Attenzione a non minare un pilastro del sistema Conai



Il sistema italiano Conai-Consorzi di filiera è un’eccellenza italiana: ha consentito di raggiungere e superare, con largo anticipo, i target europei di riciclo dei rifiuti d’imballaggio, ha contribuito a far crescere le raccolte differenziate dei rifiuti urbani ai migliori livelli europei, è stato decisivo nella riduzione dello smaltimento in discarica e per lo sviluppo di importanti filiere industriali del riciclo. I dati di questi successi sono noti e apprezzati sia in Italia, sia in Europa. Applicando il recente Regolamento europeo sugli imballaggi, il sistema Conai-Consorzi dovrebbe essere mantenuto, ulteriormente migliorato, certamente non stravolto. Questa convinzione è stata alla base sia delle modifiche proposte e introdotte nel nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi, sia del voto, ampiamente favorevole, delle rappresentanze politiche italiane al testo finale. Preoccupa che, ora in fase di applicazione di quel Regolamento, stia emergendo un’interpretazione che, se prevalesse, avrebbe impatti rilevanti sull’efficacia e la funzionalità del sistema italiano.

Questa interpretazione sostiene che, non essendo i produttori di materiali (e di semilavorati) di imballaggio espressamente compresi nelle definizioni del Regolamento fra i soggetti obbligati alla responsabilità estesa del produttore, questi non potrebbero più essere inclusi dall’ordinamento nazionale. In Europa, come è noto, esistono diversi sistemi per la gestione dei rifiuti d’imballaggio: alcuni di questi sistemi, non includono nella responsabilità estesa i produttori di materiali, in particolare quelli basati sulla restituzione e il deposito cauzionale. Come è stata risolta questa diversità in questo Regolamento?

Come si fa di solito: includendo, obbligatoriamente, solo i soggetti previsti da tutti i sistemi e lasciando che gli altri potessero essere aggiunti dai singoli Paesi, interessati a mantenerli. Nel “considerando 127” del Regolamento, infatti, dopo aver riconosciuto che “Tali regimi di responsabilità estesa del produttore differiscono notevolmente“ si afferma che “è opportuno che le norme in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alla Direttiva 2008/98/CE si applichino, in generale, ai regimi di responsabilità estesa del produttore per i produttori di cui al presente regolamento e siano integrate da ulteriori disposizioni specifiche ove necessario e opportuno”. Aggiungendo, inoltre al “considerando 136” che “gli Stati membri dovrebbero poter prevedere ulteriori prescrizioni per l’attuazione della responsabilità estesa del produttore conformemente alla Direttiva 2008/98/CE e al presente regolamento, a condizione che tali misure non creino ostacoli al mercato interno”.

Ed è fuori discussione che un’ulteriore prescrizione come quella qui proposta, in vigore, senza contestazioni europee, in Italia da quasi 30 anni, possa creare ostacoli al mercato interno europeo. Oltre alla logica e agli espliciti riferimenti dei considerando, interviene la norma del comma1 dell’art. 45 del Regolamento europeo ad assicurare la possibilità di mantenere i produttori di materiali e di semilavorati per gli imballaggi fra i soggetti con responsabilità finanziaria e organizzativa, nel sistema italiano. Tale norma, non a caso salutata positivamente dai sostenitori del sistema italiano al momento dell’approvazione infatti, recita “I produttori sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore nell’ambito dei sistemi istituiti a norma degli articoli 8 e 8bis della Direttiva 2008/98/CE e della presente sezione per gli imballaggi“. Essendo chiaro a tutti che i sistemi istituiti a norma della Direttiva 2008/98/CE potessero comprendere, e comprendono da anni a pieno titolo e legittimamente nel sistema italiano Conai-Consorzi di filiera, anche i produttori di materiali e di semilavorati d’imballaggio.

Essendo tenuti alla responsabilità estesa, nel sistema italiano i produttori di materiali e di semilavorati, quando li vendono a utilizzatori, che li usano per imballare direttamente i loro prodotti, sono obbligati ad inserire in fattura il contributo ambientale Conai, a riscuoterlo e a versarlo. Se i produttori di materiali non avessero più questo obbligo, da rispettare alla prima cessione, coloro che utilizzano questi materiali o semilavorati per imballare i loro prodotti dovrebbero fatturare il contributo ambientale Conai nelle successive, numerose e frammentate, vendite. La dispersione del pagamento del contributo ambientale Conai aumenterebbe il rischio di elusione che, col sistema attuale è, invece e non a caso, straordinariamente bassa. Con una maggiore elusione vi sarebbe una riduzione dell’ammontare del contributo Conai che, in gran parte, va ai Comuni per i costi delle raccolte differenziate o anche un suo aggravio per quelli che lo pagano per avere lo stesso importo totale in presenza di maggiore elusione.

I produttori di tali materiali d’imballaggio, nel nostro attuale sistema, sono pienamente coinvolti non solo per la raccolta e l’avvio al riciclo dei rifiuti d’imballaggio, ma anche per produrre materiali riciclabili e, soprattutto, per assorbire materie prime seconde, generate col riciclo degli imballaggi della loro filiera. L’esperienza pluridecennale ha dimostrato che il pieno coinvolgimento dei produttori di materiali nel Conai e nei Consorzi di filiera è stato un fattore decisivo per l’impiego di alte quantità di carta, di vetro, di legno e di metalli provenienti dal riciclo degli imballaggi. Maggiori difficoltà ci sono state nell’impiego delle plastiche riciclate nella stessa filiera: per il maggiore impiego di plastiche miste più difficili da riciclare, per la qualità richiesta delle plastiche a contatto con gli alimenti, per la concorrenza di polimeri vergini a basso costo, per gli alti costi energetici e per altri motivi. Queste difficoltà non sarebbero, tuttavia, affatto superate esentando i produttori delle plastiche per gli imballaggi dalla responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione del fine vita dei prodotti fatti con i loro materiali.

La sostanziale marginalizzazione dei produttori di materiali d’imballaggio dal sistema Conai-Consorzi di filiera, con una presenza resa volontaria e priva di responsabilità finanziaria e organizzativa, aprirebbe la strada ad un loro prevedibile abbandono, espressamente previsto come privo di oneri, colpendo un pilastro portante – la responsabilità di tutti i soggetti della filiera – del sistema italiano. Un buon accordo sul peso e il riequilibrio delle varie componenti dell’equipaggio e su chi guida la nave, con buona volontà e senso di responsabilità, si può, e si deve, trovare: non vorrei che mentre si discute soprattutto di questo, si perdano di vista le modalità che hanno permesso alla nave italiana di correre e di vincere la gara europea.


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 di Edo Ronchi

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