A cura di Ornella Cutajar e Alessandro Massari
con la collaborazione di Maurizio Greco e Carla Ragionieri
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Indice
- Quinto d’obbligo – Accordo quadro TAR Lazio – Roma (sez. III quater) sentenza 23 giugno 2026, n. 11476
- Affidamento diretto con confronto comparativo – Verbalizzazione postuma TAR Lombardia – Milano (sez. II) sentenza 23 giugno 2026, n. 3349
- Gestione impianti sportivi – Concessione di servizi – Cause di esclusione non codificate TAR Lazio – Roma (Sez. II-bis) sentenza 26 maggio 2026, n. 9683
- Termini perentori per contestazioni e irrogazione delle penali Tribunale di Napoli, Sez. Specializzata in materia di Impresa, n. 7142/2022 R.G., dep. 20.05.2026
- Cambio di appalto e clausola sociale Corte di appello di Campobasso, sez. lavoro, n. 144/2025 r.g., dep. 15.05.2026
- Contratti pubblici – Requisiti tecnici minimi TAR Lazio – Roma (sez. III Quater) senetnza 5 giugno 2026, n. 10379
- Dispositivi medici – Requisiti tecnici Consiglio di Stato (sez. III) sentenza 8 giugno 2026, n. 4604
- Riedizione verifica di anomalia in esecuzione di pronuncia del GA TAR Lazio – Roma (sez. V) sentenza 29 maggio 2026, n. 10059
- Locazioni passive – Controversie e giurisdizione TAR Lazio – Roma (sez. V-ter) sentenza 29 maggio 2026, n. 9972
- Sistemi di qualificazione – Sospensione per comportamenti pregiudizievoli la sicurezza Consiglio di Stato (sez. V) sentenza 18 giugno 2026, n. 4891
Quinto d’obbligo – Accordo quadro
TAR Lazio – Roma (sez. III quater) sentenza 23 giugno 2026, n. 11476
1. Contratti pubblici – Accordo quadro – Quinto d’obbligo – Art. 120 comma 9 d.lgs. n. 36/2023 – Base di calcolo – Importo effettivamente aggiudicato corrispondente al prezzo offerto – Illegittimità del calcolo sull’importo a base d’asta
2. Contratti pubblici – Accordo quadro – Clausola che obbliga il fornitore nei limiti dell’importo massimo spendibile pari alla base d’asta – Interpretazione – Limite agli ordinativi delle aziende sanitarie e non impegno del fornitore a prescindere dal ribasso offerto
3. Contratti pubblici – Accordo quadro con pluralità di operatori – Natura giuridica – Contratto normativo – Obbligo di applicare le condizioni predefinite ai contratti attuativi – Distinzione tra accordo con unico operatore e accordo con pluralità di operatori
4. Contratti pubblici – Quinto d’obbligo – Presupposti – Esaurimento dell’importo contrattuale prima del decorso del termine di durata – Sufficienza della previsione negli atti di gara e dell’accertamento dell’esaurimento – Irrilevanza della durata trascorsa rispetto a quella complessiva
1. L’”importo del contratto” cui deve farsi riferimento ai sensi dell’art. 120, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 per la determinazione del quinto d’obbligo è il valore effettivamente aggiudicato all’operatore economico, corrispondente alla quantità di prodotto offerta moltiplicata per il prezzo unitario offerto in ribasso, e non l’importo a base d’asta. Calcolare il quinto d’obbligo sull’importo a base d’asta anziché su quello aggiudicato comporta che la quantità di prodotto da fornire vari in ragione del diverso ribasso offerto da ciascun operatore, così rendendo variabile e indeterminata — in assenza di una chiara indicazione della lex specialis — una componente determinante della prestazione contrattuale quale la quantità della fornitura.
«L’”importo del contratto” cui dunque deve farsi riferimento ai sensi dell’articolo 120, comma 9 del d.lgs. n. 36 del 2023 per definire l’aumento delle prestazioni non può che essere pari al valore effettivamente aggiudicato (euro 6.706.572,30) e corrispondente alla quantità di prodotto offerta in sede di gara»; «ad un maggior ribasso sul prezzo offerto per unità corrisponderebbe altresì un aumento delle quantità di prodotto complessivamente offerte da ciascun operatore (…) in assenza di una chiara e precisa indicazione in tal senso da parte della stazione appaltante».
2. La clausola dell’accordo quadro che obbliga il fornitore a prestare i propri servizi “nei limiti dell’importo massimo spendibile pari alla base d’asta” deve essere interpretata, in lettura integrale e unitaria con gli altri atti della procedura e in conformità alla disciplina normativa cui l’accordo rinvia, come un limite agli ordinativi che le aziende sanitarie possono emettere e non come impegno del fornitore a garantire la fornitura fino alla concorrenza dell’importo a base d’asta a prescindere dal ribasso offerto. Analogamente, la clausola che consente il ricorso al quinto d’obbligo nel caso di esaurimento dell’”importo massimo spendibile” deve essere letta in conformità all’art. 120, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 e pertanto riferita all’importo della specifica aggiudicazione.
«Il rinvio ai “limiti dell’importo massimo spendibile pari alla base d’asta” sembra piuttosto un monito alle aziende sanitarie a non effettuare ordinativi oltre i limiti massimi dell’importo a base d’asta e non certo indicativo dell’impegno dei fornitori ad obbligarsi nei limiti di tale importo a prescindere dai ribassi offerti sul prezzo per UI».
3. L’accordo quadro integra un contratto normativo in base al quale sono posti in essere contratti attuativi non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile. Da esso discendono non obblighi esecutivi né un obbligo a contrarre, bensì l’unico obbligo, nel caso in cui l’amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto le condizioni contrattuali predefinite nell’accordo. Negli accordi quadro conclusi con un unico operatore economico l’aggiudicazione dei contratti attuativi è rigidamente ingessata dai termini dell’accordo a monte; negli accordi conclusi con una pluralità di operatori, l’individuazione dell’operatore che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione.
«L’accordo quadro integra un contratto normativo in base al quale sono posti in essere contratti attuativi non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile (…) l’unico obbligo, nel caso in cui l’Amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto le condizioni contrattuali predefinite nell’accordo stesso».
4. Il presupposto per il legittimo ricorso al quinto d’obbligo è costituito dall’esaurimento o dall’imminente esaurimento dell’importo contrattuale prima del decorso del termine di durata dell’accordo, unitamente alla previsione di tale facoltà negli atti di gara. La circostanza che la fornitura sia in corso da un periodo di tempo inferiore alla durata contrattuale complessiva non è di per sé ostativa al ricorso all’istituto, quando risulti accertato dall’estrazione sulla piattaforma telematica di gestione degli ordinativi che l’importo degli ordinativi emessi ha esaurito l’importo massimo spendibile dell’accordo.
«In periodo antecedente il provvedimento di estensione impugnato, da estrazione effettuata sul portale STELLA (…) risultava che gli importi degli ordinativi emessi dalle Asl in favore dei tre operatori aggiudicatari avevano esaurito l’importo massimo spendibile».
Affidamento diretto con confronto comparativo – Verbalizzazione postuma
TAR Lombardia – Milano (sez. II) sentenza 23 giugno 2026, n. 3349
1. Contratti pubblici – Affidamento diretto – Procedimentalizzazione con confronto comparativo – Vincolo della lex specialis – Illegittimità dell’aggiudicazione ad offerta conforme solo alla maggioranza dei requisiti minimi obbligatori
2. Contratti pubblici – Verbale di gara – Redazione e sottoscrizione successive alla determinazione di aggiudicazione – Illegittimità – Conseguente travolgimento dell’operato del seggio
3. Processo amministrativo – Verificazione e consulenza tecnica d’ufficio – Funzione – Inammissibilità come strumento sostitutivo dell’onere probatorio di parte – Finalità di chiarimento di elementi già ritualmente introdotti in giudizio
4. Contratti pubblici – Annullamento dell’aggiudicazione – Effetto conformativo – Riedizione della valutazione in forma comparativa – Diversa composizione del seggio e sostituzione del RUP
1. Nell’affidamento diretto, la procedimentalizzazione attraverso l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione di criteri di selezione non trasforma l’affidamento in una procedura di gara, salvo che la stazione appaltante non opti espressamente per tale soluzione nella lex specialis. Quando tuttavia la lettera di invito preveda l’aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante confronto comparativo e stabilisca che l’offerta tecnica debba rispettare le specifiche tecniche minime a pena di esclusione, la stazione appaltante è vincolata al rispetto di tali prescrizioni. È illegittima l’aggiudicazione disposta in favore di un’offerta conforme soltanto alla maggioranza dei requisiti tecnici minimi obbligatori, nonché in assenza di una valutazione comparativa delle offerte pervenute come richiesto dalla lex specialis.
«Il Seggio di gara non soltanto ha ritenuto valida un’offerta rispondente soltanto “alla maggioranza dei quesiti [ovvero requisiti] minimi” prescritti (…) in palese violazione delle richieste contenute nella lex specialis di gara, ma neppure ha proceduto a una valutazione, anche di carattere semplificato e complessivo, di natura comparativa, come richiesto invece dall’art. 5 della medesima Lettera di invito».
2. Sebbene la stesura del verbale di gara non debba necessariamente avvenire contestualmente allo svolgimento della seduta oggetto di verbalizzazione, è illegittima la redazione e sottoscrizione del verbale successive alla formalizzazione dell’atto finale che ne recepisce le conclusioni. In tale ipotesi il verbale viene a mancare quale presupposto costitutivo della determinazione conclusiva del procedimento, rendendo quest’ultima priva di un elemento strutturale e il suo contenuto ricostruibile soltanto ex post in maniera non del tutto incontroversa, con conseguente travolgimento dell’operato del seggio di gara.
«Deve ritenersi illegittima la redazione (e sottoscrizione) di un verbale successivamente alla formalizzazione dell’atto finale che ne recepisce le conclusioni: la carenza di uno dei presupposti costitutivi dell’atto conclusivo del procedimento rende la determinazione finale priva di un elemento strutturale e quindi incerta nel suo contenuto».
3. La verificazione e la consulenza tecnica d’ufficio non possono sopperire alle carenze probatorie riferibili alle parti del processo, né possono essere utilizzate per costruire prove che la parte non ha ritualmente introdotto in giudizio. Esse hanno l’esclusiva finalità di chiarire eventuali dubbi discendenti da elementi già ritualmente introdotti in giudizio e non del tutto incontroversi nella loro portata, fornendo al giudice i necessari elementi di valutazione quando la complessità tecnico-specialistica dei fatti di causa ne impedisca la compiuta comprensione. Il giudice amministrativo non può in ogni caso, neppure tramite tali strumenti, sostituirsi alle determinazioni discrezionali della stazione appaltante in sede di valutazione delle offerte.
«La verificazione (e/o la consulenza tecnica d’ufficio) non può sopperire alle carenze probatorie riferibili alle parti del processo, ma ha l’esclusiva finalità di chiarire eventuali dubbi discendenti da elementi ritualmente introdotti in giudizio e non del tutto incontroversi nella loro portata».
4. L’annullamento della determinazione di aggiudicazione per illegittima valutazione delle offerte impone la riedizione delle fasi della procedura a partire dalla valutazione comparativa delle offerte presentate. Tale riedizione deve essere effettuata da un seggio in diversa composizione rispetto a quello che ha operato in precedenza, con sostituzione anche del RUP, non potendo il giudice amministrativo sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione delle offerte.
«Si impone la riedizione delle fasi della procedura a partire dalla valutazione, da svolgere in forma comparativa, delle offerte presentate in gara, che dovrà essere effettuata da un Seggio di gara (anche composto in forma individuale) in diversa composizione rispetto a quello che ha operato in precedenza».
Gestione impianti sportivi – Concessione di servizi – Cause di esclusione non codificate
TAR Lazio – Roma (Sez. II-bis) sentenza 26 maggio 2026, n. 9683
1. Contratti pubblici – Cause di esclusione – Tassatività ex art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 – Il mancato pagamento di corrispettivi per forniture di energia elettrica non rientra tra le imposte, tasse o contributi previdenziali ex art. 94, comma 6 – La clausola dell’avviso che interpreta l’inadempimento di obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale come causa automatica di esclusione è nulla e si considera non apposta
2. Contratti pubblici – Cause di esclusione – Art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023 – Requisito della definitività dell’accertamento – Il debito deve essere definitivamente accertato in via amministrativa o giurisdizionale – Una nota di contestazione non riscontrata da procedura di recupero non integra accertamento definitivo
3. Contratti pubblici – Motivazione del provvedimento di esclusione – L’integrazione postuma della motivazione in sede giudiziale non è ammissibile – La riqualificazione in sede difensiva della causa di esclusione da requisito generale a requisito speciale è inammissibile integrazione postuma
4. Concessione di servizi – Gestione di impianti sportivi comunali – Qualificazione come concessione di servizi pubblici – Soggiacenza alle procedure ad evidenza pubblica del Codice dei contratti pubblici – Applicabilità del principio di tassatività delle cause di esclusione
1. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, «le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito: le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte». Il mancato pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica — «costituente senza alcun dubbio un’obbligazione pecuniaria di natura civilistica discendente dal contratto di somministrazione di energia elettrica» — non rientra nel novero delle «imposte, tasse o contributi previdenziali» la cui grave violazione definitivamente accertata costituisce causa di esclusione ai sensi dell’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023. Pretendere tale assimilazione è «conclusione che appare, quantomeno, ardita». La clausola dell’avviso che interpreta l’inadempimento di obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale come causa automatica di esclusione è pertanto nulla e si considera non apposta, dovendosi annullare sia il provvedimento di esclusione sia l’avviso nella parte in cui tale clausola viene applicata con valenza espulsiva automatica.
2. Ai sensi dell’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023, la causa di esclusione per mancato pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali richiede che tale mancato pagamento costituisca «una grave violazione definitivamente accertata». Difetta il carattere di definitività dell’accertamento — e quindi la possibilità di fondare un’esclusione sulla relativa pretesa — quando la contestazione del credito si sostanzia in una nota dell’amministrazione tempestivamente riscontrata dall’operatore, in assenza di qualsiasi procedura amministrativa o giudiziale di recupero successivamente attivata (quale, ad esempio, un decreto ingiuntivo definitivo). Il credito che non sia stato oggetto di accertamento definitivo è «controverso, illiquido e inesigibile» e, come tale, inidoneo a fondare un’esclusione ai sensi della norma citata.
3. Il difetto di motivazione del provvedimento di esclusione non può essere sanato in sede giudiziale mediante l’introduzione di nuove ragioni da parte dell’amministrazione resistente nelle proprie difese. La riqualificazione della causa di esclusione — originariamente fondata sui requisiti generali ex art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 — come afferente ai requisiti di ordine speciale ex art. 100 del medesimo codice costituisce «un’inammissibile integrazione postuma della motivazione» (Cons. Stato, Sez. V, n. 4203/2025). Il provvedimento deve essere valutato in base alle ragioni esplicitamente addotte al momento della sua adozione, non in base a quelle successivamente elaborate dalla difesa dell’amministrazione.
4. «La gestione di impianti sportivi comunali integra un servizio pubblico locale ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. n. 267/2000» (Cons. Stato, Sez. V, nn. 5915/2021 e 3763/2025; TAR Toscana, Sez. I, n. 485/2026). L’affidamento in via convenzionale di strutture e impianti sportivi pubblici «non è sussumibile nel paradigma della concessione di beni, ma struttura una concessione di servizi». Ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 38/2021, l’individuazione del concessionario deve avvenire «nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, e della normativa euro-unitaria vigente», con piena applicabilità del principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dall’art. 10, comma 2, del Codice.
Termini perentori per contestazioni e irrogazione delle penali
Tribunale di Napoli, Sez. Specializzata in materia di Impresa, n. 7142/2022 R.G., dep. 20.05.2026
1. Contratti pubblici – Esecuzione dei servizi – Meccanismo sanzionatorio – Penali contrattuali – Termini e modalità per l’irrogazione fissati dal Capitolato Speciale – Natura perentoria dei termini – Fondamento e ratio – Tutela del diritto di difesa dell’esecutore
2. Contratti pubblici – Esecuzione del servizio di igiene urbana – Raccolta differenziata – Mancato raggiungimento delle percentuali minime – Penali applicate retroattivamente in modo cumulativo a ridosso della scadenza – Violazione della tempistica pattizia – Decadenza e illegittimità
1. I termini procedurali previsti dalle clausole del Capitolato Speciale d’Appalto per l’accertamento, la contestazione e la materiale irrogazione delle sanzioni contrattuali a carico dell’appaltatore hanno natura perentoria, anche in assenza di una espressa qualificazione letterale in tal senso. Tale qualità si desume in via interpretativa dalla funzione stessa dell’istituto, finalizzato a sollecitare la stazione appaltante a un tempestivo esercizio del potere sanzionatorio per soddisfare l’interesse pubblico all’esecuzione a regola d’arte e, al contempo, per evitare di lasciare l’operatore economico in uno stato di perenne incertezza, garantendone l’effettività del diritto di difesa e del contraddittorio.
«I termini previsti dal capitolato speciale d’appalto per l’adozione del provvedimento di applicazione delle sanzioni contrattuali hanno natura perentoria, assolvendo alla funzione di garantire l’effettività del diritto di difesa dei soggetti che vengano a trovarsi in posizione di soggezione rispetto alla pretesa sanzionatoria (…), ben potendo desumersi tale qualità in via interpretativa ove dal contesto negoziale e dalla funzione dell’istituto risulti (anche implicitamente ma in modo univoco) che la perdita del diritto è conseguenza immediata della mancata osservanza del termine».
2. È illegittimo per intervenuta decadenza del potere sanzionatorio della stazione appaltante il provvedimento dirigenziale che commini in un’unica soluzione e a distanza di oltre quattro anni dall’avvio del rapporto contrattuale una penale cumulativa per il mancato raggiungimento degli obiettivi progressivi di raccolta differenziata. Qualora il Capitolato Speciale d’Appalto prescriva uno specifico iter scandito da verifiche quadrimestrali, sopralluoghi congiunti, contestazioni scritte a ridosso dei fatti e trattenute mensili sulla “prima fattura utile”, l’applicazione retroattiva ed estemporanea delle penali operata a ridosso della scadenza quinquennale dell’appalto si pone in palese violazione della tempistica pattizia, determinando l’inesigibilità della somma ingiunta.
«L’applicazione cumulativa delle penali relative agli anni 2017-2020 con note dirigenziali del dicembre 2021 e febbraio 2022, a distanza di quattro anni e in assenza di contestazioni tempestive nel corso di esecuzione del contratto, appare in palese violazione delle tempistiche pattizie, con conseguente illegittimità dell’intera pretesa sanzionatoria per decadenza dal potere sanzionatorio».
Cambio di appalto e clausola sociale
Corte di appello di Campobasso, sez. lavoro, n. 144/2025 r.g., dep. 15.05.2026
1. Processo del lavoro – Sentenza pronunciata all’esito di trattazione cartolare – Omessa lettura del dispositivo in udienza – Deposito non contestuale – Nullità della decisione – Esclusione – Condizioni – Mancanza di concreto pregiudizio per il diritto di difesa
2. Contratti pubblici – Clausola sociale e contrattazione collettiva – Cambio di appalto – Obbligo di riassorbimento del personale – Conservazione del livello di inquadramento e del trattamento economico individuale – Esclusione – Autonomia organizzativa dell’appaltatore subentrante
3. Lavoro subordinato – Cambio di appalto – Successione di imprese – Qualificazione giuridica d’ufficio – Trasferimento di ramo d’azienda – Presupposti – Settori ad alta intensità di manodopera – Conservazione dell’identità e della continuità dell’entità economica – Applicabilità dell’art. 2112 c.c.
1. Nel rito del lavoro, la trattazione in forma cartolare mediante deposito telematico di note conclusive ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c. non comporta la nullità della sentenza qualora il giudice non proceda alla contestuale pubblicazione del dispositivo. La nullità della sentenza per violazione delle forme del rito è configurabile unicamente qualora risulti del tutto omesso il momento decisorio o quando la deviazione dal modello legale determini una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa, restando irrilevante il mero vizio formale che non impedisca alle parti la piena comprensione del contenuto sostanziale della pronuncia e il correlato esercizio del diritto di impugnazione.
«…la nullità della sentenza per violazione delle forme del rito del lavoro è configurabile solo quando risulti del tutto omesso il momento decisorio o quando la violazione processuale determini una concreta lesione del diritto di difesa, non essendo sufficiente una mera difformità rispetto al modello legale ove la pronuncia sia comunque esistente e comprensibile nel suo contenuto sostanziale. Nel caso di specie, gli appellanti non allegano né dimostrano alcun concreto pregiudizio derivante dalle modalità di deposito della sentenza…»
2. Le clausole sociali inserite nei bandi di gara ai sensi degli artt. 57 e 102 del d.lgs. n. 36/2023, nonché le disposizioni della contrattazione collettiva di settore (nella specie, artt. 24 e ss. del CCNL Vigilanza Privata) che disciplinano il cambio di appalto, sono preordinate alla tutela della stabilità occupazionale dei lavoratori, ma non comportano l’automatico diritto al mantenimento del livello di inquadramento e del trattamento economico individuale goduti alle dipendenze dell’appaltatore uscente. L’obbligo di riassorbimento deve essere contemperato con la libertà di iniziativa economica e l’autonomia organizzativa della società subentrante, la quale – in assenza di diverse ed esplicite pattuizioni – è tenuta unicamente ad applicare i livelli contrattuali corrispondenti alle mansioni e alla tipologia del servizio appaltato, fatto salvo il solo mantenimento degli scatti di anzianità e dell’anzianità convenzionale.
«…la clausola sociale è sì diretta a salvaguardare l’occupazione, ma non determina automaticamente la prosecuzione del rapporto di lavoro né la conservazione del trattamento economico individuale, dovendo essere comunque rispettata l’autonomia organizzativa dell’impresa subentrante»; «l’art. 27 del CCNL stabilisce espressamente che i lavoratori assunti debbano essere “inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato”, con conseguente esclusione di qualsivoglia automatismo nella conservazione del livello precedentemente posseduto».
3. In forza del principio iura novit curia, il giudice del lavoro investito della domanda di accertamento del diritto al mantenimento dell’inquadramento professionale in sede di cambio appalto può qualificare d’ufficio la fattispecie in termini di trasferimento di ramo d’azienda, qualora le parti abbiano ritualmente allegato e provato i relativi elementi di fatto. Il subentro di un nuovo appaltatore integra gli estremi del trasferimento di azienda o di un suo ramo (con conseguente operatività delle tutele di cui all’art. 2112 c.c.) laddove si verifichi il passaggio di un’entità economica organizzata che conservi la propria identità funzionale. Nei settori ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), in cui il complesso produttivo è essenzialmente costituito dall’insieme delle risorse umane, la continuità dell’entità economica è integrata dalla concomitanza di precisi indici concreti, quali l’invarianza oggettiva del servizio, la continuità temporale dell’esecuzione, il riassorbimento integrale del personale e la stabilità del contesto operativo, gravando sull’impresa subentrante l’onere di dimostrare la sussistenza di effettivi elementi di discontinuità organizzativa.
«…ove il subentro tra appaltatori si traduca nella prosecuzione del medesimo servizio mediante il riassorbimento del personale già adibito all’appalto e in assenza di prova di elementi di discontinuità organizzativa, la vicenda deve essere qualificata in termini di trasferimento di ramo d’azienda, con conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 2112 c.c.»; «Da ciò discende, in forza dell’art. 2112 c.c., la continuità dei rapporti di lavoro in capo al datore subentrante e la conservazione, in favore dei lavoratori, di tutti i diritti derivanti dal rapporto originario, compreso il livello di inquadramento goduto alle dipendenze dell’impresa uscente».
Contratti pubblici – Requisiti tecnici minimi
TAR Lazio – Roma (sez. III Quater) senetnza 5 giugno 2026, n. 10379
1. Processo amministrativo – Sentenza in forma semplificata- Articolo 120, comma 5. C.p.a.
2. Contratti pubblici – Gara pubblica – Requisiti tecnici minimi dell’offerta – Carenza
1. Il Collegio ritiene di definire il giudizio in conformità a quanto disposto dall’art. 120, comma 5, cod. proc. amm., a mente del quale in ogni […] caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, il giudizio è di norma definito, anche in deroga al comma 1 dell’articolo 74, in esito all’udienza cautelare ai sensi dell’articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti»: così è nel caso di specie, essendo integro il contraddittorio e completa l’istruttoria e non avendo le parti, a fronte del menzionato avviso, manifestato specifiche esigenze di difesa potenzialmente ostative all’adozione della presente pronuncia.
2. Lo stesso indirizzo ermeneutico invocato dalla ricorrente (peraltro oggetto di rimeditazione da parte della più recente giurisprudenza: cfr. Cons. Stato, Sez. III, 7 maggio 2026, n. 3557) ammette che il principio di segretezza delle offerte subisca temperamenti nei casi in cui in sede di riesame la Commissione non disponga di alcun margine di discrezionalità alla stregua della disciplina di gara: nell’odierno giudizio si rientra in tale ipotesi, giacché la Commissione non ha proceduto ad una rivalutazione delle offerte “a buste aperte”, ma si è limitata a riscontrare l’oggettiva carenza di un requisito tecnico minimo in capo all’offerta della ricorrente e ne ha, in modo doveroso e vincolato, disposto l’esclusione.
Dispositivi medici – Requisiti tecnici
Consiglio di Stato (sez. III) sentenza 8 giugno 2026, n. 4604
1. Contratti pubblici – Dispositivi medici – Interpretazione teleologica dei requisiti tecnici della lex specialis – Il requisito del codice colore sulla scala graduata per differenziare la versione sterile da quella non sterile ha ratio solo se l’offerente partecipa a entrambi i lotti sterile e non sterile – Legittima ammissione dell’operatore che partecipa al solo lotto sterile in assenza del codice colore
2. Contratti pubblici – Principio di equivalenza e favor partecipationis – In presenza di clausole ambigue deve privilegiarsi l’interpretazione che favorisce l’ammissione alla gara – L’etichettatura conforme alle norme vigenti che indica chiaramente la sterilità del prodotto soddisfa la finalità della differenziazione
3. Contratti pubblici – Soccorso istruttorio – Certificazione ambientale scaduta presentata in offerta: non integra errore manifesto che imponga il soccorso istruttorio – Principio di autoresponsabilità – Il soccorso non può ovviare alla mancanza di un documento richiesto dalla lex specialis salvo errore manifesto dell’offerta
4. Contratti pubblici – Valutazione tecnica della Commissione giudicatrice – Sindacabile solo per manifesta illogicità o abnormità – Il tentativo di sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione è inammissibile – L’appello incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse all’esito del rigetto dell’appello principale
1. Nell’interpretazione delle clausole della lex specialis occorre «indagare l’intenzione delle parti o in genere dell’organo amministrativo autore dell’atto, e non limitarsi al senso letterale delle parole, interpretando le singole clausole le une per mezzo delle altre, onde attribuire a ciascuna di esse il senso che risulta dal complesso dell’atto». Il requisito che impone alla scala graduata della siringa un codice colore per differenziare la versione sterile da quella non sterile «acquista significato» solo se considerato congiuntamente ai due lotti — quello delle siringhe sterili e quello delle siringhe non sterili — e non per l’operatore che partecipa al solo lotto delle siringhe sterili. La differenziazione cromatica presuppone, infatti, che vi siano due versioni dello stesso prodotto offerte dal medesimo fornitore: «non esiste uno standard normativo che permetta di assegnare univocamente un colore alle siringhe delle diverse tipologie», e operatori economici diversi potrebbero usare lo stesso colore per tipologie diverse, frustrando la ratio del requisito. La Commissione che ammette l’offerente del solo lotto sterile — ritenendo che il requisito del codice colore venga meno quando non vi è necessità di differenziare tra i prodotti di uno stesso fornitore — opera una valutazione «immune da vizi».
2. «In presenza di clausole ambigue o di dubbio significato di una lex specialis di gara, in ossequio al principio del favor partecipationis, deve privilegiarsi l’interpretazione che favorisca l’ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli» (Cons. Stato, Sez. V, n. 5871/2024). L’etichettatura del dispositivo medico conforme alle norme vigenti — che indica chiaramente la sterilità in conformità alla norma UNI CEI EN ISO 15223-1 — permette di realizzare la medesima finalità di differenziazione all’origine del requisito tecnico del codice colore, integrando una soluzione equivalente ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016 (ratione temporis applicabile). La funzione di garanzia della differenziazione è assolta dall’etichettatura, che costituisce l’indicazione di sterilità conforme alla normativa di settore sui dispositivi medici.
3. «Una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione la cui comunicazione era richiesta dalla legge di gara, se non nel caso in cui essi siano indispensabili per chiarimento dell’offerta o rettifica di un errore manifesto dell’offerta e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta» (Cons. Stato, Sez. V, n. 2789/2025). La presentazione di una certificazione ambientale ISO 14001 scaduta al momento della gara non integra un «errore manifesto tale da imporre il soccorso procedimentale», prevalendo invece «il principio di autoresponsabilità, che impone ai concorrenti, in sede di predisposizione dell’offerta, di allegare la documentazione corretta». La stazione appaltante non era tenuta ad attivare il soccorso istruttorio, e la mancata attribuzione del punteggio premiale per la certificazione non prodotta in modo valido è legittima.
4. Le valutazioni qualitative della Commissione giudicatrice nell’attribuzione dei punteggi tecnici sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabili in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, abnormità o travisamento dei fatti. Il motivo di appello che «mira semplicemente a sostituire il giudizio dell’appellante a quello della Commissione» — la quale ha riconosciuto il punteggio massimo per il parametro della facilità di impugnatura a entrambi i concorrenti — è «del tutto infondato». L’integrale rigetto dell’appello principale determina l’improcedibilità per carenza di interesse dell’appello incidentale.
Riedizione verifica di anomalia in esecuzione di pronuncia del GA
TAR Lazio – Roma (sez. V) sentenza 29 maggio 2026, n. 10059
Processo amministrativo – Ottemperanza al giudicato – Competenza funzionale inderogabile del giudice che ha emesso la sentenza ottemperanda – La domanda formalmente qualificata come “azione di nullità ex art. 31, comma 4, c.p.a.” che implica la verifica della conformità dell’azione amministrativa al contenuto precettivo del giudicato è una domanda di ottemperanza – I vizi propri dell’atto di riedizione del potere in esecuzione del giudicato conformativo sono inscindibili dalla verifica del rispetto del giudicato e ricadono nella competenza esclusiva del giudice dell’ottemperanza – La conversione dell’azione può essere disposta solo dal giudice dell’ottemperanza
L’attività di riedizione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, posta in essere dalla stazione appaltante in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale che ha fissato specifici criteri istruttori e parametri valutativi, non costituisce un atto amministrativo autonomo ma un atto di attuazione del giudicato.
Ne consegue che la cognizione su ogni vizio del nuovo provvedimento — sia esso qualificato come nullità per elusione del giudicato ex art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, ovvero come vizio proprio per eccesso di potere o violazione delle norme di gara — spetta in via funzionale ed esclusiva al giudice dell’ottemperanza, in quanto la verifica della correttezza del rinnovato giudizio di anomalia presuppone necessariamente lo scrutinio sulla conformità dell’agire amministrativo al vincolo conformativo derivante dalla sentenza ottemperanda.
La competenza funzionale del giudice dell’ottemperanza è «inderogabile e non può essere surrogata dalla competenza cognitoria» (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2/2013; Cons. Stato, Sez. IV, n. 7460/2023). Non è determinante la qualificazione formale operata dalla parte ricorrente — “azione di nullità ex art. 31, comma 4, c.p.a.” — «bensì il contenuto effettivo della domanda»: quando questa implica «necessariamente la verifica della conformità dell’agire amministrativo al contenuto precettivo del giudicato, si tratta nella sostanza di una domanda di ottemperanza». I vizi propri dell’atto di riedizione del potere adottato in esecuzione di un giudicato conformativo sono inscindibili dal profilo dell’elusione del giudicato: «entrambi chiedono al giudice di stabilire se le nuove giustificazioni soddisfino i criteri fissati dalla sentenza ottemperanda», con la conseguenza che la cognizione spetta unitariamente al giudice dell’ottemperanza. «La conversione dell’azione può essere disposta dal giudice dell’ottemperanza e non viceversa» (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2/2013): l’art. 14, comma 3, c.p.a. assegna al giudice dell’ottemperanza la cognizione su «tutte le questioni relative all’ottemperanza», compresi i vizi propri che — in assenza del giudicato — avrebbero potuto essere dedotti in sede cognitoria ordinaria. La mancanza di un giudizio di ottemperanza già incardinato presso il giudice competente non fonda la competenza del giudice cognitorio: essa attiene all’onere della parte di instaurare tale giudizio.
Locazioni passive – Controversie e giurisdizione
TAR Lazio – Roma (sez. V-ter) sentenza 29 maggio 2026, n. 9972
1. Giurisdizione – Contratti di locazione passiva della PA – La pubblica amministrazione che procede alla locazione di immobili da adibire alla propria attività istituzionale agisce secondo le regole del diritto privato in posizione paritaria con l’altro contraente, anche quando l’individuazione degli immobili avviene con modalità di selezione allargata – Le controversie relative alla fase precontrattuale, incluse quelle su comportamenti illeciti o scorretti nell’indagine di mercato, appartengono alla giurisdizione ordinaria
2. Giurisdizione – Contratti di locazione passiva della PA L’avviso di indagine di mercato che si riserva insindacabilmente di avviare trattative non è procedura di aggiudicazione e non fonda la giurisdizione amministrativa
1. «Il procedimento negoziale volto alla stipula di un contratto di diritto comune (anche di locazione) non implica alcun esercizio di potere autoritativo da parte della pubblica amministrazione, ma pone quest’ultima su di un piano di posizione paritaria rispetto all’altro contraente, pur se l’individuazione di quest’ultimo avvenga con modalità di selezione allargata» (Cass., SS.UU., ord. n. 23453/2024). «In tale ipotesi l’Amministrazione agisce sempre iure privatorum allorquando procede alla stipula del contratto, con la necessaria conseguenza che nella vicenda giuridica vengono in gioco diritti soggettivi». Il sottile distinguo tra estraneità ed esclusione dal Codice dei contratti pubblici non è «sostenuto da alcuna positiva determinazione legislativa» per fondare la giurisdizione amministrativa. Il contratto di locazione stipulato dalla PA per il reperimento di immobili «rientra nella fattispecie tipica della locazione e non è riconducibile ai contratti di fornitura di cose delle P.A., poiché la res locata rimane nel patrimonio del proprietario locatore»: «ogni controversia attinente a tale contratto, anche nella fase precontrattuale, poiché concerne diritti soggettivi, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario» (Cass., SS.UU., n. 5051/2022). Appartengono in ogni caso alla giurisdizione ordinaria i comportamenti illeciti o scorretti posti in essere nella fase precontrattuale, in quanto si atteggiano «in termini di lesione della libertà negoziale dei soggetti coinvolti ovvero di pregiudizio dell’affidamento nella correttezza dell’azione amministrativa, inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale» (Cass., SS.UU., n. 5051/2022; n. 14185/2015).
«La pubblica amministrazione che procede alla locazione di immobili da adibire alla propria attività istituzionale agisce secondo le regole del diritto privato, anche nel caso in cui facoltativamente indica una gara per individuare gli immobili stessi» (§ 7.2, con citazione di Cass., SS.UU., n. 14185/2015)
«ogni controversia attinente a tale contratto, anche nella fase precontrattuale, poiché concerne diritti soggettivi, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario» (§ 6, con citazione di Cass., SS.UU., n. 5051/2022)
2. L’avviso di indagine di mercato che si dichiara «di natura ricognitiva e quindi non vincolante per l’Amministrazione», la quale «si riserva di valutare insindacabilmente l’opportunità o meno di avviare una formale trattativa», non costituisce procedura di aggiudicazione e non genera quella «procedimentalizzazione» dell’attività amministrativa idonea a fondare la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
Sistemi di qualificazione – Sospensione per comportamenti pregiudizievoli la sicurezza
Consiglio di Stato (sez. V) sentenza 18 giugno 2026, n. 4891
1. Contratti pubblici – Sistemi di qualificazione ex art. 168, d.lgs. n. 36/2023 – La responsabilità vicaria ex art. 2049 c.c. per fatti illeciti del dirigente preposto è imputabile alla società e integra grave illecito professionale rilevante ai fini del giudizio di affidabilità e integrità – L’assenza di organi di controllo sull’operato del dirigente è fattore di aggravamento della responsabilità organizzativa
2. Contratti pubblici – Sistemi di qualificazione – La responsabilità vicaria ex art. 2049 c.c. e la valutazione di affidabilità professionale non operano su piani separati ma si integrano – Il comportamento che determina responsabilità civile è parametro di giudizio utilizzabile nell’esercizio del potere pubblicistico di valutazione dell’affidabilità
3. Contratti pubblici – Sistemi di qualificazione – Self-cleaning tempestivo e adeguato è idoneo a neutralizzare il giudizio di inaffidabilità derivante dalla responsabilità vicaria – Le misure di autopulizia devono riguardare il personale e l’organizzazione e devono essere adottate in termini ragionevoli dall’avvio del procedimento
4. Contratti pubblici – Sistemi di qualificazione – La motivazione di inidoneità delle misure di self-cleaning deve essere specifica e non può essere generica – La sospensione dal sistema di qualificazione — che equivale all’esclusione da un numero indeterminato di future gare — impone onere motivazionale rafforzato rispetto all’esclusione da una singola gara
1. Nei sistemi di qualificazione istituiti ai sensi dell’art. 168 del d.lgs. n. 36/2023, la responsabilità della società per i fatti illeciti commessi dal dirigente preposto al settore dei controlli — nella specie, emissione di 17 certificazioni false sul funzionamento di locomotori ferroviari — va valutata alla stregua della responsabilità vicaria ex art. 2049 c.c., che ricorre quando sussistano: il rapporto di preposizione, il fatto illecito del preposto e la connessione tra incombenze assegnate e danno procurato (nesso di occasionalità necessaria). «Il preponente risponde del danno cagionato al terzo anche se il preposto abbia abusato della sua posizione, andando oltre l’incarico ricevuto, contravvenendo alle istruzioni ricevute o abbia agito per finalità diverse da quelle per le quali le incombenze gli erano state affidate, perseguendo obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso» (Cass. civ., Sez. III, n. 2851/2025; n. 28952/2024). «La responsabilità vicaria comunque integra un grave illecito professionale, data l’imputabilità dei fatti commessi dal preposto, e può dare pertanto luogo ad un giudizio discrezionale di inaffidabilità ed assenza di integrità professionale in capo all’organismo societario nel suo complesso». Il fatto che nessun altro soggetto potesse controllare l’operato del dirigente preposto «costituisce fattore di aggravamento — e non certo di affievolimento — circa la responsabilità oggettiva e direttiva dei vertici che rappresentano la società stessa».
2. «La sfera privatistica e quella pubblicistica si integrano nel senso che la prima costituisce criterio di giudizio utilizzato nella seconda in termini di affidabilità del privato che si trova ad operare con la PA». «Non si può scindere la responsabilità vicaria ex art. 2049 c.c. dalla inaffidabilità dell’operatore stesso, inaffidabilità accertata dalla stazione appaltante sulla base del comportamento pregiudizievole dell’operatore economico per la sicurezza della circolazione ferroviaria nonché a cagione del grave illecito professionale scaturente dalla sostanziale prolungata assenza di controlli». La valutazione di affidabilità dei singoli operatori si basa sulla eventuale sussistenza di gravi comportamenti che integrano illeciti professionali — nella specie riconducibili alle «significative carenze esecutive e inadempienze particolarmente gravi» di cui all’art. 98, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023 — e tali gravi carenze «sono imputabili non solo al dirigente preposto ma anche alla società che gli ha affidato tale incarico, per la contemporanea sussistenza dei tre criteri» del nesso di preposizione, del fatto illecito e dell’occasionalità necessaria.
3. «Qualora le misure di autopulizia organizzativa siano tempestivamente ed efficacemente adottate ai sensi dell’art. 96, comma 6, del codice dei contratti pubblici, esse sarebbero comunque in grado di neutralizzare la valutazione di inaffidabilità professionale che scaturisce dall’accertamento della responsabilità vicaria o indiretta». Le misure adottate dall’operatore — licenziamento del dirigente preposto alle false certificazioni e istituzione di un organismo di vigilanza dotato di requisiti di professionalità e indipendenza, poteri di accesso alla documentazione aziendale e poteri di controllo delle attività — soddisfano i requisiti dell’art. 96, comma 6, in quanto riguardano il «personale» e aspetti «organizzativi» della società. La tempestività è soddisfatta quando le misure siano adottate «in termini ragionevoli ossia sufficientemente ravvicinati» rispetto all’avvio del procedimento: nella specie, la sospensione del preposto dopo un mese dall’avvio e il licenziamento e l’istituzione dell’organismo di vigilanza entro due mesi sono stati ritenuti tempestivi.
4. La stazione appaltante che ritenga inidonee le misure di self-cleaning adottate dall’operatore «non può limitarsi ad un non liquet, affermando in modo del tutto ellittico che tali misure non appaiono di per sé idonee a determinare la effettiva prevenzione di ulteriori analoghi accadimenti»: deve spiegare «le ragioni effettive di tale asserita inidoneità organizzativa e funzionale». La motivazione «avrebbe dovuto risultare ancor più stringente» in quanto si trattava non di esclusione da una singola gara ma di sospensione da un sistema di qualificazione, «dunque di sostanziale esclusione da un numero indeterminato di future gare», con effetti «ancor più lesivi nei riguardi della società stessa». Il provvedimento di sospensione che tronchi «in radice, ma con motivazione alquanto generica e dunque inammissibile, la possibilità concreta di OM di poter neutralizzare gli effetti della propria responsabilità» è illegittimo.
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