La Guardia di Finanza ha bloccato conti correnti, crediti verso clienti, magari un capannone o un impianto. Nello stesso momento l’azienda è in difficoltà finanziaria, i fornitori premono, le banche chiedono rientri. La domanda che ti fai è semplice: posso ancora salvare l’impresa con un concordato preventivo, oppure il sequestro penale rende tutto impossibile?
Non esiste una risposta unica: la risposta dipende da chi sei, da quale reato ti viene contestato e da che tipo di sequestro è stato disposto. Lo stesso blocco di 200.000 euro sui conti produce effetti molto diversi in profili diversi:
- per una società indagata per reati tributari, il sequestro finalizzato alla confisca del profitto (art. 12-bis D.Lgs. 74/2000) può convivere con il concordato, ma prevale sui creditori, e la partita si gioca soprattutto sul pagamento del debito erariale;
- per un imprenditore individuale, il sequestro per equivalente può colpire la casa, il conto personale e i beni aziendali insieme, perché il patrimonio è uno solo;
- per un ente coinvolto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il problema non è solo il denaro bloccato, ma anche le misure che possono fermare l’attività;
- per un’impresa colpita da una misura di prevenzione antimafia, le regole sono quelle del Codice antimafia, e lo spazio per un concordato gestito dall’imprenditore si riduce moltissimo;
- per chi ha subito un sequestro “impeditivo” di un bene strumentale (un impianto, un capannone), conta soprattutto se e come quel bene possa tornare a produrre.
In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, poi una sezione per ciascuno dei sei profili: società con contestazioni tributarie, imprenditore individuale e piccola impresa, ente sotto procedimento 231, impresa sotto misura antimafia, impresa con beni strumentali sotto sequestro impeditivo e, dall’altra parte del tavolo, creditore, banca o fornitore dell’impresa sotto sequestro. Seguono tre simulazioni numeriche, i casi misti, una tabella di confronto, le domande trasversali e la giurisprudenza più recente.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché il punto d’incontro tra sequestro penale e strumenti di regolazione della crisi è terreno della crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè una delle figure abilitate a guidare la composizione negoziata, lo strumento che la Cassazione nel 2025 ha considerato rilevante proprio per valutare la necessità di un sequestro. A ciò si aggiunge l’abilitazione di avvocato cassazionista, che permette di seguire le impugnazioni fino all’ultimo grado, e il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando il sequestro nasce da un debito fiscale.
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Le regole comuni a tutti: cosa devi sapere prima di leggere il tuo profilo
Prima di entrare nel dettaglio dei singoli profili, conviene fissare una volta per tutte la base normativa. Ogni sezione successiva rimanda a questi principi.
Due mondi che si incontrano: il processo penale e la procedura concorsuale
Il sequestro preventivo è una misura cautelare reale del processo penale, disciplinata dall’art. 321 del codice di procedura penale. Ne esistono due tipi principali:
| Tipo di sequestro | Norma | A cosa serve | Cosa colpisce tipicamente |
|---|---|---|---|
| Sequestro “impeditivo” | art. 321, comma 1, c.p.p. | Evitare che la cosa aggravi o protragga le conseguenze del reato o agevoli altri reati | Impianti inquinanti, immobili abusivi, macchinari pericolosi |
| Sequestro finalizzato alla confisca | art. 321, comma 2, c.p.p. | Anticipare la futura confisca (diretta o per equivalente) | Denaro, conti, crediti, immobili per un valore pari al profitto |
Il concordato preventivo, invece, è uno strumento di regolazione della crisi disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, più volte modificato dai correttivi, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024). Il suo scopo è soddisfare i creditori secondo un piano, in continuità aziendale o in forma liquidatoria, sotto il controllo del tribunale e con l’approvazione dei creditori.
Il nodo è questo: il sequestro penale tutela un interesse pubblico (la repressione del reato e la sottrazione del profitto), mentre il concordato tutela l’interesse dei creditori. Quando i due interessi entrano in conflitto sugli stessi beni, la legge e la giurisprudenza tendono a far prevalere il primo.
Il Titolo VIII del Codice della crisi: gli artt. 317-321
Il Codice della crisi dedica un intero titolo ai rapporti tra misure cautelari penali e procedure concorsuali (artt. 317-321 CCII). In sintesi:
- l’art. 317 fissa il principio di prevalenza delle misure cautelari reali e il rinvio, per la tutela dei terzi, alla disciplina del Codice antimafia;
- l’art. 318 regola il sequestro preventivo rispetto alla liquidazione giudiziale;
- l’art. 319 riguarda il sequestro conservativo;
- l’art. 320 riconosce al curatore la legittimazione a proporre riesame, appello e ricorso per cassazione contro i provvedimenti di sequestro;
- l’art. 321 completa il quadro con regole di coordinamento.
Un aspetto da avere chiaro fin da subito: queste norme sono costruite attorno alla liquidazione giudiziale (l’ex fallimento), non al concordato preventivo. Per il concordato non esiste una disposizione che “sblocchi” automaticamente i beni sequestrati. Il coordinamento si ricava dai principi generali e dalla giurisprudenza.
Le misure protettive del concordato non fermano il giudice penale
Quando presenti domanda di concordato puoi chiedere le misure protettive (art. 54 CCII): i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. È il cuore della protezione concorsuale.
Il punto decisivo è che le misure protettive riguardano i creditori, non lo Stato che agisce con il sequestro penale. La Cassazione lo ha affermato già sotto la vecchia legge fallimentare (Cass. n. 24326/2020, depositata nel novembre 2020): il divieto di azioni cautelari durante il concordato tutela la par condicio tra creditori, ma non impedisce il sequestro finalizzato alla confisca del profitto dei reati tributari, anche se disposto dopo la domanda di concordato. Il ragionamento è trasferibile al Codice della crisi, perché la logica delle misure protettive è rimasta la stessa.
Il principio delle Sezioni Unite del 2023
Con la sentenza n. 40797, depositata il 6 ottobre 2023, le Sezioni Unite penali hanno stabilito che l’apertura della procedura fallimentare non impedisce il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche nei reati tributari. I beni entrati nella procedura concorsuale non sono quindi “al riparo” dal giudice penale. Il principio, nato sul fallimento, vale a maggior ragione per il concordato preventivo, nel quale l’imprenditore conserva l’amministrazione dei beni sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
La valvola dell’art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 74/2000
Per i reati tributari esiste una regola speciale che cambia la prospettiva: la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario, anche in presenza di sequestro; se l’impegno non viene rispettato, la confisca è sempre disposta. La Cassazione ha precisato che l’impegno rilevante è quello assunto negli strumenti previsti dalla normativa tributaria: accertamento con adesione, conciliazione, rateizzazione e anche transazione fiscale. È qui che il concordato preventivo, se accompagnato da una proposta di trattamento dei crediti tributari (art. 88 CCII), può incidere sul sequestro.
Proporzionalità e periculum: le leve difensive comuni
Qualunque sia il tuo profilo, due argomenti tornano sempre:
- Il periculum in mora. Anche il sequestro finalizzato alla confisca richiede una motivazione sul pericolo che, in attesa della sentenza, i beni vengano dispersi. Con la sentenza n. 30109/2025 (Sez. III penale, decisa il 9 luglio 2025, depositata il 2 settembre 2025) la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero contro l’annullamento di un sequestro da oltre 13 milioni di euro, ritenendo congrua la motivazione del Tribunale del riesame che aveva escluso il pericolo proprio perché la società era in composizione negoziata, aveva ottenuto la conferma delle misure protettive e mostrava risultati economici positivi secondo l’esperto.
- La proporzionalità. Il sequestro non può eccedere il profitto del reato né colpire beni in misura sproporzionata rispetto allo scopo.
Gli strumenti per reagire
| Strumento | Chi può usarlo | Termine |
|---|---|---|
| Riesame (art. 324 c.p.p.) | Indagato, persona a cui i beni sono stati sequestrati, chi ha diritto alla restituzione, curatore nella liquidazione giudiziale | 10 giorni dall’esecuzione o dalla conoscenza del sequestro |
| Istanza di revoca (art. 321, comma 3, c.p.p.) | Gli stessi soggetti | In ogni momento, se mutano i presupposti |
| Appello cautelare (art. 322-bis c.p.p.) | Contro il rigetto della revoca | 10 giorni |
| Ricorso per cassazione (art. 325 c.p.p.) | Contro le ordinanze del riesame e dell’appello | 10 giorni, solo per violazione di legge |
Il termine di dieci giorni per il riesame è stretto e non si recupera: chi lo perde può contare solo sull’istanza di revoca, che richiede fatti nuovi. La domanda di concordato, l’ingresso in composizione negoziata o un accordo con l’Erario possono essere proprio quei fatti nuovi.
Concordato in continuità o liquidatorio: il sequestro pesa in modo diverso
La scelta del tipo di concordato non è neutra rispetto al sequestro. Il Codice della crisi distingue tra concordato in continuità aziendale (l’impresa prosegue, direttamente o tramite un terzo, e i creditori vengono pagati con i flussi futuri) e concordato liquidatorio (i beni vengono venduti e il ricavato distribuito; per legge serve un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori).
| Aspetto | Concordato in continuità | Concordato liquidatorio |
|---|---|---|
| Cosa serve davvero | Flussi di cassa futuri e beni strumentali funzionanti | Beni vendibili e finanza esterna |
| Effetto di un sequestro sulla liquidità | Molto grave: blocca la gestione corrente | Grave, ma incide soprattutto sul ricavato |
| Effetto di un sequestro su un impianto | Può rendere il piano non eseguibile | Riduce il prezzo di vendita |
| Argomento difensivo verso il giudice penale | La continuità genera risorse anche per pagare l’Erario | Il ricavato può essere vincolato in luogo del bene |
| Rischio principale | Piano dichiarato non fattibile | Vendita bloccata o a prezzo vile |
In continuità, il sequestro della cassa è il nemico principale; nel liquidatorio, il problema è vendere beni che il giudice penale tiene vincolati. Per questo la strategia difensiva cambia: in un piano in continuità si lavora per liberare la liquidità di gestione e gli strumenti di produzione, anche a costo di lasciare il vincolo su un immobile non strategico; in un piano liquidatorio si lavora per ottenere che il vincolo si trasferisca sul ricavato della vendita, così da non bloccare l’aggiudicazione.
La fattibilità del piano: chi la valuta e come entra in gioco il sequestro
Nel concordato il tribunale valuta l’ammissibilità della proposta e, nelle fasi successive, la fattibilità del piano, con l’ausilio dell’attestazione di un professionista indipendente e delle relazioni del commissario giudiziale. Un piano che conta su beni sequestrati deve dichiararlo apertamente, perché un attestatore che omette di considerare un sequestro noto espone il piano a una contestazione immediata, e il commissario giudiziale lo segnalerà ai creditori.
Il modo corretto di gestire la questione è costruire il piano su una base prudenziale: considerare i beni sequestrati come non disponibili, e indicare la loro eventuale liberazione come un “di più” che migliorerà la soddisfazione dei creditori. Se il piano non sta in piedi senza quei beni, la strada più seria è affrontare prima il sequestro (riesame, revoca, transazione fiscale) e solo dopo depositare il piano definitivo, utilizzando eventualmente la domanda con riserva per ottenere il tempo necessario e la protezione dai creditori.
La composizione negoziata come anticamera
La composizione negoziata della crisi, oggi regolata dagli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi, non è una procedura concorsuale: è un percorso stragiudiziale e riservato, in cui un esperto indipendente agevola le trattative tra l’imprenditore e i creditori. Può concludersi con un contratto, un accordo con i creditori, un piano di risanamento attestato, un accordo di ristrutturazione o, in mancanza di accordo, con il concordato semplificato o l’accesso agli altri strumenti, tra cui il concordato preventivo.
Per chi subisce un sequestro, la composizione negoziata ha tre vantaggi pratici:
- produce documenti utilizzabili davanti al giudice penale: la relazione dell’esperto e il provvedimento del tribunale che conferma le misure protettive sono elementi oggettivi, non dichiarazioni di parte;
- consente di trattare con l’Erario in un contesto strutturato, in cui la proposta di pagamento dei debiti tributari può maturare prima del concordato;
- dà tempo, perché le misure protettive tengono a bada i creditori mentre si lavora sul fronte penale.
È proprio questo il quadro che emerge dalla sentenza n. 30109/2025: il giudice del riesame ha potuto valutare elementi concreti (ammissione al percorso, misure protettive confermate, valutazione positiva dell’esperto) e la Cassazione ha ritenuto la sua motivazione congrua. Attenzione però a non sovraccaricare la pronuncia: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero perché la motivazione non era apparente, non ha affermato che la composizione negoziata escluda di per sé il sequestro. Il percorso di risanamento è un argomento forte sul periculum, non un salvacondotto.
Il calendario che devi tenere sotto controllo
Molti problemi nascono dal mancato coordinamento dei tempi tra il fronte penale e quello concorsuale. Ecco le scadenze più importanti, valide per tutti i profili.
| Evento | Termine | Cosa comporta |
|---|---|---|
| Esecuzione del sequestro | Giorno 0 | Decorre il termine per il riesame |
| Richiesta di riesame | Entro 10 giorni | Il tribunale del riesame decide in tempi brevi |
| Ricorso per cassazione contro l’ordinanza del riesame | Entro 10 giorni dalla comunicazione o notifica | Solo per violazione di legge |
| Domanda di concordato con riserva | Termine assegnato dal tribunale, per legge compreso tra 30 e 60 giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi | Protezione dai creditori, non dal giudice penale |
| Conferma delle misure protettive | Secondo i termini del Codice della crisi | Elemento oggettivo spendibile in sede penale |
| Istanza di revoca del sequestro | In ogni momento | Serve un fatto nuovo |
Il termine per il riesame scorre anche ad agosto? Non fare affidamento sulla sospensione feriale (1-31 agosto): secondo l’orientamento prevalente non opera per i procedimenti cautelari, e chi la conta come margine rischia di trovarsi con il termine già scaduto.
Profilo 1 — La società indagata per reati tributari
La tua situazione
Sei amministratore di una società di capitali, oppure ne sei il socio di riferimento. La Procura contesta un omesso versamento IVA o di ritenute (artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000), una dichiarazione infedele o fraudolenta, magari l’indebita compensazione di crediti inesistenti. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro “fino a concorrenza” del profitto: i conti della società sono bloccati, alcuni crediti verso clienti sono vincolati. Nel frattempo, il debito fiscale è esattamente uno dei motivi della crisi.
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il reato e la crisi nascono dallo stesso debito. Il creditore principale del concordato (l’Erario) è anche il soggetto a tutela del quale opera il sequestro.
Cosa cambia per te
Per una società, il profitto del reato tributario coincide di regola con il risparmio d’imposta, che è denaro. Sul denaro della società il sequestro è diretto: non serve dimostrare un legame tra quella somma e il reato, perché il denaro è fungibile. Solo se nella società non si trova nulla si passa al sequestro per equivalente sui beni dell’amministratore persona fisica.
Le regole specifiche per te sono tre:
- puoi presentare la domanda di concordato anche con i conti sequestrati: nessuna norma la preclude, ma il tribunale fallimentare valuterà la fattibilità del piano tenendo conto che quei beni potrebbero non essere disponibili;
- i beni sequestrati non entrano liberamente nel piano: la loro destinazione ai creditori dipende dall’esito del procedimento penale o dalla revoca del vincolo;
- la transazione fiscale è il tuo strumento principale: con l’art. 88 CCII puoi proporre il pagamento, anche parziale o dilazionato, dei tributi; e l’art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 74/2000 esclude la confisca per la parte che ti impegni a versare.
La regola più importante per te è questa: il concordato non cancella il sequestro, ma un impegno di pagamento all’Erario dentro il concordato può ridurne la base e sostenere un’istanza di revoca o di riduzione.
Attenzione a un punto delicato. Se la transazione fiscale prevede il pagamento solo di una parte del debito, la parte restante non è coperta dall’impegno di versamento. La questione di come si coordini una falcidia concordataria del credito tributario con la confisca obbligatoria del profitto è tuttora oggetto di discussione: va affrontata caso per caso con il difensore penale.
I numeri
Ipotizziamo un omesso versamento IVA per 318.740 euro, con sequestro sui conti per 214.390 euro (tutta la liquidità disponibile). Il piano concordatario in continuità prevede il pagamento del debito IVA in misura del 62% in cinque anni attraverso transazione fiscale: 197.618,80 euro.
- Impegno di versamento all’Erario: 197.618,80 euro;
- profitto contestato: 318.740 euro;
- parte non coperta dall’impegno: 121.121,20 euro.
In questa ipotesi, un’istanza di riduzione del sequestro potrebbe argomentare che il vincolo debba restare al massimo sulla parte non coperta. Il giudice penale non è vincolato dal piano concordatario, ma l’impegno formalizzato, omologato e rispettato è un fatto che deve valutare. Se le rate non vengono pagate, la confisca si riespande sull’intero.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è che il tribunale fallimentare dichiari il piano non fattibile perché la liquidità necessaria alla continuità è sequestrata. Se la cassa che dovrebbe pagare fornitori e dipendenti nei primi mesi è vincolata, il piano rischia di non reggere.
Altri rischi:
- il sequestro per equivalente si sposta sul tuo patrimonio personale di amministratore, se nella società non c’è capienza;
- un concordato che si chiude con la liquidazione giudiziale apre il fronte della bancarotta;
- gli accordi con l’Erario non rispettati fanno scattare la confisca su tutto il profitto.
Le mosse giuste
- Valuta subito il riesame nei dieci giorni: verifica il calcolo del profitto, la motivazione sul periculum e la proporzionalità.
- Costruisci il piano senza contare sulla liquidità sequestrata, oppure prevedi espressamente lo scenario di revoca come evento successivo.
- Formalizza l’impegno di pagamento all’Erario con la transazione fiscale e chiedi la riduzione del sequestro per la parte coperta.
- Valuta la composizione negoziata come primo passo, alla luce della sentenza n. 30109/2025.
- Coordina sempre il difensore penale e il professionista della crisi: una dichiarazione resa nel concordato è un atto che entra nel fascicolo penale.
Giurisprudenza dedicata
- Cass. pen., Sez. Unite, n. 40797/2023 (depositata il 6 ottobre 2023): la procedura concorsuale non preclude il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
- Cass. n. 24326/2020 (depositata nel novembre 2020): il sequestro finalizzato alla confisca del profitto tributario è opponibile ai creditori anche se successivo alla domanda di concordato; l’impegno di pagamento rilevante comprende la transazione fiscale.
- Cass. pen., Sez. III, n. 30109/2025 (depositata il 2 settembre 2025): la composizione negoziata, le misure protettive confermate e l’andamento positivo possono sostenere l’esclusione del periculum.
Profilo 2 — L’imprenditore individuale e la piccola impresa
La tua situazione
Hai una ditta individuale, magari con qualche dipendente: un’officina, un’impresa edile, un commercio. Non c’è una società a separare il tuo patrimonio da quello dell’azienda. Il sequestro ha colpito il conto su cui transitano incassi e spese di famiglia, forse anche la casa o il capannone intestato a te. Oppure sei socio di una piccola società di persone, e il sequestro ha colpito sia la società sia te.
Per chi è nella tua posizione, il patrimonio da proteggere è uno solo, e il sequestro lo colpisce tutto insieme. Non esiste la distinzione tra sequestro diretto sulla società e sequestro per equivalente sull’amministratore che vale per il profilo precedente.
Cosa cambia per te
La prima domanda è: quale strumento di regolazione della crisi puoi usare? Il concordato preventivo “ordinario” è riservato alle imprese che superano le soglie di impresa minore. Se sei un’impresa minore (attivo patrimoniale annuo fino a 300.000 euro, ricavi lordi annui fino a 200.000 euro e debiti fino a 500.000 euro, secondo l’art. 2 CCII), lo strumento è il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII), gestito con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi.
Le regole che cambiano per te:
- il sequestro per equivalente può colpire qualunque bene a te intestato, anche quelli non legati all’impresa;
- nel concordato minore valgono misure protettive analoghe, ma anche qui non vincolano il giudice penale;
- puoi accedere alla composizione negoziata della crisi anche come imprenditore individuale, e se sei impresa sotto soglia puoi chiedere la nomina dell’esperto;
- per i reati tributari vale la stessa valvola dell’art. 12-bis, comma 2.
La regola più importante per te è la proporzionalità: il valore complessivo dei beni sequestrati non può superare il profitto contestato, e tu hai interesse a chiedere che il vincolo resti sui beni meno utili all’attività.
I numeri
Ipotesi: imprenditore edile individuale, dichiarazione infedele con imposta evasa contestata per 96.470 euro. Il sequestro per equivalente colpisce:
- conto aziendale: 18.230 euro;
- capannone intestato all’imprenditore, valore stimato 142.800 euro;
- autocarro: 27.400 euro.
Totale valore vincolato: 188.430 euro, quasi il doppio del profitto contestato. Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: l’eccedenza di 91.960 euro è un argomento forte per il riesame, e puoi chiedere che il sequestro sia mantenuto su un bene il cui valore copra il profitto (ad esempio il capannone), liberando conto e mezzo indispensabili per lavorare e quindi per eseguire il piano.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è perdere insieme il lavoro e la casa, perché senza separazione patrimoniale il sequestro si estende ai beni della famiglia. Altri rischi:
- i beni cointestati con il coniuge possono essere colpiti per la tua quota, e il coniuge deve attivarsi come terzo;
- se il concordato minore non viene omologato, l’alternativa è la liquidazione controllata, che non sblocca i beni sequestrati;
- la sovrapposizione tra debiti personali e aziendali rende più complesso il piano.
Le mosse giuste
- Fai stimare subito il valore dei beni sequestrati e confrontalo con il profitto: è la base del riesame.
- Chiedi la sostituzione del vincolo: liberare i beni strumentali per lavorare, mantenendo il sequestro su un bene di valore equivalente.
- Verifica se sei impresa minore e scegli tra concordato minore e composizione negoziata.
- Fai partire subito il dialogo con l’Erario se il reato è tributario: rateizzazione o accordo sono l’impegno di pagamento che rileva per l’art. 12-bis.
- Tieni separata la contabilità da ora in avanti: un conto dedicato agli incassi post-sequestro rende più semplice dimostrare la provenienza lecita delle nuove somme.
Giurisprudenza dedicata
- Cass. pen., Sez. Unite, n. 40797/2023: il principio della non preclusione del sequestro per effetto della procedura concorsuale vale anche per chi accede agli strumenti della crisi.
- Cass. pen., Sez. Unite, sentenza dell’8 aprile 2025: in materia di confisca la Corte ha escluso la solidarietà tra i concorrenti nel reato, orientando il vincolo verso quanto riferibile a ciascuno. Per chi è socio di piccole realtà con più persone coinvolte nella stessa contestazione, il principio è rilevante per evitare che uno solo subisca il sequestro dell’intero.
Profilo 3 — L’ente sotto procedimento ex D.Lgs. 231/2001
La tua situazione
La contestazione non riguarda solo l’amministratore persona fisica: la società stessa è chiamata a rispondere di un illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il catalogo dei reati presupposto comprende ormai anche alcuni reati tributari, oltre a truffa ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni, reati ambientali, corruzione, riciclaggio. Il sequestro colpisce il patrimonio dell’ente perché è la società a essere sottoposta a procedimento.
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: oltre al sequestro, rischi misure interdittive che possono fermare l’attività, e senza attività non c’è concordato in continuità.
Cosa cambia per te
Per l’ente, la confisca del prezzo o del profitto del reato è prevista dall’art. 19 D.Lgs. 231/2001 ed è sempre disposta con la condanna. Il sequestro preventivo a fini di confisca è disciplinato dall’art. 53 dello stesso decreto. Oltre a questo, il giudice può applicare in via cautelare misure interdittive (sospensione di licenze, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da finanziamenti), oppure nominare un commissario giudiziale che prosegua l’attività.
Le regole specifiche:
- il concordato preventivo resta accessibile, ma il piano deve tenere conto del rischio che le misure interdittive impediscano la prosecuzione;
- la riparazione delle conseguenze del reato e l’adozione di un modello organizzativo idoneo possono evitare o far revocare le misure interdittive;
- nel piano di concordato in continuità, la riorganizzazione dell’ente e la messa a disposizione del profitto sono elementi che servono sia al processo 231 sia alla procedura concorsuale.
La regola più importante per te è che il piano di concordato e il percorso di “riparazione” 231 devono essere costruiti insieme, perché le stesse azioni (risarcimento, modello organizzativo, messa a disposizione del profitto) servono a entrambi.
I numeri
Ipotesi: società che ha percepito indebitamente un contributo pubblico di 274.560 euro; sequestro del profitto sui conti per 151.920 euro e su un credito verso un cliente pubblico per 122.640 euro. Il piano di concordato in continuità prevede:
- riparazione integrale del danno con versamento di 274.560 euro in tre tranche finanziate da un nuovo socio;
- adozione di un modello organizzativo con organismo di vigilanza;
- prosecuzione dei contratti in essere con clienti privati.
In questa ipotesi, il versamento della prima tranche (91.520 euro) è un fatto nuovo su cui basare l’istanza di riduzione del sequestro; la messa a disposizione del profitto rientra tra le condotte che la disciplina 231 valorizza per escludere le misure interdittive. Il tribunale fallimentare, a sua volta, valuterà se l’apporto del nuovo socio sia finanza esterna effettivamente disponibile.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è un’interdizione cautelare che svuoti il piano di continuità, ad esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un’impresa che lavora quasi solo con enti pubblici. Altri rischi:
- i crediti verso la pubblica amministrazione possono essere essi stessi oggetto di sequestro;
- il passaggio a un concordato liquidatorio non elimina la responsabilità dell’ente: la cessione dell’azienda porta con sé, nei limiti di legge, alcune conseguenze in capo al cessionario;
- un modello organizzativo adottato “di facciata” non convince né il giudice penale né i creditori.
Le mosse giuste
- Mappa subito la dipendenza dell’impresa da licenze, appalti pubblici e finanziamenti: è la misura del rischio interdittivo.
- Programma la riparazione delle conseguenze del reato dentro il piano, con finanza esterna o con flussi della continuità.
- Adotta un modello organizzativo reale, con un organismo di vigilanza indipendente.
- Chiedi la riduzione del sequestro a ogni tranche versata, documentando ciascun pagamento.
- Valuta la composizione negoziata come cornice per le trattative: l’esperto aiuta a costruire un percorso credibile per creditori e per il giudice penale. In questa fase la presenza di un Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quale è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, consente di leggere il sequestro come una variabile del piano di risanamento e non come un ostacolo isolato.
Giurisprudenza dedicata
- Cass. pen., Sez. III, n. 30109/2025: il caso riguardava proprio una società indagata anche per l’illecito ex D.Lgs. 231/2001, oltre che per reati tributari. La composizione negoziata ha avuto un ruolo decisivo nella valutazione del periculum.
- Cass. pen., Sez. Unite, n. 11170/2014 (udienza 25 settembre 2014): pronuncia resa in un caso di sequestro a carico di un ente ex D.Lgs. 231/2001 in rapporto al fallimento, che aveva escluso la legittimazione del curatore a impugnare il vincolo; l’orientamento è stato superato dalle Sezioni Unite del 2019 e oggi dall’art. 320 CCII. Resta utile per capire come si è arrivati alla disciplina attuale.
Profilo 4 — L’impresa colpita da una misura di prevenzione antimafia
La tua situazione
Il sequestro non nasce da un procedimento penale ordinario, ma da un procedimento di prevenzione, regolato dal Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011). Oppure si tratta di un sequestro finalizzato alla confisca “allargata” (art. 240-bis c.p.), al quale si applica la disciplina del Codice antimafia per effetto dell’art. 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. L’azienda è affidata a un amministratore giudiziario.
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: quando l’intera azienda è sottoposta a misura di prevenzione, la gestione passa all’amministratore giudiziario, e lo spazio per un concordato promosso dall’imprenditore si riduce drasticamente.
Cosa cambia per te
Il Codice antimafia contiene una disciplina completa dei rapporti con le procedure concorsuali e con i creditori. In sintesi:
- i beni sottoposti a sequestro di prevenzione sono esclusi dalla massa della liquidazione giudiziale successiva;
- i creditori possono essere soddisfatti sui beni confiscati solo se dimostrano la buona fede e l’anteriorità del credito, attraverso un apposito procedimento di verifica davanti al giudice della prevenzione;
- l’amministratore giudiziario gestisce l’azienda sotto il controllo del giudice delegato della prevenzione, e valuta se esistono concrete possibilità di prosecuzione.
Il Codice della crisi rinvia alla disciplina del Codice antimafia per la tutela dei terzi (art. 317 CCII). Il risultato è che le regole del Codice antimafia sono il punto di riferimento per i creditori, anche quando la procedura concorsuale è stata aperta.
C’è un’evoluzione recente da tenere d’occhio: con ordinanza interlocutoria n. 27111/2025, pubblicata il 9 ottobre 2025, la Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p., nella parte in cui estende la disciplina del Codice antimafia (e non il criterio della priorità delle trascrizioni) ai rapporti tra sequestro per equivalente ed esecuzioni individuali. La decisione della Corte costituzionale potrà incidere sul rapporto tra sequestri penali e diritti dei creditori anteriori.
La regola più importante per te è che, sotto misura di prevenzione, il percorso di regolazione della crisi passa attraverso l’amministratore giudiziario e il giudice della prevenzione, non attraverso un’iniziativa autonoma dell’imprenditore.
I numeri
Ipotesi: impresa di trasporti con 23 dipendenti, sequestro di prevenzione sull’intero compendio aziendale; debiti verso fornitori per 412.870 euro, verso banche per 286.350 euro.
- Se l’amministratore giudiziario ritiene l’azienda risanabile, predispone un programma di prosecuzione; i creditori anteriori di buona fede vengono verificati dal giudice della prevenzione.
- Se l’azienda viene confiscata definitivamente, i creditori ammessi sono soddisfatti nei limiti previsti dal Codice antimafia, entro una percentuale del valore dei beni.
- Una domanda di concordato presentata dall’imprenditore non sposta la gestione né sottrae i beni al vincolo.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è perdere il controllo dell’impresa per tutta la durata del procedimento di prevenzione. Altri rischi:
- i creditori che non dimostrano la buona fede (ad esempio fornitori con rapporti stretti con il proposto) restano esclusi;
- i tempi del procedimento di prevenzione sono lunghi e incompatibili con le scadenze di un concordato;
- il sequestro può estendersi ai beni intestati a familiari o prestanome.
Le mosse giuste
- Separa subito i beni di cui puoi dimostrare la provenienza lecita: è la difesa principale nel procedimento di prevenzione.
- Collabora con l’amministratore giudiziario sulla prosecuzione dell’attività, fornendo dati e contratti.
- Se sei un creditore dell’impresa, prepara la documentazione della buona fede e dell’anteriorità del credito.
- Segui l’evoluzione della questione costituzionale sollevata dall’ordinanza n. 27111/2025.
Giurisprudenza dedicata
- Cass., ordinanza interlocutoria n. 27111/2025 (pubblicata il 9 ottobre 2025): questione di costituzionalità sull’estensione della disciplina del Codice antimafia ai rapporti tra sequestro per equivalente ed esecuzioni individuali.
- Cass. pen., Sez. Unite, n. 29951/2004 (24 maggio 2004): precedente storico sui rapporti tra sequestro preventivo e procedura fallimentare, richiamato dalle Sezioni Unite del 2019 come punto di partenza della riflessione sul bilanciamento tra esigenze cautelari penali e interessi dei creditori.
Profilo 5 — L’impresa con beni strumentali sotto sequestro impeditivo
La tua situazione
Non ti contestano un profitto da confiscare, ma l’uso di un bene: un impianto che inquina, un capannone realizzato senza titolo edilizio, macchinari non conformi alle norme di sicurezza, un’area di stoccaggio rifiuti. Il sequestro è stato disposto per impedire che il reato prosegua (art. 321, comma 1, c.p.p.). Il conto corrente è libero, ma senza quell’impianto l’azienda non produce, e senza produzione non c’è flusso per pagare i creditori.
Per chi è nella tua posizione, il problema non è il valore del bene, ma la sua funzione nel piano. Un concordato in continuità che si regge su un impianto sotto sequestro è un piano che il tribunale guarderà con molta cautela.
Cosa cambia per te
Il sequestro impeditivo segue logiche diverse da quello a fini di confisca:
- cade quando il pericolo cessa: se metti in regola l’impianto, ottieni l’autorizzazione o elimini la causa del pericolo, puoi chiedere la revoca;
- il giudice può autorizzare l’uso temporaneo del bene, con prescrizioni, per eseguire i lavori di messa a norma o per consentire la prosecuzione dell’attività in condizioni di sicurezza;
- nella liquidazione giudiziale l’art. 318 CCII, dopo l’apertura della procedura, esclude il sequestro impeditivo sui beni compresi nella procedura, salvo le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce di per sé reato (e con alcune ulteriori eccezioni); per il concordato preventivo una regola analoga non è espressamente prevista.
La regola più importante per te è che il piano di concordato può prevedere gli investimenti di messa a norma come condizione della continuità, e quegli investimenti sono anche lo strumento per far cadere il sequestro.
I numeri
Ipotesi: impresa di lavorazione metalli, impianto di verniciatura sequestrato per emissioni fuori limite. Fatturato annuo 1.874.300 euro, di cui il 71% dipendente dall’impianto sequestrato. Costo dei lavori di adeguamento stimato: 138.650 euro.
- Senza revoca: fatturato atteso ridotto a circa 543.547 euro, insufficiente a sostenere un piano in continuità;
- con autorizzazione all’uso per i lavori e successiva revoca: il piano prevede 4 mesi di fermo parziale e poi ritorno al regime ordinario;
- il piano di concordato destina 138.650 euro di finanza (da nuovo finanziamento autorizzato o da apporto dei soci) ai lavori, presentandoli ai creditori come investimento necessario.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è che il tribunale fallimentare giudichi il piano non fattibile finché il sequestro non viene revocato. Altri rischi:
- i lavori di messa a norma richiedono autorizzazioni amministrative con tempi propri;
- se l’adeguamento non è tecnicamente possibile, il piano deve passare a un’ipotesi liquidatoria o di cessione;
- l’acquirente di un’azienda con beni sotto sequestro sconterà il prezzo.
Le mosse giuste
- Fai redigere subito una perizia tecnica sulle cause del sequestro e sui lavori necessari.
- Chiedi l’autorizzazione all’uso temporaneo per i lavori di adeguamento.
- Costruisci il piano su scenari alternativi: con e senza revoca nei tempi previsti.
- Chiedi i finanziamenti necessari ai lavori come finanza autorizzata nell’ambito della procedura.
- Presenta istanza di revoca appena i lavori sono completati, con la documentazione tecnica e amministrativa.
Giurisprudenza dedicata
- Cass. pen., Sez. Unite, n. 45936/2019 (udienza 26 settembre 2019, deposito 13 novembre 2019): ha riconosciuto al curatore la legittimazione a chiedere la revoca del sequestro e a impugnare i provvedimenti cautelari reali; il principio ha poi trovato riscontro nell’art. 320 CCII. Per chi si trova in un percorso che può sfociare nella liquidazione giudiziale, significa che la contestazione del sequestro non si interrompe con il cambio di gestione.
Profilo 6 — Il creditore, la banca e il fornitore dell’impresa sotto sequestro
La tua situazione
Non sei tu l’indagato. Sei la banca che ha un’ipoteca sul capannone ora sequestrato, il fornitore che aspetta il pagamento di forniture già consegnate, il lavoratore con le retribuzioni arretrate, il leasing che ha concesso un macchinario finito sotto vincolo. L’impresa tua debitrice ha presentato domanda di concordato preventivo e ti chiede di votare un piano. Tu ti domandi: i beni sequestrati serviranno a pagarmi, oppure finiranno allo Stato?
Per chi è nella tua posizione, la domanda giusta non è “chi vince tra sequestro e concordato”, ma “come posso far valere il mio diritto davanti al giudice penale”.
Cosa cambia per te
Il creditore che ha diritti su un bene sequestrato è un terzo rispetto al procedimento penale. La sua tutela dipende da tre fattori:
- la natura del vincolo: se il sequestro è finalizzato a una confisca che segue la disciplina del Codice antimafia (per i casi richiamati dall’art. 104-bis disp. att. c.p.p.), si applicano le regole su buona fede e verifica dei crediti;
- l’anteriorità e la buona fede: il creditore che ha acquisito il diritto prima del sequestro e senza collegamenti con l’attività illecita ha più strumenti per far valere la propria posizione;
- la sede in cui agire: la tutela del terzo passa dal giudice penale (incidente di esecuzione dopo la confisca, istanze nel corso del procedimento), non dal tribunale del concordato.
Le regole specifiche per te come creditore concorsuale:
- nel concordato voti sul piano, e hai diritto di sapere dal commissario giudiziale quali beni sono sotto sequestro e con quali prospettive;
- se il piano conta sulla revoca di un sequestro non ancora ottenuta, puoi contestarne la fattibilità;
- la tua garanzia ipotecaria non si estingue con il sequestro, ma il suo realizzo dipende dalla sorte del vincolo penale.
La regola più importante per te è che il voto sul concordato deve basarsi su un’analisi realistica dei beni effettivamente disponibili, non sul valore nominale dell’attivo, che comprende anche quanto è sotto sequestro.
I numeri
Ipotesi: banca creditrice ipotecaria per 487.230 euro su un capannone stimato 612.000 euro, sequestrato per equivalente in un procedimento per reati tributari con profitto contestato di 356.410 euro. Il piano di concordato prevede la vendita del capannone e il pagamento integrale della banca.
- Se il sequestro resta, la vendita non può avvenire libera dal vincolo, e il piano non è eseguibile in quella parte.
- Se la società si impegna a versare all’Erario il profitto attraverso transazione fiscale e ottiene la riduzione del sequestro, il capannone può essere liberato o il vincolo può spostarsi sul ricavato in misura pari al profitto residuo.
- Se il sequestro si trasforma in confisca, la banca dovrà far valere la propria posizione di terzo in buona fede davanti al giudice dell’esecuzione penale, con esiti e tempi non sovrapponibili a quelli del concordato.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è votare un piano che si regge su beni che non torneranno mai disponibili. Altri rischi:
- tempi del procedimento penale molto più lunghi di quelli del concordato;
- difficoltà a dimostrare la buona fede se avevi rapporti molto stretti con l’impresa o con i suoi amministratori;
- rischio di essere trattato come creditore chirografario per la parte di credito non coperta dal ricavato dei beni liberi.
Le mosse giuste
- Chiedi al commissario giudiziale un quadro aggiornato dei sequestri e del loro stato (riesame, revoca, impugnazioni).
- Valuta la fattibilità del piano scenario per scenario prima di votare.
- Raccogli da subito la prova della buona fede e dell’anteriorità del tuo diritto (contratti, iscrizioni ipotecarie, istruttoria del credito).
- Segui il procedimento penale e intervieni come terzo quando la legge lo consente.
Giurisprudenza dedicata
- Cass., ordinanza interlocutoria n. 27111/2025: la questione di costituzionalità riguarda proprio la posizione dei creditori anteriori che vedono il proprio pignoramento superato da un sequestro per equivalente successivo.
- Cass. pen., Sez. Unite, n. 40797/2023: conferma che la procedura concorsuale non mette al riparo i beni dal sequestro, il che rende centrale la tutela del terzo davanti al giudice penale.
Tre imprese, tre sequestri, tre esiti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi: stesso problema (un sequestro sui beni aziendali mentre si prepara un concordato), applicato a tre profili con importi diversi. Non descrivono casi reali.
Simulazione A — Società di capitali con omesso versamento IVA
Dati di partenza. S.r.l. di distribuzione alimentare, fatturato 3.427.900 euro, debiti complessivi 2.186.450 euro, di cui IVA non versata 412.680 euro. Il GIP dispone il 14 febbraio il sequestro fino a concorrenza di 412.680 euro: vengono bloccati 167.340 euro sui conti e un credito verso la grande distribuzione di 245.340 euro.
Sviluppo.
– Entro il 24 febbraio (dieci giorni dall’esecuzione) la società propone riesame, contestando la motivazione sul periculum: l’attività è in corso, non ci sono distrazioni, il bilancio è depositato.
– Il 3 marzo deposita istanza di nomina dell’esperto per la composizione negoziata e chiede le misure protettive, confermate dal tribunale nei termini di legge.
– Nella composizione negoziata matura una proposta di transazione fiscale: pagamento del 58% dell’IVA (239.354,40 euro) in sessanta rate, con la parte restante falcidiata.
– Fallite le trattative con alcuni creditori, la società deposita domanda di concordato in continuità con la transazione fiscale.
Esito possibile. L’impegno di pagamento di 239.354,40 euro sostiene un’istanza di riduzione del sequestro per la parte coperta; il vincolo potrebbe restare sui residui 173.325,60 euro. Il credito verso la grande distribuzione, se liberato, entra nei flussi del piano. Se le rate non vengono pagate, la confisca si riespande.
Simulazione B — Imprenditore individuale con dichiarazione infedele
Dati di partenza. Impresa individuale di impiantistica, ricavi annui 186.400 euro, attivo 271.300 euro, debiti 438.760 euro: impresa minore. Contestata dichiarazione infedele con imposta evasa di 83.290 euro. Sequestro per equivalente il 9 maggio su conto personale (11.470 euro), furgone (21.800 euro), quota di 1/2 della casa familiare (valore della quota 118.500 euro).
Sviluppo.
– Valore dei beni vincolati: 151.770 euro, contro un profitto di 83.290 euro: eccedenza di 68.480 euro.
– Riesame entro il 19 maggio: si chiede la riduzione del sequestro alla quota di immobile (valore sufficiente a coprire il profitto) e la liberazione di conto e furgone, indispensabili per lavorare.
– In parallelo, l’imprenditore si rivolge a un OCC per un concordato minore che preveda la prosecuzione dell’attività.
– Viene presentata richiesta di rateizzazione del debito tributario all’agente della riscossione per la parte accertata.
Esito possibile. Se il riesame accoglie la richiesta di proporzionalità, il conto e il furgone tornano disponibili e il piano di concordato minore può contare sui flussi dell’attività. Il sequestro resta sulla quota immobiliare fino all’esito del procedimento penale o al pagamento delle rate.
Simulazione C — Impresa con impianto sotto sequestro impeditivo
Dati di partenza. S.p.A. di trattamento rifiuti, fatturato 6.312.800 euro, debiti 4.758.300 euro. Il 21 settembre viene sequestrata la linea di trattamento principale, per superamento dei limiti autorizzativi. La linea genera il 64% del fatturato.
Sviluppo.
– La società chiede l’autorizzazione all’uso temporaneo della linea per eseguire i lavori di adeguamento (costo stimato 524.900 euro).
– Prepara un piano di concordato in continuità con due scenari: revoca entro 6 mesi (piano di pagamento dei chirografari al 31%) oppure revoca oltre 12 mesi (piano al 14%, con cessione di un ramo).
– I lavori vengono finanziati con un finanziamento richiesto come prededucibile e autorizzato nell’ambito della procedura.
Esito possibile. Completati i lavori, la società presenta istanza di revoca con perizia tecnica e certificazioni; se accolta, il piano procede nello scenario favorevole. Il commissario giudiziale aggiorna i creditori sull’evoluzione prima del voto.
| Simulazione | Tipo di sequestro | Valore vincolato | Leva principale | Strumento della crisi |
|---|---|---|---|---|
| A — S.r.l. IVA | Finalizzato a confisca diretta | 412.680 € | Periculum + transazione fiscale | Composizione negoziata, poi concordato |
| B — Ditta individuale | Per equivalente | 151.770 € | Proporzionalità | Concordato minore |
| C — S.p.A. rifiuti | Impeditivo | Linea produttiva | Messa a norma e uso autorizzato | Concordato in continuità |
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Nella realtà, i profili si sovrappongono. Ecco le combinazioni più frequenti e come si combinano le regole.
L’amministratore che è anche garante personale
Sei amministratore di una S.r.l. indagata per reati tributari e hai firmato fideiussioni a favore delle banche. Se nella società non c’è capienza, il sequestro per equivalente si sposta sui tuoi beni personali; nello stesso momento le banche, di fronte al concordato della società, escutono la tua fideiussione. Il tuo patrimonio personale viene aggredito da due lati, e nessuno dei due è bloccato dal concordato della società. In questa situazione devi valutare se affiancare al concordato della società uno strumento per la tua crisi personale (ad esempio un piano di ristrutturazione o un concordato minore, se ricorrono i presupposti), e coordinare le difese penali con quelle civili.
La società sotto 231 con impianto sequestrato
È la combinazione dei profili 3 e 5: il sequestro impeditivo blocca l’impianto, il procedimento 231 minaccia misure interdittive. Qui l’adeguamento tecnico dell’impianto e l’adozione di un modello organizzativo vanno programmati insieme, perché la stessa condotta di riparazione serve a far cadere il sequestro, a evitare l’interdizione e a rendere credibile la continuità. Il piano di concordato deve prevedere sia le spese tecniche sia quelle per l’organismo di vigilanza.
Il gruppo di imprese con una sola società colpita
Il sequestro colpisce una società del gruppo, mentre le altre sono sane. Il Codice della crisi consente la regolazione della crisi di gruppo (artt. 284 e seguenti CCII), ma il vincolo penale resta limitato ai beni della società colpita, salvo che si contesti l’interposizione. La società sana può fornire finanza al piano della società colpita, ma attenzione: i trasferimenti di denaro tra società del gruppo dopo il sequestro vengono esaminati con particolare attenzione dalla Procura, perché possono apparire come aggiramento del vincolo.
Il creditore che è anche socio
Il socio che ha finanziato la società e ora è creditore si trova in una posizione delicata: i suoi crediti possono essere postergati per legge, e se il socio è coinvolto nel procedimento penale la sua buona fede come terzo è difficilmente dimostrabile. Le regole dei profili 1 e 6 si combinano a suo svantaggio.
L’impresa che passa dalla composizione negoziata al concordato
Non è un vero profilo misto, ma un passaggio frequente. Gli elementi che, secondo la sentenza n. 30109/2025, possono escludere il periculum (misure protettive confermate, valutazione positiva dell’esperto, risultati in miglioramento) devono essere mantenuti anche nella fase successiva. Se la composizione negoziata fallisce e si passa al concordato, la Procura potrebbe chiedere un nuovo sequestro sostenendo che il quadro è peggiorato: la relazione finale dell’esperto diventa un documento importante anche in sede penale.
Il confronto tra profili
Il quadro che emerge è chiaro: lo stesso concordato preventivo ha un margine di manovra molto diverso a seconda di chi sei e di quale vincolo stai subendo. La tabella mette a confronto i sei profili sugli aspetti decisivi.
| Aspetto | Società con reati tributari | Imprenditore individuale | Ente 231 | Misura antimafia | Sequestro impeditivo | Creditore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norma chiave | art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 | art. 12-bis + art. 2 CCII (impresa minore) | artt. 19 e 53 D.Lgs. 231/2001 | D.Lgs. 159/2011 | art. 321, c. 1, c.p.p. | art. 317 CCII, Codice antimafia |
| Il concordato è possibile? | Sì, ma i beni sequestrati non sono liberi | Sì (spesso concordato minore) | Sì, con rischio interdittivo | Molto limitato, gestione all’amministratore giudiziario | Sì, se il bene può tornare disponibile | Non è promotore, vota |
| Le misure protettive fermano il sequestro? | No | No | No | No | No | No |
| Leva principale | Transazione fiscale e periculum | Proporzionalità | Riparazione e modello organizzativo | Provenienza lecita | Messa a norma | Buona fede e anteriorità |
| Rischio principale | Piano non fattibile per liquidità bloccata | Coinvolgimento dei beni familiari | Interdizione cautelare | Perdita della gestione | Fermo produttivo | Votare su beni non disponibili |
| Termine critico | 10 giorni per il riesame | 10 giorni per il riesame | 10 giorni per il riesame | Tempi del procedimento di prevenzione | Tempi tecnici dei lavori | Data del voto |
Le domande che valgono per tutti
Posso presentare la domanda di concordato mentre il riesame è pendente?
Sì. Le due strade sono indipendenti e possono procedere in parallelo. Anzi, è spesso opportuno, perché l’ingresso nella procedura (o nella composizione negoziata) può essere portato all’attenzione del giudice penale come elemento che incide sul periculum. Bisogna però evitare contraddizioni tra ciò che si scrive nel ricorso per concordato e ciò che si sostiene in sede penale.
Il commissario giudiziale o il curatore possono contestare il sequestro?
Nella liquidazione giudiziale il curatore è espressamente legittimato dall’art. 320 CCII a proporre riesame, appello e ricorso per cassazione, in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 45936/2019. Nel concordato preventivo l’impresa conserva l’amministrazione dei beni, e quindi è l’impresa stessa, come soggetto a cui i beni sono stati sequestrati, a proporre le impugnazioni. Il commissario giudiziale vigila e informa i creditori.
Cosa succede se il concordato viene omologato e poi arriva la confisca?
La confisca definitiva trasferisce i beni allo Stato. Se il piano omologato contava su quei beni, la sua esecuzione si complica: possono servire modifiche del piano o, nei casi più gravi, si apre il rischio di risoluzione. Per questo il piano deve sempre indicare con chiarezza quali beni sono vincolati e quale scenario si ipotizza.
Se pago integralmente l’Erario, il sequestro per reati tributari cade?
Il pagamento integrale del debito tributario, comprese sanzioni e interessi, incide sia sulla confisca (che non opera per la parte versata) sia, per alcuni reati, sulla punibilità. In quel caso viene meno la ragione del vincolo e si può chiederne la revoca. Ma il pagamento deve essere effettivo e documentato: un semplice impegno non rispettato fa riespandere la confisca.
Il sequestro può colpire anche i beni acquistati dopo l’apertura del concordato?
Il sequestro per equivalente può colpire qualunque bene del destinatario fino a concorrenza del profitto. Il sequestro diretto del denaro sui conti della società, per la natura fungibile del denaro, può estendersi anche alle somme affluite successivamente, ma la questione dell’estensione ai flussi della continuità aziendale è delicata e va contestata con argomenti di proporzionalità quando quelle somme sono destinate all’esecuzione del piano.
La giurisprudenza profilo per profilo
Qui sono raccolti tutti i riferimenti richiamati nella guida, ordinati per il profilo cui si applicano più direttamente. Per ciascuno trovi estremi, principio riformulato e rilevanza pratica.
Per tutti i profili
1. Cass. pen., Sezioni Unite, sentenza n. 40797, depositata il 6 ottobre 2023.
Principio: l’apertura di una procedura concorsuale non impedisce al giudice penale di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per il profitto di reati tributari, sui beni compresi nella procedura.
Rilevanza: è la base del ragionamento che porta a escludere che il concordato “sterilizzi” il sequestro. Chi entra in concordato deve sapere che i beni non diventano intoccabili per il giudice penale.
2. Cass. pen., Sezioni Unite, sentenza n. 45936, udienza 26 settembre 2019, deposito 13 novembre 2019.
Principio: il curatore è legittimato a chiedere la revoca del sequestro a fini di confisca e a impugnare i provvedimenti cautelari reali, sia che la procedura sia aperta prima sia dopo il vincolo.
Rilevanza: il principio è stato poi tradotto nell’art. 320 CCII. Garantisce che, se dal concordato si passa alla liquidazione giudiziale, la contestazione del sequestro possa proseguire da parte del curatore.
3. Cass. pen., Sezioni Unite, sentenza n. 29951 del 24 maggio 2004.
Principio: precedente storico in materia di rapporti tra sequestro preventivo e fallimento, che ha impostato il bilanciamento tra esigenze cautelari penali e tutela dei creditori.
Rilevanza: consente di capire da dove nasce l’orientamento di prevalenza del vincolo penale, poi consolidato.
Per la società con reati tributari
4. Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 30109/2025, decisa il 9 luglio 2025, depositata il 2 settembre 2025.
Principio: è inammissibile il ricorso del pubblico ministero contro l’annullamento di un sequestro quando il Tribunale del riesame ha motivato in modo congruo l’assenza del pericolo, valorizzando l’ammissione alla composizione negoziata, la conferma delle misure protettive e i risultati economici positivi attestati dall’esperto.
Rilevanza: è la pronuncia più vicina al tema di questa guida: dimostra che un percorso serio di regolazione della crisi può pesare sulla valutazione del periculum anche nel sequestro finalizzato alla confisca del profitto tributario.
5. Cass., sentenza n. 24326/2020, depositata nel novembre 2020.
Principio: il sequestro finalizzato alla confisca del profitto dei reati tributari è opponibile ai creditori anche se disposto dopo la domanda di concordato, perché il divieto di azioni cautelari tutela i creditori e non il potere repressivo dello Stato; l’esclusione della confisca per la parte che il contribuente si impegna a versare opera per gli impegni assunti con gli strumenti previsti dalla normativa tributaria, compresa la transazione fiscale.
Rilevanza: resa sotto la legge fallimentare, è il riferimento più diretto sulla convivenza tra concordato e sequestro tributario, e sul ruolo della transazione fiscale.
Per l’imprenditore individuale e i concorrenti nel reato
6. Cass. pen., Sezioni Unite, sentenza dell’8 aprile 2025.
Principio: in materia di confisca è stata esclusa la solidarietà tra i concorrenti nel reato, con l’effetto che il vincolo deve tenere conto di quanto riferibile a ciascuno.
Rilevanza: in piccole imprese con più persone coinvolte nella stessa contestazione evita che un solo soggetto subisca il sequestro dell’intero profitto. Gli estremi numerici della pronuncia vanno verificati sulla banca dati ufficiale prima di citarla in atti.
Per l’ente sotto procedimento 231
7. Cass. pen., Sezioni Unite, sentenza n. 11170, udienza 25 settembre 2014.
Principio: in un caso di sequestro a carico di un ente ex D.Lgs. 231/2001 rispetto al fallimento, aveva negato la legittimazione del curatore a impugnare il vincolo.
Rilevanza: l’orientamento è stato superato nel 2019 e dall’art. 320 CCII; resta utile per ricostruire l’evoluzione e per capire perché oggi la tutela della massa passa anche dall’iniziativa del curatore.
8. Cass. pen., Sez. III, n. 30109/2025 (v. n. 4).
Rilevanza specifica: il procedimento riguardava anche l’illecito amministrativo dell’ente ex D.Lgs. 231/2001: la composizione negoziata ha inciso anche su quel fronte.
Per l’impresa sotto misura antimafia e per i creditori
9. Cass., ordinanza interlocutoria n. 27111/2025, pubblicata il 9 ottobre 2025.
Principio: la Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p., nella parte in cui fa prevalere, nei rapporti con le esecuzioni individuali, la disciplina del Codice antimafia sul criterio della priorità delle formalità pubblicitarie anche per il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.
Rilevanza: la decisione della Corte costituzionale potrà ridefinire la posizione dei creditori anteriori, compresi quelli che votano un concordato contando su beni gravati da sequestro.
Per completezza: la giurisprudenza di merito sul coordinamento tra misure protettive del concordato e sequestri penali è ancora frammentaria, e molte pronunce recenti riguardano la composizione negoziata più che il concordato. Prima di impostare una difesa è indispensabile verificare l’orientamento del tribunale penale e del tribunale delle imprese competenti nel caso concreto.
Cosa può fare concretamente lo Studio Monardo, profilo per profilo
Quando un sequestro penale colpisce un’impresa che vuole accedere al concordato, servono due competenze che lavorano insieme: quella sulla crisi d’impresa e quella sul contenzioso fino all’ultimo grado. Ecco cosa fa lo Studio, in concreto.
- Analizziamo il provvedimento di sequestro entro i primi giorni dalla notifica o dall’esecuzione: tipo di vincolo, reato contestato, calcolo del profitto, motivazione sul periculum, per stabilire subito se ci sono i presupposti del riesame nei dieci giorni.
- Ricostruiamo il valore dei beni vincolati e lo confrontiamo con il profitto contestato: per gli imprenditori individuali e le piccole imprese è la base della richiesta di riduzione per sproporzione.
- Impostiamo il percorso di composizione negoziata o di concordato tenendo conto del sequestro come variabile del piano, non come elemento ignorato, con scenari alternativi in caso di revoca o di mantenimento del vincolo.
- Per le società con contestazioni tributarie, prepariamo con i commercialisti dello staff la proposta di transazione fiscale (art. 88 CCII) e la documentazione dell’impegno di pagamento rilevante ai sensi dell’art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 74/2000.
- Redigiamo le istanze di revoca o di riduzione del sequestro fondate su fatti nuovi: ingresso in composizione negoziata, misure protettive confermate, pagamenti effettuati, relazione dell’esperto.
- Per gli enti sotto procedimento 231, coordiniamo il piano concordatario con il percorso di riparazione (risarcimento, messa a disposizione del profitto, modello organizzativo), in raccordo con il difensore penale dell’ente.
- Per le imprese con beni strumentali sotto sequestro impeditivo, costruiamo il piano sugli investimenti di messa a norma e lavoriamo sulle richieste di uso autorizzato e di revoca, raccordandoci con i tecnici incaricati.
- Per i creditori, banche e fornitori, verifichiamo la fattibilità del piano rispetto ai beni sequestrati e prepariamo la documentazione della buona fede e dell’anteriorità del credito da far valere come terzi.
- Seguiamo le impugnazioni fino alla Corte di Cassazione: appello cautelare, ricorso per cassazione contro le ordinanze del riesame, impugnazioni dei provvedimenti del tribunale concorsuale.
- Coordiniamo la difesa civile, concorsuale e penale perché ciò che si scrive nel ricorso per concordato non entri in contraddizione con la linea difensiva nel procedimento penale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il tema di questa guida pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la figura che conduce le trattative nella composizione negoziata, cioè lo strumento che la Cassazione, con la sentenza n. 30109/2025, ha ritenuto rilevante nella valutazione del pericolo che giustifica il sequestro. Conoscere dall’interno come lavora l’esperto permette di costruire un percorso che sia credibile tanto per i creditori quanto per il giudice penale. Per gli imprenditori individuali e le imprese minori, la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consente di impostare il concordato minore con lo stesso metodo.
La continuità della strategia è un elemento decisivo: lo stesso difensore segue il caso dall’analisi iniziale del sequestro fino all’eventuale ricorso in Cassazione, con un’unica linea coerente, senza passaggi di mano che fanno perdere tempo e informazioni.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono i numeri del piano, il debito tributario e il profitto contestato; gli avvocati traducono quei numeri in istanze, ricorsi e proposte ai creditori.
Chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole
Il sequestro preventivo dei beni aziendali non chiude la porta al concordato preventivo, ma ne cambia profondamente le regole. Le misure protettive non fermano il giudice penale, i beni sequestrati non sono liberamente disponibili per il piano, e la prevalenza del vincolo penale è stata confermata dalle Sezioni Unite. Allo stesso tempo, la transazione fiscale, la proporzionalità, la messa a norma dei beni e, come mostra la sentenza n. 30109/2025, un percorso serio di composizione negoziata sono leve concrete per ridurre o rimuovere il vincolo.
Il primo passo è capire il tuo profilo; il secondo è agire secondo le TUE regole, e farlo nei tempi giusti, a partire dai dieci giorni per il riesame.
Lo Studio Monardo affronta questa materia perché si colloca esattamente dove si incontrano crisi d’impresa e contenzioso: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, e coordina uno staff nazionale in diritto bancario e tributario che legge il debito fiscale all’origine del sequestro. È questa combinazione che permette di tenere insieme piano, trattative con l’Erario e impugnazioni penali, senza promettere risultati ma costruendo con metodo la strategia più adatta al tuo caso.
📩 Ogni giorno con i beni bloccati riduce i margini del piano: scrivici adesso, i recapiti per raggiungere lo Studio sono riportati in fondo a questa pagina.
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