizione del medico di turno, la corte d’appello di Catania ha ritenuto che detto sanitaria non ha tenuto una condotta illecita, rigettando così l’azione di rivalsa esperita dalla struttura nei suoi confronti. Infatti, dagli atti di causa è emerso come il medico non fosse stato informato della presenza del paziente all’interno della struttura sanitaria. Pertanto, il medico non ha nemmeno avuto la possibilità di visitare il paziente, con ciò escludendo una qualsivoglia sua responsabilità nella causazione della morte.
Per quanto riguarda, invece, la posizione dell’infermiere, la corte d’appello ha ritenuto che la condotta posta in essere dal predetto sanitario sia valutabile come colpa grave, dovuta alla palese e eclatante violazione delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali.
In particolare, il collegio ha accertato che il paziente era stato accolto dall’infermiere, il quale anziché limitarsi al primo contatto e all’acquisizione dei dati del paziente, di sua esclusiva iniziativa si era sostituito al medico di turno, decidendo di sottoporre il paziente ad elettrocardiogramma e fornendogli una diagnosi di normalità nonché somministrandogli un farmaco antispastico e un diuretico, rimandando poi a casa senza alcuna documentazione di accompagnamento.
La condotta gravemente colposa dell’infermiere e consistita, quindi, nello svolgere un’attività diagnostica e terapeutica che non vi competeva in base alle mansioni della sua qualifica.
Tale condotta, poi, è stata ritenuta come idonea a determinare l’evento dannoso, in quanto dalla c.t.u. svolta in primo grado era emerso che, se paziente fosse stato correttamente visitato da un medico e l’avesse ricevuto una tempestiva diagnosi al momento del primo accesso al pronto soccorso, con conseguente trattamento terapeutico corretto, egli avrebbe avuto una possibilità di sopravvivenza pari al 60%.
In considerazione della suddetta colpa grave imputabile all’infermiere, la corte d’appello ha accolto la domanda di rivalsa formulata nei suoi confronti dalla struttura sanitaria e ha condannato l’infermiere medesimo a rifondere alla struttura sanitaria quanto da questa corrisposto al paziente nei limiti della somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale dell’infermiere medesimo.

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Muia’ Pier Paolo

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