Entra in vigore il 3 giugno 2026 il decreto che aggiorna i criteri minimi di prestazione energetica degli edifici, introducendo nuove verifiche sull’involucro edilizio, una disciplina più articolata dei ponti termici, requisiti aggiornati per gli impianti e prescrizioni per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
Il nuovo DM Requisiti Minimi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025, modifica e integra il DM 26 giugno 2015 sulle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e la definizione dei requisiti minimi degli edifici.
Il provvedimento completa l’attuazione della Direttiva 2018/844/UE, recepita in Italia dal Dlgs 48/2020, e non costituisce il recepimento della nuova Direttiva EPBD IV, la cosiddetta Direttiva Case Green. Per quest’ultima saranno necessari ulteriori interventi normativi di modifica del Dlgs 192/2005 e dei relativi decreti attuativi.
Il decreto – del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro della Salute e il Ministro della Difesa – mira ad aggiornare e integrare le normative esistenti, disciplinando aspetti relativi a:
– benessere termo-igrometrico degli ambienti interni;
– sicurezza in caso di incendi;
– rischi connessi all’attività sismica;
– infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
Prestazioni energetiche edifici, i nuovi Requisiti Minimi
Il nuovo DM Requisiti Minimi aggiorna il quadro applicativo del DM 26 giugno 2015 intervenendo su più aspetti:
- il recepimento dei chiarimenti contenuti nelle FAQ ministeriali pubblicate negli anni successivi al decreto del 2015;
- la revisione di alcune verifiche sull’involucro edilizio, in particolare sul parametro H’T;
- una nuova disciplina dei ponti termici, con valori di riferimento differenziati in base alla tipologia di intervento;
- l’aggiornamento dei requisiti impiantistici, con particolare riferimento alle pompe di calore;
- l’integrazione delle prescrizioni per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
- l’aggiornamento delle norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica.
Il decreto si inserisce nel quadro di attuazione della Direttiva 2018/844/UE, del Dlgs 192/2005 e della normativa nazionale su efficienza energetica, fonti rinnovabili e infrastrutture di ricarica.
Gli Allegati 1 e 2 del DM 26 giugno 2015 sono sostituiti integralmente dagli Allegati al nuovo DM Requisiti Minimi.
Prestazioni energetiche degli edifici, criteri e requisiti
Gli allegati al nuovo DM Requisiti Minimi forniscono un quadro dettagliato per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, definendo i criteri, i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche a seconda della tipologia e del livello di intervento. Mirano a garantire l’efficienza energetica, il benessere interno e l’integrazione di tecnologie sostenibili.
Tra le novità dell’aggiornamento rientra anche il recepimento delle FAQ relative al DM Requisiti Minimi pubblicate negli anni dal Ministero. Il decreto incorpora quindi una parte dei chiarimenti interpretativi forniti dopo l’entrata in vigore del DM 26 giugno 2015, con l’obiettivo di rendere più uniforme l’applicazione delle verifiche e delle prescrizioni tecniche. Restano invece fuori da questo recepimento le FAQ relative agli altri provvedimenti in materia di efficienza energetica degli edifici.
Allegato 1: Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
Calcolo della Prestazione Energetica
La prestazione energetica si determina sulla base dell’energia annuale necessaria per un uso standard dell’edificio, includendo fabbisogni per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, illuminazione, ascensori e scale mobili. Il calcolo deve essere conforme alle normative tecniche UNI e CTI allineate con le direttive UE. L’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco contribuisce al fabbisogno per lo stesso vettore energetico, fino a copertura totale, ma l’eccedenza esportata non concorre. Sono forniti i fattori di conversione in energia primaria (non rinnovabile e totale) per diversi vettori energetici (es. gas naturale, energia elettrica da rete, biomasse, solare termico).
Classificazione degli Edifici
Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso. In caso di destinazioni d’uso miste, le parti vanno valutate separatamente e l’edificio classificato in base al volume climatizzato prevalente.
Definizione degli Interventi
Nuova Costruzione: Include edifici con titolo abilitativo richiesto dopo l’entrata in vigore del decreto, demolizioni e ricostruzioni, e ampliamenti significativi (>15% del volume esistente o >500 m³ lordi climatizzati). Per gli ampliamenti, la verifica dei requisiti si concentra sulla nuova porzione, e se l’ampliamento è servito da sistemi preesistenti, il calcolo della prestazione energetica si riferisce ai dati tecnici degli impianti comuni. Se l’ampliamento è inferiore ai limiti, è assimilato a ristrutturazioni importanti o riqualificazioni energetiche.
Ristrutturazioni Importanti: Interventi sull’involucro edilizio che incidono per oltre il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Primo Livello: Incidenza sull’involucro superiore al 50% e ristrutturazione dell’impianto termico per l’intero edificio. I requisiti si applicano all’intero edificio.
Secondo Livello: Incidenza sull’involucro superiore al 25% e può interessare l’impianto termico. I requisiti riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni interessate.
Riqualificazioni Energetiche: Interventi che non rientrano nelle ristrutturazioni importanti (incidenza sull’involucro inferiore o uguale al 25%) o che consistono in nuove installazioni/ristrutturazioni parziali di impianti (es. sostituzione del generatore). I requisiti si applicano solo ai componenti edilizi e impianti oggetto dell’intervento.
Deroghe: esclude interventi di ripristino di finiture ininfluenti termicamente (<10% superficie) e manutenzione ordinaria degli impianti. Consente un incremento del 30% sui valori di trasmittanza per isolamenti interni o in intercapedine.
Prescrizioni Comuni: tutti gli interventi (nuovi, ristrutturazioni, riqualificazioni) devono garantire il contenimento dei consumi di energia non rinnovabile, il benessere termo-igrometrico e la qualità dell’aria interna. Sono richieste verifiche per l’assenza di muffe e condensazioni interstiziali, e per l’efficacia di soluzioni per il contenimento del surriscaldamento estivo (es. “cool roof“, tecnologie di climatizzazione passiva). Si prevedono requisiti per l’installazione di generatori a biomasse, il trattamento dell’acqua negli impianti termici, la contabilizzazione del calore, sistemi di automazione e regolazione (BACS) per edifici non residenziali e dispositivi di autoregolazione della temperatura per ogni vano.
Requisiti Specifici (Nuova Costruzione / Ristrutturazioni Importanti di Primo Livello)
Prevedono l’uso di un edificio di riferimento per la determinazione degli indici di prestazione energetica e delle efficienze. Sono fissati limiti per il coefficiente medio globale di scambio termico (H’T) e l’area solare equivalente estiva (Asol,est/Asup utile). Gli edifici a energia quasi zero (NZEB) devono rispettare tutti i requisiti di prestazione e gli obblighi di integrazione di fonti rinnovabili.
H’T, verifiche più flessibili per gli edifici esistenti
Una delle modifiche più rilevanti riguarda il coefficiente medio globale di scambio termico H’T. Nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello la verifica di H’T viene eliminata: restano quindi le verifiche sulle trasmittanze dei singoli componenti edilizi interessati dall’intervento.
Per le ristrutturazioni importanti di primo livello, invece, il valore limite di H’T diventa dinamico e varia in funzione della zona climatica e della percentuale di superficie vetrata dell’edificio. La modifica punta a superare alcune rigidità applicative del precedente impianto normativo, che potevano penalizzare gli edifici esistenti con ampie superfici trasparenti.
Requisiti Specifici (Ristrutturazioni Importanti di Secondo Livello / Riqualificazioni Energetiche)
Dettagliano i limiti di trasmittanza termica per gli elementi edilizi dell’involucro oggetto di intervento. Per le ristrutturazioni di secondo livello, la verifica della trasmittanza deve essere comprensiva dei ponti termici.
Ponti termici, introdotti valori di riferimento
Il nuovo decreto introduce un approccio più articolato ai ponti termici. Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti di primo livello, i ponti termici di riferimento sono considerati per completare il modello dell’edificio di riferimento, ipotizzando soluzioni con isolamento esterno e tenendo conto dei ponti termici ineliminabili.
Nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello, invece, i ponti termici assumono un peso diretto nella verifica delle trasmittanze. Il calcolo deve includere l’effetto dei ponti termici, anche considerando scenari come isolamento interno o isolamento in intercapedine.
Per gli impianti, si stabiliscono requisiti per l’efficienza stagionale e la regolazione. Per i grandi impianti, è richiesta una diagnosi energetica che valuti diverse soluzioni impiantistiche. Sul fronte impiantistico, una novità significativa riguarda le pompe di calore: le soglie minime di efficienza vengono allineate ai regolamenti europei e ai relativi indicatori stagionali, come SCOP e SEER.
Infrastrutture di Ricarica Veicoli Elettrici
Il decreto integra le prescrizioni per la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici negli edifici dotati di posti auto, con distinzioni tra nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti ed edifici esistenti, e tra parcheggi ad accesso pubblico e privato. Sono specificati il numero minimo di punti di ricarica (Tipologia A e B) e i diametri delle canalizzazioni.
Le prescrizioni sono differenziate tra edifici residenziali e non residenziali. Per gli edifici non residenziali è previsto l’obbligo di installare punti di ricarica in funzione del numero di posti auto e della tipologia di intervento. Per gli edifici residenziali, invece, l’obbligo riguarda la predisposizione all’installazione, attraverso canalizzazioni per l’impianto elettrico.
Appendice A (dell’Allegato 1): Descrizione dell’Edificio di Riferimento e Parametri di Verifica
Definisce l’edificio di riferimento (o “target”) come un modello identico all’edificio reale per geometria, orientamento, ubicazione e destinazione d’uso, ma con caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati. Fornisce tabelle con i valori di trasmittanza termica limite (U) per le strutture opache e trasparenti, e i valori dei coefficienti lineici di trasmissione (Ψ) per i ponti termici, differenziati per zona climatica. Include inoltre le efficienze medie dei sottosistemi di utilizzo e di generazione per i servizi energetici (riscaldamento, raffrescamento, ACS, produzione elettrica in situ).
Appendice B (dell’Allegato 1): Requisiti Specifici per Edifici Esistenti Soggetti a Ristrutturazioni Importanti di Secondo Livello o a Riqualificazione Energetica
Specifica i valori limite di trasmittanza termica massima (U) per le strutture opache (verticali, di copertura, di pavimento) e per le chiusure tecniche trasparenti/opache, in funzione della zona climatica, applicabili agli interventi di riqualificazione energetica. Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, introduce il calcolo della trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici e il suo confronto con un valore limite. Sono inoltre stabiliti i requisiti minimi di efficienza per i generatori di calore e le pompe di calore/macchine frigorifere oggetto di intervento.
Allegato 2: Norme Tecniche di Riferimento per il Calcolo della Prestazione Energetica degli Edifici
Questo allegato elenca le norme tecniche UNI/TS e UNI EN ISO che costituiscono la base metodologica per il calcolo delle prestazioni energetiche. Include norme quadro (es. UNI/TS 11300-1 per il fabbisogno di energia termica), norme di supporto per vari aspetti (es. trasmittanza termica, dati climatici, ponti termici, igrotermia), e banche dati per le proprietà dei materiali.
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Rossella Calabrese
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