Possibilità di accesso per gli anni 2026 – 2027
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei soggetti esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo, sia in forma individuale che collettiva, che rispettano determinati requisiti.
Tale “procedura” è stata istituita con il D.Lgs 13 del 2024, a partire dal biennio 2024/2025. In prima battuta, hanno potuto aderire i soggetti economici a cui si applicavano gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) per l’anno 2023 e, in via sperimentale, solo per il 2024, anche per i soggetti che nel 2023 erano nel Regime Forfetario.
Eliminata la possibilità per i soggetti in Regime Forfetario di continuare ad aderire al Concordato anche per gli anni successivi al 2024, questo istituto è rimasto attivo, solo per i soggetti economici a cui si applicavano gli ISA per l’anno 2024, che hanno potuto aderire al CONCORDATO per gli anni 2025/2026, e i soggetti a cui si applicano gli ISA per l’anno 2025 che potranno aderire per la prima volta al CPB per il biennio 2026/2027. I soggetti che avevano aderito già per il biennio 2024/2025 potranno rinnovare l’adesione per il biennio 2026/2027.
Possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro i termini per aderire al Concordato, hanno estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.
Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del Codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del Codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
- adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del Concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
- realizzazione, durante il primo periodo d’imposta oggetto di Concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento d’azienda o ramo d’azienda ovvero modifica della compagine sociale che ne aumenta il numero di soci o associati (fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato) con riferimento a società o associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- partecipazione, da parte di titolari di reddito di lavoro autonomo, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, ad associazioni fra professionisti, società tra professionisti o società tra avvocati, qualora non vi sia adesione al Concordato sia da parte dell’associazione o società partecipata, sia, nei casi di adesione di queste ultime, da parte di tutti i soci o associati titolari di reddito di lavoro autonomo, per i medesimi periodi d’imposta.
La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.
L’adesione alla procedura di Concordato obbliga gli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo a dichiarare per gli anni di vigenza dello stesso un ammontare di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non sia inferiore a quello proposto dall’Agenzia delle Entrate per gli stessi periodi.
La proposta formulata dall’Agenzia terrà conto di quanto dichiarato negli anni passati dal soggetto economico, del contesto nel quale ha operato, tenendo conto anche dell’affidabilità fiscale che lo stesso soggetto ha dimostrato di avere in passato.
Il reddito proposto dall’Agenzia a cui il soggetto economico dovrebbe “adeguarsi” per ciascun anno componente il biennio, corrisponderebbe al reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54 del TUIR, che il soggetto dovrebbe dichiarare senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze di cui agli articoli 54-bis, comma 1 e 54-quater del TUIR, i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, ovvero, i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale, ed infine la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023; oppure al reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, di cui all’articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, gli utili o le perdite relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, a un Gruppo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’articolo 115 ovvero all’articolo 116 ovvero utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1 del TUIR, ed infine, la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023.
ATTENZIONE: dal 2026, tra le componenti straordinarie da non considerare nella determinazione del reddito d’impresa da concordato rientra la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell’ articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (cd Iper- ammortamento) calcolata sugli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0., effettuati dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028. Questa novità dovrebbe incidere sia sulla determinazione della proposta di Concordato che l’Agenzia delle Entrate produrrà per i soggetti interessati all’adesione alla procedura per il biennio 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030, sia sul calcolo dei redditi da dichiarare per gli anni 2026 e successivi anche per quegli imprenditori che hanno aderito al Concordato per gli anni 2025/2026 e quelli che aderiranno al Concordato per gli anni 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029.
Nella pratica, l’operatore economico dovrà dichiarare in ciascun anno di vigenza della adesione al CPB un reddito d’impresa o di lavoro autonomo pari a quello proposto dall’Agenzia senza che incidano nella sua determinazione le poste attive e passive straordinarie, citate in precedenza. Tali poste potranno essere utilizzare per determinare la quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, e il valore della produzione da assoggettare ad IRPEF o IRES e relative addizionali e a IRAP, se dovuta.
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che dovrà essere assoggettato ad imposizione ordinaria IRPEF o IRES, non potrà comunque assumere un valore inferiore a 2.000 euro. Lo stesso dicasi per il valore della produzione da assoggettare ad IRAP .
L’accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di Concordato, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. L’adesione al Concordato da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 (società di persone, associazioni professionali, srl in regime di trasparenza, ecc. ) obbliga al rispetto degli obblighi i soci o gli associati.
I soggetti che hanno aderito alla proposta sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza. Accedono, inoltre, ai benefici premiali specifici del regime ISA (compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto). Possono beneficiare, infine, se conviene loro, dell’applicazione di un’imposta sostitutiva ad aliquote ridotte sul maggior reddito e valore della produzione concordato, rispetto a quello determinato per l’anno precedente il biennio escludendo le poste attive e passive straordinarie già elencate in precedenza.
L’adesione al Concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto, a parte l’applicazione del regime premiale come riportato in precedenza).
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Diana Egidi
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