#Finsubito news – quadro aggiornato e tutela dei risparmiatori – LMF – LaMiaFinanza


La disciplina italiana prevede oggi due strumenti collettivi distinti. La scelta dipende dal tipo di danno, dalla data della condotta contestata e dal soggetto che intende promuovere l’iniziativa

Le novità più rilevanti

Per le condotte successive al 19 maggio 2021 si applicano gli articoli 840-bis e seguenti del Codice di procedura civile, introdotti dalla legge 31/2019. La class action non è più limitata ai consumatori: può riguardare qualsiasi gruppo titolare di «diritti individuali omogenei», anche investitori, azionisti, obbligazionisti o clienti professionali. Può essere promossa da un singolo componente della classe oppure da un’associazione senza scopo di lucro iscritta nell’elenco del Ministero della Giustizia.

Dal 25 giugno 2023 si affiancano le azioni rappresentative previste dal Codice del consumo, in attuazione della direttiva UE 2020/1828. Possono promuoverle soltanto associazioni e organismi qualificati e possono ottenere sia provvedimenti inibitori sia misure compensative, come risarcimenti, restituzioni o riduzioni del prezzo. Il sistema italiano funziona quindi su un «doppio binario».

L’aggiornamento giurisprudenziale più importante per il risparmio è la sentenza del Tribunale di Venezia del 9 giugno 2026 sulla vicenda Volksbank. Il giudice ha accolto nel merito l’azione promossa da associazioni e circa 650 risparmiatori, riconoscendo la responsabilità collegata alle informazioni fornite sull’acquisto di azioni della banca. È indicata come la prima class action finanziaria italiana accolta nel merito e dimostra che anche una controversia sugli investimenti può essere trattata collettivamente quando il comportamento contestato e i criteri di calcolo del danno presentano sufficiente uniformità.

Quando è possibile agire nel settore finanziario

Una class action può essere presa in considerazione quando molti risparmiatori hanno subito danni riconducibili alla stessa condotta, per esempio:

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  • vendita generalizzata di un prodotto finanziario attraverso informazioni incomplete o ingannevoli;
  • prospetti, documenti commerciali o questionari standardizzati non corretti;
  • violazione sistematica degli obblighi di informazione, trasparenza o adeguatezza;
  • applicazione uniforme di clausole illegittime in mutui, prestiti o altri finanziamenti;
  • commissioni o interessi addebitati mediante il medesimo meccanismo contrattuale;
  • collocamento di azioni, obbligazioni, fondi o polizze finanziarie senza adeguata rappresentazione dei rischi;
  • omissioni comuni nella profilatura degli investitori o nella valutazione dell’appropriatezza.

Non basta che numerose persone abbiano perso denaro acquistando lo stesso titolo. Occorre individuare una condotta comune dell’intermediario e dimostrare un collegamento causale tra quella condotta e il danno. Operazioni effettuate in tempi, condizioni e sulla base di consulenze molto differenti possono compromettere il requisito dell’omogeneità.

Come avviare l’azione

Il percorso operativo dovrebbe articolarsi in questi passaggi:

  1. Identificare la condotta comune. Bisogna chiarire quale informazione, clausola, procedura di vendita o comportamento dell’intermediario sarebbe stato illegittimo.
  2. Definire la classe. Per esempio: tutti coloro che hanno acquistato uno specifico prodotto in un determinato periodo ricevendo la medesima documentazione.
  3. Raccogliere le prove. Contratti, ordini di acquisto, questionari MiFID, estratti conto, prospetti, messaggi pubblicitari, registrazioni, reclami, risposte dell’intermediario e documentazione delle perdite.
  4. Costruire un criterio uniforme per il danno. La domanda deve spiegare come calcolare il pregiudizio di ogni aderente, distinguendo perdita effettiva, eventuali rendimenti ricevuti e andamento generale del mercato.
  5. Verificare le azioni già pendenti. Il Portale Azioni di Classe dei servizi telematici del Ministero della Giustizia consente la consultazione pubblica delle class action e delle scadenze per aderire.
  6. Presentare il ricorso. L’azione ordinaria viene proposta davanti alla sezione specializzata in materia d’impresa del tribunale competente per la sede del convenuto. Per l’iniziativa è necessario affidarsi a un avvocato con esperienza in contenzioso finanziario e procedimenti collettivi.

Il tribunale verifica preliminarmente che la domanda non sia manifestamente infondata, che i diritti siano omogenei, che non vi siano conflitti d’interesse e che il proponente possa tutelare adeguatamente la classe. Una recente decisione del Tribunale di Milano conferma che fatti, titolarità del rapporto e danno devono essere documentati fin dal ricorso: non è prudente confidare nella possibilità di colmare successivamente le lacune probatorie.

Se l’azione è ammessa, il provvedimento viene pubblicato sul portale ministeriale. I risparmiatori interessati possono aderire entro il termine stabilito dal giudice. Un’ulteriore finestra di adesione può essere aperta dopo la sentenza che accerta la responsabilità. L’adesione comporta però conseguenze processuali e deve essere valutata anche rispetto alla prescrizione e all’eventuale rinuncia all’azione individuale.

Class action o ricorso all’arbitro?

Per una singola posizione, spesso conviene verificare prima le procedure alternative:

  • ACF–Consob: controversie su servizi d’investimento e gestione collettiva; reclamo preventivo all’intermediario, domanda entro un anno dal reclamo, valore massimo di 500.000 euro e fatti non anteriori a dieci anni. Il ricorso è gratuito.
  • ABF–Banca d’Italia: conti correnti, carte, mutui, prestiti, finanziamenti e segnalazioni creditizie, entro il relativo limite di competenza.
  • Esposto a Consob o Banca d’Italia: utile per segnalare comportamenti sistemici, ma normalmente non produce direttamente un risarcimento. Dal 13 aprile 2026 gli esposti telematici alla Banca d’Italia devono essere presentati attraverso il suo Portale dei servizi online. Presentazione di esposti

ACF e ABF tutelano la singola posizione e sono generalmente più semplici e meno costosi; la class action è più appropriata quando il comportamento è seriale, le vittime sono numerose e l’accertamento comune può evitare centinaia di giudizi separati.

Prima di procedere è indispensabile far esaminare documentazione, prescrizione, competenza territoriale, omogeneità delle posizioni e rapporto con eventuali ricorsi individuali. Questa ricostruzione è informativa e non sostituisce un parere legale sul caso concreto.

Che cosa consiglia l’associazione internazionale “Better Finance”

BETTER FINANCE, la federazione europea che rappresenta risparmiatori, piccoli azionisti e utenti dei servizi finanziari, sostiene che la tutela collettiva sia indispensabile per riequilibrare il rapporto tra il singolo investitore e banche, intermediari o grandi società. Le sue indicazioni, tuttavia, non sono norme vincolanti: possono orientare il dibattito europeo, le associazioni e la strategia di una causa italiana.

In Italia Better Fianance è rappresentata dall’associazione senza fini di lucro “NewSavers“

Le principali proposte di BETTER FINANCE

L’organizzazione concentra le proprie raccomandazioni su quattro punti:

  1. Includere tutti gli utenti dei servizi finanziari. La tutela collettiva dovrebbe comprendere azionisti, obbligazionisti, partecipanti ai fondi pensione, sottoscrittori di fondi e polizze vita, mutuatari e altri clienti finanziari, evitando che gli investimenti siano esclusi dalla tutela riservata ai consumatori.
  2. Introdurre un sistema “opt-out”. Secondo BETTER FINANCE, l’azione dovrebbe comprendere automaticamente tutti i danneggiati identificabili, salvo la loro scelta di uscirne. Ciò eviterebbe che molti risparmiatori perdano il risarcimento per scarsa informazione, inerzia o perché il danno individuale è troppo modesto rispetto ai costi della causa.
  3. Rafforzare le associazioni rappresentative. Le organizzazioni indipendenti e senza scopo di lucro dovrebbero poter promuovere le azioni con condizioni non eccessivamente restrittive. BETTER FINANCE propone di consentire anche la costituzione di enti ad hoc per uno specifico scandalo finanziario, purché indipendenti e sottoposti a controlli contro conflitti d’interesse e contenziosi speculativi.
  4. Collegare tutela collettiva e ADR. Reclami, arbitrati e procedure stragiudiziali dovrebbero poter favorire un accordo collettivo; se il tentativo fallisce, deve restare possibile rivolgersi al giudice. BETTER FINANCE chiede inoltre ADR realmente indipendenti dall’industria finanziaria.

Che cosa può influenzare una class action italiana

1. Il numero degli aderenti

La class action italiana funziona prevalentemente secondo il modello opt-in: il risparmiatore deve aderire entro il termine stabilito dal tribunale. La proposta di BETTER FINANCE per l’opt-out non modifica oggi la legge italiana, ma potrebbe alimentare una futura riforma.

Nel sistema vigente, pertanto, comunicazione e capacità organizzativa sono decisive. Anche una causa fondata può avere un impatto limitato se solo una piccola parte dei danneggiati viene informata e aderisce.

2. L’inclusione degli investitori

Su questo punto la disciplina italiana è già in parte coerente con BETTER FINANCE. L’articolo 840-bis del Codice di procedura civile non limita l’azione ai consumatori: qualsiasi titolare di diritti individuali omogenei può promuoverla contro l’autore della condotta lesiva. Questo permette di comprendere anche azionisti e investitori che non rientrerebbero nella nozione tradizionale di consumatore.

L’effettivo ostacolo non è quindi tanto la qualifica di risparmiatore, quanto la dimostrazione dell’omogeneità: devono emergere una condotta comune, informazioni standardizzate o un medesimo processo di vendita e un criterio sufficientemente uniforme per accertare il danno.

3. Il ruolo dell’associazione promotrice

Nell’azione ordinaria dell’articolo 840-bis può agire un singolo componente della classe oppure un’organizzazione iscritta nell’apposito elenco ministeriale. Nelle azioni rappresentative del Codice del consumo, invece, possono agire soltanto enti qualificati.

La proposta di BETTER FINANCE di riconoscere anche organismi costituiti appositamente per una determinata crisi finanziaria potrebbe ampliare la legittimazione italiana. Oggi un comitato appena costituito potrebbe non possedere i requisiti per promuovere autonomamente un’azione rappresentativa; potrebbe però collaborare con un’associazione riconosciuta oppure sostenere l’iniziativa proposta da un singolo investitore.

4. Il finanziamento delle iniziative

Le controversie finanziarie collettive richiedono analisi tecniche, consulenze econometriche, raccolta dei contratti e ricostruzione delle perdite. BETTER FINANCE considera importante rendere concretamente accessibili le azioni anche attraverso finanziamenti esterni e modelli senza anticipazione di spese, come avvenuto nelle iniziative europee relative ad Airbus e Fiat Chrysler–Stellantis.

In Italia il finanziamento da parte di terzi non è automaticamente vietato, ma nell’azione rappresentativa deve essere dichiarato. Il giudice può dichiarare inammissibile la domanda se esiste un conflitto d’interessi, in particolare quando il finanziatore è concorrente del convenuto o dipende da quest’ultimo.

5. Il coordinamento con ACF e ABF

Per BETTER FINANCE le procedure alternative non devono sostituire la tutela giudiziaria. In Italia le decisioni dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie e dell’Arbitro Bancario Finanziario possono aiutare a individuare comportamenti seriali, soprattutto quando numerosi ricorsi presentano gli stessi fatti.

Tali decisioni non trasformano automaticamente le singole controversie in una class action e non vincolano il tribunale come un precedente. Possono tuttavia rafforzare il quadro documentale, dimostrare la ripetitività della condotta e favorire un accordo.

La ricaduta pratica

Le indicazioni di BETTER FINANCE suggeriscono che una class action finanziaria italiana dovrebbe essere costruita attorno a cinque elementi:

  • una classe definita con criteri oggettivi;
  • documentazione contrattuale e informativa sostanzialmente uniforme;
  • un modello comune di calcolo delle perdite;
  • una struttura indipendente e trasparente per gestione e finanziamento;
  • una comunicazione capace di raggiungere tempestivamente tutti i possibili aderenti.

La posizione dell’associazione può dunque sostenere politicamente una futura estensione dell’opt-out e della legittimazione associativa. In una causa già avviata, però, non sostituisce le norme italiane né la prova del danno. Il suo contributo più concreto consiste nel fornire argomenti comparati, collegamenti con associazioni europee e modelli organizzativi utili nelle controversie finanziarie transfrontaliere.


Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it Avatar


Paolo Brambilla, Consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de “La Mia Finanza” e di “Trendiest Media Agenzia di stampa”. Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il “Rotary Club Milano Porta Vercellina” e il “Cambridge University Yacht Club”. Rappresenta l’Italia a Bruxelles nell’associazione “Better Finance” a tutela di investitori e risparmiatori.
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