COSENZA Il Cosenza Calcio passa alle vie legali. Con un articolato ricorso di 33 pagine depositato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, la società rossoblù chiede l’annullamento, con sospensiva urgente, dei provvedimenti con cui il Comune di Cosenza ha sospeso la convenzione per l’utilizzo dello stadio “San Vito – Gigi Marulla” e ha negato il rilascio della licenza d’uso necessaria per disputare il campionato di Serie C 2026/27.
Il ricorso, affidato a un collegio difensivo composto dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Antonio Caputo, Flavio Iacovone, Christian D’Orazi e Stefano Castellana Soldano, non si limita a contestare gli atti amministrativi, ma ricostruisce un rapporto ormai compromesso tra il club e Palazzo dei Bruzi, accusando l’amministrazione comunale di aver perseguito una strategia finalizzata a impedire al Cosenza di disputare le proprie gare casalinghe nello stadio cittadino.
La vicenda nasce dal diniego, notificato il 12 giugno 2026, della licenza d’uso dello stadio prevista dall’articolo 68 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il provvedimento è stato adottato dopo che il Comune aveva disposto la sospensione della convenzione che regolava l’utilizzo dell’impianto da parte del Cosenza Calcio, motivando la decisione con la presunta incompatibilità tra i lavori di riqualificazione dello stadio e lo svolgimento dell’attività sportiva. Secondo la società, tuttavia, quella che viene definita formalmente una “sospensione” equivale, nei fatti, a una revoca della concessione, poiché impedisce al club di utilizzare il “Marulla” per quasi tutta la durata residua della convenzione, rendendola sostanzialmente priva di effetti.
L’accusa: «Il Comune ha cambiato idea»
Uno dei punti centrali del ricorso riguarda il progetto di riqualificazione dello stadio. Gli avvocati del Cosenza sostengono che tutta la documentazione di gara predisposta dal Comune prevedesse espressamente la prosecuzione dell’attività agonistica durante i lavori.
Nel Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, infatti, sarebbe stato chiaramente indicato che gli interventi non avrebbero interessato il resto dello stadio, già omologato per il campionato, mentre il disciplinare attribuiva persino punteggi premianti alle imprese capaci di garantire la continuità delle gare ufficiali e di ridurre al minimo le interferenze con l’attività sportiva.
La società sostiene quindi che il Comune abbia completamente ribaltato l’impostazione originaria dell’appalto, arrivando ad affermare l’impossibilità di utilizzare l’impianto proprio sulla base di un progetto esecutivo che, al momento dell’adozione degli atti contestati, non risultava ancora verificato né validato secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici.
Le manutenzioni pagate dal club
Nel ricorso trova ampio spazio anche il tema delle spese sostenute dal Cosenza per la manutenzione dello stadio. La società afferma di aver effettuato, dal 2023 al primo semestre del 2026, lavori straordinari per oltre un milione di euro, interventi che sarebbero spettati al Comune e che sarebbero stati eseguiti per garantire la sicurezza dell’impianto e il regolare svolgimento delle competizioni. Secondo il club, l’amministrazione avrebbe inizialmente ignorato le richieste di compensazione previste dalla convenzione, salvo riconoscere soltanto successivamente parte dei crediti maturati, confermando così – sostiene il ricorso – la piena validità del rapporto concessorio poco prima della sua sospensione.
Un altro passaggio significativo riguarda la riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Secondo quanto riportato nel ricorso, la Commissione non avrebbe espresso alcun giudizio sull’incompatibilità tra lavori e attività sportive, limitandosi a rilevare che la questione non rientrava nelle proprie competenze. Contestualmente avrebbe ricordato soltanto la necessità di produrre entro il 31 luglio i certificati di idoneità statica dello stadio, senza dichiararne l’inagibilità. Per il Cosenza questo passaggio dimostrerebbe che il Comune non avrebbe ottenuto dall’organismo prefettizio alcuna conferma delle proprie valutazioni tecniche.
I quattro motivi principali del ricorso e il danno sportivo ed economico
La società individua quattro grandi profili di illegittimità. Il primo riguarda la competenza: secondo il Cosenza, una decisione di tale portata avrebbe dovuto essere adottata dal Consiglio comunale e non da un dirigente, trattandosi di un atto sostanzialmente equivalente alla revoca di una concessione. Il secondo motivo contesta il fatto che l’amministrazione abbia fondato le proprie decisioni su un progetto esecutivo ancora privo della necessaria verifica e validazione prevista dalla normativa sugli appalti pubblici. Il terzo profilo riguarda la sproporzione della misura adottata. Secondo il ricorso, il Comune avrebbe potuto pretendere dall’impresa aggiudicataria un progetto compatibile con lo svolgimento delle partite, invece di impedire completamente l’utilizzo dello stadio. Infine, il club sostiene che l’esecuzione dei lavori si starebbe discostando dalle condizioni che avevano consentito l’aggiudicazione della gara, alterando di fatto l’equilibrio della procedura pubblica.
Nel ricorso viene sottolineato come il mancato utilizzo del “Marulla” abbia costretto la società a richiedere al Comune di Crotone la disponibilità dello stadio “Ezio Scida” per l’iscrizione al campionato. Una soluzione che, secondo il Cosenza, comporterebbe pesanti conseguenze economiche, organizzative e d’immagine, oltre a un evidente disagio per i tifosi e un danno anche per lo stesso Comune di Cosenza, che perderebbe il canone previsto dalla convenzione.
Cosa chiede il Cosenza al Tar
La società domanda in via principale la sospensione immediata degli effetti dei provvedimenti comunali e il loro successivo annullamento. In via subordinata, qualora il TAR ritenesse legittima la cessazione del rapporto concessorio, il club chiede la condanna del Comune al pagamento di un indennizzo di almeno 1.008.911 euro, somma che, secondo il ricorso, corrisponde al valore delle opere realizzate dalla società sullo stadio e non asportabili. Il Cosenza richiama sia l’articolo 19 della convenzione sia l’articolo 21-quinquies della legge 241/1990, riservandosi inoltre di promuovere una successiva azione risarcitoria per tutti i danni subiti. (fra.vel.)
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Redazione Corriere
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