Omessa diagnosi: la struttura risponde solo se la condotta diligente avrebbe impedito il danno. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Salerno – Sentenza n. 2622 del 29-04-2026

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1. Lesione alla mano e diagnosi tardiva: il paziente chiede il risarcimento


Un signore aveva subito un trauma alla mano destra ed era stato costretto a recarsi presso il pronto soccorso di un ospedale campana, al fine di sottoporsi alle necessarie cure. Durante l’accesso al pronto soccorso, i sanitari provvedevano al trattamento della ferita, senza però eseguire accertamenti neurologici ed esami e trattamenti specialistici.
All’esito dell’intervento terapeutico, residuava sul paziente una lesione del nervo mediano.
Conseguentemente, il paziente si rivolgeva al tribunale di Salerno, chiedendo l’accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, in quanto avrebbe omesso la diagnosi della patologia di cui era scritto il paziente (cioè la lesione del nervo mediano della mano destra) e avrebbe altresì omesso di stabilizzare i postumi invalidanti permanenti dell’atto. In altri termini, secondo l’attore, il deficit motorio alla mano destra dal medesimo subito, era imputabile alla condotta omissiva negligente dei sanitari della convenuta, i quali non avevano eseguito i necessari accertamenti e trattamenti specialistici per curare la lesione del nervo della mano.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria formulata dal paziente, in quanto riteneva non sussiste alcuna colpa dei propri sanitari e che quest’ultimi avessero correttamente fornito alla propria prestazione medica al paziente in ragione del quadro diagnostico riscontrato. In particolare, la struttura sanitaria sosteneva l’insussistenza del nesso di causalità tra l’operato dei propri sanitari e l’esito invalidante subito dal paziente, il quale era invece riconducibile alla natura e alla gravità intrinseca della lesione nervosa che si era procurato. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Omessa diagnosi e nesso causale: quando la struttura sanitaria risponde


Il rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria al momento dell’accettazione del paziente ha carattere contrattuale: in virtù di detto contratto, la struttura sanitaria assume l’obbligo di fornire le prestazioni mediche conformi alle le leges artis.
Pertanto, il creditore che agisce per l’adempimento o per il risarcimento del danno deve allegare la fonte del proprio diritto (quindi la sussistenza del contratto) e l’inadempimento della struttura sanitaria convenuta. In particolare, il paziente dovrà allegare non qualsiasi inadempimento generico, ma un inadempimento astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato (cioè qualificato). In altri termini, il paziente deve provare, anche attraverso delle presunzioni, la sussistenza del nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di una nuova patologia e la condotta del sanitario. Detta prova deve essere fornita secondo il criterio del più probabile che non.
Soltanto dopo che il paziente avrà assolto detto onere probatorio, graverà sulla struttura sanitaria l’onere di dimostrare di aver adempiuto esattamente alla propria prestazione oppure che quest’ultima è stata impossibile per causa alla medesima non imputabile.
Il criterio del più probabile che non impone al giudice di dare prevalenza, tra le varie possibili spiegazioni causali dell’evento dannoso, alla spiegazione che risulti più probabile sul piano logico, in considerazione delle prove disponibili.
In altri termini, tale criterio non impone al giudice di applicare un mero calcolo statistico fra le varie possibili spiegazioni causali, individuando quella che statisticamente appare più probabile; ma impone al giudice un’analisi specifica puntuale di tutte le risultanze probatorie del processo e di individuare, fra le possibili spiegazioni, quella che riceve il maggior grado di conferma logico-inferenziale.
Nel caso cuori di responsabilità della struttura sanitaria per condotta omissiva o per ritardo diagnostico-terapeutico, il nesso causale va accertato attraverso giudizio controfattuale. Nello specifico, una volta individuata la condotta colposa tenuta alla struttura sanitaria, il giudice deve verificare se, qualora la struttura sanitaria avesse tenuto la condotta diligente prevista dalle leges artis al posto di quella effettivamente tenuta, con ragionevole probabilità sarebbe stato evitato l’evento lesivo o comunque sarebbero state ridotte significativamente le sue conseguenze.
Nel caso in cui, applicando detto giudizio contro fattuale, emerge che, anche tenendo una condotta conforme alle leges artis, l’evento dannoso non sarebbe stato evitato o comunque non sarebbero state ridotte in maniera significativa le sue conseguenze pregiudizievoli, il giudice dovrà escludere la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta colposa della struttura sanitaria e l’evento dannoso lamentato dal paziente.

3. Una diagnosi tempestiva non avrebbe evitato il danno: la decisione del Tribunale


Nel corso del giudizio è emerso che l’attore ha effettivamente subito una lesione del nervo mediano la mano destra, con conseguenti postumi invalidanti permanenti, e che il medesimo si sia rivolto alla struttura sanitaria convenuta subito dopo aver subito il predetto trauma alla mano. Detti aspetti dimostrano la sussistenza del rapporto contrattuale tra il paziente la struttura sanitaria nonché la sussistenza del danno alla salute subito dal datore.
Tuttavia, nel corso del giudizio, l’attore non è riuscito ad assolvere l’onere sul medesimo gravante di provare, secondo il criterio del più probabile che non, che detto evento dannoso fosse causalmente riconducibile alla condotta inadempiente dei sanitari della convenuta (e precisamente al ritardo nel diagnosticare e nel trattare la lesione del nervo della mano).
Nella CTU svolta in giudizio, è emerso che la lesione del nervo mediano della mano destra ed i conseguenti postumi invalidanti non erano riconducibili alla condotta posta in essere dai sanitari della convenuta. In particolare, secondo il c.t.u., applicando il criterio del più probabile che non, un diverso e più tempestivo iter diagnostico terapeutico presso la struttura sanitaria convenuta non avrebbe evitato o comunque ridotta in misura apprezzabile il danno residuo a carico del paziente. In altri termini, anche qualora i sanitari della struttura convenuta avessero posto in essere un intervento aderente alle leges artis in un momento precedente, non vi sarebbero state comunque concrete apprezzabili probabilità di evitare o di ridurre significativamente i postumi dannosi subiti dal paziente.
In considerazione di ciò, il giudice ha ritenuto di rigettare la domanda risarcitoria formulata da parte attrice nei confronti della struttura sanitaria convenuta, condannando altresì il paziente a rifondere nei confronti dell’ospedale le spese di lite quantificate in quasi euro 6000.

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Muia’ Pier Paolo

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