Società in house  – Nomina di amministratori e sindaci


1. Società in house providing – Natura giuridica – La società in house è soggetto di diritto privato dotato di autonoma soggettività giuridica distinta dall’ente pubblico partecipante – Il controllo analogo non incide sulla natura privatistica dell’ente societario – L’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 sancisce l’assoggettamento alle regole di diritto comune per tutto quanto non derogato
2. Società in house providing – Nomina di amministratori e sindaci – Giurisdizione ordinaria: le azioni di annullamento delle nomine appartengono al giudice ordinario anche in caso di società in house – La scelta del paradigma privatistico comporta l’applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario – La clausola generale dell’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 ha sciolto ogni dubbio in favore della giurisdizione ordinaria
3. Società in house providing – Pubblicazione di avvisi pubblici per manifestazioni di interesse per la nomina di amministratori e sindaci: non trasforma la procedura in selezione concorsuale e non sposta la giurisdizione al giudice amministrativo – La procedimentalizzazione autonoma scelta dalla società non può interferire sull’inderogabile regime del riparto di giurisdizione – La società non può rendersi arbitra della giurisdizione tramite proprie scelte organizzative 

1. «La società di capitali con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici ne posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della società medesima, la persona dell’azionista» (Cass. civ., Sez. I, n. 32465/2025; Cons. Stato, Sez. IV, n. 6616/2024). Tale caratteristica «non viene meno in caso di società c.d. in house providing, in funzione dell’esistenza di un “controllo analogo”»: «il c.d. controllo analogo esercitato dall’Amministrazione sulla società partecipata serve a consentire all’azionista pubblico di svolgere un’influenza dominante sulla società», ma «questa relazione interorganica non incide affatto sull’alterità soggettiva dell’ente societario nei confronti dell’amministrazione pubblica». «La natura di ente in house deriva da una visione sostanziale del fenomeno tipico dell’approccio funzionale seguito in sede europea, nell’ambito del quale gli istituti giuridici elaborati a livello sovranazionale sono applicati sulla base della reale essenza della fattispecie concreta, a prescindere dalle qualificazioni formali vigenti negli ordinamenti dei singoli Paesi membri» (Cons. Stato, Sez. VII, n. 6472/2025). L’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che «si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» per tutto quanto non derogato: «la veste societaria implica l’assoggettamento alle regole di diritto comune in campo societario e, quindi, la natura intrinsecamente privatistica dell’ente associativo».

2. «Le azioni concernenti la nomina (o la revoca) di amministratori e sindaci delle società a totale o parziale partecipazione pubblica sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nel caso in cui le società stesse siano costituite secondo il modello del c.d. in house providing» (Cass. civ., SS.UU., n. 24591/2016; TAR Lazio, Sez. I-quater, n. 14516/2025; TAR Umbria, Sez. I, n. 194/2024). «La scelta del paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione comporta l’applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato»: «sarebbe illogico postulare che la scelta di quel paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione sia giuridicamente priva di conseguenze» (Cass. civ., SS.UU., n. 22184/2023). La clausola ermeneutica generale in senso privatistico prevista dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 ha «sciolto ogni dubbio in senso privatistico» e in favore della giurisdizione ordinaria. Gli atti di nomina dell’amministratore unico e dei componenti il collegio sindacale hanno «natura privatistica e non di provvedimenti amministrativi» anche nelle società a partecipazione pubblica o in house (TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 3609/2021).
«sarebbe illogico postulare che la scelta di quel paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione sia giuridicamente priva di conseguenze, ed è viceversa del tutto naturale che quella scelta, ove non vi siano specifiche di posizioni in contrario o ragioni ostative di sistema, comporti l’applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato» (§ 5.2, con citazione di Cass. civ., SS.UU., n. 22184/2023)

3. La pubblicazione di avvisi pubblici per la sollecitazione di manifestazioni di interesse per il conferimento di incarichi di amministratore unico e di componenti del collegio sindacale «non trasforma le procedure in questione in selezioni di tipo concorsuale e non vale a spostare la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, proprio perché si tratta di atti aventi — anche nelle società a partecipazione pubblica o in house — natura privatistica e non di provvedimenti amministrativi». La circostanza che «un soggetto di diritto privato, in assenza di qualsivoglia referente normativo, scelga un meccanismo di procedimentalizzazione» — fermo restando che le procedure «non determinano la formazione di graduatorie» — «non è in grado di “spostare” la giurisdizione dal giudice ordinario a quello amministrativo»: «altrimenti ciò renderebbe di fatto la stessa compagine societaria arbitra di scegliere, in prospettiva, la giurisdizione che preferisce». «La scelta in questione, frutto di un’autonoma e consentita opzione negoziale, non è giuridicamente idonea ad interferire sull’inderogabile regime del riparto di giurisdizione».
«la scelta in questione, frutto di un’autonoma e consentita opzione negoziale, non è giuridicamente idonea ad interferire sull’inderogabile regime del riparto di giurisdizione» (§ 5.3)

Sintesi della Sentenza

1) La vicenda
Una società in house providing  aveva pubblicato avvisi pubblici per la designazione dell’amministratore unico e dei componenti del collegio sindacale attraverso procedure selettive per titoli, senza predeterminare criteri e parametri di valutazione né prevedere la formazione di graduatorie. Un candidato non selezionato aveva impugnato le nomine davanti al TAR, contestando l’assenza di criteri predeterminati, il difetto di motivazione e il mancato accesso agli atti di valutazione. La società aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In udienza il ricorrente aveva rinunciato alla domanda di accesso.

2) La decisione
Il TAR dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Le nomine di amministratori e sindaci di società in house appartengono alla giurisdizione ordinaria, in quanto gli atti hanno natura privatistica. La pubblicazione di avvisi pubblici non trasforma la procedura in selezione concorsuale soggetta al giudice amministrativo. La procedimentalizzazione autonoma scelta dalla società non può spostare il riparto di giurisdizione, altrimenti la società stessa si renderebbe arbitra della giurisdizione applicabile. La domanda di accesso veniva dichiarata improcedibile per rinuncia in udienza.

3) L’esito
Il TAR dichiarava inammissibili le domande di annullamento per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti ex art. 11 c.p.a. per la riproposizione davanti al giudice ordinario, dichiarava improcedibile la domanda di accesso e compensava le spese.
 
Pubblicato il 29/05/2026
N. 01513/2026 REG.PROV.COLL.
​N. 00865/2026 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
​IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
 sul ricorso numero di registro generale 865 del 2026, proposto da 
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Grazia Maria Tomarchio, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, Via Torino n. 61 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Sebastiano Licciardello, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Acireale, via Musmeci, 31 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC licciardello@pec.studiolicciardello.it; 
nei confronti
OMISSIS, non costituito in giudizio;
 OMISSIS, non costituita in giudizio; 
per l’annullamento, previa concessione di misura cautelare,
del verbale di assemblea ordinaria e deliberazioni assunte n. 002/2026 del 21 gennaio 2026 trasmesso con pec del 3.02.2026 e, ove occorra, dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di amministratore unico della società A.M.A. S.p.a. – società in house providing del Comune di Paternò (CT) e dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di componente del collegio sindacale (effettivo e/o supplente) della società A.M.A. S.p.a. – società in house providing del Comune di Paternò (CT), ove occorra della nota prot. n. 112/2026, nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, relazioni ed atti endoprocedimentali che hanno concorso alle determinazioni finali, comprese le determinazioni dell’assemblea inerenti, ancorché non conosciuti;
e per accertare l’illegittimità 
del diniego/parziale ostensione opposto da OMISSIS all’istanza di accesso del 23 gennaio 2026; 
e per ordinare ad OMISSIS 
di consentire l’accesso e il rilascio di copia di tutti i documenti richiesti e, in particolare, verbali delle sedute di valutazione dei curricula e dei titoli; eventuali atti interni di predeterminazione dei criteri, parametri e sotto criteri di valutazione ed ogni altro atto istruttorio e valutativo connesso alla procedura. 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi i difensori della parte ricorrente e della società resistente, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 3 aprile 2026 e depositato in data 23 aprile 2026 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Con due distinti avvisi pubblicati nei giorni 15 e 16 dicembre 2025, OMISSIS ha indetto procedure selettive per titoli per la designazione dell’amministratore unico e dei componenti del collegio sindacale, oltre che del revisore legale. 
Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione in relazione agli avvisi indicati.
Per quel che rileva, gli avvisi pubblici in questione richiamavano la necessità di possedere determinati requisiti soggettivi e professionali, ma non contenevano alcuna disciplina specifica dei criteri, dei parametri e dei sotto-criteri di valutazione dei titoli e non prevedevano alcuna griglia di punteggi né la ponderazione tra le diverse tipologie di titoli (esperienza, incarichi, formazione, ecc.). 
All’esito delle procedure, OMISSIS ha nominato l’amministratore unico e i componenti del collegio sindacale, individuando soggetti diversi dal ricorrente. 
Il deducente, non ricevendo alcuna comunicazione in merito, ritenendo la propria candidatura più qualificata rispetto a quelle dei soggetti prescelti, ha presentato istanza di accesso agli atti in data 23 gennaio 2026, chiedendo in particolare: copia dei verbali delle sedute di valutazione; indicazione dei criteri e dei parametri di valutazione adottati; i punteggi attribuiti ai singoli candidati per ciascuna voce di valutazione. 
OMISSIS ha riscontrato solo parzialmente l’istanza in data 3 febbraio 2026, trasmettendo i soli curricula e le delibere di nomina, senza ostendere alcun verbale recante criteri, parametri, sotto-criteri o punteggi di dettaglio, né alcun atto interno di predeterminazione dei criteri di valutazione. 
Per il ricorrente, da tale documentazione è emerso che: le procedure sono state gestite come selezioni fiduciarie opache, pur avendo forma di procedure comparative per titoli; non risultano fissati né resi conoscibili criteri e parametri di valutazione dei titoli; non è possibile ricostruire il percorso valutativo che ha condotto alla scelta dei nominati. 
Tali censure sono state articolate con lettera del 27 febbraio 2026 alla quale la società resistente ha dato un riscontro negativo, secondo la parte ricorrente apparentemente motivato e decisamente contraddittorio. 
Tenuto conto della prima comunicazione degli esiti della gara, con allegati i curricula alla rinfusa, e dell’evidente diniego all’accesso, nonché del rifiuto ad un confronto sulle censure sollevate, impugnato sotto profili procedimentali e sostanziali, il ricorrente – con l’atto introduttivo del giudizio – ha avanzato le domande in epigrafe.
In sintesi, la parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame:
 con il primo ha dedotto i vizi di Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e par condicio per assenza di criteri e parametri di valutazione dei titoli;
 con il secondo ha dedotto i vizi di Violazione del principio di predeterminazione dei criteri e dei sotto-criteri di valutazione dei titoli; illegittimità della (eventuale) predeterminazione in forma non plenaria dei criteri e sotto-criteri;
 con il terzo, infine, ha dedotto i vizi di: a) Violazione dell’obbligo di motivazione e difetto di istruttoria nella valutazione comparativa dei titoli; b) Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e controllo nelle procedure comparative pubbliche; c) Eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento e illogicità manifesta nella valutazione dei titoli del Dott. Giuffrida d) Sviamento della causa tipica all’esito del riscontro.
La parte ricorrente, in via istruttoria, ha chiesto la nomina di un verificatore o di un consulente tecnico d’ufficio, cui affidare il mandato di accertare e verificare lo svolgimento della competizione.
Inoltre, la parte ricorrente ha avanzato domanda ex art. 116 cod. proc. amm., deducendo il vizio di Violazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. l. 241/1990) e dell’art. 116 c.p.a. – Illegittimità del diniego/parziale ostensione di OMISSIS.
Ha evidenziato il deducente che OMISSIS, nel dare riscontro all’istanza di accesso in data 23 gennaio 2026 (riguardante, tra gli altri, gli eventuali atti interni di predeterminazione dei criteri, parametri e sotto-criteri di valutazione), ha trasmesso unicamente i curricula dei candidati, le delibere finali di nomina, omettendo tuttavia di ostendere i verbali e gli atti interni recanti criteri, parametri, sotto-criteri e punteggi di dettaglio; per l’esponente ciò integra un diniego parziale di accesso e l’interesse sotteso alla pretesa ostensiva è strettamente connesso all’esercizio del diritto di difesa in giudizio contro gli atti di nomina. 
Pertanto, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di accertare l’illegittimità del diniego/parziale ostensione opposto da OMISSIS all’istanza di accesso del 23 gennaio 2026 e di ordinare ad OMISSIS di consentire l’accesso e il rilascio di copia di tutti i documenti richiesti. 
Infine, il ricorrente si è riservata la proposizione di domanda risarcitoria all’esito della domanda cautelare.
2. Si è costituita in giudizio OMISSIS deducendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso proposto.
Con memoria depositata in data 21 maggio 2026 la società resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del plesso adito e ha contrastato, nel merito, i motivi di ricorso articolati dalla parte ricorrente precisando, con riferimento alla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione, che non si tratta di una procedura comparativa come, peraltro, espressamente previsto negli avvisi impugnati. Inoltre, quanto alla domanda di accesso agli atti, la parte resistente ha argomentato che la veste societaria implica l’assoggettamento alle regole di diritto comune e che, in difetto del requisito della soggettività pubblica, non è configurabile il “documento amministrativo” ex art. 22, comma 1, lett. d), L. n. 241/1990.
3. Alla camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026, presenti i difensori della parte ricorrente e della società resistente, come da verbale, preliminarmente il Collegio, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., si è riservata la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata. 
Il difensore della parte ricorrente – preso atto di quanto depositato in atti e del contenuto della memoria della società resistente – ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sull’istanza di accesso.
Dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. La causa, trattata nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026, per la domanda di concessione di misure cautelari, può essere decisa con sentenza in forma semplificata secondo la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo, sussistendo i presupposti di legge.
5. Il ricorso, quanto alle proposte domande di annullamento, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del plesso adito, mentre va dichiarato improcedibile quanto alla proposta domanda di accesso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm..
5.1. Occorre premettere che “la società di capitali con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici (comune, provincia e simili) ne posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della società medesima, la persona dell’azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell’esercizio della propria autonomia negoziale” (cfr., più di recente, Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2025, n. 32465; cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 23 luglio 2024, n. 6616).
Tale caratteristica non viene meno in caso di società c.d. in house providing, in funzione dell’esistenza di un “controllo analogo” del Comune nei confronti della società. Invero, il c.d. controllo analogo esercitato dall’Amministrazione sulla società partecipata serve a consentire all’azionista pubblico di svolgere un’influenza dominante sulla società, se del caso attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento, così da rendere il legame partecipativo assimilabile a una relazione interorganica; tuttavia questa relazione interorganica non incide affatto sull’alterità soggettiva dell’ente societario nei confronti dell’amministrazione pubblica, dovendosi mantenere infine pur sempre separati i due enti – quello pubblico e quello privato societario – sul piano giuridico-formale, in quanto la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall’ente partecipante. In altre parole, la natura di ente in house deriva da una visione sostanziale del fenomeno tipico dell’approccio funzionale seguito in sede europea, nell’ambito del quale gli istituti giuridici elaborati a livello sovranazionale sono applicati sulla base della reale essenza della fattispecie concreta, a prescindere dalle qualificazioni formali vigenti negli ordinamenti dei singoli Paesi membri (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 22 luglio 2025, n. 6472).
In particolare, la società in house, pur costituendo una longa manus dell’Amministrazione controllante sul piano organizzativo, è una vera e propria società di natura privata dotata di una autonoma soggettività giuridica rispetto all’ente pubblico socio; confutata la tesi della “neutralità della società pubblica” e abbracciata l’opposta teoria della “neutralità della qualità pubblica del socio”, si ritiene che la veste societaria implichi l’assoggettamento alle regole di diritto comune in campo societario e, quindi, la natura intrinsecamente privatistica dell’ente associativo. 
Tale seconda tesi è stata recepita con nettezza dal legislatore, che all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ha stabilito che per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del medesimo decreto «si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato». 
Le società partecipate, ivi comprese quelle c.d. in house, hanno, quindi, assunto ormai definitivamente carattere privatistico sul piano dello status generale, venendo considerate, solo a fini disciplinari, enti pubblici solo in quei settori in cui vi sia una norma espressa ed eccezionale di equiparazione ai soggetti pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2025, n. 8415).
5.2. Premesso quanto sopra, per costante e consolidato indirizzo giurisprudenziale le azioni concernenti la nomina (o la revoca) di amministratori e sindaci delle società a totale o parziale partecipazione pubblica sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nel caso in cui le società stesse siano costituite secondo il modello del cd. in house providing (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 22 luglio 2025, n. 14516 e T.A.R. Umbria, sez. I, 15 marzo 2024, n. 194, che richiamano il principio di diritto enunciato da Cass. civ., Sez. Un., 1 dicembre 2016, n. 24591). 
Ogni dubbio in tal senso è stato sciolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale, in senso privatistico, prevista dal cit. art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Invero, la scelta del paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione comporta l’applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato (cfr., ex plurimis, T.A.R. Toscana, sez. II, 6 maggio 2024, n. 540).
Invero, “sarebbe illogico postulare che la scelta di quel paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione sia giuridicamente priva di conseguenze, ed è viceversa del tutto naturale che quella scelta, ove non vi siano specifiche di posizioni in contrario o ragioni ostative di sistema, comporti l’applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. Un., 24 luglio 2023, n. 22184).
5.3. Il Collegio ritiene che quanto sopra evidenziato valga anche per il caso in esame e la circostanza che siano stati emessi degli avvisi pubblici per sollecitare la presentazione di “manifestazioni di interesse” per il conferimento degli incarichi di amministratore unico e di componente del collegio sindacale non trasforma le procedure in questione in selezioni di tipo concorsuale e non vale a spostare la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, proprio perché si tratta di atti (segnatamente, di nomina dell’amministratore unico e dei componenti il collegio sindacale) aventi – anche nelle società a partecipazione pubblica o in house – natura privatistica e non di provvedimenti amministrativi (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 24 dicembre 2021, n. 3609).
Peraltro, la circostanza che un soggetto di diritto privato, in assenza di qualsivoglia referente normativo, scelga un meccanismo di procedimentalizzazione (fermo restando che, per entrambi gli avvisi impugnati, la “procedura non determina la formazione di graduatorie”: cfr. art. 4) non è in grado di “spostare” la giurisdizione dal giudice ordinario a quello amministrativo, in quanto altrimenti ciò renderebbe di fatto la stessa compagine societaria arbitra di scegliere, in prospettiva, la giurisdizione che preferisce; in sintesi, la scelta in questione, frutto di un’autonoma e consentita opzione negoziale, non è giuridicamente idonea ad interferire sull’inderogabile regime del riparto di giurisdizione.
5.4. Va pertanto dichiarata l’inammissibilità delle domande di annullamento proposte con il ricorso per difetto di giurisdizione del plesso adito, dovendo essere la giurisdizione declinata in favore del giudice ordinario.
In applicazione del principio della traslatio iudicii, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 12 marzo 2007, n. 77 e disciplinato dall’art. 11 cod. proc. amm., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio stabilito dall’art. 11 cod. proc. amm..
5.5. Va invece dichiarato improcedibile il ricorso proposto nella parte in cui veicola la domanda di accesso ex art. 116 cod. proc. amm. posto che il difensore della parte ricorrente – alla camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026, come da verbale – ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sulla stessa domanda.
6. Le spese di lite, stante l’esito in rito e la natura interpretativa delle questioni esaminate, possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
– dichiara il ricorso inammissibile, limitatamente alle proposte domande di annullamento, per difetto di giurisdizione del plesso adito, con la precisazione che ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio stabilito dall’art. 11 cod. proc. amm.;
– dichiara il ricorso improcedibile nella parte in cui veicola la domanda di accesso ex art. 116 cod. proc. amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere, Estensore
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario

IL SEGRETARIO
 


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