Il Tribunale di Napoli respinge l’omologazione del concordato preventivo dell’AMCA, la società partecipata del Comune di Casamicciola Terme attualmente in liquidazione. A determinare la decisione è un errore nella suddivisione dei creditori, che impedisce l’approvazione del piano di risanamento. I giudici non entrano nel merito della sostenibilità economica dell’operazione, ma individuano un vizio nella costruzione della proposta che riguarda le regole previste dalla legge per la formazione delle classi e la partecipazione dei creditori al voto.
La decisione arriva dopo che lo stesso Tribunale, con decreto del 22 aprile 2026, aveva autorizzato l’apertura della procedura concordataria. Un primo passaggio che aveva consentito all’AMCA di andare avanti con il progetto di risanamento, fino alla fase conclusiva dell’omologazione. Proprio in questa sede emerge però l’irregolarità che porta alla bocciatura.
A pronunciarsi è la settima sezione civile del Tribunale di Napoli, presieduta dal giudice Paolo Celentano, con Ilaria Grimaldi e Giovanni Di Giorgio, relatore ed estensore della sentenza. Il procedimento riguarda l’Azienda Multiservizi Casamicciola Srl in liquidazione, rappresentata dal liquidatore Gerardo Sorrentino e assistita dall’avvocato Mario Santaroni. All’omologazione si erano opposte la MNG Multiservizi Srls e la Città Metropolitana di Napoli.
Il punto decisivo riguarda il modo in cui l’AMCA ha organizzato i propri creditori. La disciplina del concordato preventivo prevede infatti che le imprese di minori dimensioni, quando vantano crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi, siano collocate in una classe separata. Una disposizione che serve a tutelare questi soggetti e a garantire che possano esprimere il proprio voto nell’ambito di una categoria omogenea.
Nella proposta dell’AMCA, invece, è accaduto il contrario. La società ha costituito una classe specifica per i fornitori di maggiori dimensioni, mentre quelli più piccoli sono stati inseriti nella categoria generale dei creditori chirografari, insieme ad altri soggetti. Il Tribunale individua proprio in questa scelta l’errore che rende inammissibile la proposta.
I magistrati scrivono che la società ha «sostanzialmente invertito il criterio legale». Una valutazione che mette in evidenza un difetto preciso nella predisposizione del concordato. Non si tratta, dunque, di una semplice irregolarità formale priva di conseguenze. La classificazione dei creditori determina infatti la composizione delle categorie chiamate a votare e può incidere sull’esito dell’intera procedura.
L’errore assume un peso ancora maggiore perché riguarda una disposizione obbligatoria. Non era sufficiente prevedere percentuali di pagamento per i diversi creditori. Occorreva rispettare la suddivisione stabilita dalla normativa, assicurando ai piccoli fornitori una rappresentanza autonoma.
La sentenza chiarisce inoltre perché il precedente decreto di apertura non abbia impedito il successivo pronunciamento negativo. La verifica sulla corretta formazione delle classi deve essere effettuata sia nella fase iniziale sia al momento dell’omologazione. Il via libera del 22 aprile, pertanto, non equivaleva a un’approvazione definitiva della struttura del piano.
Il Tribunale esclude anche la possibilità di correggere successivamente la classificazione e ricostruire su questa base il risultato delle votazioni. Il difetto riguarda infatti le modalità con cui i creditori sono stati raggruppati e hanno partecipato alla procedura. Una modifica successiva avrebbe comportato una diversa composizione delle classi e una conseguente rivalutazione del voto.
È questo il passaggio che blocca il concordato. Un errore nella predisposizione della proposta impedisce di arrivare all’esame definitivo di un’operazione economica costruita per risanare la partecipata comunale. Il precedente controllo favorevole, peraltro, non mette al riparo la società da una nuova verifica della regolarità della procedura.
Sul piano finanziario, il progetto presentato dall’AMCA prevedeva un fabbisogno complessivo di 3.489.149 euro. Le risorse dovevano consentire il soddisfacimento dei creditori secondo modalità differenziate, con il pagamento integrale delle spese di giustizia, dei crediti prededucibili e di quelli dei dipendenti assistiti da privilegio. Per altre categorie era invece prevista una percentuale di soddisfacimento del 14,48 per cento.
Il concordato prevedeva anche la prosecuzione dell’attività aziendale, subordinata alla revoca dello stato di liquidazione e alla riorganizzazione della società. Un obiettivo collegato alla gestione dei servizi che l’AMCA svolge per il Comune di Casamicciola Terme.
Tra questi figurano la manutenzione degli immobili e delle strade comunali, la cura del verde pubblico, i servizi cimiteriali, l’igiene urbana e la gestione dei parcheggi. Proprio dalla prosecuzione dei rapporti contrattuali con l’ente municipale sarebbe arrivata una parte consistente delle risorse necessarie al risanamento.
Il piano stimava flussi di cassa per 1.724.083 euro nell’arco temporale considerato, ai quali si aggiungeva un attivo patrimoniale di 1.765.065 euro, costituito principalmente da crediti vantati dalla società nei confronti dello stesso Comune.
La proposta contemplava inoltre un fondo rischi e la possibilità di recuperare ulteriori somme attraverso un’azione di responsabilità nei confronti dei precedenti organi amministrativi e di controllo. L’eventuale esito favorevole di questa iniziativa avrebbe potuto incrementare l’attivo disponibile per un importo prudenzialmente stimato in circa 2,48 milioni di euro.
Si tratta di somme previste nel progetto concordatario, il cui effettivo realizzo era legato all’attuazione delle misure indicate. La sentenza, tuttavia, non fonda la mancata omologazione su una valutazione negativa di queste previsioni economiche. Il Tribunale si ferma prima, rilevando l’inosservanza delle disposizioni sulla classificazione dei creditori.
La distinzione è centrale nella posizione dell’amministrazione comunale. La mancata omologazione impedisce, allo stato, di completare il percorso concordatario, ma non equivale a una pronuncia che accerti l’insostenibilità finanziaria del piano. Questo, naturalmente, non significa che i giudici ne abbiano riconosciuto la fattibilità: tale valutazione non costituisce il fondamento della decisione adottata.
Il Comune intende adesso contestare il pronunciamento attraverso il reclamo. L’obiettivo è superare l’ostacolo giudiziario e consentire la prosecuzione del progetto di risanamento, evitando che la procedura si interrompa definitivamente per l’errore individuato dal collegio.
Il sindaco di Casamicciola Terme, Giosi Ferrandino, conferma la volontà dell’amministrazione di andare avanti e collega il futuro dell’AMCA alla tutela dell’occupazione e al mantenimento della gestione pubblica dei servizi: «Prendiamo atto della decisione del tribunale che ha sollevato una questione procedurale. Tuttavia questo giudicato non fermerà assolutamente il nostro percorso, che è quello di salvare la società, i posti di lavoro e soprattutto evitare che questo servizio possa finire in mani private, soprattutto alla luce di quanto accaduto proprio in questi giorni in altri Comuni. Vogliamo riportare l’Amca in bonis, non cambia nulla».
La posizione del primo cittadino è dunque quella di proseguire lungo la strada già individuata, nonostante la mancata omologazione. Il prossimo passaggio sarà il reclamo contro la decisione del Tribunale di Napoli, dal cui esito dipenderà la possibilità di riprendere il percorso concordatario nelle forme finora proposte.
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