1. Contratti pubblici – Prova di resistenza – Il terzo classificato che impugni l’aggiudicazione deve dimostrare che l’accoglimento delle censure lo condurrebbe con certezza all’aggiudicazione – La prova non è superata quando, rigettate alcune censure, il punteggio virtuale residuo non supera quello dell’aggiudicataria
2. Contratti pubblici – Offerta economicamente più vantaggiosa – Criteri discrezionali valutati mediante confronto a coppie – Il voto numerico è coerente con la motivazione sintetica quando questa identifica un elemento discretivo riconducibile al parametro di efficacia richiesto dal disciplinare – Il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta irragionevolezza e alla coerenza formale e sostanziale
3. Contratti pubblici – Programmazione triennale degli acquisti – La mancanza del programma triennale non determina ipso iure l’invalidità automatica degli atti della procedura di affidamento – La carenza rileva solo ove si traduca in violazione di altri principi o in effetti distorsivi sulla concorrenza
1. La «prova di resistenza», quale declinazione dell’interesse a ricorrere in materia di gare pubbliche, «non si esaurisce nella dimostrazione di un generico vantaggio o di una mera possibilità di migliorare la propria posizione, ma richiede una verifica prognostica ex ante dell’utilità concreta, attuale e immediata conseguibile dall’eventuale annullamento degli atti impugnati»: quando l’impugnazione non è diretta a ottenere la riedizione integrale della procedura ma mira a conseguire l’aggiudicazione, essa è ammissibile solo se il ricorrente dimostri che «se le operazioni si fossero svolte correttamente, sarebbe risultato con certezza aggiudicatario» (Cons. Stato, Sez. V, n. 83/2020; Sez. III, n. 972/2017; Sez. V, n. 29/2024; TAR Lazio, Roma, Sez. V, n. 8000/2025; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 283/2025). Quando la prova di resistenza è costruita dalla ricorrente sull’assunto di ottenere il punteggio massimo su più criteri contestati, il rigetto delle censure relative ad alcuni di essi — con conseguente venir meno dei corrispondenti incrementi ipotetici — è sufficiente a rendere il punteggio virtuale residuo inferiore a quello dell’aggiudicataria, facendo così difettare l’interesse attuale e concreto all’azione.
2. Le valutazioni tecniche espresse dalla commissione di gara mediante confronto a coppie sono tendenzialmente insindacabili quando non siano illogiche, irrazionali, fondate su falsi presupposti o viziate da difetto di motivazione. Il voto numerico risultante dal confronto a coppie è «coerente con la motivazione sintetica» quando quest’ultima identifica un elemento discretivo — come la presenza o assenza di una piattaforma informatica di monitoraggio (criterio «Rapporti con la Committente»), il grado di strutturazione dei piani formativi e dei presidi di misurazione dell’efficacia (criterio «Competenze del personale»), ovvero il livello di specificazione tecnica dei sistemi antincendio e antintrusione (criterio omonimo) — che è «immediatamente riconducibile al parametro dell’efficacia richiesto dalla lex specialis». Il sindacato giurisdizionale è inammissibile quando si sostanzia nell’opposizione di una valutazione alternativa altrettanto logica, sollecitando un giudizio che «invade profili di opportunità e adeguatezza del provvedimento impugnato coperti da riserva di amministrazione».
3. L’art. 37 del d.lgs. n. 36/2023 configura la programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi come adempimento doveroso e strutturale del ciclo di vita del contratto pubblico, «senza tuttavia prevedere che la mancata programmazione di un acquisto di servizi o forniture determini ipso iure una conseguenza invalidante (nullità/annullabilità automatica) degli atti della procedura di affidamento successiva». «La programmazione rileva come criterio ordinante e parametro di coerenza dell’azione amministrativa, e non come condizione legale tipizzata di validità dell’affidamento»: la sua eventuale carenza «non può essere fatta valere come vizio in re ipsa dell’aggiudicazione, ma assume rilievo nel giudizio amministrativo solo ove sia dimostrata la concreta lesività sulla posizione giuridica del ricorrente (ad esempio per effetti distorsivi su concorrenza/trasparenza o per frazionamenti/elusioni)» (Cons. Stato, Sez. III, n. 6074/2023; Sez. V, n. 5561/2021; ANAC, Determinazione n. 5/2013).
SINTESI
1) La vicenda
La terza classificata in una gara per servizi di vigilanza armata presso uffici giudiziari aveva impugnato l’aggiudicazione deducendo: l’erroneità delle valutazioni sui criteri discrezionali nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’offerta tecnica, con rivendicazione del punteggio massimo su ciascuno di essi; la mancata programmazione triennale degli acquisti da parte della Procura della Repubblica committente. Il distacco dalla prima era di 22,58 punti, dalla seconda di 13,19 punti.
2) La decisione
Il TAR respingeva il ricorso. Le censure sui criteri 5, 6 e 11 erano infondate: le valutazioni della commissione erano coerenti sul piano formale (motivazione/coefficiente) e sostanziale (parametro di efficacia della lex specialis). Per effetto del rigetto di tali censure, il punteggio virtuale residuo della ricorrente (80,84) risultava inferiore a quello dell’aggiudicataria (85,81), facendo venire meno la prova di resistenza anche per le censure sui criteri 1, 3 e 4. Il secondo motivo sulla programmazione era infondato perché la carenza del programma triennale non determina l’invalidità automatica degli atti di gara.
3) L’esito
Il TAR respingeva il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di OMISSIS (€ 4.000), del Ministero della Giustizia (€ 2.000) e dell’aggiudicataria (€ 2.000).
Pubblicato il 16/06/2026
N. 01231/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00557/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2026, proposto dalla
OMISSIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B8A2822683, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Sardelli e Sara La Valle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
Il OMISSIS Vigilanza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Cecchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– della Determina Dirigenziale n. 309 del 6.2.2026 con cui il Comune di OMISSIS, in qualità di centrale di committenza per conto della Procura della Repubblica di Pistoia, ha aggiudicato la “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza attiva armata presso gli uffici giudiziari di Pistoia per un periodo di mesi 36” (CIG: B8A2822683), in favore de Il OMISSIS Vigilanza s.r.l. (aggiudicazione), comunicata ai sensi dell’art. 90 D.Lgs n. 36/2026 con nota Prot. 202/2026 del 10.2.2026 (comunicazione aggiudicazione);
– dell’Atto Dirigenziale n. 298 del 5.2.2026 con cui il Comune di OMISSIS, in qualità di centrale di committenza per conto della Procura della Repubblica di Pistoia, ha approvato i verbali di gara ed ha quindi disposto di procedere con l’aggiudicazione in favore de Il OMISSIS Vigilanza s.r.l.;
– dell’Atto Dirigenziale n. 62 del 13.1.2026 con cui il Comune di OMISSIS, in qualità di centrale di committenza per conto della Procura della Repubblica di Pistoia, ha individuato i concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche;
– della relazione del RUP in merito alla valutazione di congruità dei costi della manodopera indicati da Il OMISSIS Vigilanza;
– di tutti i verbali delle sedute pubbliche e private della Commissione e del Seggio di gara ed in particolare del verbale n. 2 di valutazione delle offerte tecniche e il verbale n. 4 in merito al soccorso istruttorio avviato nei confronti dei primi due concorrenti in graduatoria (verbali);
– ove occorrer possa, di tutti gli atti di gara, ivi compresi il bando, il disciplinare di gara e il Capitolato;
– della nota Prot. n. 914/2025 del 27 maggio 2025 della Procura di Pistoia (nota della Procura del 27 maggio 2025);
– del riscontro alla suddetta nota del Ministero della Giustizia prot. n. 123637 del 17 giugno 2025 (riscontro Ministero del 17 giugno 2025);
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se medio tempore stipulato, con espressa domanda di subentro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di OMISSIS, della Il OMISSIS Vigilanza S.r.l. e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2026 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La presente controversia trae origine dalla “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza attiva armata presso gli Uffici giudiziari di Pistoia per un periodo di mesi 36” (CIG B8A2822683), indetta e gestita dal Comune di OMISSIS quale centrale di committenza/stazione appaltante delegata per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, per un importo complessivo triennale a base di gara pari ad € 1.246.687,00 (di cui € 1.235.687,00 oltre IVA per prestazioni soggette a ribasso ed € 11.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione di 70 punti all’offerta tecnica (di cui 62 a elementi discrezionali e 8 a elementi tabellari) e 30 punti all’offerta economica.
Pubblicato il bando sulla piattaforma START in data 16.10.2025 con termine di presentazione fissato al 14.11.2025, sono pervenute n. 9 offerte; con determinazione dirigenziale n. 2739 del 14.11.2025 è stata nominata la Commissione giudicatrice, che nelle sedute del 14 e 24 novembre 2025 ha proceduto all’apertura delle buste tecniche e all’avvio dell’esame della documentazione qualitativa, richiamando i criteri di valutazione di cui all’art. 18 del disciplinare e distinguendo tra punteggi discrezionali e tabellari; per gli elementi 1-2-3-4-5-6-9-10-11 la lex specialis prevedeva l’attribuzione discrezionale di coefficienti da parte di ciascun commissario mediante “confronto a coppie” tra le offerte (con indicazione del grado di preferenza su scala 1–6 e mediazione dei coefficienti e moltiplicazione per il punteggio massimo del criterio), mentre l’offerta economica era valutata secondo il metodo previsto dall’art. 18.3 del bando.
Completata la valutazione tecnica (nella seduta del 30.12.2025), risultavano, per quanto qui rileva, i seguenti punteggi tecnici: Il OMISSIS Vigilanza s.r.l. punti 56,62; Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A. punti 46,42; OMISSIS S.p.A. punti 33,72.
Nella seduta del 12.01.2026 venivano esaminate le offerte economiche e attribuiti i relativi punteggi, con formazione della graduatoria, nella quale risultavano: Il OMISSIS Vigilanza s.r.l., punti complessivi 85,81 (tecnico 56,62; economico 29,19); Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A., punti complessivi 76,42 (tecnico 46,42; economico 30,00); OMISSIS S.p.A., punti complessivi 63,23 (tecnico 33,72; economico 29,51).
All’esito delle operazioni, il Seggio di gara procedeva alle verifiche successive sui concorrenti utilmente collocati, attivando soccorso istruttorio e la verifica di anomalia/costi della manodopera sull’offerta del primo graduato; definita detta fase, con atto dirigenziale n. 298 del 5.02.2026 venivano approvati i verbali e disposta la prosecuzione verso l’aggiudicazione, quindi con determinazione dirigenziale n. 309 del 6.02.2026 l’appalto veniva aggiudicato in via definitiva a Il OMISSIS Vigilanza s.r.l., con comunicazione prot. n. 202/2026 del 10.02.2026.
2. Avverso tale determinazione è insorta a terza classificata con ricorso notificato il 12.03.2026, ritualmente depositato presso questo Tribunale, con il quale lamenta in due motivi violazione di legge ed eccesso di potere.
Per resistere al gravame si sono costituiti il Comune di OMISSIS (il 19.03.2026), il Ministero della Giustizia e Il OMISSIS Vigilanza s.r.l. (il 18.03.2026). Il Ministero ha depositato memoria il 20.03.2026 seguito dal Comune di OMISSIS e dalla controinteressata, che hanno altresì eccepito inammissibilità del ricorso (il 23.03.2026).
Questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 168/2026, confermata dal Consiglio di Stato con Ordinanza n. 1721/2026.
Ha fatto seguito il deposito di memoria del Comune di OMISSIS (il 6.05.2026), della ricorrente e della controinteressata (l’11.05.2026), nonché di memorie di replica della Il OMISSIS Vigilanza (il 15.05.2026) e della ricorrente (il 15.05.2026).
Alla udienza pubblica del 27 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è infondato.
4. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate da parte resistente e dalla controinteressata in ragione degli esiti nello scrutinio del merito della vicenda. Con particolare riferimento alla eccezione di inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza, si rinvia a quanto di seguito concluso con riferimento al primo motivo di ricorso.
5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 18 del disciplinare di gara, nonché dei principi e delle disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 richiamati in rubrica, assumendo che la Commissione giudicatrice, nell’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica secondo il metodo del “confronto a coppie” previsto dalla lex specialis, avrebbe reso valutazioni complessivamente erronee, illogiche e irragionevolmente sbilanciate a favore delle controinteressate, con riguardo a sei criteri discrezionali (nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11).
In particolare, quanto al criterio 1 (Avvio del servizio, max 6 punti), la ricorrente contesta il punteggio riconosciutole (1,00) rispetto a quelli attribuiti a Il OMISSIS (4,76) e a Coopservice (3,70), deducendo che il giudizio di “carenza” nella puntuale identificazione delle problematiche e delle soluzioni non corrisponderebbe alla effettiva articolazione della proposta e sostenendo, in conseguenza, che l’offerta avrebbe dovuto conseguire il punteggio massimo.
Quanto al criterio 3 (Gestione di situazioni impreviste, max 4 punti), la ricorrente censura il divario tra il punteggio attribuito all’aggiudicataria (4,00) e quello assegnato alla propria offerta (1,33), evidenziando una pretesa incoerenza tra i giudizi espressi e la quantificazione numerica, nonché lamentando che la Commissione avrebbe apprezzato, nell’offerta di Il OMISSIS, casistiche ritenute dalla ricorrente eccedenti l’oggetto del servizio; anche in relazione a tale criterio viene rivendicato il massimo punteggio.
Con riferimento al criterio 4 (Apprestamenti di sicurezza, max 15 punti), si contesta l’attribuzione del punteggio pieno a Il OMISSIS (15,00) a fronte del punteggio riconosciuto alla ricorrente (5,06) e di quello attribuito a Coopservice (10,81), assumendo che la proposta della ricorrente, anche in ragione della qualità di gestore uscente, sarebbe stata irragionevolmente penalizzata per non avere sviluppato attività di “subentro” che, per la sua posizione, non avrebbero avuto ragion d’essere, e deducendo altresì profili di asserita incompletezza dell’offerta dell’aggiudicataria quanto alla specificazione degli apparati; anche qui la ricorrente postula l’attribuzione del punteggio massimo.
In relazione al criterio 5 (Rapporti con l’Amministrazione committente, max 4 punti), la ricorrente lamenta il punteggio attribuitole (0,34) rispetto a quelli di Il OMISSIS (2,93) e Coopservice (2,40), sostenendo che la preferenza sarebbe stata fondata sulla presenza di una piattaforma informatica e che, tuttavia, l’offerta dell’aggiudicataria descriverebbe un sistema informativo essenzialmente orientato alla programmazione degli incontri e alla consultazione documentale; a fronte di ciò, la ricorrente valorizza la dichiarata reperibilità H24 dei propri referenti e conclude per il riconoscimento del massimo punteggio.
Quanto al criterio 6 (Competenze del personale, max 8 punti), si deduce l’erroneità della valutazione che ha attribuito alla ricorrente 1,78 punti, a fronte di Il OMISSIS (3,40) e soprattutto di Coopservice (8,00), contestando il giudizio di descrizione “superficiale” della proposta formativa, che la ricorrente assume invece dettagliata (programmi, durata, docenti, modalità e verifiche), e ribadendo che la condizione di gestore uscente inciderebbe sulla quantità di formazione necessaria; anche per tale criterio è invocato il massimo punteggio.
Infine, con riguardo al criterio 11 (Sistemi antincendio e antintrusione, max 5 punti), la ricorrente censura il punteggio riconosciutole (1,21) rispetto a Il OMISSIS (3,85) e Coopservice (3,02), sostenendo di avere indicato strumentazioni già presenti e servizi aggiuntivi di revisione e controllo, e deducendo, nel contempo, la pretesa genericità delle dotazioni offerte dall’aggiudicataria; anche qui viene chiesta una rivalutazione fino al massimo punteggio.
Sulla base di tali contestazioni, la ricorrente prospetta che il recupero di punteggio sui criteri indicati sarebbe idoneo a incidere in modo determinante sulla graduatoria, sino a consentirle di colmare e superare il distacco rispetto alle prime due classificate.
Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.
5.1. Occorre evidenziare, in via preliminare, che il ricorso non mette in discussione la legittimità né la struttura dei criteri di valutazione fissati dal disciplinare, né contesta in radice la scelta del metodo di attribuzione dei punteggi (in particolare, il confronto a coppie e la conseguente determinazione del coefficiente/punteggio secondo quanto previsto dalla lex specialis).
L’oggetto della doglianza è, invece, circoscritto alle concrete operazioni valutative svolte dalla Commissione e ai loro esiti. In tale prospettiva, la ricorrente concentra le censure, da un lato, sul piano sostanziale (asserita erroneità/illogicità della preferenza tecnica accordata alle offerte delle controinteressate rispetto alla propria, con rivendicazione di un diverso apprezzamento comparativo dei contenuti dell’offerta tecnica sui criteri discrezionali scrutinati) e, dall’altro, sul piano della coerenza formale (in particolare per il criterio 3) tra le sintetiche motivazioni/giudizi riportati nei verbali e il coefficiente numerico (e quindi il punteggio) che ne sarebbe scaturito all’esito della procedura comparativa “a coppie”, prospettando una non corrispondenza tra giudizio espresso e quantificazione numerica finale
Secondo la prospettazione della ricorrente, la c.d. “prova di resistenza” sarebbe superata in quanto, ove accolte le censure formulate avverso l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri discrezionali nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’offerta tecnica, essa conseguirebbe, per ciascuno di tali criteri, il punteggio massimo previsto dalla lex specialis, con un incremento complessivo pari a 31,29 punti, calcolato come differenza tra i punteggi massimi e quelli in concreto attribuiti (criterio 1: +5,00; criterio 3: +2,67; criterio 4: +9,94; criterio 5: +3,66; criterio 6: +6,22; criterio 11: +3,80), incremento che, sommato al punteggio complessivo già conseguito in graduatoria (63,23), determinerebbe un punteggio “virtuale” pari a 94,52, idoneo, sempre secondo l’assunto di parte, a collocarla al primo posto, superando sia il punteggio dell’aggiudicataria (85,81) sia quello della seconda classificata (76,42).
Orbene tale prova di resistenza in realtà non è superata.
5.2. Partendo dal criterio n. 5 (“Rapporti con l’Amministrazione committente”) il disciplinare prevede che l’offerta tecnica debba illustrare le modalità di gestione dei rapporti con la Committente, nell’ottica di una costante interazione finalizzata a recepire le esigenze dell’Amministrazione e a garantire il mantenimento di un elevato livello di qualità del servizio e di soddisfazione dell’utenza; la valutazione deve tener conto dell’efficacia delle soluzioni proposte, con punteggio massimo pari a 4 punti, trattandosi di elemento a valutazione discrezionale mediante confronto a coppie (cfr. doc. n. 8 allegato al ricorso).
Dalle risultanze del verbale n. 2 (valutazione dell’offerta tecnica), per il criterio 5, la Commissione ha determinato i coefficienti medi e i punteggi come segue: Il OMISSIS Vigilanza s.r.l. (ID “A”) coefficiente medio 0,73 con punteggio 2,93; Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A. (ID “B”) coefficiente medio 0,60 con punteggio 2,40; OMISSIS S.p.A. (ID “H”) coefficiente medio 0,08 con punteggio 0,34 (cfr. doc. n. 5 allegato al ricorso).
Quanto al profilo di coerenza formale, i giudizi sintetici richiamati negli atti di parte come trascritti dai verbali indicano, per Il OMISSIS, un apprezzamento in termini di soddisfacimento dei requisiti con descrizione dettagliata dei rapporti e presenza di una piattaforma informatica idonea a consentire alla Committente un monitoraggio delle attività; per Coopservice, analogo soddisfacimento dei requisiti con evidenza della piattaforma; per OMISSIS, soddisfacimento dei requisiti ma con previsione di sole riunioni di raccordo e assenza di una piattaforma web di monitoraggio.
Tale apparato motivazionale (incentrato sul diverso grado di strutturazione e “strumentazione” della relazione con la Committente) risulta, sul piano formale, coerente con la graduazione numerica espressa dal confronto a coppie: alle prime due offerte, cui è riconosciuto un presidio organizzativo/informatico dei rapporti, corrispondono coefficienti e punteggi sensibilmente superiori (0,73/2,93 e 0,60/2,40), mentre all’offerta che non descrive strumenti di monitoraggio ma solo riunioni corrisponde un coefficiente e punteggio marcatamente inferiori (0,08/0,34), senza emergere, in questa prospettiva, un disallineamento intrinseco tra “giudizio” e “numero”.
Le valutazioni della commissione risultano coerenti anche sul piano sostanziale.
Con riferimento al criterio n. 5 (“Rapporti con l’Amministrazione committente”, max 4 punti), l’offerta tecnica di Il OMISSIS Vigilanza s.r.l. delinea un modello relazionale strutturato come processo continuo di interazione con la Committente, fondato su una governance sia verticale (articolazione dei livelli di interlocuzione e presidio organizzativo, con predisposizione/validazione condivisa dei piani operativi e gestione del controllo mediante report e analisi) sia orizzontale (riunioni operative, briefing e canali dedicati per la gestione delle criticità e per il miglioramento continuo), con espresso richiamo all’impiego di strumenti informatici e di una piattaforma web che consenta alla Stazione appaltante l’accesso profilato a dati, documentazione e reportistica, anche mediante indicatori di performance (KPI) e momenti periodici di confronto in fase di avvio e a regime (cfr. doc. n. 18 di parte resistente).
Tale impostazione contenutistica risulta coerente con l’esito della valutazione comparativa resa dalla Commissione mediante confronto a coppie, che per il criterio in parola ha attribuito a Il OMISSIS un coefficiente medio pari a 0,73 e il corrispondente punteggio di 2,93, collocando l’offerta su un livello premiale superiore rispetto a soluzioni prive di strumenti di monitoraggio e fondate prevalentemente su mere interlocuzioni tradizionali.
Tale coerenza trova conferma nella memoria del Comune di OMISSIS in cui si evidenzia che, per il criterio 5, la Commissione avrebbe valorizzato proprio la presenza di una piattaforma informatica idonea a consentire alla Committente un monitoraggio costante del servizio, mentre, con riguardo alla proposta della ricorrente, avrebbe rilevato la previsione di sole riunioni di raccordo e l’assenza di una piattaforma web; elementi che, letti congiuntamente, si pongono in linea con la graduazione numerica espressa nel verbale e con la consistenza delle soluzioni organizzative e digitali effettivamente descritte nell’offerta dell’aggiudicataria.
L’offerta tecnica dell’Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A. descrive un assetto relazionale con la Committente imperniato su canali strutturati e continuativi di interlocuzione e sull’impiego di strumenti informatici di supporto: già nella fase di start-up, infatti, l’operatore prevede un incontro preliminare con i referenti della Stazione appaltante e una “interazione costante” tra livello di coordinamento e livello operativo, nonché l’attivazione sin dal giorno G0 dei sistemi interni di supporto (tra cui Contact Center e portale/soluzioni web del sistema informativo), con esplicita previsione dell’abilitazione delle utenze dei referenti della S.A. al sistema informativo aziendale Pant@, al fine di consentire una tracciatura e un monitoraggio delle attività. In corso di esecuzione, la proposta ribadisce la dimensione “monitorante” del rapporto, prevedendo che i referenti della Committente, muniti di credenziali, possano visionare in tempo reale (secondo livelli di profilazione) dati e informazioni operative tramite i moduli di pianificazione/presenze connessi a Pant@, con possibilità di estrazione di report secondo cadenze calibrate sulle esigenze dell’Amministrazione; sono inoltre richiamati strumenti di comunicazione operativa (anche con uso di canali rapidi per richieste/cambi turno) e un modello di gestione che valorizza la stabilità dei flussi informativi e la prontezza di risposta alle criticità (cfr. doc. n. 18 di parte resistente).
Tali contenuti risultano coerenti, sul piano sostanziale, con l’esito della valutazione comparativa svolta dalla Commissione mediante confronto a coppie, che per il criterio 5 ha attribuito a Coopservice un coefficiente medio pari a 0,60 e il corrispondente punteggio di 2,40, collocando l’offerta su un livello premiale intermedio ma comunque significativamente superiore a soluzioni prive di piattaforme/strumenti di monitoraggio e fondate esclusivamente su contatti tradizionali.
Tale coerenza trova conferma nella memoria del Comune di OMISSIS in cui si evidenzia che la preferenza accordata alle offerte recanti una piattaforma informatica idonea a consentire alla Committente un monitoraggio costante delle attività, evidenziando, per converso, che la proposta della ricorrente si limitava a prevedere sole riunioni di raccordo senza descrivere alcuna piattaforma web; tale chiave di lettura – incentrata sul diverso grado di strutturazione e digitalizzazione della relazione con l’Amministrazione – si pone in linea con i contenuti effettivamente rinvenibili nella proposta di Coopservice (Pant@/Contact Center/abilitazione accessi e consultazione dati) e con la graduazione numerica risultante dal verbale.
L’offerta tecnica della ricorrente configura il rapporto con la Committente essenzialmente attraverso strumenti di interlocuzione tradizionali e incontri periodici: in particolare, essa prevede tre modalità di raccordo, consistenti nella comunicazione scritta (messa a disposizione degli indirizzi e-mail del Responsabile dell’appalto/contratto e del Responsabile operativo, entrambi dichiarati reperibili H24, 365 giorni l’anno), nella comunicazione telefonica (messa a disposizione dei recapiti telefonici dei medesimi referenti e della linea telefonica dedicata della Centrale Operativa), nonché nell’organizzazione di riunioni di coordinamento con cadenza mensile per l’esame di richieste, modifiche operative e problematiche riscontrate, con finalità di programmazione/monitoraggio congiunto e miglioramento della qualità del servizio. Tale contenuto, per come articolato, non introduce – nella specifica sezione dedicata al criterio 5 – una piattaforma o un sistema web di monitoraggio messo a disposizione della Stazione appaltante, ma insiste soprattutto sulla reperibilità dei referenti, sulla canalizzazione dei contatti e sulla calendarizzazione di incontri periodici (cfr. doc. n. 19 di parte resistente).
Coerentemente, sul piano dell’esito comparativo, la Commissione, all’esito del confronto a coppie, ha attribuito alla ricorrente (ID “H”) un coefficiente medio pari a 0,08 e il corrispondente punteggio di 0,34, nettamente inferiore a quello riconosciuto alle offerte che, secondo la logica valutativa ricostruita negli atti, assicuravano anche strumenti informatici di supporto al monitoraggio dei rapporti con la Committente.
Tale coerenza trova conferma nella memoria del Comune di OMISSIS in cui si evidenzia che la proposta della ricorrente avrebbe previsto solo riunioni di raccordo senza descrivere “nessuna piattaforma web per monitorare il servizio”, mentre la preferenza accordata alle prime classificate sarebbe stata motivata dalla presenza di una piattaforma informatica idonea a consentire alla Committente un monitoraggio costante; quadro che, letto in combinazione, risulta compatibile tanto con l’impostazione contenutistica dell’offerta della ricorrente sul criterio 5 quanto con la graduazione numerica emergente dal verbale.
Come sopra evidenziato la lex specialis richiede che l’offerente descriva le modalità di gestione dei rapporti con la Committente in un’ottica di costante interazione finalizzata a recepire le esigenze dell’Amministrazione e a garantire elevati livelli qualitativi del servizio, precisando che la valutazione deve “tener conto dell’efficacia delle soluzioni proposte”.
Orbene, l’esito delle operazioni valutative risulta coerente e non irragionevole rispetto a tale impostazione: la Commissione ha graduato le offerte in funzione della maggiore o minore capacità, desumibile dalle soluzioni presentate, di assicurare un’interlocuzione strutturata e “efficace” con la Committente. In particolare, la motivazione sintetica riportata negli atti di gara (come richiamata dalle parti) valorizza, per le prime due offerte, la presenza di una piattaforma informatica idonea a consentire alla Committente un monitoraggio costante delle attività, mentre per l’offerta della ricorrente dà conto della previsione di sole riunioni di raccordo e dell’assenza di strumenti web di monitoraggio: elementi che costituiscono un criterio differenziale immediatamente riconducibile al parametro dell’“efficacia” richiesto dalla lex specialis e che, sul piano della ragionevolezza, giustificano la marcata divaricazione dei coefficienti/punteggi in favore delle offerte ritenute maggiormente strutturate.
5.3. Passando al criterio n. 6 (“Competenze del personale”), il disciplinare di gara richiede che l’offerta tecnica descriva strumenti e procedure idonei ad assicurare che il personale impiegato sia in possesso delle competenze necessarie sin dalla fase di avvio del servizio e che tali competenze siano mantenute e costantemente aggiornate per tutta la durata contrattuale, imponendo altresì la rappresentazione dei percorsi formativi previsti, e stabilendo che la valutazione debba tener conto dell’efficacia delle soluzioni proposte, con punteggio massimo pari a 8 punti, trattandosi di elemento discrezionale da valutare mediante attribuzione di coefficienti attraverso confronto a coppie e successiva conversione in punteggio.
In applicazione di tali regole, dal verbale risulta che, per il criterio in esame, la Commissione ha attribuito: a Il OMISSIS Vigilanza s.r.l. (ID “A”) un coefficiente medio 0,43 con conseguente punteggio 3,40; a Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A. (ID “B”) il coefficiente massimo 1,00 con punteggio pieno 8,00; e a OMISSIS S.p.A. (ID “H”) un coefficiente medio 0,22 con punteggio 1,78.
Sotto il profilo della coerenza formale tra esito numerico del confronto a coppie e motivazione sintetica riportata a verbale (come richiamata negli atti), i giudizi espressi qualificano la proposta formativa di Coopservice come “ottima” (con correlato monitoraggio), quella di Il OMISSIS come “buona”, e quella della ricorrente come soddisfacente i requisiti ma con proposta formativa e monitoraggio descritti “in maniera superficiale”; tale graduazione qualitativa trova riscontro nella corrispondente scala dei coefficienti/punteggi, posto che al giudizio più elevato si associa il coefficiente massimo e il punteggio pieno, al giudizio intermedio un coefficiente e punteggio medi, e al giudizio meno favorevole un coefficiente e punteggio sensibilmente inferiori, senza che emergano, in questa prospettiva, contraddizioni interne tra “numero” e “giudizio”.
Con riferimento al criterio n. 6, l’offerta tecnica di Il OMISSIS Vigilanza s.r.l. espone un impianto formativo e di mantenimento delle competenze strutturato su percorsi di formazione iniziale e aggiornamento periodico, comprensivi di moduli specialistici (tra cui, per quanto indicato nella relazione, anche profili attinenti a sicurezza, primo soccorso/BLSD, antincendio, privacy e competenze comunicative-comportamentali), nonché su un sistema di monitoraggio costante della formazione del personale, funzionale a garantire continuità e consolidamento delle abilità per tutta la durata contrattuale.
Tale contenuto risulta coerente con l’esito della valutazione comparativa resa dalla Commissione mediante confronto a coppie, che per il criterio in esame ha attribuito a Il OMISSIS un coefficiente medio pari a 0,43 e il corrispondente punteggio di 3,40, collocando l’offerta su un livello intermedio rispetto alla proposta valutata migliore (Coopservice) e superiore a quella della ricorrente. Coerentemente, la motivazione sintetica riportata negli atti (come richiamata nel ricorso) qualifica la proposta formativa di Il OMISSIS come “buona” e assistita da “costante monitoraggio”, con ciò giustificando, sul piano formale, l’attribuzione di un punteggio non massimo ma significativo in ragione della qualità reputata complessivamente adeguata.
Anche la memoria dell’Amministrazione resistente evidenzia che il punteggio inferiore assegnato alla ricorrente è stato motivato dal rilievo che la proposta formativa e il relativo monitoraggio risultavano “descritti in maniera superficiale”, mentre la maggiore valorizzazione delle offerte meglio collocate (tra cui quella dell’aggiudicataria) è ricondotta alla maggiore rispondenza alle esigenze del criterio e alla congruità delle valutazioni espresse in verbale, così ribadendo la coerenza logica del giudizio tecnico in rapporto al contenuto delle proposte e alla graduazione dei punteggi.
L’offerta tecnica dell’Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A., invece, articola in modo particolarmente strutturato sia la selezione/valutazione preliminare delle risorse da impiegare sia la programmazione ed erogazione dei percorsi formativi, nonché la misurazione dell’efficacia nel tempo: in primo luogo, prevede una valutazione preliminare degli operatori nella fase di start-up mediante un “Indicatore di Qualifica degli Operatori (IQO)”, con parametri che includono esperienza in contesti analoghi (security in tribunale) e formazione antincendio, primo soccorso e ulteriori corsi, cui consegue la definizione di piani formativi personalizzati (A/B/C) in funzione del punteggio conseguito. In secondo luogo, descrive un percorso formativo progettato per essere completato entro 30 giorni dall’avvio del servizio, con il coinvolgimento dell’intero personale operativo (100%) e con una struttura che comprende 16 corsi e un monte ore complessivo differenziato per piano (fino a 103 ore/operatore), includendo moduli su salute e sicurezza, antincendio, primo soccorso/BLSD, antiterrorismo, utilizzo di apparecchiature radiogene, privacy (GDPR), gestione relazioni con il pubblico e ulteriori corsi, nonché esercitazioni di scenario e modalità formative ibride supportate da piattaforme digitali (Docebo integrata in Pant@ e App IVC-Learning). In terzo luogo, l’offerta prevede un sistema di valutazione e monitoraggio dell’efficacia formativa sia “a caldo” sia “a distanza”, con rilevazione dei risultati, ricognizione periodica del fabbisogno formativo e considerazione delle segnalazioni interne e dei questionari di soddisfazione del cliente, oltre alla definizione di un indicatore matematico di “Efficacia della Formazione (IEF)” e alla previsione di interventi formativi correttivi in caso di esiti insufficienti, in un’ottica di miglioramento continuo.
Tali contenuti risultano coerenti con la valutazione comparativa resa dalla Commissione mediante confronto a coppie, che per il criterio in esame ha attribuito a Coopservice il coefficiente massimo (1,00) e il conseguente punteggio pieno (8,00), collocando l’offerta al vertice della graduazione sul criterio delle competenze e dei percorsi formativi. Anche sul piano della motivazione sintetica, come richiamata nel ricorso, la proposta di Coopservice è qualificata come “ottima” e con “costante monitoraggio” della formazione, anche in relazione a strumenti di feedback/gradimento, con ciò rendendo congruo, sul piano formale, l’aggancio tra giudizio e coefficiente massimo.
In senso convergente, la memoria dell’Amministrazione resistente richiama, per il medesimo criterio, che il punteggio più basso attribuito alla ricorrente discende dal rilievo che la proposta formativa e il relativo monitoraggio sarebbero stati descritti in modo “superficiale”, evidenziando dunque, per contrapposizione, la razionalità della preferenza accordata alle offerte nelle quali il profilo formativo risulti più strutturato e verificabile (come nel caso di Coopservice), in coerenza con l’oggetto del criterio e con l’esito numerico della comparazione.
L’offerta tecnica della ricorrente (OMISSIS S.p.A.) struttura la proposta formativa principalmente attorno alla propria CVG Academy e al ricorso ad enti formatori esterni accreditati, individuando quale figura centrale il Responsabile della CVG Academy e Quality Manager (Dott. Corrado Calossi), cui sono attribuiti compiti di pianificazione e predisposizione dei corsi, nonché di supporto consulenziale in materia di qualità/sicurezza e protezione dati, con ulteriore previsione di figure tecniche “rafforzate” (es. personale con competenze specialistiche su apparecchiature radiogene e rilevazione metalli). L’offerta, inoltre, presenta una esemplificazione dei corsi previsti, con indicazione, per taluni moduli, di programma, durata, docenti, modalità di erogazione (in presenza o blended) e verifica dell’apprendimento (test e prove pratiche): a titolo esemplificativo, sono riportati corsi di primo soccorso (con struttura modulare e test teorico/pratico), antincendio rischio elevato (con esercitazioni e test), tecniche di difesa personale, nonché un “programma formativo rafforzato” e riferimenti a formazione antiterrorismo, oltre a moduli specialistici (tra cui formazione su apparecchiature RX/EDS/PEDS/EDDS e rilevatori metalli) e ulteriori corsi (es. addetto al trattamento dati, BLSD, legge penale), sempre con previsione di test di verifica. A completamento, la ricorrente descrive un sistema informatico di monitoraggio della formazione tramite il modulo ERP di “EasyPlan Web”, destinato a tracciare lo stato di avanzamento dei corsi, le attestazioni conseguite e gli obblighi/scadenze formative, anche mediante alert periodici e schede riepilogative consultabili dalla Stazione appaltante, con finalità di pianificazione degli aggiornamenti.
Tali contenuti, per quanto presenti e articolati in parti della relazione, sono stati tuttavia valutati dalla Commissione, all’esito del confronto a coppie, con attribuzione alla ricorrente (ID “H”) di un coefficiente medio pari a 0,22 e del corrispondente punteggio di 1,78 (a fronte, rispettivamente, del coefficiente 0,43 e punti 3,40 per Il OMISSIS e del coefficiente 1,00 e punti 8,00 per Coopservice), secondo la graduazione numerica risultante dal verbale. Sul piano della motivazione sintetica, come richiamata nel ricorso e nella difesa dell’Amministrazione, la proposta della ricorrente è stata ritenuta soddisfacente nei requisiti ma con descrizione “superficiale” della proposta formativa e del relativo monitoraggio; in tale chiave, la differenza tra il giudizio sintetico e il punteggio attribuito si presenta, sul piano formale, coerente con l’assegnazione di un coefficiente sensibilmente inferiore a quello attribuito alle offerte reputate più strutturate.
In senso confermativo, la memoria del Comune di OMISSIS ribadisce, proprio con riferimento al criterio 6, che la ricorrente avrebbe conseguito un punteggio inferiore perché la proposta formativa e il monitoraggio sarebbero stati descritti in modo “superficiale”, e contrappone tale esito alla maggiore valorizzazione delle offerte meglio collocate; ciò viene addotto per sostenere la congruità delle valutazioni espresse nei verbali e la coerenza della graduazione dei punteggi rispetto al parametro dell’efficacia richiesto dal disciplinare.
In relazione al criterio n. 6, come sopra evidenziato, la lex specialis richiede che l’offerta illustri strumenti e procedure idonei a garantire, sin dalla fase di avvio, il possesso delle competenze necessarie da parte del personale e il loro mantenimento/aggiornamento costante per l’intera durata contrattuale, imponendo altresì la descrizione dei percorsi formativi e stabilendo che la valutazione debba tener conto dell’efficacia delle soluzioni proposte.
Orbene, l’esito delle operazioni valutative risulta coerente e non irragionevole rispetto al parametro così delineato. La Commissione ha graduato le offerte secondo una scala progressiva che riflette l’apprezzamento comparativo sull’effettiva idoneità/completezza delle soluzioni formative e di aggiornamento prospettate.
In chiave di coerenza sostanziale, va osservato che il criterio n. 6 non premia la mera enunciazione di attività formative, ma richiede che l’offerente descriva strumenti, procedure e percorsi formativi idonei a garantire il possesso delle competenze sin dall’avvio del servizio e il loro mantenimento e aggiornamento costante per l’intera durata contrattuale, parametrando la valutazione all’efficacia delle soluzioni proposte (e dunque, fisiologicamente, alla loro strutturazione, verificabilità e capacità di assicurare continuità nel tempo). In tale prospettiva, la graduazione operata dalla Commissione si mostra ragionevolmente allineata al contenuto delle offerte: l’offerta di Coopservice espone un impianto formativo “a sistema”, che contempla una valutazione preliminare delle risorse (IQO) con conseguente definizione di piani personalizzati, un catalogo articolato di corsi con periodicità di aggiornamento, modalità di verifica e strumenti di erogazione e-learning integrati, nonché un modello di misurazione dell’efficacia (IEF) e di ricognizione periodica del fabbisogno formativo, anche con considerazione di feedback e customer satisfaction, rendendo così concretamente verificabile la tenuta nel tempo delle competenze richieste dal servizio. L’offerta di Il OMISSIS, pur presentando un piano formativo e di monitoraggio delle competenze in chiave continuativa, con moduli specialistici e aggiornamenti periodici, si colloca – per densità e formalizzazione degli strumenti di misurazione/diagnosi e per il livello di dettaglio operativo – su un livello comparativamente meno strutturato rispetto alla proposta Coopservice, mantenendo comunque una coerenza con il parametro dell’efficacia richiesto dalla lex specialis.
Quanto all’offerta della ricorrente, essa illustra la presenza di una academy interna e di enti formatori esterni, fornisce esempi di corsi con programmi e verifiche e richiama un modulo informatico per la gestione/monitoraggio della formazione; tuttavia, la rappresentazione risulta maggiormente incentrata su esemplificazioni e profili organizzativi, senza restituire con pari intensità, rispetto alla proposta Coopservice, un disegno complessivo di misurazione sistematica e aggiornamento “a ciclo” delle competenze lungo l’intera durata contrattuale, secondo logiche e indicatori predeterminati. È proprio su questo crinale che si innesta, in modo coerente con il disciplinare, quanto valorizzato dall’Amministrazione, anche nella propria memoria. La stazione appaltante ha posto l’accento sul diverso grado di strutturazione della proposta formativa e del relativo monitoraggio, ritenendo decisivo, ai fini dell’“efficacia”, non tanto l’esistenza in astratto di corsi, quanto la qualità della loro progettazione, dell’aggiornamento e dei presidi di controllo, e indicando, per converso, che la proposta della ricorrente sarebbe stata descritta in modo “superficiale” quanto a formazione e monitoraggio.
Anche sul piano della coerenza formale tra motivazione sintetica e dato numerico, la qualificazione delle proposte (come richiamata negli atti) in termini di maggiore o minore strutturazione della formazione e del relativo monitoraggio trova corrispondenza nella graduazione dei coefficienti (massimo per l’offerta ritenuta migliore, intermedio per quella ritenuta buona, inferiore per quella reputata descritta superficialmente), senza che emerga una contraddizione intrinseca tra giudizio e punteggio; ciò si pone in linea con la stessa architettura del criterio, che non richiede la sola presenza di attività formative in astratto, ma l’efficacia delle soluzioni (organizzazione, tracciabilità, aggiornamenti, verifica dell’apprendimento e mantenimento delle competenze) quale parametro discretivo della valutazione comparativa.
5.4. Passando al criterio n. 11 (“Fornitura e gestione di sistemi antincendio e antintrusione”), il disciplinare richiede l’“impegno ad allestire idonei sistemi di rilevazione antincendio e antintrusione, collegati alla Centrale Operativa, secondo le prescrizioni e descrizioni di cui all’art. 30 del Capitolato Speciale”, precisando che nella proposta devono intendersi inclusi “ogni onere riguardante fornitura, posa in opera, manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione in caso di malfunzionamento, gestione etc.” e che tali attrezzature/tecnologie “non comporteranno costi aggiuntivi per la S.A.”; al criterio è attribuito un punteggio massimo di 5 punti ed esso rientra tra gli elementi discrezionali valutati mediante attribuzione di coefficienti con il metodo del confronto a coppie e successiva trasformazione in punteggio.
All’esito delle operazioni di valutazione (come richiamate nel verbale di gara e riportate negli atti di parte), per il criterio in parola sono stati attribuiti i seguenti punteggi: Il OMISSIS Vigilanza punti 3,85 (coefficiente corrispondente 3,85/5), Istituto di Vigilanza Coopservice punti 3,02 (coefficiente corrispondente 3,02/5) e OMISSIS punti 1,21 (coefficiente corrispondente 1,21/5).
Sotto il profilo della coerenza formale tra l’esito numerico (coefficiente/punteggio) e la motivazione sintetica verbalizzata, risulta che, per le prime due offerte, la Commissione ha espresso un giudizio di soddisfacimento dei requisiti con specifico rilievo alla “dettagliazione delle specifiche tecniche” dei sistemi proposti, reputati adeguati alle esigenze della Committente, mentre per l’offerta della ricorrente ha dato atto del soddisfacimento dei requisiti “senza dettagliare le caratteristiche delle strumentazioni proposte”; tale diversità argomentativa – incentrata sul grado di dettaglio e specificazione tecnica della proposta, parametro intrinsecamente funzionale alla valutazione dell’idoneità/gestibilità dei sistemi da allestire e gestire – trova corrispondenza logica nella graduazione dei coefficienti/punteggi, che premia le offerte ritenute maggiormente determinate e descrittive e colloca su un livello sensibilmente inferiore quella ritenuta carente sotto il profilo della specificazione delle caratteristiche tecniche, senza che emerga, in questa prospettiva, un disallineamento tra giudizio espresso e quantificazione numerica finale del criterio.
L’offerta tecnica di Il OMISSIS Vigilanza s.r.l. prospetta l’allestimento di sistemi di rilevazione antincendio e antintrusione collegati alla Centrale Operativa H24, con descrizione di soluzioni tecnologiche (es. sensoristica e dispositivi di rilevazione) e del correlato assetto gestionale comprensivo di manutenzione programmata, interventi di ripristino tempestivi e tracciabilità/reportistica degli eventi e degli interventi, in linea con l’impegno “a carico” dell’operatore per fornitura, posa, manutenzione e sostituzione in caso di malfunzionamento richiesto dalla lex specialis.
Su tale base, la Commissione – all’esito del confronto a coppie – ha attribuito a Il OMISSIS, per il criterio in esame, punti 3,85 su 5 (a fronte dei punteggi riconosciuti agli altri concorrenti), corredando la valutazione con un giudizio sintetico che evidenzia il soddisfacimento dei requisiti e il dettaglio delle specifiche tecniche dei sistemi proposti, ritenuti adeguati alle esigenze della Committente, sicché la graduazione numerica risulta coerente con l’apprezzamento espresso in verbale in ordine al maggiore livello di determinatezza e descrittività tecnica della proposta.
La Stazione appaltante, come emerge anche dalla memoria dell’Amministrazione resistente, ha valorizzato l’offerta dell’aggiudicataria in ragione della maggiore specificazione tecnica, così confermando che l’elemento discretivo considerato (grado di dettaglio tecnico e conseguente controllabilità/gestibilità dei sistemi) è stato valorizzato in coerenza con l’oggetto del criterio e con il parametro dell’efficacia della soluzione richiesta dal disciplinare.
L’offerta tecnica dell’Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A. reca una descrizione articolata delle soluzioni proposte, distinguendo i sistemi antincendio dai sistemi antintrusione e soffermandosi sia sul collegamento alla Centrale Operativa sia sulle modalità di gestione dell’allarme e di intervento: in particolare, per l’area antincendio è prevista una gestione integrata della segnalazione con preliminare verifica della natura dell’evento e, in caso di allarme effettivo, attivazione delle procedure di contatto e intervento, anche con disponibilità alla collaborazione con i VV.FF., nonché la predisposizione/installazione di una periferica conforme a standard tecnici richiamati nella proposta; inoltre è contemplata la fornitura di termocamere portatili per migliorare la capacità di rilevazione tempestiva di anomalie di temperatura e possibili principi d’incendio. Per l’area antintrusione, l’offerta descrive un sistema di foto-allarme con centrale e sensori, in cui, a impianto inserito, la rilevazione di movimento genera un evento d’allarme con acquisizione di fotogrammi, demandando alla Centrale Operativa l’analisi e la discriminazione del vero/falso positivo e, in caso di conferma, l’attivazione della pattuglia di pronto intervento; è altresì prevista l’eventuale modulazione dell’attivazione in accordo con i referenti della Committente e la possibilità di presidiare specifiche aree sensibili anche nelle fasi di smontaggio/montaggio di apparati in occasione di cambio appalto.
Tali contenuti risultano coerenti con l’esito della valutazione comparativa resa dalla Commissione mediante confronto a coppie, che per il criterio 11 ha riconosciuto a Coopservice un punteggio intermedio (superiore a quello della ricorrente e inferiore a quello dell’aggiudicataria), accompagnandolo, come riportato negli atti di causa, con un giudizio sintetico che valorizza il dettaglio delle specifiche tecniche dei sistemi antintrusione e antincendio e la loro adeguatezza rispetto alle esigenze della Committente, così mantenendo un nesso logico tra contenuto tecnico-descrittivo della proposta e graduazione del coefficiente/punteggio.
La stazione appaltante ha accordato preferenza comparativa ancorandola alla maggiore o minore capacità delle offerte di specificare in modo adeguato le caratteristiche delle strumentazioni (ritenendo, per converso, carente la proposta della ricorrente perché priva di sufficiente dettaglio), evidenziando così che l’elemento maggiormente valorizzato, la specificazione tecnica quale presupposto di verificabilità, gestione e manutenzione dei sistemi, è pienamente coerente con l’oggetto del criterio dettato dal disciplinare (allestimento e gestione “a carico” dell’operatore, con collegamento alla Centrale Operativa e senza costi aggiuntivi).
L’offerta tecnica della OMISSIS S.p.A. si incentra prevalentemente sul dato di essere attuale fornitore e sulla pregressa installazione di talune dotazioni riconducibili soprattutto alla videosorveglianza (telecamere presso gli ingressi dei plessi e kit allarme in locali indicati), assumendo l’impegno di organizzare un servizio di revisione e controllo della funzionalità delle strumentazioni esistenti mediante invio di tecnici e redazione di report riepilogativi. La proposta, inoltre, dichiara la disponibilità a garantire il collegamento alla Centrale Operativa di Firenze (certificata UNI CEI EN 50518:2020) sia dei sistemi antintrusione e di videosorveglianza già presenti sia di quelli di futura installazione, richiamando altresì l’esistenza di un Business Continuity Plan della Centrale Operativa (con indicazione degli elementi di gestione del rischio/continuità) e offrendo, a titolo migliorativo, l’installazione di ulteriori telecamere da collocare d’intesa con l’Amministrazione nei punti ritenuti più sensibili.
Tali contenuti, pur attestando un approccio organizzativo alla continuità e al collegamento in centrale, risultano, per come formulati, maggiormente focalizzati su profili di collegamento/continuità e su dotazioni di videosorveglianza, senza sviluppare con pari livello di determinatezza le caratteristiche tecniche dei sistemi antincendio e antintrusione (fornitura, posa, manutenzione ordinaria/straordinaria, sostituzione e gestione “a corpo”) che il criterio di gara richiede siano oggetto di proposta specifica e completa.
In tal quadro si inserisce coerentemente l’esito della valutazione della Commissione, che per il criterio 11 ha attribuito alla ricorrente un punteggio sensibilmente inferiore rispetto alle prime due classificate e, secondo quanto risulta richiamato negli atti, ha motivato tale esito evidenziando che l’offerta soddisfaceva il requisito “senza dettagliare le caratteristiche delle strumentazioni proposte”, mentre le offerte meglio collocate risultavano più puntuali nella descrizione delle specifiche tecniche.
L’Amministrazione ha posto l’accento sul diverso grado di specificazione tecnica delle soluzioni (ritenuta carente nella proposta della ricorrente), valorizzazione che appare logicamente coerente con la struttura del criterio di disciplinare, il quale richiede un impegno completo e tecnicamente definito (anche sotto il profilo gestionale e manutentivo) per sistemi antincendio/antintrusione collegati alla Centrale Operativa e senza costi aggiuntivi.
Come sopra evidenziato il disciplinare non si limita a richiedere un generico “miglioramento” della sicurezza, ma esige un impegno tecnico-organizzativo completo: l’offerente deve allestire sistemi di rilevazione antincendio e antintrusione collegati alla Centrale Operativa, includendo fornitura, posa in opera, manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione in caso di malfunzionamento e gestione, senza costi aggiuntivi per la Stazione appaltante.
Coerentemente con tale perimetro, la Commissione ha valorizzato, sul piano comparativo, non la mera dichiarazione di disponibilità al collegamento in centrale, bensì il grado di determinatezza e dettaglio tecnico delle soluzioni proposte (specifiche dei dispositivi, architettura funzionale, logiche di gestione dell’allarme, intervento e presidio manutentivo), cioè proprio quegli elementi che rendono verificabile l’assunzione “a carico” dell’operatore di fornitura/posa/gestione/manutenzione e sostituzione richiesta dal criterio.
In tale prospettiva, l’offerta di Il OMISSIS risulta coerentemente premiata perché imposta i sistemi antincendio/antintrusione come dotazioni collegate alla Centrale Operativa H24, accompagnate da una descrizione tecnico-gestionale e manutentiva (programmazione degli interventi, gestione guasti e tracciabilità/reportistica), in linea con la richiesta di “allestimento e gestione” completa del disciplinare. Parimenti, l’offerta di Coopservice sviluppa in modo analitico i due sottosistemi (antincendio e antintrusione), descrivendo procedure di ricezione/qualifica dell’allarme in Centrale, intervento e reportistica, oltre a soluzioni accessorie (es. termocamere) e un impianto antintrusione con foto-verifica e gestione del falso positivo, dunque con un livello di specificazione funzionale coerente con la logica del criterio (effettiva “gestione” oltre che mera disponibilità). Diversamente, la proposta della ricorrente appare maggiormente focalizzata su aspetti di videosorveglianza e su dichiarazioni di disponibilità al collegamento in Centrale e alla continuità operativa (Business Continuity Plan), ma meno concentrata, nel perimetro del criterio 11, sulla compiuta descrizione delle caratteristiche tecniche dei sistemi antincendio/antintrusione e del relativo ciclo integrale di fornitura/posa/manutenzione/sostituzione “a corpo” che la lex specialisrichiede, onde la Commissione ha coerentemente valorizzato (in senso premiale) le offerte più analitiche e ha penalizzato quella ritenuta carente sotto il profilo della specificazione tecnica, in corrispondenza con il parametro di efficacia e completezza della soluzione imposto dal disciplinare.
5.5. Il Collegio osserva che alla luce del rigetto delle censure riferite ai criteri n. 5, 6 e 11 (correttamente valutati), la prova di resistenza prospettata dalla ricorrente subisce una riduzione decisiva: nel ricorso, infatti, l’aspirazione al primo posto è fondata sull’assunto di conseguire il punteggio massimo sui sei criteri contestati (1, 3, 4, 5, 6 e 11), con un incremento complessivo dichiarato pari a 31,29 punti, ottenuto sommando i recuperi ipotetici (tra cui, per i soli criteri qui in esame, +3,66 sul criterio 5, +6,22 sul criterio 6 e +3,80 sul criterio 11).
Seguendo tale linea argomentativa, poiché tali tre incrementi vengono meno, il vantaggio complessivo residuo cui la ricorrente potrebbe potenzialmente aspirare si riduce di 13,68 punti, sicché l’aumento massimo “virtualmente” ancora ipotizzabile si attesta a 17,61 punti (31,29 − 13,68), con conseguente punteggio complessivo “rettificato” pari a 80,84 (63,23 + 17,61), in luogo dei 94,52 punti invocati dalla ricorrente.
Ne discende che, anche assumendo in via meramente ipotetica l’accoglimento integrale delle residue censure sugli altri criteri (nn. 1, 3 e 4), la ricorrente non raggiungerebbe comunque il primo posto, poiché resterebbe al di sotto del punteggio complessivo dell’aggiudicataria (85,81), venendo meno proprio quel “salto” determinante che la ricorrente pretendeva di realizzare attraverso l’attribuzione dei massimi anche sui criteri 5, 6 e 11.
L’interesse del concorrente terzo graduato contro l’aggiudicazione è configurabile solo se, all’esito della c.d. “prova di resistenza”, l’accoglimento delle censure sia idoneo a procurargli un’utilità concreta, attuale e immediata, cioè la reale possibilità di conseguire l’aggiudicazione (o, in alternativa, la rinnovazione della gara per vizi “a carattere generale”).
La “prova di resistenza”, quale declinazione dell’interesse a ricorrere in materia di gare pubbliche, non si esaurisce nella dimostrazione di un generico vantaggio o di una mera possibilità di “migliorare” la propria posizione, ma richiede una verifica prognostica ex ante dell’utilità concreta, attuale e immediata conseguibile dall’eventuale annullamento degli atti impugnati: in particolare, quando l’impugnazione non è diretta a ottenere la riedizione integrale della procedura ma mira a conseguire l’utilità finale dello scorrimento o della correzione delle valutazioni, l’azione è ammissibile solo se il ricorrente dimostri che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, sarebbe risultato con certezza aggiudicatario, ossia che l’accoglimento delle censure condurrebbe al superamento del primo classificato e quindi all’aggiudicazione in suo favore.
Tale principio è affermato in termini espliciti dalla giurisprudenza che qualifica la prova di resistenza come dimostrazione a priori della sicura aggiudicazione al ricorrente e, conseguentemente, come condizione dell’azione volta a scalzare la posizione dell’impresa aggiudicataria (prima graduata), escludendo che l’annullamento possa considerarsi utile se non produce un vantaggio diretto nella forma dell’aggiudicazione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V, 23.04.2025, n. 8000; Cons. Stato, Sez. V, 7.01.2020, n. 83; Cons. Stato, sez. III, 2.03.2017, n. 972).
In senso del tutto coerente è stato ribadito il medesimo orientamento precisando che il ricorso avverso l’aggiudicazione è inammissibile quando, dall’esperimento della prova di resistenza, non risulti con sufficiente sicurezza che l’impresa ricorrente possa risultare aggiudicataria in caso di accoglimento, così ancorando la verifica dell’interesse non a utilità eventuali o mediate, ma alla concreta idoneità della pronuncia richiesta a far conseguire il bene della vita dell’aggiudicazione, e dunque a consentire al ricorrente di collocarsi al primo posto (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 03.02.2025, n. 283).
L’interpretazione è ulteriormente confermata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che, nel caso del terzo classificato, ha precisato come l’interesse a ricorrere sussista solo se le censure siano tali da incidere sulle posizioni che precedono il ricorrente, perché altrimenti l’accoglimento determinerebbe un mero scorrimento in favore di altri concorrenti senza utilità diretta: in particolare è stato affermato che l’interesse all’aggiudicazione del terzo sussiste solo ove risultino fondate le censure contro la prima e la seconda graduata, postulando dunque che la prova di resistenza coincida con la possibilità di raggiungere l’aggiudicazione e non con la mera eventualità di “avanzare” in graduatoria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 02.01.2024, n. 29).
Dallo scrutinio nel merito delle censure articolate nel primo motivo emerge, oltre che l’inammissibilità delle stesse anche la sua infondatezza, giacché i profili dedotti non risultano idonei a scalfire le valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione nei criteri esaminati, né sotto il profilo della coerenza formale (motivazione/coefficiente) né sotto quello della coerenza sostanziale rispetto alla lex specialis, come già ricostruito.
Anche limitandoci alla reiezione del motivo con riferimento ai criteri scrutinati, il motivo non supera la prova di resistenza, poiché l’interesse all’impugnativa dell’aggiudicazione richiede una verifica prognostica ex ante che dimostri che l’accoglimento delle doglianze condurrebbe il ricorrente a risultare aggiudicatario con certezza (o, quantomeno, con elevatissima probabilità prossima alla certezza), non essendo sufficiente un’utilità meramente eventuale o mediata.
Nel caso di specie proprio la stessa impostazione della ricorrente, che quantifica l’incremento complessivo “sperato” e lo collega al conseguimento dei massimi punteggi sui criteri contestati, consente di apprezzare che, una volta esclusi gli incrementi riferiti ai criteri ritenuti correttamente attribuiti, l’esito finale non determinerebbe comunque il superamento dell’aggiudicataria, sicché l’annullamento richiesto non risulterebbe idoneo a procurare l’utilità finale dell’aggiudicazione e, per ciò solo, difetterebbe l’interesse attuale e concreto all’azione.
Il primo motivo di ricorso, quindi, è inammissibile, oltre che infondato.
6. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dei principi generali del Codice dei contratti pubblici (in particolare artt. 1, 2, 3 e 5 d.lgs. n. 36/2023), nonché la violazione dell’art. 37 del medesimo decreto e dell’Allegato I.5, lamentando che l’Amministrazione resistente avrebbe omesso integralmente la fase di programmazione dell’affidamento, considerata dalla ricorrente segmento essenziale del “ciclo di vita” del contratto pubblico e presupposto necessario della successiva procedura di gara.
In tale prospettiva si sostiene che, nonostante il ricorso alla centrale di committenza (Comune di OMISSIS) per l’affidamento del servizio, l’obbligo di adozione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi e dei relativi aggiornamenti annuali sarebbe comunque gravante sull’Amministrazione “ricorrente o delegante” (Ministero della Giustizia/Procura), ai sensi delle disposizioni di Allegato I.5 richiamate, e che nel caso di specie tale adempimento sarebbe mancato, non ricorrendo le eccezioni previste per l’indizione di procedure non inserite nella programmazione se non a fronte di eventi imprevedibili o sopravvenienze normative.
A sostegno della censura, la ricorrente richiama la nota della Procura del 27.05.2025 (prot. n. 914/2025), nella quale l’Ufficio avrebbe rappresentato di essere “impossibilitato” a procedere alla programmazione triennale per mancanza di conoscenza dei documenti programmatori ministeriali e per l’impossibilità di assicurare aggiornamenti coerenti con il bilancio, nonché deduce che sul sito del Ministero non risulterebbe pubblicato alcun programma triennale degli acquisti e che la nota ministeriale di riscontro del 17.06.2025 non dimostrerebbe l’adozione di un atto programmatorio.
La ricorrente invoca quindi un vizio “a monte” dell’intera procedura, concludendo nel senso che l’assenza del segmento programmatorio determinerebbe l’illegittimità della gara e fonderebbe, in subordine, un interesse strumentale all’annullamento dell’intera procedura.
La doglianza non è fondata.
Ai sensi dell’art. 37 d.lgs. 36/2023, la programmazione di servizi e forniture costituisce segmento ordinario e strutturale del ciclo di vita del contratto pubblico, imponendo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti l’adozione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio (e, per gli enti locali, secondo le regole della programmazione economico‑finanziaria e i principi contabili), quale strumento di pianificazione, trasparenza e razionalizzazione della spesa. In particolare, per la parte relativa a beni e servizi, il comma 3 stabilisce che il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali devono indicare gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’art. 50, comma 1, lett. b), così delimitando l’ambito oggettivo dell’obbligo programmatorio per gli affidamenti sopra‑soglia “interna” del Codice.
L’art. 37 prevede inoltre un obbligo di pubblicazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali sia sul sito istituzionale sia nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, così assicurando conoscibilità esterna e verificabilità del quadro esigenziale e delle scelte allocative dell’Amministrazione.
La disposizione precisa, altresì, che essa non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza (piano distinto), ferma restando la necessità di raccordo tra programmazione della singola amministrazione e strumenti di centralizzazione, secondo quanto stabilito dal rinvio attuativo.
In chiusura, il comma 6 rinvia all’Allegato I.5, che definisce in modo puntuale gli schemi tipo, gli ordini di priorità, le condizioni per modificare la programmazione e per procedere ad acquisti non previsti, nonché le modalità di raccordo con la pianificazione di centrali di committenza e soggetti aggregatori: ciò conferma che la programmazione degli acquisti (anche di servizi) non è mero adempimento formale, ma atto organizzatorio‑contabile che seleziona, priorizza e rende trasparenti le scelte di approvvigionamento, fungendo da presupposto ordinario per l’avvio delle procedure di affidamento e da presidio di coerenza tra fabbisogni, risorse e scelte procedurali.
Occorre inoltre rilevare che, pur configurando la programmazione come adempimento doveroso e strutturale (programma triennale e aggiornamenti annuali, obblighi di pubblicazione e rinvio all’Allegato I.5 per schemi e condizioni di modifica), il d.lgs. 36/2023 non prevede che la mancata programmazione di un acquisto di servizi o forniture determini ipso iure una conseguenza invalidante (nullità/annullabilità automatica) degli atti della procedura di affidamento successiva.
L’art. 37 si limita a disciplinare contenuti, soglie, pubblicità e raccordi organizzativi della programmazione, senza tipizzare una sanzione caducatoria per l’ipotesi di acquisto non programmato.
Ne consegue che l’eventuale difformità dall’obbligo programmatorio, in assenza di una previsione normativa che ne sancisca l’invalidità automatica, non può essere fatta valere come vizio “in re ipsa” dell’aggiudicazione, ma, secondo l’impostazione fatta propria anche dalle difese erariali, assume rilievo nel giudizio amministrativo solo ove sia dimostrata la concreta lesività sulla posizione giuridica del ricorrente (ad esempio per effetti distorsivi su concorrenza/trasparenza o per frazionamenti/elusioni), non potendo il processo trasformarsi in un controllo oggettivo sul mero rispetto della legge sganciato dall’utilità pratica conseguibile.
In altri termini la programmazione, pur costituendo fase strutturale del ciclo di vita del contratto pubblico e dovere funzionale dell’amministrazione, opera principalmente come presidio di razionalità gestionale, tempestività ed efficienza, senza che dalla sua eventuale carenza discenda, di per sé, un effetto automaticamente invalidante sulle procedure di affidamento successive.
La programmazione viene valorizzata dal legislatore quale matrice teleologica che giustifica l’indizione della gara e impone coerenza tra fabbisogno, tempi e adempimenti, osservando che consentire tempi indeterminati e “sine die” per la stipula/esecuzione finirebbe per contraddire il bisogno che ha mosso l’amministrazione secondo un dovere funzionale di razionale programmazione degli acquisti, con conseguente frizione rispetto ai canoni di buona amministrazione ed ai principi di economicità, efficacia e tempestività; in questa prospettiva, la programmazione rileva come criterio ordinante e parametro di coerenza dell’azione amministrativa (e non come condizione legale tipizzata di validità dell’affidamento), sicché l’eventuale omissione non è trattata come vizio caducatorio automatico dell’intera sequenza procedimentale, ma come profilo che incide sul corretto governo del procedimento e sulla sua ragionevolezza complessiva (cfr. sul punto Consiglio di Stato, sez. III, n. 6074 del 2023).
A sostegno della rilevanza dell’obbligo di programmazione e delle conseguenze della sua mancanza, nel ricorso sono richiamate sia la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 27.07.2021, n. 5561 che la determinazione ANAC n. 5 del 06.11.2013, le quali però non militano nel senso indicato dalla ricorrente.
Dall’esame sia della pronuncia sia delle Linee guida ANAC (Determinazione n. 5 del 06.11.2013) emerge un’impostazione sostanzialmente convergente: la programmazione è certamente qualificata come fase obbligatoria/funzionale (o comunque “virtuosa” e doverosa sul piano dell’organizzazione e dell’impiego razionale delle risorse), ma non viene elevata a causa autonoma e automatica di invalidità delle procedure successive.
La sua eventuale carenza assume invece rilievo in via mediata, quando si traduca in violazione di altri principi (trasparenza, concorrenza, divieto di elusione/frazionamento artificioso, razionalità dell’azione e, nel lessico attuale, principio del risultato).
In particolare, la sentenza n. 5561/2021 chiarisce espressamente che «non sussiste una giurisprudenza consolidata sull’efficacia della programmazione degli acquisti e dunque sulle conseguenze dell’assenza della medesima», pur affermando la portata obbligatoria della programmazione (art. 21 d.lgs. 50/2016, all’epoca vigente) per finalità di pianificazione e trasparenza; e precisa che, anche a volerle riconoscere una “efficacia di mera programmazione” come strumento di pianificazione della spesa “cogente nei soli confronti dell’amministrazione”, non può negarsi che la sua carenza possa riflettersi su patologie ulteriori, quali la frammentazione degli affidamenti e l’elusione delle regole di evidenza, specie ove manchi la motivazione sulle ragioni che consentono di effettuare acquisizioni non inserite negli elenchi (richiamo all’art. 7 d.m. 14/2018).
La giurisprudenza citata, in altri termini, attribuisce “maggiore pregnanza” non alla carenza programmatoria in sé, ma al frazionamento temporale delle commesse pubbliche finalizzato al loro frazionamento artificioso con finalità elusive degli obblighi di evidenza pubblica, sanzionate dall’art. 35, comma 6, d.lgs. 50/2016 (oggi dall’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2026), evidenziando che l’artificiosità discende dall’assenza di ragioni oggettive e dalla mancata esternazione motivazionale, con conseguente alterazione del corretto assetto concorrenziale e procedurale.
Parimenti, le Linee guida ANAC del 2013, pur muovendo in un contesto normativo in cui per servizi e forniture la programmazione era configurata come facoltà (programma annuale) e non come obbligo generalizzato, la qualificano come “momento fondamentale” di chiarezza e di determinazione del fabbisogno e, soprattutto, come strumento funzionale a buon andamento, economicità ed efficienza; al tempo stesso, ANAC non afferma un meccanismo di invalidità automatica della gara “non programmata”, ma descrive la carenza di programmazione come fattore che genera criticità operative e distorsioni (frammentazione degli affidamenti, ricorso a proroghe illegittime, procedure negoziate senza bando motivate dalla mera urgenza, definizione imprecisa dell’oggetto e perdita di controllo della spesa), cioè effetti che incidono mediatamente sui principi di trasparenza/concorrenza e sulla corretta gestione del contratto, oltre a ricordare che, una volta adottato il programma, si attivano vincoli di sistema (ad es. limitazioni al finanziamento e condizioni di eccezionalità/urgenza per acquisti non previsti) che operano come autovincoli e presidi di razionalità della spesa, non come automatica caducazione degli atti di gara in quanto tali. (cfr. ANAC, Determinazione n. 5 del 06.11.2013, “Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture”).
Per quanto precede, quindi, il secondo motivo del ricorso è infondato.
7. Conclusivamente il ricorso nel suo complesso è infondato e deve pertanto essere respinto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti delle amministrazioni resistenti e della controinteressata. Nulla spese per le parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alle spese di lite nei confronti del Comune di OMISSIS, liquidate in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre spese e oneri di legge laddove dovuti; nei confronti del Ministero della Giustizia, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00); nei confronti della Il OMISSIS Vigilanza s.r.l., che liquida in euro 2.000,00 (duemila), oltre spese e oneri di legge. Nulla spese per le parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Katiuscia Papi, Consigliere
Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore
IL SEGRETARIO
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