Settori speciali – Appalti non strumentali – Servizi “No Aviation” 


1. Giurisdizione – Contratti pubblici – Servizi aeroportuali – Attività «non aviation» di natura commerciale: la controversia relativa all’affidamento di servizi di ristorazione e catering in area aeroportuale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario – Il rapporto di sub-concessione commerciale si risolve in un contratto di diritto privato e la posizione del partecipante è di diritto soggettivo
2. Giurisdizione – Contratti pubblici – Servizi aeroportuali – L’adozione volontaria di una procedura ad evidenza pubblica da parte del gestore aeroportuale per servizi «non aviation» non sposta la giurisdizione al giudice amministrativo – L’autovincolo non muta la natura privatistica del rapporto né la posizione giuridica del partecipante
3. Giurisdizione – Contratti pubblici – Servizi aeroportuali – La nozione di strumentalità del servizio ai fini della giurisdizione amministrativa deve essere interpretata in senso restrittivo: rilevano solo i servizi funzionali alla realizzazione degli scopi propri del gestore nei settori speciali – Le attività commerciali offerte ai passeggeri ne sono escluse anche se svolte in area aeroportuale – L’ENAC è estraneo al rapporto derivato di sub-concessione commerciale 

1. In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative alle sub-concessioni aeroportuali, «occorre distinguere tra attività “aviation” (inerenti alle operazioni di volo, ai servizi strumentali e all’assistenza a terra) e attività “non aviation” (relative a servizi commerciali offerti ai passeggeri)» (Cass., Sez. Un., n. 18610/2023; n. 23377/2024). Le controversie concernenti l’affidamento in sub-concessione di spazi aeroportuali per lo svolgimento di attività di natura «non aviation» — quali ristorazione, vendita al dettaglio, catering e servizi commerciali analoghi — appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Tali servizi «hanno carattere meramente eventuale, sono prestati su richiesta del cliente e autonomamente remunerati, sicché il loro affidamento non soggiace alle regole del procedimento ad evidenza pubblica e si risolve in un contratto di diritto privato». Il rapporto di sub-concessione commerciale tra il gestore aeroportuale e il terzo subconcessionario «ha natura negoziale» e la posizione giuridica soggettiva vantata dal partecipante alla procedura selettiva «assume consistenza di diritto soggettivo», con conseguente devoluzione della tutela alla giurisdizione del giudice ordinario, non sussistendo i presupposti per la giurisdizione esclusiva amministrativa di cui all’art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a. (Cass., Sez. Un., n. 23377/2024; TAR Catania, Sez. III, n. 986/2026).

2. Il gestore aeroportuale che affida a terzi la gestione di servizi «non aviation», pur adottando volontariamente una procedura competitiva formalmente strutturata secondo le regole dell’evidenza pubblica, «non agisce quale ente aggiudicatore soggetto agli obblighi del Codice dei Contratti Pubblici, bensì come un operatore economico privato». «La scelta di indire una procedura competitiva (c.d. autovincolo) non è di per sé sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa, poiché tale scelta non muta la natura del rapporto, che rimane di diritto privato, né la posizione giuridica soggettiva vantata dal partecipante, che è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo». La controversia relativa a tale procedura, «al di là della sua formale prospettazione», non attiene all’estrinsecazione di poteri autoritativi ma si sostanzia nella contestazione della legittimità di una procedura selettiva connotata da natura privatistica e nella correlata aspirazione all’instaurazione di un rapporto contrattuale di diritto privato, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario indipendentemente dalla veste formale impressa alla procedura dalla stazione appaltante (Cass., Sez. Un., n. 23377/2024).

3. Ai fini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la strumentalità del servizio rispetto alle operazioni del gestore aeroportuale nei settori speciali «va intesa in senso restrittivo, come funzionalità alla realizzazione degli scopi propri del gestore aeroportuale, non potendovi rientrare attività di mera natura commerciale». Il discrimine è tra servizi intrinsecamente connessi all’esercizio della funzione aeroportuale — quali la gestione delle infrastrutture, l’assistenza a terra e le operazioni propedeutiche al trasporto aereo — e servizi che, pur fisicamente collocati nel sedime aeroportuale, sono offerte commerciali autonome rivolte ai passeggeri in qualità di clienti. Il mero svolgimento di un’attività all’interno dell’area aeroportuale non è elemento sufficiente a qualificarla come «aviation» e ad attrarre la relativa controversia alla giurisdizione amministrativa. L’ENAC, «nella definizione delle destinazioni d’uso dei beni affidati in concessione, tiene distinti i beni destinati alle attività aeronautiche da quelli destinati alle attività non aeronautiche», ed «è estraneo al rapporto derivato di sub-concessione commerciale», che «costituisce solo un mero antecedente storico» rispetto al rapporto privatistico tra gestore e subconcessionario (Cass., Sez. Un., n. 23377/2024; n. 18610/2023; nn. 9233 e 9288/2002).

Sintesi della Sentenza 

1) La vicenda
La S.A.C. S.p.A. aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di presidio e catering presso la sala vip «Angelo D’Arrigo» dell’aeroporto Fontanarossa di Catania. La seconda classificata aveva impugnato l’aggiudicazione contestando la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia. Le parti resistenti avevano eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ricondcuendo il servizio alle attività «non aviation» di natura commerciale soggette alla giurisdizione ordinaria.

2) La decisione
Il TAR dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Il servizio di catering e presidio presso la sala vip è attività «non aviation» priva del requisito di strumentalità — da intendersi in senso restrittivo — alle operazioni del gestore aeroportuale nei settori speciali. Il rapporto di sub-concessione ha natura privatistica, la posizione del partecipante è di diritto soggettivo e l’autovincolo del gestore all’evidenza pubblica non muta questa qualificazione. L’ENAC è estraneo al rapporto derivato. La controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.

3) L’esito
Il TAR dichiarava l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, indicava il giudice ordinario come giudice competente, consentiva la riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Spese compensate.
 
Pubblicato il 09/06/2026
N. 01680/2026 REG.PROV.COLL.
​N. 00530/2026 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA
​IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 530 del 2026, proposto da Compass Group Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
la OMISSIS Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Sciuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
nei confronti
la OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
per l’annullamento
– della determinazione prot. n. 52/AD del 2.2.2026 avente ad oggetto “Costi per servizi sala vip CIG B8D20DAA57 – Determina Aggiudicazione definitiva” con la quale è stato definitivamente aggiudicato alla società OMISSIS S.r.l. il servizio di catering e presidio presso la sala vip “Angelo D’Arrigo” dell’aeroporto Fontanarossa di Catania, pubblicata il 12 febbraio 2026, e inviata alla ricorrente con comunicazione via pec, essa pure impugnata, del 4.2.2026 (doc. A);
– dei verbali di gara nelle parti in cui ledono gli interessi della odierna ricorrente, ivi comprese quelle in cui non è stata disposta l’esclusione della odierna controinteressata e/o sono stati assegnati i punteggi alla offerta tecnica e economica della stessa;
– di tutti gli atti relativi alla verifica della anomalia, inclusa la comunicazione con cui sono stati chiesti i chiarimenti e tutti i successivi atti, verbali e provvedimenti anche non conosciuti;
– nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, ovvero richiamato dai predetti atti e documenti
per la declaratoria di inefficacia
– del contratto d’affidamento eventualmente stipulato e/o stipulando nelle more del presente giudizio;
nonché per il conseguente
– subentro dell’odierno ricorrente nel contratto eventualmente stipulato;
– ovvero, in subordine, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti in conseguenza dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS S.r.l. e di OMISSIS Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2026 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

FATTO

Con bando pubblicato in data 4 novembre 2025, la OMISSIS S.p.A. (d’ora in avanti, S.A.C.) indiceva una procedura aperta, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento del servizio di presidio e catering presso la sala vip “Angelo D’Arrigo” dell’aeroporto Fontanarossa di Catania, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla procedura partecipavano, tra le altre, l’odierna ricorrente Compass Group Italia S.p.A. e la controinteressata OMISSIS S.r.l.
All’esito delle operazioni di gara, la Commissione giudicatrice formava la graduatoria finale che vedeva al primo posto OMISSIS S.r.l. con un punteggio complessivo di 94 punti, e al secondo posto Compass Group Italia S.p.A. con 92,83 punti.
Entrambe le offerte venivano ritenute sospette di anomalia, ma la stazione appaltante richiedeva giustificativi solo all’offerta della prima classificata, ritenendoli poi sufficienti a comprovarne la congruità. Con determinazione prot. n. 52/AD del 2 febbraio 2026, la S.A.C. disponeva quindi l’aggiudicazione definitiva in favore di OMISSIS S.r.l.
Con ricorso notificato in data 6 marzo 2026 e depositato in data 9 marzo 2026, Compass Group Italia S.p.A. ha impugnato gli atti di gara in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto.
I. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e dell’art. 108 D.Lgs. 36/2023, principi di par condicio, imparzialità, buon andamento, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, irragionevolezza, erronea attribuzione di punteggio. La ricorrente lamenta l’illegittima attribuzione alla controinteressata del punteggio massimo di 10 punti per il criterio “esperienze pregresse per servizi analoghi”, sostenendo che le esperienze dichiarate (servizi di mensa aziendale, scolastica e sanitaria) non sarebbero analoghe al servizio di catering e presidio di una sala VIP aeroportuale, caratterizzato da un’utenza qualificata, servizio a buffet, standard elevati e flessibilità operativa in un contesto peculiare come quello aeroportuale (h24, 7/7).
II. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e dell’art. 108 D.Lgs. 36/2023, principi di par condicio, proporzionalità, parità di trattamento, imparzialità, buon andamento, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, irragionevolezza, erronea attribuzione di punteggio. La ricorrente contesta l’affidabilità dell’offerta della controinteressata, in quanto nessuna delle 28 risorse professionali indicate era dipendente della stessa alla data di presentazione dell’offerta, mettendo in dubbio la serietà dell’impegno. Deduce, inoltre, l’erronea attribuzione del punteggio massimo (20 punti) per il criterio “Esperienza del personale”, asserendo che la Commissione avrebbe premiato il mero numero di CV presentati anziché l’effettiva esperienza qualificata. Dall’analisi dei curricula, secondo la ricorrente, solo pochi profili avrebbero maturato esperienze realmente analoghe e per periodi limitati, tali da giustificare al massimo 4 punti.
III. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e dell’articolo 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, contraddittorietà dell’offerta economica, mancata indicazione del costo della manodopera. La ricorrente sostiene che l’indicazione del solo costo orario della manodopera (€ 19,90) sarebbe insufficiente a determinare il costo complessivo del personale, in violazione dell’art. 108, co. 9, del Codice dei Contratti Pubblici, rendendo l’offerta indeterminata e precludendo una seria valutazione di congruità, anche alla luce degli obblighi derivanti dal CCNL di settore.
Si sono costituite in giudizio la S.A.C. S.p.A. e la OMISSIS S.r.l., entrambe con memorie depositate in data 20 marzo 2026, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza di tutti i motivi. In particolare, le parti resistenti hanno eccepito che il servizio di catering per la sala VIP rientra nelle attività c.d. “non aviation”, di natura prettamente commerciale, per le quali la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. Sez. U, 30 giugno 2023 n. 18610; Cass. SS.UU 30 agosto 2024 n. 23377) e dello stesso TAR (sentenze nn. 268, 269 e 270 del 2025) ha costantemente affermato la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di rapporti di diritto privato cui l’amministrazione concedente (ENAC) resta estranea. Hanno inoltre sottolineato che l’autovincolo della S.A.C. all’applicazione delle norme sull’evidenza pubblica non è idoneo a radicare la giurisdizione amministrativa. Nel merito, hanno sostenuto la piena legittimità dell’operato della Commissione, evidenziando che la valutazione dei “servizi analoghi” rientra nell’ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione, che la nozione non implica identità ma affinità, e che il requisito dell’esperienza del personale è un requisito di esecuzione e non di partecipazione. Hanno infine contestato la presunta violazione dell’obbligo di indicazione del costo della manodopera, rilevando che l’offerta della controinteressata era conforme alla lex specialis e che la sua congruità era stata positivamente verificata in sede di sub-procedimento di anomalia.
In vista dell’udienza di merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie. La ricorrente, con memorie del 12 e 15 maggio 2026, ha insistito sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa, argomentando che il servizio in questione, essendo strettamente connesso all’esperienza di viaggio del passeggero e funzionalmente integrato nel ciclo operativo aeroportuale, rientrerebbe nel “settore speciale” del trasporto aereo (art. 1, lett. f, All. I.1, D.Lgs. 36/2023) e nell’assistenza passeggeri (All. A, D.Lgs. 18/1999). Ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso, sottolineando la manifesta irragionevolezza delle valutazioni della Commissione e chiedendo un’integrazione istruttoria per verificare l’effettiva contrattualizzazione del personale da parte della controinteressata.
Le parti resistenti (con memorie depositate nelle date 8, 12 e 15 maggio 2026) hanno replicato alle argomentazioni avversarie, confermando l’eccezione di difetto di giurisdizione e l’infondatezza nel merito del gravame, richiamando copiosa giurisprudenza a sostegno delle proprie tesi e contestando la domanda di subentro stante l’intervenuta stipula del contratto.
All’udienza pubblica del 28 maggio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via pregiudiziale, il Collegio deve esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata sia dalla società resistente che dalla controinteressata, le quali sostengono che la controversia, attenendo all’affidamento di un servizio di natura commerciale (c.d. “non aviation”) all’interno del sedime aeroportuale, rientri nella cognizione del giudice ordinario.
L’eccezione è fondata e deve essere accolta.
La questione del riparto di giurisdizione in materia di sub-concessioni di aree e servizi aeroportuali è stata ripetutamente scrutinata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sino al consolidarsi di un orientamento ormai univoco, cui questo Tribunale intende dare continuità e che risulta condiviso anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa di questo TAR (in particolare vedi TAR Catania, Sez. III, n. 986 del 30 marzo 2026).
Tale orientamento muove dalla fondamentale distinzione tra attività strettamente inerenti all’esercizio delle funzioni aeroportuali (“aviation”) e attività ad esse soltanto accessorie o complementari (“non aviation”): in particolare, 
– le prime, inerenti alla gestione delle infrastrutture, all’assistenza a terra e a tutte le operazioni strettamente funzionali al traffico aereo, rientrano nei settori speciali e sono soggette alla giurisdizione amministrativa;
– le seconde, che comprendono le attività commerciali offerte ai passeggeri (quali ristorazione, vendita al dettaglio, autonoleggio, ecc.), pur svolgendosi all’interno del sedime aeroportuale, sono considerate di natura prettamente privatistica.
Il servizio oggetto della presente controversia – “servizio di presidio e catering presso la sala vip” – appartiene alla categoria delle attività “non aviation”. Si tratta di un servizio commerciale, non essenziale né strumentale in senso stretto all’attività di trasporto aereo, ma piuttosto volto a migliorare l’esperienza dei passeggeri, assimilabile ai servizi di ristorazione. 
Come chiarito in una recente pronuncia di questo stesso Tribunale in un caso analogo, che qui si intende richiamare ai sensi dell’art. 74 c.p.a., mutuandone ampi stralci motivazionali: “In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative alle subconcessioni aeroportuali, le Sezioni Unite della Cassazione hanno più volte avuto modo di precisare come “occorre distinguere tra attività “aviation” (inerenti alle operazioni di volo, ai servizi strumentali e all’assistenza a terra) e attività “non aviation” (relative a servizi commerciali offerti ai passeggeri). Le controversie concernenti l’affidamento in subconcessione di spazi aeroportuali da parte del gestore aeroportuale per lo svolgimento di attività commerciali di natura “non aviation”, quali la vendita al dettaglio di prodotti, servizi di ristorazione o altre attività meramente commerciali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Non sussistono i presupposti per la giurisdizione esclusiva amministrativa di cui all’art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a., difettando il requisito oggettivo della strumentalità del servizio rispetto alle operazioni del gestore aeroportuale nei settori speciali. Il concetto di strumentalità va inteso in senso restrittivo, come funzionalità alla realizzazione degli scopi propri del gestore aeroportuale, non potendovi rientrare attività di mera natura commerciale che non rappresentano il necessario strumento realizzativo dei compiti di assistenza a terra dei passeggeri. Tali servizi commerciali, pur se svolti in area aeroportuale, hanno carattere meramente eventuale, sono prestati su richiesta del cliente e autonomamente remunerati, sicché il loro affidamento non soggiace alle regole del procedimento ad evidenza pubblica e si risolve in un contratto di diritto privato. Il rapporto di subconcessione per attività non aviation tra il gestore aeroportuale e il terzo subconcessionario ha natura negoziale, restando l’ente concedente estraneo a tale rapporto derivato, con la conseguenza che anche l’atto di revoca dell’aggiudicazione appartiene alla sfera del diritto privato e la relativa controversia attiene a posizioni di diritto soggettivo” (Cass., Sez. Un., ordin. n. 18610/2023).” (T.A.R. Catania Sicilia sez. III, n. 986 del 30 marzo 2026).
Il Collegio richiama al riguardo l’ordinanza n. 23377/2024 della Suprema Corte, pronunciata proprio in relazione a una procedura indetta dalla S.A.C. S.p.a., con cui ha consolidato tale principio, cassando una pronuncia del giudice d’appello siciliano che aveva invece affermato la giurisdizione del giudice amministrativo.
In tale sede, le Sezioni Unite hanno specificato che: “sotto il profilo oggettivo, la sub-concessione di spazi per attività commerciali “non aviation” esula dal novero delle attività strumentali alle operazioni del gestore aeroportuale nei c.d. settori speciali, non rientrando nell’elenco tassativo dei servizi di assistenza a terra, propedeutici al trasporto aereo, ma costituendo un’attività meramente eventuale, prestata solo su richiesta del cliente e da questi autonomamente remunerata, con la conseguenza che l’affidamento di tale servizio, di natura puramente commerciale, non soggiace alle regole del procedimento ad evidenza pubblica e si risolve in un contratto di diritto privato.” (Cass. Civ., Sez. U, N. 23377 del 30-08-2024 richiamata dal T.A.R. Catania Sicilia sez. III, n. 986 del 30 marzo 2026).
Ne consegue che il gestore aeroportuale (S.A.C.), pur essendo una società a partecipazione pubblica, quando affida a terzi la gestione di servizi “non aviation” non agisce quale ente aggiudicatore soggetto agli obblighi del Codice dei Contratti Pubblici, bensì come un operatore economico privato. La scelta di indire una procedura competitiva (c.d. autovincolo) non è di per sé sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa, poiché tale scelta non muta la natura del rapporto, che rimane di diritto privato, né la posizione giuridica soggettiva vantata dal partecipante, che è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. Parimenti non assume rilievo ai fini della giurisdizione il rapporto con l’ente concedente; l’ENAC, infatti, è estraneo al rapporto derivato di sub-concessione commerciale.
Come evidenziato dalle Sezioni Unite: “né può ritenersi che nell’affidamento a terzi, da parte del gestore aeroportuale, del servizio in questione, l’E.N.A.C. sia parte, con esercizio di funzioni di vigilanza e controllo sulle attività oggetto della concessione. Esso è invece estraneo e ciò trova conferma laddove, nella definizione delle destinazioni d’uso dei beni affidati in concessione, l’indicazione delle aree e dei beni destinati alle attività ed ai servizi aeroportuali sono in realtà tenuti distinti da tutti gli altri beni destinati alle attività non aeronautiche. Sotto tale profilo l’atto di concessione tra lo stesso e la S.A.C. s.p.a. costituisce solo un mero antecedente storico. […] In particolare, nella specie […] trattandosi della concessione di un’area demaniale nella quale trova svolgimento un servizio […] di natura commerciale – pur se svolti in un’area di pertinenza aeroportuale ad uso esclusivo di privati, sulla base di un rapporto tra concessionario e terzo cui l’amministrazione concedente resti estranea – non soggiacciono alle regole del procedimento ad evidenza pubblica, risolvendosi in contratti di diritto privato, devoluti alla giurisdizione ordinaria (Sez. U., nn. 9233 e 9288 del 2002, cit.). Proprio con riguardo alla S.A.C. s.p.a. ed alla sub-concessione di aree demaniali all’interno dell’aeroporto di Catania, oltre alla pronuncia del 2023, vi sono altri precedenti in tal senso di questa Corte (Sez. U, 29 aprile 2015, n. 8623, per la locazione di spazi ad uso commerciale; Sez. U, 19 dicembre 2009, n. 26823, su controversia avente ad oggetto l’annullamento delle delibere e dei contratti di sub-concessione di spazi commerciali all’interno di un aeroporto, per l’espletamento dell’attività di food & beverage)”(Cass. Civ., Sez. U, N. 23377 del 30-08-2024).
In definitiva, la controversia, al di là della sua formale prospettazione, non attiene all’estrinsecazione di poteri autoritativi, ma si sostanzia nella contestazione della legittimità di una procedura selettiva connotata da natura privatistica, nonché nella correlata aspirazione all’instaurazione di un rapporto contrattuale di diritto privato; ne consegue che la posizione giuridica azionata assume consistenza di diritto soggettivo, la cui tutela è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Al riguardo, il giudice della giurisdizione ha avuto modo di precisare che “La controversia, dunque si palesa nella sostanza di natura privatistica, avendo ad oggetto la relazione intersoggettiva tra il sub concessionario ed il terzo. Non si verte, infatti, in tema di estrinsecazione di poteri autoritativi, attenendo la domanda oggetto del giudizio -al di là della sua letterale formulazione- a posizioni di diritto soggettivo” (Cass., Sez. Un., ord. n. 23377/2024).
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Collegio, in ragione della natura processuale della decisione e degli orientamenti giurisprudenziali pregressi di segno contrario registratisi in tema di riparto di giurisdizione, ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti. 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, avanti al quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 del c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Emanuele Caminiti, Primo Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO
 


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