#Finsubito news – Cpb 2026-2027, scadenza in vista: adesione entro il 2 novembre


Il termine è unico sia per chi accetta per la prima volta la proposta formulata dall’Agenzia delle entrate sia per chi invece rinnova la scelta già effettuata per il biennio precedente

Ancora qualche giorno per aderire al Concordato preventivo biennale 2026-2027. Entro il 2 novembre i contribuenti soggetti a Isa dovranno decidere se accettare o meno la proposta di reddito formulata dall’Agenzia delle entrate per il 2026 e 2027. L’opzione può essere esercitata con la dichiarazione dei redditi oppure in autonomia inviando il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2026.

L’adesione deve essere comunicata entro il 2 novembre sia da coloro che aderiscono all’istituto per la prima volta sia da chi, dopo avere aderito all’istituto nel biennio precedente (2024-2025) rinnova la scelta e accetta la proposta dell’Amministrazione per il 2026-2027.

Se il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare è possibile aderire alla proposta di Concordato, o revocare una precedente proposta accettata per il biennio 2026-2027, entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Ricordiamo che la possibilità di aderire entro il 2 novembre deriva dalle modifiche previste dall’articolo 7-bis del Dl n. 38/2026 introdotte in sede di conversione nella legge n. 88/2026, che hanno spostato, per il biennio 2026-2027, il termine ordinario del 30 settembre a sabato 31 ottobre 2026 e conseguentemente al 2 novembre.

Perché il Concordato preventivo biennale
Da tempo ormai l’Amministrazione finanziaria punta a ridefinire il rapporto con i contribuenti attraverso strumenti e regimi che privilegino il dialogo e la cooperazione preventiva, affiancando alla tradizionale attività un approccio orientato alla collaborazione.

È in questo contesto che trova spazio il Concordato preventivo biennale, uno strumento pensato per promuovere la compliance fiscale attraverso un dialogo preventivo tra contribuente e Amministrazione finanziaria, con effetti positivi sia sul livello di adempimento spontaneo sia sulla riduzione del contenzioso tributario. In estrema sintesi, il Cpb consente di conoscere preventivamente il reddito che costituirà la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap per il biennio interessato sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, calcolata in base ai dati in suo possesso (Isa, dichiarazioni fiscali, banche dati), dei dati dichiarati dal contribuente e nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Introdotto dal Dlgs n. 13/2024, il Cpb è stato più volte ritoccato e oggetto di ampliamenti applicativi a favore dei contribuenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 8/2026 del 6 ottobre, ha fornito il quadro attuale e complessivo delle disposizioni che disciplinano il regime anche alla luce delle ultime modifiche introdotte dagli articoli 7 e 7-bis del Dl n. 38/2026 e a quelle introdotte dall’articolo 28 del Dlgs n. 148/2026 (vedi “Concordato preventivo biennale: regole unitarie e adesioni 2026/2027”).

Per chi
L’adesione al Concordato preventivo biennale è riservata ai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni per i quali risultano applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Restano, quindi, esclusi coloro che svolgono attività per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Non possono invece partecipare i soggetti in regime forfetario, i contribuenti che hanno già un Cpb in corso (ossia coloro che hanno aderito al biennio 2025-2026) e i soggetti con ricavi o compensi oltre 5.164.569 euro.

Per accedere al regime, inoltre, il contribuente deve essere in regola con la propria posizione fiscale e contributiva. In particolare, non possono aderire coloro che, alla data del 31 dicembre 2025, presentano debiti definitivi per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o per contributi previdenziali pari o superiori a 5mila euro. La soglia va verificata considerando complessivamente i debiti tributari e contributivi residui. Rimangono fuori dal conteggio gli importi oggetto di sospensione o di rateazione regolarmente in corso. Il contribuente può, comunque, rimuovere la causa ostativa estinguendo il debito eccedente la soglia prima dell’accettazione della proposta.

La normativa prevede poi una serie di cause di esclusione, tra queste: la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, la presenza di determinate condanne per reati tributari o economici e alcune situazioni che potrebbero compromettere l’affidabilità fiscale del contribuente. Sono inoltre esclusi coloro che nel 2025 hanno beneficiato di redditi esenti o non imponibili in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’attività d’impresa o professionale.

Vantaggi per tutti e incentivi aggiuntivi per chi rinnova l’adesione
L’adesione al Cpb comporta una serie di benefici premiali già previsti per i soggetti più affidabili ai fini Isa, come l’esonero dal visto di conformità entro determinate soglie, la riduzione dei termini di accertamento e l’esclusione di alcuni strumenti di accertamento presuntivo. E ancora: consente, in via opzionale, di applicare un regime di imposizione sostitutiva ad aliquote ridotte, dal 10% al 15%, sul maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nell’anno precedente.

Buone notizie, inoltre, per chi rinnova la scelta. Oltre ai vantaggi ordinariamente collegati all’istituto, chi ha aderito al Concordato per il precedente biennio e accetta la proposta del Fisco anche per gli anni 2026-2027 beneficia di ulteriori incentivi.

In primo luogo, sono previste soglie più elevate per l’esonero dal visto di conformità, che sale fino a 100mila euro annui per la compensazione di crediti relativamente all’Iva e fino a 70mila euro per i crediti relativamente alle imposte dirette e all’Irap. È, inoltre, riconosciuto l’esonero dal visto di conformità o dalla prestazione di garanzia per i rimborsi Iva fino a 100mila euro e viene anticipato di due anni (anziché uno) il termine di decadenza per l’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria. A ciò si aggiunge la possibilità di versare senza interessi, in forma rateale, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte relative ai periodi coperti dal concordato. E ancora: non vengono applicate le cause di esclusione e di cessazione connesse all’aumento della compagine sociale nel caso di ingresso di soci o associati che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati o conseguito redditi d’impresa o di lavoro autonomo per un ammontare complessivamente non superiore a 35mila euro; non si applicano le maggiorazioni per gli acconti calcolati con il metodo “storico” previste in caso di prima adesione al concordato.

Chi conferma l’opzione, infine, può accedere a uno speciale regime di ravvedimento per le annualità pregresse tramite il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e di un’imposta sostitutiva dell’Irap, con aliquote agevolate.

Come funziona
Il contribuente può conoscere la proposta di concordato elaborata dall’Agenzia, relativa all’importo del reddito d’impresa o di lavoro autonomo e del valore della produzione netta rilevante ai fini Irap,  utilizzando il software “Il tuo Isa 2026 Cpb”, disponibile sul sito dell’Agenzia insieme alla relativa procedura di controllo e alle specifiche tecniche. L’applicativo permette di trasmettere sia i dati necessari all’applicazione degli Isa sia le ulteriori informazioni richieste ai fini del concordato e restituisce direttamente gli importi individuati dal Fisco per il biennio di riferimento.

Ricordiamo che nel calcolo possono risultare rilevanti eventuali eventi straordinari avvenuti nel primo anno del concordato e segnalati dal contribuente nell’apposita sezione del modello.

Due strade per aderire
L’adesione al Concordato preventivo biennale 2026-2027 deve essere formalizzata entro il 2 novembre 2026 attraverso la trasmissione telematica del modello Cpb 2026/2027 disponibile, insieme alle relative istruzioni sul sito dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione può essere effettuata contestualmente alla dichiarazione dei redditi, allegandola al modello Isa relativo al periodo d’imposta 2025, oppure, sganciata dalla dichiarazione, tramite l’invio del modello e del solo frontespizio di Redditi 2026 compilando la casella “Comunicazione CPB”, indicando il codice “1 – Adesione”. In questo caso, nel frontespizio di Redditi dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al firmatario della comunicazione Cpb e alla presentazione telematica da parte dell’incaricato. Nel caso in cui si intenda modificare una adesione già inviata, potrà essere trasmessa, nei termini per l’adesione al Cpb 2026-2027, una nuova comunicazione di adesione senza necessità di revocare la precedente.

In entrambe le eventualità, per l’inoltro il contribuente deve utilizzare il software “Il tuo Isa 2026 Cpb” – già menzionato a proposito del calcolo della proposta elaborata dal Fisco – attraverso il quale vengono inseriti i dati necessari all’applicazione degli Isa e quelli richiesti ai fini del concordato. Una volta completata la compilazione e confermata l’accettazione da parte della procedura, il sistema consente di trasmettere telematicamente la comunicazione di adesione secondo la modalità prescelta.

Fino alla scadenza fissata per l’adesione resta possibile annullare la scelta effettuata. La modalità è in pratica la stessa prevista per l’adesione. La revoca deve essere comunicata per via telematica con lo stesso modello utilizzato per l’adesione e può essere trasmessa sia con la dichiarazione dei redditi sia autonomamente insieme al frontespizio di Redditi 2026. In entrambi i casi la comunicazione produce l’effetto di annullare l’adesione precedentemente trasmessa.

Cessazione e decadenza
La disciplina prevede tuttavia che gli effetti del concordato possano venire meno in presenza di specifiche cause di cessazione o di decadenza: l’intesa con l’Amministrazione finanziaria può cessare per eventi che modificano il contesto economico o soggettivo del contribuente, oppure decadere per violazioni o irregolarità.

La cessazione può sopraggiungere, ad esempio, a causa di modifiche che alterano in modo significativo le condizioni sulla base delle quali è stato raggiunto l’accordo. È quanto accade, ad esempio, in caso di cessazione o modifica dell’attività esercitata con conseguente applicazione di un diverso Isa, o di adesione al regime forfetario, oppure per il verificarsi di circostanze che determinano una riduzione del reddito o del valore della produzione netta superiore al 30% rispetto a quanto concordato. Lo stop può arrivare anche come conseguenza di operazioni straordinarie, come fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda, in casi specifici, da modifiche della compagine sociale, dal superamento di determinati limiti di ricavi o compensi e, per i professionisti, da particolari situazioni legate alla partecipazione in associazioni o società professionali.

Diversa è l’ipotesi della decadenza, che interviene invece in presenza di violazioni considerate incompatibili con il rapporto di collaborazione e trasparenza alla base dell’istituto, come il mancato pagamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità. In tali circostanze il concordato perde efficacia per entrambi i periodi d’imposta interessati. La disciplina prevede, inoltre, che, anche in caso di decadenza, restino comunque dovute le imposte e i contributi calcolati sulla base del reddito e del valore della produzione netta concordati qualora questi risultino superiori a quelli effettivamente conseguiti dal contribuente.

Per ripassare
Tutte le informazioni, compresi la normativa e la prassi sull’istituto, sono disponibili nella scheda pubblicata sul sito istituzionale. All’interno della scheda è consultabile anche una sezione con le Risposte alle domande più frequenti. L’Agenzia, inoltre, ha pubblicato una brochure riepilogativa dei principali aspetti del Concordato preventivo biennale.  


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