In esame alla Camera, per il prescritto parere parlamentare, lo schema di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale all’AI Act (Regolamento 2024/1689/UE) e di attuazione della delega in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, di cui alla Legge sull’IA (L. 132/2025).
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Il decreto di adeguamento all’AI Act, in particolare, introduce:
- garanzie procedurali per l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia
- disposizioni penali, sostanziali e processuali, in materia di realizzazione e impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale
- disposizioni processuali civili in materia di risarcimento dei danni cagionati dall’utilizzo dei sistemi di IA.
Il decreto legislativo di adeguamento all’AI Act si compone di 22 articoli, suddivisi in due titoli:
- il titolo I, dedicato all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia, attua la L. 132/2025 (legge sull’IA), ed in particolare l’art. 24, c. 2, lett. h ), che delega il Governo a prevedere una disciplina in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività di polizia; le disposizioni si collocano altresì nel quadro dell’AI Act, e persegue l’obiettivo di coniugare l’efficacia dell’azione di prevenzione e contrasto dei reati con la piena tutela dei diritti fondamentali e della protezione dei dati personali, ponendo attenzione:
- al bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali
- alla regolazione dei casi operativi più sensibili, quali i trattamenti di dati biometrici, attraverso rigorose garanzie procedurali, tecniche e di controllo, ovvero:
- introducendo nel Codice di procedura penale (nel Titolo IV del Libro V dedicato alle attività del pubblico ministero, fra i mezzi di ricerca della prova nelle indagini preliminari) l’art. 359- ter, che disciplina l’uso, per finalità investigative, di sistemi di intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale; la materia è regolata dall’art. 5, par. 1, lett. h), dell’AI Act, che pone un divieto generale, derogabile soltanto in casi tassativi e con stringenti garanzie procedurali; i commi 1 e 2 individuano quindi le tre ipotesi di impiego:
- conferma di identificazione e ricerca mirata di un indiziato
- localizzazione di un sospetto non identificato
- ricerca del latitante destinata rio di misura cautelare o di ordine di esecuzione.
- introducendo nel Codice di procedura penale (nel Titolo IV del Libro V dedicato alle attività del pubblico ministero, fra i mezzi di ricerca della prova nelle indagini preliminari) l’art. 359- ter, che disciplina l’uso, per finalità investigative, di sistemi di intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale; la materia è regolata dall’art. 5, par. 1, lett. h), dell’AI Act, che pone un divieto generale, derogabile soltanto in casi tassativi e con stringenti garanzie procedurali; i commi 1 e 2 individuano quindi le tre ipotesi di impiego:
- alla promozione di un uso responsabile e consapevole dell’IA, anche mediante la formazione del personale di polizia e la partecipazione a “spazi di sperimentazione normativa”
- al coordinamento con la normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al trattamento dei dati a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.
- il titolo II del decreto di adeguamento all’AI Act, relativo alle disposizioni penali, sostanziali e processuali, in materia di realizzazione e impiego illeciti dei sistemi di intelligenza artificiali e alle disposizioni processuali civili in materia di risarcimento dei danni cagionati dall’utilizzo dei medesimi sistemi, attua le deleghe di cui all’art. 24, c. 3, 4 e 5, L. 132/2025; al contempo si inserisce nel quadro dell’AI Act, che ha introdotto un sistema armonizzato di regole sull’AI fondato su una classificazione dei sistemi in base al livello di rischio e su un articolato corredo di obblighi a carico dei diversi operatori della catena del valore. Il decreto interviene su due versanti che condividono la medesima finalità di protezione dell’individuo rispetto agli usi e agli effetti dei sistemi di intelligenza artificiale:
- la tutela penale contro la realizzazione e l’impiego illeciti di tali sistemi, introducendo:
- il nuovo art. 437- bis C.p. (Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita degli stessi):
- il primo comma descrive la condotta tipica: l’omessa predisposizione di misure tecniche o di sorveglianza umana idonee a prevenire alterazioni del funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio
- il secondo comma prevede una fattispecie autonoma, fuori dai casi disciplinati dal comma 1, e consente di punire la condotta di chi, non avendo il controllo lecito del sistema di intelligenza artificiale, ne altera il funzionamento
- il terzo comma prevede la forma colposa (con pena è ridotta da un terzo a un sesto), prevista nella forma della colpa grave, al fine di circoscrivere la punibilità alle macroscopiche violazioni delle regole di diligenza, evitando la criminalizzazione di ogni scostamento dallo standard tecnico in un dominio caratterizzato da rapida evoluzione e da una compresenza di standard tecnici nazionali, UE e internazionali
- nel D. Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25- vicies (Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale):
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- il comma 1 prevede la sanzione pecuniaria da seicento a mille quote per il delitto di cui all’art. 437- bis c.p. introdotto dall’art. 1 dello schema di decreto
- il comma 2 prevede la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote per il delitto di cui all’art. 612- quater c.p. (deepfake), introdotto dall’art. 26 della L. 132/2025
- il comma 3 estende l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, c. 2, lettere b), c), d) ed e), del d.lgs. n. 231/2001 a entrambe le ipotesi di responsabilità (ovvero la sospensione o revoca di autorizzazioni, il divieto di contrattare con la PA, L’esclusione da agevolazioni e divieto di pubblicità)
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- il nuovo art. 437- bis C.p. (Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita degli stessi):
- la tutela penale contro la realizzazione e l’impiego illeciti di tali sistemi, introducendo:
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- la tutela civile risarcitoria del danneggiato:
- l’art. 16 delimita l’ambito di applicazione della disciplina e introduce una regola di competenza territoriale a tutela del danneggiato persona fisica: in particolare, il comma 1 estende l’applicazione delle disposizioni sull’accesso alle prove di cui al successivo art. 17 del decreto a tutte le azioni di risarcimento del danno, contrattuale ed extracontrattuale, cagionato nell’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale
- l’art. 17 disciplina lo strumento centrale di superamento dell’asimmetria informativa tra danneggiato e danneggiante:
- il comma 1 attribuisce al giudice il potere di ordinare, su istanza della parte che allega di avere subito il danno, all’altra parte o al terzo che ne dispone, l’esibizione degli elementi di prova pertinenti relativi al funzionamento del sistema di intelligenza artificiale
- il comma 2 individua, con elencazione meramente esemplificativa, le tipologie documentali più ricorrenti nelle controversie aventi ad oggetto sistemi di intelligenza artificiale: i registri di cui all’articolo 12 dell’AI Act, la documentazione del sistema di gestione dei rischi di cui all’art. 9, le informazioni pertinenti contenute nella documentazione tecnica di cui all’art.11 e le informazioni relative ai parametri e alle modalità di supervisione umana di cui all’art. 14
- il comma 4 disciplina specificamente l’ipotesi in cui l’esecuzione dell’ordine comporti il rischio di divulgazione di segreti commerciali o di altre informazioni riservate, prevedendo che il giudice adotti le misure idonee a garantirne la tutela, con rinvio all’articolo 121- ter del codice della proprietà industriale
- il comma 5 disciplina le conseguenze dell’inadempimento dell’ordine di esibizione da parte della controparte: il giudice potrà desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 C.p.c.; se l’inadempimento riguarda invece la documentazione di cui al comma 2, il giudice potrà ritenere come ammessi i fatti allegati dall’istante, previa valutazione di ogni altro elemento di prova.
- la tutela civile risarcitoria del danneggiato:
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Valentina Rocca
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