È inammissibile la chiamata in causa del medico da parte della struttura sanitaria convenuta dal paziente. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
1. Dall’impianto dentale al danno lamentato: il caso arriva in Tribunale
Una paziente si rivolgeva ad una struttura sanitaria per sottoporsi ad una visita di controllo odontoiatrica e i sanitari le consigliavano di installare un impianto su un dente mancante. La paziente si decideva ad eseguire il trattamento proposto e pertanto effettuava nuove visite ed accertamenti, all’esito dei quali le veniva riferito che era necessario estrarre un altro dente in modo da poter procedere con l’incanto contestuale delle due protesi dentarie.
La paziente eseguiva i suddetti interventi, ma nelle settimane successive si verificavano una serie di problematiche dolorose alla gengiva nonché difficoltà di chiusura dell’arcata dentaria.
Pertanto, la paziente si sottoponeva ad una serie di visite oculistiche e otorinolaringoiatriche, all’esito delle quali veniva diagnosticata una distorsione dell’articolazione temporo-mandibolare sinistra.
In considerazione di ciò, la paziente si sottoponeva, presso una nuova struttura sanitaria, ad un intervento per la rimozione delle protesi precedentemente inserite dai medici della prima struttura sanitaria.
Successivamente, la paziente adiva il tribunale di Roma per far accertare la responsabilità della prima struttura sanitaria nella determinazione del danno biologico dalla medesima subito e quantificato nella misura del 12% per quanto concerne il danno permanente nella misura del 25% per 180 giorni per quanto concerne il danno temporaneo. Secondo l’attrice, infatti, il medico che aveva eseguito l’intervento di inserimento della protesi nella prima struttura sanitaria aveva tenuto una condotta diligente con conseguente mancato raggiungimento del risultato odontoiatrico sperato e con causazione del danno biologico di cui sopra.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda formulata dall’attrice, in quanto sosteneva che le prestazioni eseguite presso la medesima erano state corrette e che l’attrice non si era presentata agli appuntamenti già calendarizzati, con ciò facendo venire meno il nesso di causalità tra condotta dei propri sanitari e gli eventuali danni subiti dalla paziente.
Infine, la struttura sanitaria chiedeva al giudice di chiamare in causa il dentista che aveva eseguito l’intervento in questione sulla paziente, al fine di far accertare la sua esclusiva responsabilità nella determinazione degli eventi dannosi lamentate dalla paziente.
Il dentista si costituiva in giudizio eccependo in primo luogo l’inammissibilità della propria chiamata in causa, in quanto la paziente aveva convenuto in giudizio soltanto la struttura sanitaria e non invece il medico stesso. Conseguentemente chiedeva la propria estromissione dal giudizio e la condanna della struttura sanitaria al pagamento delle sue spese di lite. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
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2. Responsabilità di struttura e medico: cosa prevede la legge Gelli-Bianco
Preliminarmente, il tribunale ha evidenziato come la legge Gelli-Bianco abbia disciplinato, per le fattispecie verificatasi dopo la sua entrata in vigore nel marzo del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria e del medico per le ipotesi di malpractice sanitaria, introducendo un doppio binario di responsabilità distinto tra struttura e sanitario.
In particolare, la legge ha inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria come avente carattere contrattuale e nascente dal contratto atipico di spedalità che si instaura tra strutture paziente al momento in cui quest’ultimo viene accertato all’interno della struttura medesima.
Invece, la responsabilità del medico viene inquadrata come avente carattere extracontrattuale.
In considerazione di ciò, la struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, risponde nei confronti del paziente a titolo contrattuale non solo delle proprie condotte, ma anche delle condotte dolose o colpose poste in essere dai sanitari di cui la medesima si avvale per l’esecuzione della prestazione medica (ciò sia nel caso in cui detti sanitari siano dipendenti della struttura, sia nel caso in cui essi siano stati scelti direttamente dal paziente).
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria fa si che il proprio personale debba operare secondo criteri di diligenza imperizia e che il paziente, che agisce per il risarcimento del danno, abbia l’onere di dimostrare la sussistenza del contratto e del nesso di causalità tra la condotta del personale medico e il danno lamentato. Invece il paziente non avrà l’onere di dimostrare la colpa del personale in cui la struttura si è avvalsa per eseguire la prestazione.
In base alla natura extracontrattuale della responsabilità del medico, invece, quest’ultimo risponde delle proprie condotte che siano configurate come colpose: cioè, la responsabilità del medico comporta la violazione da parte di quest’ultimo dei doveri connessi allo svolgimento dell’attività sanitaria, ai quali quello di diligenza. Ciò, fatta salva l’ipotesi in cui è intercorso un contratto d’opera professionale tra il medesimo medico e il paziente. Infatti, in tale ultimo caso, anche il medico risponde a titolo contrattuale del proprio inadempimento.
Pertanto, se paziente agisce contro il medico a titolo di responsabilità extracontrattuale, dovrà provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito e quindi non soltanto il nesso logico tra condotta e danno lamentato, ma anche l’imputabilità della condotta al medico stesso.
Per quanto concerne l’azione di rivalsa che la struttura sanitaria può esercitare nei confronti del medico che ha materialmente posto in essere la condotta lamentata dal paziente danneggiato, la legge Gelli-Bianco prevede che il giudizio risarcitorio promosso dal paziente nei confronti della struttura sia separato rispetto all’eventuale giudizio avente ad oggetto l’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico.
Infatti, di regola, la legge stabilisce che, nel caso in cui il danneggiato agisca nei confronti della sua struttura, quest’ultima non può introdurre dello stesso processo una domanda di rivalsa nei confronti del sanitario, chiamandolo in causa.
Tale possibilità di accumulare i due procedimenti in un unico giudizio è ammessa dalla legge soltanto, in via eccezionale, in due ipotesi: qualora sanitaria intervenga volontariamente nel giudizio di risarcimento introdotto dal paziente nei confronti della struttura; oppure qualora il paziente agisca in giudizio, sin dall’inizio, nei confronti della struttura sanitaria e del medico. In queste due ipotesi eccezionale, la struttura sanitaria potrà proporre una domanda di accertamento della responsabilità del medico e quindi di rivalsa o regresso nei suoi confronti, per l’ipotesi in cui la struttura medesima venisse condannata nei confronti del paziente.
Al di fuori delle suddette ipotesi eccezionale, la struttura sanitaria potrà esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del medico soltanto in presenza di un titolo che obblighi la struttura medesima al risarcimento del danno e dopo aver effettivamente effettuato il pagamento dell’importo dovuto a favore del paziente.
3. Il medico non può essere chiamato in causa: la decisione del Tribunale di Roma
In primo luogo, il tribunale ha esaminato la chiamata in causa formulata dalla struttura sanitaria nei confronti del medico al fine di far accertare la sua responsabilità esclusiva nella determinazione dei danni lamentati dal paziente. A tal proposito, il giudice ha ritenuto inammissibile detta domanda proprio in considerazione del fatto che la parte attrice non aveva formulato una domanda nei confronti del medico ed aveva invece optato di agire nei confronti della sua struttura sanitaria.
Nel merito della vicenda, infine, il tribunale di Roma ha ritenuto di rigettare la domanda formulata da parte attrice, aderendo ai risultati accertati dai consulenti tecnici d’ufficio. In particolare, i periti nominati dal giudice hanno ritenuto che il medico avesse effettuato una diagnosi corretta della patologia lamentata dalla paziente avesse individuato il trattamento più idoneo per risolvere la patologia; inoltre, anche l’esecuzione di detto trattamento era avvenuta in maniera corretta.
In considerazione di ciò, il giudice ha ritenuto che non fosse possibile affermare che il quadro clinico della paziente fosse dovuto alla prestazione medica resa dal sanitario e dalla struttura convenuta, così come non fosse possibile ritenere sussistente profili di imperizia, imprudenza o negligenza a carico del medico.
Pertanto, il giudice ha escluso una responsabilità della struttura sanitaria convenuta ed ha rigettato la domanda attorea.
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Muia’ Pier Paolo
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