Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato gli esiti della consultazione pubblica sul DM FER Z, il nuovo meccanismo di supporto agli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previsto dall’articolo 7-bis del D.lgs. 199/2021.
Alla consultazione, svolta tra il 3 novembre e il 19 dicembre 2025, hanno partecipato 32 soggetti, in prevalenza grandi imprese del settore energetico e associazioni di categoria.
Il DM FER Z attua l’articolo 7-bis del D.lgs. 199/2021 e mira a promuovere investimenti in capacità rinnovabile garantendo la disponibilità, nei diversi periodi futuri, di predefinite quantità di energia da fonte rinnovabile e assicurando al contempo la sicurezza del sistema elettrico e il minor costo per il consumatore finale.
Decreto FER Z per le rinnovabili, richiesta più chiarezza
Il decreto introduce un modello de-centralizzato con profili standard: il Sistema definisce quantitativi e segnali locazionali, mentre gli operatori scelgono il mix tecnologico e ne assumono i rischi. A differenza dell’approccio centralizzato asset-based del meccanismo FER X, il DM FER Z lascia agli operatori di mercato la responsabilità e i rischi connessi alla scelta del mix di tecnologie da realizzare, pur definendo i fabbisogni e fornendo segnali locazionali.
Il supporto si basa sulla stipula di Contratti Standard per la Decarbonizzazione (Contratti standard), che avvengono in esito a procedure pubbliche competitive bandite periodicamente dal GSE. Questi contratti utilizzano una struttura semplificata di Contratti per Differenza (Cfd) a due vie, che non sono più collegati a uno specifico asset sottostante.
Il giudizio degli operatori è nel complesso favorevole all’impostazione generale del meccanismo, soprattutto per quanto riguarda il modello de-centralizzato e la maggiore responsabilizzazione del mercato nella scelta del mix tecnologico. Dalle osservazioni emerge però una richiesta diffusa di maggiore chiarezza sulle modalità operative future e sui successivi atti attuativi, ritenuta indispensabile per consentire agli operatori di pianificare correttamente gli investimenti.
Contratti standard per la decarbonizzazione, ok delle imprese
Il decreto prevede un contingente di potenza complessivo da rendere disponibile nelle procedure competitive che non potrà superare i 5 GW. La potenza obiettivo verrà assegnata in un periodo di 5 anni attraverso procedure di gara.
Su questo punto, la maggior parte dei partecipanti alla consultazione condivide l’obiettivo di assegnare 5 GW di capacità rinnovabile in cinque anni. Alcuni operatori lo ritengono coerente con la complessità del nuovo meccanismo, mentre altri ne chiedono un aumento per allinearlo meglio agli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e all’eventuale introduzione di ulteriori profili contrattuali.
I contratti standard sono aggiudicati tramite aste GSE e, per il profilo oggi individuato (baseload), prevedono: orizzonte di pianificazione 36 mesi, periodo di consegna 15 anni, quota minima di immissione 70%. Il prezzo di esercizio è aggiornato con l’indice dei prezzi al consumo (piena indicizzazione fino all’avvio del periodo di consegna, parziale a regime).
Anche i parametri del contratto standard raccolgono un consenso di massima, ma accompagnato da numerose osservazioni. La criticità più segnalata riguarda il disallineamento tra la durata del periodo di consegna, pari a 15 anni, e quella dei prodotti di time-shifting oggi disponibili, pari a 10 anni, considerato un elemento che può complicare la gestione del rischio profilo e la bancabilità dei progetti.
Diversi operatori chiedono inoltre di affiancare al profilo baseload altri profili contrattuali, più coerenti con le caratteristiche delle diverse tecnologie rinnovabili e con il funzionamento degli accumuli. Sulla quota minima di immissione del 70% emergono richieste di chiarimenti e maggiore flessibilità, mentre sull’indicizzazione del prezzo di esercizio molti operatori propongono di valutare l’uso dell’indice dei prezzi all’industria, almeno per il periodo compreso tra la pubblicazione del bando e l’avvio della consegna.
Impianti ammissibili, le imprese chiedono di ampliarli
Il meccanismo è aperto a una vasta gamma di tecnologie rinnovabili, purché si tratti di interventi di nuova realizzazione o potenziamento (quest’ultimo non ammesso per gli impianti idroelettrici).
Le tipologie ammissibili includono:
• Impianti solari fotovoltaici (anche floating off-shore e su acque interne)
• Impianti eolici (anche off-shore)
• Idroelettrico, geotermoelettrico, solare termodinamico
• Impianti alimentati da biogas, biomasse e energia marina.
Sul perimetro degli interventi ammissibili, dalla consultazione emergono varie richieste di ampliamento. Alcuni operatori propongono infatti di estendere la misura anche ai rifacimenti integrali e parziali, ai sistemi di accumulo elettrochimico, sia stand alone sia in configurazione ibrida, e agli impianti agrivoltaici. Per le biomasse è stato inoltre chiesto di chiarire se tra le fonti ammissibili possa rientrare anche la quota biogenica dei rifiuti, in coerenza con la Direttiva RED III.
Decreto FER Z, criteri e tempistiche delle gare con richieste di trasparenza
Le procedure competitive si baseranno principalmente sulla riduzione di prezzo offerta rispetto al prezzo a base d’asta superiore, con l’applicazione di coefficienti locazionali definiti dal Ministero. È prevista l’applicazione del sorteggio in caso di parità di ribasso offerto.
Su criteri e formazione della graduatoria, i partecipanti condividono in larga parte l’impostazione generale, ma chiedono maggiore trasparenza sui coefficienti locazionali, sui contingenti e sulla logica dell’algoritmo di selezione. Diversi operatori sottolineano inoltre la necessità di considerare non solo la rete di trasmissione ma anche quella di distribuzione, la capacità di accumulo disponibile e gli strumenti di time-shifting.
Invece, è molto critico il giudizio sul sorteggio in caso di parità di ribasso: quasi nessuno dei soggetti che si è espresso sul punto lo considera una soluzione adeguata e sono state avanzate proposte alternative, come una seconda fase d’asta tra gli ex aequo o l’introduzione di altri criteri di priorità.
I prezzi a base d’asta (superiore, centrale, inferiore) saranno definiti con decreto MASE sulla base dei costi medi del mix efficiente per il profilo standard e aggiornati dal GSE all’uscita di ciascun bando per l’inflazione dei prezzi alla produzione.
Anche sul fronte dei prezzi e delle tempistiche, il giudizio è mediamente positivo ma accompagnato da molte richieste di chiarimento. Gli operatori chiedono più trasparenza sulla metodologia di calcolo dei prezzi a base d’asta, sulle ipotesi considerate e sui costi inclusi nel mix efficiente di risorse, proponendo in alcuni casi la pubblicazione di una relazione tecnica dedicata o una consultazione specifica. Quanto alle tempistiche, molti soggetti ritengono troppo breve il termine per la presentazione delle domande e chiedono più tempo, mentre altri suggeriscono di ridurre il periodo previsto per la pubblicazione delle graduatorie.
La consultazione pubblica è stata condotta dal Ministero al fine di raccogliere osservazioni e spunti dalle parti interessate, essenziali per la conclusione del processo e per il successivo confronto con la Commissione europea in merito alla compatibilità con la disciplina sugli Aiuti di Stato.
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Rossella Calabrese
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