Contributi ai Comuni per sicurezza edifici e territorio 2026-2028



Sono stati assegnati ai Comuni 1,38 miliardi di euro di contributi per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio relativi al triennio 2026-2028.
 
Il DM 1 aprile 2026 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, individua i Comuni beneficiari delle risorse previste dalla Legge di Bilancio 2019 per interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti e messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.
 
La misura fa seguito alla procedura avviata con il DM 14 luglio 2025, che ha definito le modalità per la presentazione delle domande. Le istanze dovevano essere trasmesse dai Comuni entro il 15 settembre 2025 attraverso la Piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
 

Contributi ai Comuni per sicurezza edifici e territorio: le risorse assegnate

Il decreto prende atto della rideterminazione delle risorse disponibili. Il DL 19/2024 aveva ridotto lo stanziamento per il 2026, portandolo a 0,5 milioni di euro, e quello per il 2027, rideterminato a 715 milioni di euro. Successivamente, il DL 25/2026 ha disposto un’ulteriore riduzione di 25 milioni di euro per il 2027.
 
Le risorse risultano quindi pari a 0,5 milioni di euro per il 2026, 690 milioni di euro per il 2027 e 550 milioni di euro per il 2028.
 
Complessivamente, risultano assegnabili 1.385.444.646,44 euro, mentre ai Comuni beneficiari individuati nell’Allegato 2 al DM 1 aprile 2026 sono attribuiti contributi per 1.384.417.191,06 euro.
 

Sicurezza edifici e territorio, gli interventi finanziati

I contributi sono destinati alla realizzazione di opere pubbliche di:
 

  • messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  • messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
  • messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.

Ciascun Comune poteva fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio nel limite massimo di:
 
– 1.000.000 euro per Comuni fino a 5.000 abitanti;
– 2.500.000 euro per Comuni da 5.001 a 25.000 abitanti;
– 5.000.000 euro per Comuni oltre 25.000 abitanti.
 
Erano esclusi dalla possibilità di fare domanda i Comuni che hanno già ottenuto l’intero contributo per la propria fascia demografica nelle annualità 2023-2024-2025. Chi invece ha ricevuto solo una parte del contributo, poteva presentare una nuova richiesta per l’importo residuo.
 
Le richieste dovevano inoltre riguardare opere inserite negli strumenti programmatori degli enti locali e coerenti con lo strumento urbanistico comunale approvato e vigente.
 

Comuni beneficiari, i termini per aggiudicare i lavori

I Comuni beneficiari devono rispettare i termini previsti per l’aggiudicazione dei lavori, che decorreranno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di assegnazione.
 
L’aggiudicazione deve avvenire entro:
 

  • 9 mesi per le opere con costo fino a 100.000 euro;
  • 13 mesi per le opere di importo compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro;
  • 18 mesi per le opere di importo compreso tra 750.001 euro e 2,5 milioni di euro;
  • 23 mesi per le opere di importo compreso tra 2,5 milioni e 5 milioni di euro.

Per costo dell’opera pubblica si intende l’importo complessivo del quadro economico dell’intervento. Gli enti beneficiari devono concludere i lavori entro 24 mesi dall’avvenuta aggiudicazione.
 

Monitoraggio e rendicontazione su ReGiS

Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati devono essere effettuati attraverso il sistema ReGiS, sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato.

I Comuni, in qualità di soggetti attuatori, devono alimentare tempestivamente il sistema con i dati relativi all’avanzamento dei lavori, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell’operazione, alla localizzazione, ai soggetti correlati, alle procedure di affidamento, ai costi previsionali, alle voci di spesa e all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario.

Gli enti devono inoltre conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, per garantire la tracciabilità delle operazioni e renderli disponibili in caso di controllo.
Entro sei mesi dall’erogazione del saldo, a seguito del collaudo o della regolare esecuzione, i Comuni devono alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e trasmettere la rendicontazione delle spese sostenute.

I Comuni che ottemperano agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione sono esonerati dall’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute previsto dall’articolo 158 del Testo unico degli enti locali.
 

 

Erogazione dei contributi e recupero delle risorse

Il Ministero dell’Interno eroga i contributi assegnati in più quote:

  • 20% a titolo di acconto, previa verifica dell’affidamento dei lavori;
  • 10% previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione entro i termini previsti;
  • 60% sulla base dei giustificativi di spesa che attestano gli stati di avanzamento dei lavori;
  • 10% previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

In caso di mancato rispetto dei termini di avvio dei lavori o degli obblighi di rendicontazione, il contributo viene recuperato dal Ministero dell’Interno. Le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.

Lo stesso meccanismo si applica in caso di rinuncia totale o parziale al contributo da parte dell’ente beneficiario.
 

Ribassi d’asta ed economie di progetto

I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta restano vincolati fino al collaudo o alla regolare esecuzione dell’opera. Alla conclusione dell’intervento, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell’ente e devono essere versate allo Stato.

Il decreto prevede tuttavia che i ribassi d’asta possano essere utilizzati per far fronte alle varianti obbligatorie previste dal Codice dei contratti pubblici, dovute a circostanze impreviste e imprevedibili indispensabili per il completamento del progetto, oppure ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi.

Il Ministero dell’Interno effettuerà controlli a campione sulle opere pubbliche finanziate.
 




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 Rossella Calabrese

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