Riforma delle professioni, la nuova legge



Attività di consulenza riconosciuta agli iscritti agli Albi, norme più stringenti per le Società tra Professionisti, rimborso spese e possibili compensi per i tirocinanti, prescrizione quinquennale per la responsabilità professionale. 

Si tratta di alcune delle principali novità contenute nel DDL delega A.S. 1663, il testo della riforma degli ordinamenti professionali, che ora attende il voto dell’Aula del Senato, previsto entro la metà di luglio, dopo la conclusione dell’esame degli emendamenti in Commissione Giustizia lo scorso 24 giugno.

Confermati equo compenso, principio delle attività libere non riservate e specializzazioni.

Il testo, comunicato alla Presidenza il 1° luglio, è il punto di arrivo di un iter parlamentare iniziato con l’approvazione in Consiglio dei Ministri il 4 settembre 2025 e proseguito con un ciclo di audizioni che ha coinvolto, tra gli altri, anche i rappresentanti delle professioni ordinistiche, degli ingegneri e degli architetti


La delega riguarda 15 professioni per circa 699.000 iscritti agli Albi, con l’esclusione di avvocati, commercialisti e professioni sanitarie, oggetto di deleghe separate.

Il provvedimento arriva a oltre 13 anni dall’ultima riforma organica degli ordinamenti professionali (DPR 137/2012).
 

Il cuore della riforma: gli emendamenti confermati

Il testo approvato dalle Commissioni conferma i principi cardine della delega:

Equo compenso – La pattuizione resta libera, ma deve essere proporzionata a quantità, qualità e caratteristiche della prestazione. Per ciascun Ordine sono previsti parametri aggiornati, utilizzabili anche nelle liquidazioni giudiziali e ai fini della legge 49/2023.

Attività professionali riservate o attribuite – Le competenze sono riconosciute agli iscritti in coerenza con il percorso formativo (titolo di studio, tirocinio, esame di abilitazione). Il legislatore delegato dovrà perimetrare le attività in base alle norme vigenti e coordinare le competenze condivise tra professioni simili, senza attribuirne di nuove.


Disciplina delle specializzazioni – Per le categorie interessate che ne facciano esplicita richiesta, previa valutazione di opportunità e parere vincolante del Consiglio nazionale competente. L’organizzazione dei corsi è affidata ai Consigli nazionali e agli ordini territoriali, anche in collaborazione con le università;

Regime delle incompatibilità – Previsto il riordino del regime delle incompatibilità con l’esercizio di altre attività, superando le barriere all’ingresso dovute a discipline obsolete.

Tutele per impedimenti – Sistemi di garanzia per i professionisti in caso di mancati adempimenti (violazioni di scadenze fiscali, tributarie, previdenziali) dovuti a infortuni, ricoveri ospedalieri, gravi patologie o maternità.

Intelligenza artificiale e deontologia – Governare l’impatto delle tecnologie digitali e dell’IA, assicurando che la prestazione resti frutto della competenza dell’iscritto. I codici deontologici dovranno essere aggiornati con regole proporzionate sulla formazione (privacy, cybersecurity, etica), nel rispetto della neutralità tecnologica: l’IA come supporto, senza precluderne l’uso.

Resta inoltre confermato:


Sistema elettorale degli organi nazionali e territoriali degli Ordini – Revisione delle modalità di elezione degli organi nazionali e territoriali, con garanzia di rappresentanza, ricambio generazionale e parità di genere. Il voto telematico è ammesso come facoltativo; i risultati devono essere conservati per l’intera durata del mandato.
 

 

Le novità introdotte dalle Commissioni

Tra le modifiche introdotte dagli emendamenti approvati in Commissione e confluite nel testo A.S. 1663-A, trasmesso alla Presidenza del Senato il 1° luglio 2026, figurano:

Consulenza professionale tecnica – Nelle materie di competenza specifica degli iscritti agli Albi viene riconosciuta anche l’attività di consulenza. La norma la ricomprende formalmente nel perimetro delle competenze professionali; l’eventuale esclusività sarà definita dai decreti attuativi.

Titoli di studio – Una clausola di salvaguardia stabilisce che eventuali futuri innalzamenti dei requisiti di accesso alla professione non potranno incidere sulle competenze dei professionisti già iscritti agli Albi. La norma tutela le posizioni acquisite ed evita che le riforme dei percorsi universitari o abilitanti producano effetti retroattivi.


Ordini professionali – Ordini e Consigli vengono qualificati espressamente come enti pubblici non economici che operano nell’interesse pubblico e non possono svolgere attività sindacale. L’obiettivo è distinguere in modo netto le funzioni di regolazione e vigilanza dalla rappresentanza degli interessi economici della categoria.

Tirocinio – Viene confermato il diritto al rimborso delle spese sostenute dal tirocinante per conto dello studio o del professionista ospitante. Inoltre, con apposito contratto e ad esclusione degli enti pubblici, potrà essere riconosciuta un’indennità o un compenso proporzionato all’attività professionale effettivamente svolta.

Responsabilità professionale – Per le professioni interessate dalla delega viene introdotto un termine di prescrizione di cinque anni per l’azione di responsabilità. La misura punta a garantire maggiore certezza nei rapporti professionali, pur senza recepire le ulteriori richieste avanzate dalle categorie tecniche sulla limitazione della responsabilità.

Formazione continua – Gli eventi di formazione obbligatoria, con particolare attenzione alle competenze digitali e all’intelligenza artificiale, potranno essere organizzati anche tramite le fondazioni istituite dagli Ordini professionali, oltre che dagli enti terzi autorizzati. La disposizione riconosce formalmente il ruolo delle fondazioni già operative nei diversi ordinamenti.

Standard europei – Viene richiamato espressamente il D.Lgs. 142/2020, che recepisce la direttiva europea sul test di proporzionalità delle regolamentazioni professionali. Ogni futura misura che limiti l’accesso o l’esercizio di una professione dovrà essere giustificata da motivi di interesse generale, come sicurezza, tutela dei consumatori o dell’ambiente.


Società tra Professionisti (STP) – Il testo irrigidisce la disciplina introdotta dalla legge Concorrenza 2025. Almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto dovranno appartenere a professionisti iscritti agli Albi, mentre la partecipazione agli utili dovrà essere proporzionale alle quote di capitale. La delega prevede inoltre l’eliminazione della doppia contribuzione integrativa per i professionisti che operano in STP, cooperative, associazioni professionali o prevalentemente per un unico committente.
 

 

Le reazioni

Le modifiche approvate hanno raccolto consensi tra le sigle che nei mesi scorsi avevano partecipato alle audizioni.

Confprofessioni, per voce del presidente Marco Natali, ha espresso soddisfazione sia per l’eliminazione della doppia contribuzione previdenziale nelle STP sia per la distinzione tra ruolo degli Ordini e attività sindacale, definita “un effetto distorsivo” superato dal nuovo testo.

Confcommercio Professioni, con la presidente Anna Rita Fioroni, ha accolto con favore sia il chiarimento sulla libertà delle attività non riservate sia il richiamo al test di proporzionalità UE, definendoli un “passo importante” per un mercato dei servizi più equo.


Restano invece aperti, e potenzialmente oggetto di ulteriori interventi in sede di decreti attuativi, i temi sollevati da CNI e CNAPPC su riserve di competenza per il rischio tecnologico e su responsabilità in solido, mentre Fondazione Inarcassa vede recepita solo in parte, attraverso la prescrizione quinquennale, la propria richiesta di una misura “salva progettisti”.
 

Iter legislativo e scadenze

Attesa per il voto in Assemblea al Senato, entro la metà di luglio 2026.

Dopo l’eventuale approvazione, il Governo avrà 24 mesi di tempo dall’entrata in vigore della legge per adottare i decreti legislativi attuativi, che dovranno tradurre in norme operative i principi della delega, come il riconoscimento della consulenza o la stretta sulle Società tra Professionisti.




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 Redazione Edilportale

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