1. Processo del lavoro – Sentenza pronunciata all’esito di trattazione cartolare – Omessa lettura del dispositivo in udienza – Deposito non contestuale – Nullità della decisione – Esclusione – Condizioni – Mancanza di concreto pregiudizio per il diritto di difesa
2. Contratti pubblici – Clausola sociale e contrattazione collettiva – Cambio di appalto – Obbligo di riassorbimento del personale – Conservazione del livello di inquadramento e del trattamento economico individuale – Esclusione – Autonomia organizzativa dell’appaltatore subentrante
3. Lavoro subordinato – Cambio di appalto – Successione di imprese – Qualificazione giuridica d’ufficio – Trasferimento di ramo d’azienda – Presupposti – Settori ad alta intensità di manodopera – Conservazione dell’identità e della continuità dell’entità economica – Applicabilità dell’art. 2112 c.c.
1. Nel rito del lavoro, la trattazione in forma cartolare mediante deposito telematico di note conclusive ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c. non comporta la nullità della sentenza qualora il giudice non proceda alla contestuale pubblicazione del dispositivo. La nullità della sentenza per violazione delle forme del rito è configurabile unicamente qualora risulti del tutto omesso il momento decisorio o quando la deviazione dal modello legale determini una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa, restando irrilevante il mero vizio formale che non impedisca alle parti la piena comprensione del contenuto sostanziale della pronuncia e il correlato esercizio del diritto di impugnazione.
«…la nullità della sentenza per violazione delle forme del rito del lavoro è configurabile solo quando risulti del tutto omesso il momento decisorio o quando la violazione processuale determini una concreta lesione del diritto di difesa, non essendo sufficiente una mera difformità rispetto al modello legale ove la pronuncia sia comunque esistente e comprensibile nel suo contenuto sostanziale. Nel caso di specie, gli appellanti non allegano né dimostrano alcun concreto pregiudizio derivante dalle modalità di deposito della sentenza…»
2. Le clausole sociali inserite nei bandi di gara ai sensi degli artt. 57 e 102 del d.lgs. n. 36/2023, nonché le disposizioni della contrattazione collettiva di settore (nella specie, artt. 24 e ss. del CCNL Vigilanza Privata) che disciplinano il cambio di appalto, sono preordinate alla tutela della stabilità occupazionale dei lavoratori, ma non comportano l’automatico diritto al mantenimento del livello di inquadramento e del trattamento economico individuale goduti alle dipendenze dell’appaltatore uscente. L’obbligo di riassorbimento deve essere contemperato con la libertà di iniziativa economica e l’autonomia organizzativa della società subentrante, la quale – in assenza di diverse ed esplicite pattuizioni – è tenuta unicamente ad applicare i livelli contrattuali corrispondenti alle mansioni e alla tipologia del servizio appaltato, fatto salvo il solo mantenimento degli scatti di anzianità e dell’anzianità convenzionale.
«…la clausola sociale è sì diretta a salvaguardare l’occupazione, ma non determina automaticamente la prosecuzione del rapporto di lavoro né la conservazione del trattamento economico individuale, dovendo essere comunque rispettata l’autonomia organizzativa dell’impresa subentrante»; «l’art. 27 del CCNL stabilisce espressamente che i lavoratori assunti debbano essere “inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato”, con conseguente esclusione di qualsivoglia automatismo nella conservazione del livello precedentemente posseduto».
3. In forza del principio iura novit curia, il giudice del lavoro investito della domanda di accertamento del diritto al mantenimento dell’inquadramento professionale in sede di cambio appalto può qualificare d’ufficio la fattispecie in termini di trasferimento di ramo d’azienda, qualora le parti abbiano ritualmente allegato e provato i relativi elementi di fatto. Il subentro di un nuovo appaltatore integra gli estremi del trasferimento di azienda o di un suo ramo (con conseguente operatività delle tutele di cui all’art. 2112 c.c.) laddove si verifichi il passaggio di un’entità economica organizzata che conservi la propria identità funzionale. Nei settori ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), in cui il complesso produttivo è essenzialmente costituito dall’insieme delle risorse umane, la continuità dell’entità economica è integrata dalla concomitanza di precisi indici concreti, quali l’invarianza oggettiva del servizio, la continuità temporale dell’esecuzione, il riassorbimento integrale del personale e la stabilità del contesto operativo, gravando sull’impresa subentrante l’onere di dimostrare la sussistenza di effettivi elementi di discontinuità organizzativa.
«…ove il subentro tra appaltatori si traduca nella prosecuzione del medesimo servizio mediante il riassorbimento del personale già adibito all’appalto e in assenza di prova di elementi di discontinuità organizzativa, la vicenda deve essere qualificata in termini di trasferimento di ramo d’azienda, con conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 2112 c.c.»; «Da ciò discende, in forza dell’art. 2112 c.c., la continuità dei rapporti di lavoro in capo al datore subentrante e la conservazione, in favore dei lavoratori, di tutti i diritti derivanti dal rapporto originario, compreso il livello di inquadramento goduto alle dipendenze dell’impresa uscente».
Sintesi della Sentenza
1) La vicenda
Due lavoratori addetti al servizio di vigilanza armata presso il Palazzo di Giustizia e gli Uffici Giudiziari di Campobasso convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Campobasso la società, subentrata nell’appalto del servizio a far data dall’1 gennaio 2024. I ricorrenti esponevano di essere stati precedentemente inquadrati nel III livello del CCNL Vigilanza Privata alle dipendenze dell’appaltatrice uscente (Federalpol). Sostenevano che l’impresa subentrante, pur avendo sottoscritto un verbale sindacale in cui si impegnava al riassorbimento del personale alle condizioni economiche e contrattuali previste dalla disciplina collettiva, aveva imposto la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro con inquadramento nel inferiore IV livello, riducendo il trattamento retributivo. Chiedevano quindi l’accertamento del diritto all’inquadramento nel III livello e la condanna al pagamento delle differenze retributive.
Il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso, escludendo l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. e ritenendo che la fattispecie integrasse un ordinario cambio di appalto regolato dal CCNL, il quale non imponeva la conservazione del livello retributivo. I lavoratori proponevano appello, deducendo in via preliminare la nullità della sentenza per violazione delle forme del rito del lavoro (mancata lettura e intempestivo deposito del dispositivo a seguito di trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c.) e, nel merito, censurando la decisione per violazione della clausola sociale, della lex specialis di gara, del verbale sindacale e degli artt. 11, 57, 102 e 108 del d.lgs. n. 36/2023. La società si costituiva instando per il rigetto del gravame, eccependo l’autonomia del nuovo rapporto, la mancanza di automatismi nel CCNL (che all’art. 27 co. 4 àncora il livello alla tipologia di servizio) e il difetto di allegazione circa le mansioni concretamente svolte.
2) La decisione della Corte di Appello
La Corte d’Appello di Campobasso, Sezione Lavoro, ha accolto parzialmente il gravame dei lavoratori, riformando la sentenza di primo grado. In via preliminare, il Collegio ha respinto l’eccezione di nullità della sentenza sollevata dagli appellanti: sebbene la decisione fosse stata assunta con le modalità della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c., la pronuncia era dotata di motivazione completa e non aveva arrecato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa o all’impugnazione.
Nel merito, la Corte ha dapprima analizzato le fonti invocate dai lavoratori, confermando la correttezza dei rilievi del Tribunale: né il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), né la clausola sociale del disciplinare di gara, né lo specifico dettato del CCNL di categoria attribuiscono al lavoratore un diritto quesito alla conservazione del livello professionale in sede di cambio appalto, prevalendo la libertà organizzativa del nuovo gestore. Tuttavia, in applicazione del principio iura novit curia, la Corte ha ritenuto che i fatti allegati dai ricorrenti imponessero una diversa qualificazione giuridica della fattispecie.
È stato evidenziato che l’appalto riguardava un settore ad alta intensità di manodopera (labour intensive), in cui l’attività è incentrata quasi interamente sulle risorse umane; accertato che il servizio era proseguito presso i medesimi presidi giudiziari, senza alcuna soluzione di continuità temporale e mediante il riassorbimento dell’intero contingente di personale, in assenza di allegazione o prova da parte della società subentrante di elementi di effettiva discontinuità organizzativa, la Corte ha ravvisato la continuità di un’entità economica organizzata. Richiamando i propri precedenti conformi (sent. n. 26/2026) e la giurisprudenza della Cassazione, ha qualificato l’operazione in termini di trasferimento di ramo d’azienda. Per l’effetto, è scattata l’applicazione inderogabile dell’art. 2112 c.c., che impone al cessionario la conservazione dei diritti dei lavoratori, compreso l’inquadramento nel III livello. Dalle differenze retributive richieste dai lavoratori è stata però esclusa la voce relativa all’Indennità di Presenza Giornaliera Aggiuntiva (I.P.G.A.), in quanto fondata su un accordo integrativo territoriale del 1998 superato dal successivo contratto provinciale del 2007, applicabile ratione temporis.
3) L’esito
La Corte d’Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando:
Ha respinto il motivo di nullità formale della sentenza;
Ha accolto parzialmente l’appello e, in riforma della sentenza del Tribunale n. 160/2025, ha dichiarato il diritto degli appellanti all’inquadramento nel III livello retributivo del CCNL a far data dall’1.1.2024;
Ha condannato la società appellata al pagamento, a titolo di differenze retributive (esclusa l’I.P.G.A.), della somma di € 1.018,49 in favore del primo appellante e di € 632,04 in favore del secondo appellante, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria;
Ha disposto la compensazione delle spese del doppio grado per un quarto (stante il rigetto sull’I.P.G.A.) e ha condannato l’appellata alla rifusione del residuo favore degli appellanti, liquidato in € 3.900,00 complessivi, oltre a spese generali (15%), IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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